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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13689 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Parte_1
EL PI per procura in atti
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara ZUCCARO per procura in CP_1
atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto di pronunciare, alle condizioni di cui a ricorso, Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino l'11.7.1994 con , da cui CP_1
aveva avuto le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) e da cui Per_1 Per_2 si era separato in virtù di sentenza n. 8131/2019 del Tribunale di Roma.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori.
Con ordinanza in data 6.10.2022, il Presidente f.f. ha confermato in via provvisoria ed urgente le vigenti condizioni di separazione e nel prosieguo, rinunciate le prove orali ammesse, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte (confermative delle condizioni di separazione), chiedendo di statuire che “la casa familiare sita in Roma, Via Svezia n.9, di esclusiva proprietà del Sig. resta allo stesso che vi abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
- il ricorrente provvederà al mantenimento delle figlie, mentre le spese straordinarie per le Per_2 stesse saranno per l'80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
- i coniugi, economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”.
Essendosi le parti separate in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n
8131/2019, confermata dalla Corte d'Appello, non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. L'indisponibilità alla riconciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti e valutatane la rispondenza agli interessi delle figlie ormai maggiorenni, nulla osta al recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
definitivamente decidendo, pronuncia scioglimento del matrimonio contratto in Torino l'11 luglio 1994, da
[...]
ed , alle condizioni di cui alle Parte_1 CP_1
conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (Anno 1994, atto n. 319, parte I, Uff.2);
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Parte_1
EL PI per procura in atti
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara ZUCCARO per procura in CP_1
atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto di pronunciare, alle condizioni di cui a ricorso, Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino l'11.7.1994 con , da cui CP_1
aveva avuto le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) e da cui Per_1 Per_2 si era separato in virtù di sentenza n. 8131/2019 del Tribunale di Roma.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori.
Con ordinanza in data 6.10.2022, il Presidente f.f. ha confermato in via provvisoria ed urgente le vigenti condizioni di separazione e nel prosieguo, rinunciate le prove orali ammesse, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte (confermative delle condizioni di separazione), chiedendo di statuire che “la casa familiare sita in Roma, Via Svezia n.9, di esclusiva proprietà del Sig. resta allo stesso che vi abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
- il ricorrente provvederà al mantenimento delle figlie, mentre le spese straordinarie per le Per_2 stesse saranno per l'80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
- i coniugi, economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”.
Essendosi le parti separate in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n
8131/2019, confermata dalla Corte d'Appello, non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. L'indisponibilità alla riconciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti e valutatane la rispondenza agli interessi delle figlie ormai maggiorenni, nulla osta al recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
definitivamente decidendo, pronuncia scioglimento del matrimonio contratto in Torino l'11 luglio 1994, da
[...]
ed , alle condizioni di cui alle Parte_1 CP_1
conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (Anno 1994, atto n. 319, parte I, Uff.2);
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi