Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01390/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2017, proposto da
Vergine S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Luigi Quinto e Saverio Nitti, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia e Comune di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0011032 del 31.3.2017 (notificato a mezzo pec in pari data), a firma del Dirigente del 9° Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto recante: “ Ditta Vergine S.r.l. – Discarica di rifiuti non pericolosi località <Palombara> - Taranto, giusta A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia con Determina n. 384 del 19.6.2008 e s.m.i. Superamento delle CSC accertato nelle acque di falda dei pozzi spia PF1 – PF2 – PF3 – PF4 interni alla discarica <Palombara> a seguito di campiona-menti effettuati dall'ARPA. Notifica ordinanza ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 a carico della società Vergine s.r.l. in liquidazione e dei proprietari delle aree interessate” ;
- del Verbale del Tavolo tecnico del 24.3.2017 tenutosi presso la sede della Provincia di Taranto avente ad oggetto: “ Ditta <Vergine> Discarica di rifiuti in loc. <Palombara> Attività di campionamento nei pozzi interni ed esterni ”;
- di tutti i rapporti di prova dei campionamenti effettuati da A.R.P.A. Puglia nei mesi di gennaio e febbraio 2017 sui pozzi spia individuati nell'ambito dell'istruttoria del procedimento che ci occupa e forniti alla Provincia di Taranto nel corso del tavolo tecnico del 24.3.2017;
- del verbale dell'incontro del 14.3.2017 tenutosi presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia;
- della nota prot.n. 004295 del 10.2.2017 della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia e Ambiente con la quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia del procedi-mento – prot.n. 49036/P del 14.12.2016 finalizzato all'emissione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006 a carico dell'odierna ricorrente;
-Ove occorra degli atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 14.4.2017 e segnatamente:
- del provvedimento prot. n. PTA/2016/0049036/P, del 14.12.2016, a firma del Dirigente del 9° Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto recante comunicazione della “ conclusione del procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della discarica <Palombara> ” e individuazione del “ responsabile dell'evento di superamento delle C.S.C. per le acque di falda della discarica di Vergine in località <Palombara> - così come rilevato dai campionamenti effettuati dall'A.R.P.A. nei pozzi spia PF1 – PF2 – PF3 – PF4 interni alla discarica – nel gestore della discarica Palombara: società Vergine s.r.l. in liquidazione ”, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza ex art. 244 TUA;
- della nota della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia e Ambiente prot. n. 31223/P del 18.7.2016 recante “ comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda della discarica ‘Palombara' ;
- del verbale dell'ARPA Puglia prot. n. 46/C/ST del 31.5.2016;
- della nota della Provincia di Taranto prot. n. 25972/P del 9.6.2016;
- della nota dell'ARPA Puglia prot. n. 42515-211 del 12.7.2016 e degli allegati referti dei campionamenti effettuati sui pozzi PF1-PF2-PF3-PF4 interni alla discarica Vergine sita in località ‘Palombara';
- del verbale dell'incontro del 3.8.2016 tenutosi presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente della Regione Puglia;
- del verbale del tavolo tecnico del 17.11.2016 convocato dalla Regione Puglia;
- della nota dell'A.R.P.A. Puglia prot. n. 70304 del 28.11.2016;
- di tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società Vergine S.r.l. in liquidazione, Società costituita nel dicembre 2013, a mezzo del conferimento del ramo d’azienda rappresentato dalla gestione dell’impianto di rifiuti speciali non pericolosi, denominato Vergine, sito in ZZ (Ta) in località “Palombara” da parte della Vergine S.p.A. , ha impugnato ( oltre a tutti gli atti connessi, propedeutici conseguenziali indicati in epigrafe), il provvedimento n.0011032 del 31 marzo 2017 notificato in pari data della Provincia di Taranto con il quale viene intimato ai sensi dell’art.244 del D.lgs. 152/2006 tra l’altro – all’odierna ricorrente nonché ai proprietari del sito: “ di mettere in atto, senza indugio, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, affinchè vengano rimosse e/o isolate le fonti che hanno prodotto il superamento delle CSC nelle acque di falda prelevate dai pozzi spia della discarica <Palombara>, nonché sia evitata la diffusione delle fonti inquinanti ”, nonché di porre in essere tutte le ulteriori misure indicate nel provvedimento.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
I. Violazione di legge. Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990. Eccesso di potere. Violazione delle garanzie partecipative a carico dei soggetti destinatari del provvedimento. Difetto di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza.
II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneo presupposto di fatto. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà manifesta.
1.2. Il 16.06.2017 e il 30.08.2017 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero intimato e la Provincia di Taranto; in particolare, quest’ultima ha depositato ai fini dell’interruzione del giudizio, sentenza di fallimento del Tribunale di Prato n.66 del 7/15 -06-2017 della Società ricorrente.
Il Ministero dell’Ambiente ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di impugnazione di atti dell’Ente Provincia di Taranto, Ente autonomo rilevando, altresì, che le procedure di bonifica del sito per il quale a causa, discarica Palombara, sono di competenza regionale e non statale non trattandosi di un sito di interesse nazionale.
1.3. Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Ritiene il Collegio, condividendo integralmente i principi espressi dalla giurisprudenza in subiecta materia (come richiamati dalla sentenza del T.A.R. Lazio –Roma n.2275/2021) di dover dichiarare l’intervenuta estinzione del presente giudizio.
In particolare, come rilevato nella pronuncia citata “ in base all'art. 300, commi 1e 2, c.p.c., se durante il processo la parte costituita tramite procuratore viene colpita da un evento che determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificane la comunicazione alle altre parti. Dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
L'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) detta tuttavia una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione automatica del processo.
Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, ed è entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006.
Secondo la giurisprudenza, la novella legislativa ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti.
Si sono pronunciate in tal senso, sia la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443) che la Corte Costituzionale.
Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) e di cui all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., in base alla quale, come visto, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito (cfr. Corte Costituzionale sent. 21 gennaio 2010 n. 17).
Nella medesima pronuncia, la Corte, ribadendo un proprio consolidato orientamento riguardante le ipotesi di interruzione automatica, ha altresì affermato il principio secondo il quale, nelle suddette ipotesi, il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto, di cui all'art. 305 c.p.c., ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verificazione del medesimo) ovvero all'altra parte.
Nel primo caso il termine decorre dalla realizzazione dell'evento; nel secondo dal momento in cui la parte ne viene a conoscenza.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942, modificato dall'art. 41, comma 1, d.lg. n. 5/2006, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione del processo (applicabile anche al processo amministrativo, stante la sua portata generale ed il rinvio effettuato dall'art. 79, comma 2, c. proc. amm. alle norme del codice di procedura civile) conseguente all'apertura del fallimento della parte, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) ed all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); si tratta di un'ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti; il termine per effettuare la riassunzione del processo decorre dal verificarsi dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) per la parte che ne è colpita, ovvero dalla sua conoscenza per l'altra parte.
Questi principi sono applicabili anche al processo amministrativo, stante la portata generale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge fallimentare (che non distingue fra processo civile e processo amministrativo), e stante il rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. e, in precedenza, dall'art. 24, comma primo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; le quali peraltro, a differenza delle disposizioni contenute nel primo, stabiliscono espressamente che il termine per dare nuovo impulso al processo interrotto inizia a decorrere dal momento in cui la parte viene a conoscenza dell'evento interruttivo (si veda, per l'applicazione di questi principi al processo amministrativo, TAR Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010 n. 154) ”.
Sulla base delle suindicate coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che il presente giudizio si è interrotto automaticamente dal giorno di pubblicazione della sentenza n.66/2017 dichiarativa del fallimento di parte ricorrente emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 15 giugno 2017, depositata nel presente giudizio in data 30.08.2017; da tale momento, per la parte dichiarata fallita, è iniziato a decorrere il termine per dare nuovo impulso al processo, sicchè non avendo la stessa notificato l'atto di riassunzione del processo, ovvero l’istanza di fissazione udienza di cui all’art. 80 comma 2 c.p.a., nel termine trimestrale dalla conoscenza dell’evento interruttivo, il Collegio deve dare atto dell’estinzione del presente giudizio.
2.In conclusione il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO