Sentenza 4 marzo 2019
Commentari • 3
- 1. Cessione ramo d'azienda: come funziona?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
- 2. Cessione ramo d'azienda: come funziona?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 luglio 2023 La disciplina sulla cessione del ramo d'azienda si preoccupa soprattutto di assicurare che l'attività ceduta sia effettivamente tale. L'esigenza è quella di evitare che la cessione noi coinvolga effettivamente un'azienda o un suo ramo, ma solo alcuni rapporti che nel loro insieme non possano definirsi organizzati per lo svolgimento di una specifica attività economica. Come noto, la cessione d'azienda o di un suo ramo comporta, come regola generale, anche il trasferimento dei contratti senza necessità del consenso dei soggetti ceduti. Dall'esame delle sentenze emerge l'esigenza di consentire l'applicazione di tale previsione solo quando ci si trovi di fronte a un'effettiva …
Leggi di più… - 3. Cessione ramo d'azienda: come funziona?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2019, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 9807-2016 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ER ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA che la 2018 rappresentano e difendono;
3868
- ricorrente -
contro
LI UR, GI LA, MI ER, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè
contro
SIRM - Società Italiana Radiomarittimi S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 4729/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 10933/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ENZO MORRICO;
udi'lo l'Avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI. RG. n. 9807/20146
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4729/2015 aveva rigettato il gravame proposto da Telecom Italia PA avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva accolto la domanda in origine proposta da AM RO,PI AU e GI DA nei confronti di Telecom Italia Spa e
SIRM
Società Italiana Radiomarittima PA, diretta all'accertamento della nullità ed illegittimità della cessione del ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c. che aveva visto il passaggio dei lavoratori da Telecom a ITS- Servizi marittimi e satellitari PA , poi trasformatasi nell'odierna SIRM. La Corte territoriale premetteva che il settore di installazione ed assistenza di impianti di radiotrasmissioni a bordo di navi, oggetto di concessione statale di cui Telecom era titolare, nel gennaio 2006 era stato suddiviso in due articolazioni, l'una destinata ai clienti navali e l'altra a quelli istituzionali, che richiedevano una riorganizzazione dell'intero assetto. A marzo 2006 e quindi due mesi dopo la riorganizzazione, veniva formalizzata la operazione della cessione . Quest'ultima, all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, era ritenuta , a conferma di quanto già statuito dal tribunale, non legittima, atteso il brevissimo lasso temporale intercorso tra la riorganizzazione e la cessione, tale da non far ritenere realizzato, nel ramo ceduto, un livello di autonomia organizzativa ed economica apprezzabile ai fini della identità soggettiva della parte dell'azienda interessata alla cessione. In particolare la Corte d'appello rilevava che la struttura al momento della cessione non si configurava come una entità economica autosufficiente ma come cessione di una pluralità di contratti di lavoro. Avverso detta decisione la società Telecom PA proponeva ricorso affidandolo a 3 motivi cui resistevano con controricorso AM RO, GI DA e PI AU Entrambe le parti depositavano memoria successiva. RAGIONI DELLA DECISIONERG. n. 9807/20146 1) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cc e degli artt. 115 e 244 c.p.c. in relazione all'art. 360 1 co. n. 3 c.p.c. ; Omesso esame di un fatto ai sensi dell'art. 360 1 co.n. 5 c.p.c. Oggetto della censura è la valutazione della Corte territoriale circa la autonomia del ramo ceduto. In particolare la società contesta il rilievo dato dal giudice al breve lasso temporale intercorso tra la riorganizzazione aziendale avvenuta a gennaio 2006 e la cessione del successivo marzo. Quanto al primo profilo di vizio denunciato deve rilevarsi che i principi enunciati dalla Corte territoriale in materia di cessione del ramo di azienda risultano coerenti con quelli enunciati dal Giudice di legittimità. In particolare questa Corte ( Cass. n. 28920/2018) ha, da ultimo, con riferimento proprio alla cessione del ramo d'azienda effettuata da Telecom a ITS- Servizi marittimi e satellitari PA ( poi trasformatasi nell'odierna SIRM), dato continuità ai consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nel caso di specie peraltro non applicabile ratione temporis), secondo cui è" elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d'impresa ceduta;
ferma restando la possibilità, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda), presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 31 RG. n. 9807/20146 luglio 2017, n. 19034; Cass. 29 novembre 2017, n. 28508). E' poi noto come un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorra no particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6 aprile 2016, n. 6693, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione)". Con tale decisione questa Corte, valutando corretto ed esaustivo lo scrutinio degli elementi di fatto come svolto dal giudice di merito alla luce degli enunciati principi, ha escluso la presenza di sufficienti elementi attestativi e comprovanti l'esistenza del ramo di azienda. Anche nel caso attualmente in esame, del tutto simile quanto ai presupposti di fatto a quello già in precedenza valutato, la Corte territoriale ha tratto dagli elementi istruttori acquisiti ( brevissimo lasso temporale tra ristrutturazione e cessione, prova testimoniale attestativa della carenza di autonomia originaria del servizio ceduto, carenza di indicazione dei criteri utilizzati per la suddivisione del personale tra i due servizi ) il convincimento della inesistenza di un ramo di azienda nella operazione di cessione in esame. La determinazione del Giudice d'appello risulta congruamente argomentata con piena adeguatezza sotto il profilo logico - giuridico, e, dunque, insindacabile nel giudizio di legittimità, preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394); tanto meno in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata della parte in contrapposizione a quella dal giudice di merito, incensurabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio -Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 RG. n. 9807/20146 ottobre 2006, n. 21412- ( in tal senso Cass.n. 28920/2018; Cass.n. 21624/2018). La censura relativa all'omesso esame è invece inammissibile per quanto disposto dall'art.348 ter c.p.c. trattandosi di "doppia conforme" (applicabile ratione temporis trattandosi di gravame depositato in epoca successiva alla data 11 settembre 2012). Il ricorrente in cassazione, per evitare la delibazione di inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità (cfr., da ultimo, Cass. 14416/2015; inoltre, ex multis, Cass. 5528/2014), ciò che nel ricorso all'esame non è stato fatto. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e degli artt. 115 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 1 co. n. 3 c.p.c,; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 1 co. n. 5 c.p.c. Parte ricorrente si duole della statuizione relativa alla assenza di strutture direzionali quale prova della assenza di un ramo identificabile. Sostiene che oltre a essere considerato cedibile anche un ramo "smaterializzato" , era comunque allegata la documentazione relativa al trasferimento nel ramo ceduto di 4 dirigenti oltre che di 21 dipendenti inquadrati quali Quadri. La censura potrebbe ritenersi assorbita da quanto rilevato circa il motivo precedente, peraltro, come già rilevato da questa Corte ( Cass. n. 21264/2018) con riguardo alla possibilità che l'autonomia del ramo ceduto possa sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di una attività economica, osserva il Collegio che è ben possibile ciò ma, affinché si realizzi, è necessario che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico Know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (cfr. Cass.4 RG. n. 9807/20146 7.3.2013 n.5678); tale evenienza, però, non è ravvisabile nel caso in esame in quanto non allegata in ricorso. Sull'omesso esame ex 360 co. n. 5 cpc sono richiamate le argomentazioni a riguardo già sopra spese con riferimento alla "doppia conforme". 3) Con il terzo motivo e' dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1173,1375,2112 e 2697 c.c. art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Si duole, la ricorrente, della statuizione della sentenza sulla carenza di prova circa i criteri seguiti per la suddivisione del personale tra i due rami d'azienda, rilevando l'assenza di oneri probatori in capo alla società sul punto. Anche tale motivo potrebbe già ritenersi assorbito da quanto rilevato con riferimento al primo motivo di censura in punto di adeguato esame e valutazione circa gli elementi di fatto inerenti la inesistenza del ramo d'azienda. Come già sopra evidenziato, la corte territoriale ha esaminato, valutato e posto a base della decisione un insieme di elementi di fatto, tra i quali l'assenza di criteri per la suddivisione del personale era solo uno di essi e non poteva pertanto essere dirimente rispetto alla valutazione. Peraltro, va precisato che l'onere della prova sulla circostanza che i lavoratori ceduti facessero parte della struttura oggetto del trasferimento, correttamente è stato posto nel caso in esame a carico della società. Deve, infatti, ribadirsi il principio affermato in sede di legittimità (cfr. Cass.31.5.2016 n. 11247), cui si intende dare seguito, secondo cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cc, che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cc, fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività ( Cass. n. 22264/2018) Il motivo è dunque comunque infondato. Il ricorso deve essere rigettato.RG. n. 9807/20146 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per