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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1619 RG. 2024 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente f.f. della sezione civile del Tribunale di Trapani dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, avvocato abilitato a difendersi personalmente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 12.10.2024, col quale è stato quantificato in € 850 il compenso per l'attività difensiva espletata in seno al procedimento n. 348/2023, con applicazione degli importi minimi indicati dal DM 55/14. Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente ha dedotto, come unico argomento, la circostanza che, nel provvedimento che ha definito il giudizio, per quantificare il compenso dell'avvocato di controparte, si è fatta applicazione degli importi medi e non di quelli minimi.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso, avuto riguardo al motivo che lo sorregge, rasenta la temerarietà.
Va in primo luogo evidenziato che la valutazione del giudice in seno al decreto di liquidazione del PSS prescinde dalla valutazione operata dallo stesso in seno a provvedimento definitorio del giudizio. Si tratta cioè di atti differenti che possono contenere diversi apprezzamenti circa la complessità della lite e la qualità dell'atto, ai fini della liquidazione del compenso. Infatti, se il giudice, nel quantificare il compenso spettante al difensore, deve tenere conto, fra l'altro, “del pregio dell'attività prestata … delle condizioni soggettive del cliente” (art. 4 DM 55/14), è evidente che tale valutazione non può essere condotta in modo simmetrico per tutte le parti del giudizio, ben potendosi addivenire a importi difformi in ragione delle singolarità del caso concreto.
1 Anche a voler sorvolare sulle considerazioni che precedono, e a voler tenere conto della doglianza del ricorrente per la mancanza di motivazione sottesa alla diversa quantificazione degli importi, va detto che: 1) L'omessa motivazione è presumibilmente giustificata dalla necessità di tutelare il difensore, evitando di porre l'accento, ad esempio, su elementi inerenti al
“pregio” dei suoi scritti difensivi, ovvero alle “condizioni soggettive” della parte. Potrebbe infatti risultare inopportuno che il giudice esprima formalmente apprezzamenti (positivi o negativi) inerenti a tali aspetti. 2) In ogni caso, anche a voler ritenere superabile il profilo da ultimo menzionato, dall'omessa motivazione non scaturisce un credito per il difensore. Cioè: seppure il decreto del dott. fosse affetto da un deficit motivatorio, non per questo Per_1
l'odierno ricorrente avrebbe diritto a conseguire un compenso maggiore;
nel ricorso, infatti, nulla si dice circa le ragioni per le quali la liquidazione avrebbe dovuto essere eseguita applicando i valori medi (nulla si dice, ad es. sulla complessità delle questioni trattate, ovvero, su eventuali contrasti giurisprudenziali etc.).
Va peraltro chiarito che è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione circa l'adeguatezza del compenso maturato dall'avv. , il criterio seguito per la Parte_1 liquidazione del compenso maturato da altro avvocato. Infatti, non si può affatto escludere che, se errore vi è stato, questo abbia in vestito proprio la quantificazione dell'importo di quest'ultimo, e non quello dell'odierno ricorrente. In effetti, dal contenuto dell'ordinanza che ha definito il processo si evince che le questioni trattate erano di estrema semplicità: la controversia aveva a oggetto il mancato pagamento del compenso maturato dall'avvocato Pagliarello, che aveva assistito il sig. in alcuni procedimenti penali. Nessuna questione giuridica Pt_2 degna di rilievo si poneva, in quanto si controverteva solo circa il mancato pagamento del compenso all'avvocato e circa la quantificazione dello stesso alla luce del DM 55/14. In altri termini, probabilmente anche all'avv. Pagliarello avrebbe dovuto essere liquidato un compenso parametrato sugli importi minimi anziché su quelli medi. E' quindi palesemente infondata la pretesa dell'avv. di avere liquidato un Pt_3 compenso quantificato in base ai valori medi.
Nulla sulle spese inerenti al presente giudizio, attesa la contumacia del CP_1 resistente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente f.f. della sezione civile del Tribunale di Trapani dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, avvocato abilitato a difendersi personalmente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 12.10.2024, col quale è stato quantificato in € 850 il compenso per l'attività difensiva espletata in seno al procedimento n. 348/2023, con applicazione degli importi minimi indicati dal DM 55/14. Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente ha dedotto, come unico argomento, la circostanza che, nel provvedimento che ha definito il giudizio, per quantificare il compenso dell'avvocato di controparte, si è fatta applicazione degli importi medi e non di quelli minimi.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso, avuto riguardo al motivo che lo sorregge, rasenta la temerarietà.
Va in primo luogo evidenziato che la valutazione del giudice in seno al decreto di liquidazione del PSS prescinde dalla valutazione operata dallo stesso in seno a provvedimento definitorio del giudizio. Si tratta cioè di atti differenti che possono contenere diversi apprezzamenti circa la complessità della lite e la qualità dell'atto, ai fini della liquidazione del compenso. Infatti, se il giudice, nel quantificare il compenso spettante al difensore, deve tenere conto, fra l'altro, “del pregio dell'attività prestata … delle condizioni soggettive del cliente” (art. 4 DM 55/14), è evidente che tale valutazione non può essere condotta in modo simmetrico per tutte le parti del giudizio, ben potendosi addivenire a importi difformi in ragione delle singolarità del caso concreto.
1 Anche a voler sorvolare sulle considerazioni che precedono, e a voler tenere conto della doglianza del ricorrente per la mancanza di motivazione sottesa alla diversa quantificazione degli importi, va detto che: 1) L'omessa motivazione è presumibilmente giustificata dalla necessità di tutelare il difensore, evitando di porre l'accento, ad esempio, su elementi inerenti al
“pregio” dei suoi scritti difensivi, ovvero alle “condizioni soggettive” della parte. Potrebbe infatti risultare inopportuno che il giudice esprima formalmente apprezzamenti (positivi o negativi) inerenti a tali aspetti. 2) In ogni caso, anche a voler ritenere superabile il profilo da ultimo menzionato, dall'omessa motivazione non scaturisce un credito per il difensore. Cioè: seppure il decreto del dott. fosse affetto da un deficit motivatorio, non per questo Per_1
l'odierno ricorrente avrebbe diritto a conseguire un compenso maggiore;
nel ricorso, infatti, nulla si dice circa le ragioni per le quali la liquidazione avrebbe dovuto essere eseguita applicando i valori medi (nulla si dice, ad es. sulla complessità delle questioni trattate, ovvero, su eventuali contrasti giurisprudenziali etc.).
Va peraltro chiarito che è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione circa l'adeguatezza del compenso maturato dall'avv. , il criterio seguito per la Parte_1 liquidazione del compenso maturato da altro avvocato. Infatti, non si può affatto escludere che, se errore vi è stato, questo abbia in vestito proprio la quantificazione dell'importo di quest'ultimo, e non quello dell'odierno ricorrente. In effetti, dal contenuto dell'ordinanza che ha definito il processo si evince che le questioni trattate erano di estrema semplicità: la controversia aveva a oggetto il mancato pagamento del compenso maturato dall'avvocato Pagliarello, che aveva assistito il sig. in alcuni procedimenti penali. Nessuna questione giuridica Pt_2 degna di rilievo si poneva, in quanto si controverteva solo circa il mancato pagamento del compenso all'avvocato e circa la quantificazione dello stesso alla luce del DM 55/14. In altri termini, probabilmente anche all'avv. Pagliarello avrebbe dovuto essere liquidato un compenso parametrato sugli importi minimi anziché su quelli medi. E' quindi palesemente infondata la pretesa dell'avv. di avere liquidato un Pt_3 compenso quantificato in base ai valori medi.
Nulla sulle spese inerenti al presente giudizio, attesa la contumacia del CP_1 resistente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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