Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
Fra:
, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Teo Parte_1
Tirelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Genova, Via XX Settembre, n. 33/8, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Barla
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino,
Corso Galileo Ferraris, n. 43, come da mandato in atti;
- Appellata -
-e
contro
-
in persona del rappresentante legale pro RT
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Segnana,
1
Settembre, n. 14, come da mandato in atti;
- Appellata –
-nonché
contro
-
Controparte_3
quale mandataria di in Controparte_4 Controparte_5
persona del rappresentante legale pro tempore;
; Controparte_6
. Controparte_7
- Appellati contumaci -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione reietta, in completa riforma della sentenza del
Tribunale di Genova n. 887 dell'8/4/2023, notificata in data
8/6/2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità e comunque l'infondatezza della domanda proposta
dall'attore e dagli intervenuti volta a far dichiarare l'inefficacia
nei loro confronti dell'atto di sostituzione del trustee a Rogito
Notaio Rep n. 4 e Racc. n. 3 del 29/3/2014 per le Persona_1
causali esposte in narrativa con ogni conseguenziale pronuncia di
rigetto.
Con vittoria delle spese ed i compensi di causa di entrambi i gradi
di giudizio.”;
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
2 - rigettare l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 887/2023 pubblicata in data
08/04/2023;
- in ogni caso, confermare la predetta sentenza nella parte in cui:
“DICHIARA L'INEFFICACIA E REVOCA nei confronti di
[...]
, quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 CP_8
, quest'ultima cessionaria dei crediti di ai
[...] Parte_2
sensi e per gli effetti cui all'art. 2901 Cod. Civ., dell'atto
dispositivo e/o di dotazione contenuto nell'atto di istituzione del
Trust denominato “Trust I sei eroi”, in persona del suo attuale
Trustee , registrato a Sarzana (SP) il 04/06/2013 Controparte_3
n. 1109 Serie 1T rogito notaio del Collegio Persona_1
Notarile di La Spezia rep. n. 93, racc. 67 e trascritto a:
- Milano 1 il 05/06/2013 al Reg. Gen. 28603, Reg. Part. 21085
- Milano 1 il 05/06/2013 al Reg. Gen. 28604, Reg. Part. 21086
- Varese il 05/06/2013 al Reg. Gen. 8295, Reg. Part. 5838
- Varese il 05/06/2013 al Reg. Gen. 8296, Reg. Part. 5839
- Genova il 06/06/2013 al Reg. Gen. 16645, Reg. Part. 12178
- Genova il 06/06/2013 al Reg. Gen. 16646, Reg. Part. 12179,
con cui i signori e hanno Parte_1 Controparte_6
costituito in trust – previa riserva in loro favore del diritto di
abitazione ex art. 1022 Cod. Civ. loro vita natural durante e con
diritto di reciproco accrescimento in favore del più longevo - la
nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
“I
IN COMUNE DI GENOVA:
Delegazione di Pegli, località Rexello, nell'edificio posto in Via
Emilio Salgari ai civici numeri 81 - 83 - 85 - 87 – 89 e 91
3 (condominio " ), facente parte del Complesso Controparte_9
residenziale PEGLI 2:
1) alloggio interno 5, con accesso dal civico n. 89 (già scala 5)
di Via Salgari, composto di ingresso, disimpegni, doppi servizi,
cucina, ripostiglio, cinque camere ed annessi terrazzo e giardino
ad uso esclusivo, fra le coerenze: alloggio interno 2, con accesso
dal civico numero 87, vano scala 4, muri perimetrali esterni, vano
scala 5, alloggio interno 4 e nuovamente muri perimetrali esterni.
È annessa al predetto alloggio (ed è compresa, pertanto nella
presente cessione) la cantina segnata con il numero 5 (cinque), con
accesso dal civico numero 89, composta da un unico vano, fra le
coerenze: cantina n.2, intercapedine, cantina n.8 e corridoio di
accesso alle cantine.
L'unità immobiliare testé descritta risulta censita al Catasto dei
Fabbricati di Genova, Sezione di Pegli Voltri, Sezione Urbana PEG,
al Foglio 41, con la particella 875, subalterno 259, VIA EMILIO
SALGARI n.89, Piano 2-1, Interno 5, scala 5, Zona Censuaria 2°,
categoria A/2, classe 1°, consistenza vani 10,0, rendita catastale
euro 1.523,55.
2) Autorimessa distinta con il numero 42 (quarantadue), composta da
un unico vano, fra le coerenze: autorimessa numero 40/41,
intercapedine, autorimessa numero 43, corridoio di manovra, censita
al Catasto dei Fabbricati di Genova, Sezione di Pegli Voltri, Sezione
Urbana PEG, al Foglio 41, con la particella 875, subalterno 38, VIA
EMILIO SALGARI n.3/A, Piano T., Interno 42, Zona Censuaria 2°,
categoria C/6, classe 2°, consistenza mq. 25 (venticinque), rendita
catastale euro 174,30.
3) Posto auto scoperto segnato con il numero 26 (ventisei), fra le
coerenze: autorimesse numeri 52 e 51, posto auto scoperto numero 25
4 e strada di accesso a due lati, censito al Catasto dei Fabbricati
di Genova, Sezione di Pegli Voltri, Sezione Urbana PEG, al Foglio
41, con la particella 875, subalterno 210, VIA EMILIO SALGARI, Piano
T., Interno 26, Zona Censuaria 2°, categoria C/6, classe 1°,
consistenza mq. 10 (dieci), rendita catastale euro 59,91.
Le stesse unità immobiliari erano state denunciate all'Ufficio
Tecnico Erariale di Genova con schede registrate in data 5 maggio
1983:
- al numero 1795 per l'alloggio e la cantina;
- al numero 1876 per l'autorimessa;
ed in data 11 agosto 1983 al numero 4347 per il posto auto scoperto.
L'immobile testé descritto - di proprietà di ambedue i disponenti,
in comunione pro indiviso e per quote eguali – pervenne loro in virtù
di atto di compravendita autenticato nelle sottoscrizioni dal Dottor
già Notaio in Genova, in data 20 dicembre 1983, Persona_2
n° 19.411/4.566 di Repertorio/Raccolta, registrato in Genova in data
5 gennaio 1984 al n° 377, trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Genova in data 10 gennaio 1984 ai Numeri 1.577 del
Registro Generale e 1.365 del Registro Particolare.
II
* il diritto di piena proprietà di quanto segue:
IN COMUNE DI MILANO:
- Porzione di fabbricato ubicato in Via Privata Subiaco n.1,
costituita da un appartamento destinato a civile abitazione posto
al piano secondo, con annessa cantina al piano seminterrato ed un
vano sottotetto, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati di Milano
al foglio 131, con la particella 216 sub 7, VIA PRIVATA SUBIACO N.1,
piano 1-S1, categoria A/3, classe 4°, consistenza vani 6,0, rendita
catastale euro 821,17.
5 L'immobile testé descritto - di proprietà esclusiva del NE
- pervenne a costui in virtù dei seguenti giusti Parte_1
e legittimi titoli:
- successione ereditaria in morte del signor che Persona_3
era nato ad [...] il [...], deceduto in data 9 settembre
1990 (Dichiarazione di successione n° 2587 registrata presso
l'Ufficio del Registro di Milano in data 23 marzo 1991), devolutasi
in favore dell'odierno disponente per la nuda proprietà e della
signora nata ad [...] il [...], Controparte_10
per l'usufrutto vitalizio, in virtù di testamento olografo
pubblicato con verbale registrato a Milano in data 17 dicembre 1990
al n° 26.062;
- consolidazione del predetto usufrutto alla nuda proprietà per
decesso della [Ricongiungimento di usufrutto del 2.01.2002,
n.11890.1/2002 in atti dal 13 luglio 2004].
III
* il diritto di piena proprietà, per la quota indivisa di 1/6 [un
sesto], di quanto segue:
IN COMUNE DI SESTO CALENDE:
- Casa di civile abitazione ubicata alla Via per Lentate n.20,
costituita da un unico piano fuori terra, per complessivi 6,5 (sei
virgola cinque) vani catastali, con annessa area pertinenziale.
L'edificio predetto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di TO LE, Sezione Urbana SE, al foglio 6, con la
particella 801, VIA LENTATE n.20, Piano T., categoria A/4, classe
1°, consistenza vani 6,5, rendita catastale euro 161,13.
L'area di terreno ad esso pertinenziale, per converso, risulta
censita al Catasto dei Terreni di TO LE al foglio 1, con la
6 particella 333, SEMINATIVO di classe 2°, di HA. 00.01.40 [Are una,
centiare quaranta], R.D. Euro 0.72, R.A. Euro 0,43.
Gli immobili testé descritti, di proprietà esclusiva del NE
(per la quota ideale come sopra ceduta), pervennero Controparte_6
a costei in virtù di successione a titolo universale in morte della
signora che era nata a [...]_4
il 12 aprile 1932, deceduta in data 24 gennaio 1996 (Dichiarazione
di successione n° 11237, registrata presso l'Ufficio del Registro
di Milano in data 5 novembre 1996 * Certificato di denunziata
successione trascritto a Varese in data 4 ottobre 2003, ai Numeri
20.904 del Registro Generale e 13.220 del Registro Particolare),
devolutasi in virtù di legge in favore delle signore CP_6
, e per quote eguali,
[...] Controparte_11 CP_12
nella loro qualità di nipoti della de cujus [la quale era titolare
della quota indivisa di 1/2 dei cespiti in oggetto].
Alla predetta de cujus, la quota indivisa di 1/2 di quanto in oggetto era pervenuta in virtù di successione a titolo universale in morte
della signora che era nata a [...] il Persona_5
22 novembre 1909, deceduta in data 26 febbraio 1991 (Dichiarazione
di successione n° 55, Vol. 823, registrata presso l'Ufficio del
Registro di Gallarate in data 21 gennaio 1993 * Certificato di
denunziata successione trascritto a Varese in data 23 febbraio 1993,
ai Numeri 2528 del Registro Generale e 1797 del Registro
Particolare), devolutasi in virtù di legge in favore delle signore
e nella loro qualità di CP_13 Persona_4
nipoti della de cujus [la quale era titolare della piena proprietà
dei cespiti in oggetto].
Le parti riconoscono che, per effetto di quanto convenuto nel
presente atto, la signora ha accettato tacitamente Controparte_6
7 l'eredità della defunta ai sensi Persona_4
dell'articolo 476 del Codice civile;
si procederà, pertanto, a cura
di me Notaio, alla trascrizione della relativa accettazione tacita
di eredità, ai sensi dell'articolo 2648, comma 3°, del Codice
civile””
- con il favore di compensi e spese di causa, oltre spese generali
al 15%, c.p.a. e iva come per legge, per entrambi i gradi di
giudizio.”;
Per l'appellata : RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così
giudicare:
In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
Nel merito:
- Respingere l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e
per l'effetto confermare la sentenza n. 887/2023 del Tribunale di
Genova – RG 6412/2018.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 23/05/2018, Parte_3
, nella sua qualità di procuratrice di
[...] Controparte_14
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di
[...]
Genova, e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
deducendo che: Controparte_3
- con atto pubblico del 17/05/2013 (rep. 93, racc. 67) i coniugi e costituivano il Trust “I Sei Parte_1 Controparte_6
Eroi” pochi giorni dopo l'ammissione al concordato preventivo della società La Riseria Prodotti del Sole S.p.A. di cui erano
8 amministratori, nominando beneficiari i sei nipoti minorenni, figli di e e trustee quest'ultimo, _3 Controparte_7
conferendovi buona parte del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- con atto pubblico del 29/03/2014 (rep. 4, racc. 3),
[...]
rassegnava le dimissioni dal ruolo di trustee, che veniva CP_7
contestualmente assunto da Controparte_3
- l'atto di costituzione del trust veniva impugnato ex art. 2901
c.c., nanti il Tribunale di Genova, da creditrice di Parte_2
La Riseria Prodotti del Sole S.p.A, e da , quale Parte_3
procuratrice di e di Controparte_14 RT
, intervenute nel giudizio;
[...]
- con sentenza n. 2840 del 7/11/2017, il Tribunale di Genova
dichiarava l'inefficacia dell'atto di costituzione del trust nei confronti dell'attrice e delle intervenute, con la precisazione che,
per , l'inefficacia valeva soltanto rispetto ai Parte_3
beni conferiti da;
Controparte_7
- tale sentenza veniva confermata in appello con sentenza n. 778 del
28/05/2019, a sua volta confermata in Cassazione con ordinanza del
12/04/2022.
Nel presente giudizio, l'attrice impugnava l'atto del 29/03/2014 con cui si dimetteva dal ruolo di trustee, subentrando Controparte_7
deducendo che tale operazione costituiva un Controparte_3
negozio traslativo dei beni facenti parte del trust, sostanzialmente identico a quello con cui tali beni erano stati originariamente conferiti.
Con riferimento ai requisiti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., l'attrice ne asseriva la sussistenza, deducendo che:
9 - l'eventus damni era in re ipsa, dato che – Parte_1
fideiussore per i debiti contratti da La Riseria Prodotti del Sole
S.p.A. – costituendo il trust, aveva sottratto tutti i beni di cui era proprietario, in comunione con la moglie, alla disponibilità dei creditori sociali;
- la scientia damni in capo a era integrata dal Controparte_7
fatto che il trust era stato costituito pochi giorni prima dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- non era necessario dimostrare la sussistenza del consilium fraudis
in capo a , in quanto, sia l'atto costitutivo del Controparte_3
trust, sia l'atto di trasferimento della carica di trustee erano a titolo gratuito. In ogni caso, non poteva essere negata la consapevolezza, in capo ad entrambi i fratelli della Parte_1
finalità fraudolenta del trust, in ragione del rapporto di parentela esistente tra i soggetti coinvolti.
Pertanto, l'attrice chiedeva l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei propri confronti, dell'atto pubblico del 29/03/2014 (rep. 4, racc.
3) con cui aveva lasciato l'incarico di trustee, Controparte_7
assunto poi da . Controparte_3
2. Nelle more del giudizio di primo grado, Controparte_14
cedeva il proprio credito a che, a sua
[...] Controparte_15
volta, lo cedeva a la quale, pertanto, Controparte_5
interveniva in causa quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. di conferendo mandato a Parte_3
, la quale, a sua volta, lo conferiva Controparte_16
a Controparte_4
3. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
eccependo che:
10 - non sussisteva il requisito dell'eventus damni, siccome il trustee
è proprietario dei beni confluiti nel trust, non nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui e il pregiudizio per le ragioni creditorie derivava astrattamente solo dall'atto di costituzione del trust;
- nemmeno erano provate la scientia damnis e il consilium fraudis
in capo rispettivamente a e , Controparte_7 Controparte_3
non potendosi ritenere sufficiente il rapporto di parentela per affermare che quest'ultima fosse a conoscenza della grave situazione debitoria in cui versava La Riseria Prodotti del Sole S.p.A.;
- l'azione proposta nel presente giudizio costituiva abuso del diritto di difesa, perché aveva lo scopo di dichiarare inefficaci atti oggetto di precedenti azioni già proposte davanti al Tribunale
di Genova tutte fondate sul medesimo trust e i medesimi diritti in esso conferiti;
- non era legittimata ad intervenire quale Controparte_5
successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. di Parte_3
, in quanto non aveva provato di aver acquistato legittimamente
[...]
i crediti per cui è causa, dal momento che l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale prodotto era privo di qualsiasi riferimento specifico ai crediti ceduti.
4. Interveniva nel giudizio di primo grado RT
deducendo di essere creditrice di La Riseria Prodotti del Sole S.p.A.
in forza di un contratto di leasing stipulato con la stessa, in base al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo, confermato con sentenza del Tribunale di Treviso. si associava RT
alle difese formulate dall'attrice, chiedendo Le ragioni di diritto dalla medesima esposte, chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c., nei
11 propri confronti, dell'atto di dimissioni da trustee di
[...]
. CP_7
5. Interveniva, altresì, nel giudizio di primo grado
[...]
quale procuratrice e mandataria di Controparte_1
cessionaria dei crediti già vantati da Controparte_8 Pt_2
verso La Riseria Prodotti del Sole S.p.A., associandosi alle
[...]
difese dell'attrice e di RT
Inoltre, rilevava che, siccome Controparte_1
le pronunce con cui si era concluso il giudizio promosso davanti al
Tribunale di Genova (sent. n. 2840/2017) avevano stabilito che, a fronte del trasferimento dell'incarico di trustee da
[...]
a eventuali azioni dei creditori CP_7 Controparte_3
sociali avrebbero dovuto essere esercitate nei confronti di quest'ultima, la finalità del presente giudizio consisteva nel riconoscimento della sussistenza dei medesimi presupposti ex art. 2901 c.c. anche nei confronti dell'atto con cui i coniugi Parte_1
avevano costituito il trust e conferito l'incarico di trustee a
, poi ceduto a Controparte_7 Controparte_3
6. Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e rilevata la mancata costituzione di Controparte_6 [...]
e il Tribunale ne dichiarava la CP_7 Controparte_3
contumacia.
7. Con sentenza n. 887 dell'8/04/2023, il Tribunale di Genova, preso atto della sentenza del Tribunale di Genova n. 2840/2017, confermata,
da ultimo, in Cassazione, con cui era dichiarata l'inefficacia ex
art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del trust “I Sei Eroi” del
17/05/2013 (rep. 93, racc. 67) nei confronti di , Parte_3
quale procuratrice di e di Controparte_14 [...]
: CP_2
12 - accoglieva l'azione revocatoria proposta, dichiarando, per l'effetto, l'inefficacia dell'atto del 29/03/2014 (rep. 4, racc. 3)
con cui, a seguito delle dimissioni dall'incarico di trustee di
, aveva accettato l'investitura Controparte_7 Controparte_3
nell'ufficio di trustee del trust “I Sei Eroi”, nei confronti di dei suoi cessionari e di Controparte_14 [...]
; CP_2
- dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di costituzione del trust “ del 17/05/2013 (rep. 93, racc. 67) nei confronti Parte_4
di quale procuratrice e Controparte_1
mandataria di quest'ultima cessionaria dei Controparte_8
crediti di Parte_2
- ordinava le trascrizioni, volturazioni e annotazioni di legge,
condannando Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e in solido al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
In primo luogo, il Tribunale affermava l'infondatezza dell'eccezione formulata da relativa alla mancata prova, da parte Parte_1
di della titolarità dei crediti oggetto di Controparte_5
causa.
Ciò in quanto, dal momento che la giurisprudenza ritiene non necessaria la specifica elencazione dei crediti ceduti in blocco,
purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in G.U. il 30/11/2019 era possibile individuare univocamente i crediti ceduti a Controparte_5
Parimenti, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di abusivo utilizzo dello strumento processuale, in quanto l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio era volta ad ottenere l'inefficacia
13 dell'atto di sostituzione del trustee del 29/03/2014, atto diverso da quello oggetto della precedente vicenda giudiziaria che riguardava l'atto di costituzione del trust del 17/05/2017.
Inoltre, secondo il Tribunale, doveva ritenersi integrato il requisito dell'eventus damni con riferimento all'atto di sostituzione del trustee, essendo la vicenda oggetto di giudizio equiparabile ad una doppia alienazione, rispetto alla quale la giurisprudenza ritiene ammissibile l'azione revocatoria.
Ciò in quanto, secondo il Giudice di prime cure, la sostituzione del trustee aveva comportato un trasferimento dei diritti sui beni costituiti in trust, individuati dall'atto costitutivo, da
[...]
a con conseguente pregiudizio per le CP_7 Controparte_3
ragioni dei creditori dei settlors.
Infine, posta l'anteriorità dei crediti vantati dall'attrice, il
Tribunale accertava la sussistenza della scientia damni e del
consilium fraudis in capo e , Controparte_7 Controparte_3
in ragione del legame di parentela sussistente tra questi ultimi e i debitori coniugi tale da poter affermare che Parte_1 [...]
e fossero a conoscenza dei debiti CP_7 Controparte_3
contratti da e dalla società La Riseria Prodotti Parte_1
del Sole S.p.A.
8. In data 7/07/2023, proponeva appello avverso Parte_1
detta sentenza, formulando due motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere legittimo l'atto di intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di (per il tramite Controparte_5
della sua procuratrice ), perché, contrariamente Controparte_4
a quanto affermato dal Giudice di prime cure, la comunicazione di acquisto dei crediti di pubblicata in G.U. n. 141 Controparte_15
14 del 30/11/2019 (che a sua volta richiama G.U. n. 3 dell'8/1/2019)
non conteneva riferimenti sufficientemente specifici per l'identificazione dei crediti acquistati.
Inoltre, l'appellante deduce, nello specifico, che l'impossibilità
di verificare la corrispondenza dei crediti dedotti in causa con quelli acquistati ex art. 58 T.U.B. deriverebbe, altresì,
dall'oscurità dell'elenco di operazioni pubblicato sul sito di
[...]
cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa CP_4
rinvio.
Pertanto, l'appellante riteneva che il soggetto subentrato a titolo particolare nella posizione dell'originaria attrice non sia legittimato ad agire in revocatoria.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'atto con cui _3
era subentrata a nel ruolo di Trustee
[...] Controparte_7
lesivo delle ragioni creditorie.
Secondo l'appellante, l'unico atto potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie era quello di costituzione del trust, non anche l'atto di subentro del nuovo trustee, in quanto, mediante quest'ultimo, non avveniva un trasferimento di proprietà dei beni confluiti nel trust in capo ad un nuovo soggetto, siccome i beni rimangono sempre segregati nello stesso trust.
L'appellante sosteneva che il nuovo trustee acquisisce solo dei diritti amministrativi sui beni, finalizzati all'esercizio dei poteri di gestione del trust nell'interesse dei beneficiari.
9. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
evidenziando la propria estraneità rispetto ai motivi di appello proposti, dal momento che non era stato impugnato il capo della sentenza relativo ad con cui Controparte_1
15 veniva dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto costitutivo del trust nella persona della trustee subentrata . Controparte_3
In ogni caso, l'appellata chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, condividendone le ragioni di accoglimento della domanda revocatoria proposta avverso l'atto di sostituzione del trustee.
10. Si costituiva, altresì, in giudizio RT
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di censura ex art. 342 c.p.c.,
nonché l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, essendo questa intervenuta il 18/07/2023, ossia a undici giorni dalla notifica avvenuta il 7/07/2023.
condivide le ragioni di accoglimento della RT
domanda revocatoria proposta avverso l'atto di sostituzione del trustee elaborate dal Tribunale, evidenziando la mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado inerenti all'accertamento della scientia damni e del consilium fraudis in capo rispettivamente a e Controparte_7 Controparte_3
11. Rilevato che Controparte_3 Controparte_4 CP_6
e non si costituivano in giudizio,
[...] Controparte_7
nonostante la regolarità della notifica dell'appello, era dichiarata la loro contumacia.
12. All'udienza del 21/11/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie
16 conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
13. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del gravame formulata da in RT
quanto risulta dagli atti che l'appello è stato notificato in data
7/07/2023 ed iscritto a ruolo il 17/07/2023 e non il 18/07/2023,
come sostenuto dall'appellata.
Invero, la data del 18/07/2023 è il giorno in cui è avvenuto lo scarico della busta telematica da parte della Cancelleria,
operazione priva di alcuna rilevanza ai fini della verifica della tempestività dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, essendo stato l'appello iscritto a ruolo entro dieci giorni dalla notifica, l'impugnazione non può considerarsi improcedibile.
Si osserva inoltre che la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto costitutivo del Controparte_1
trust “I Sei Eroi” del 2013 è passata in giudicato non essendo stato tale capo della decisione oggetto di impugnazione.
14.Il primo motivo di appello è infondato.
Posto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della titolarità dei crediti oggetto di cessione in blocco, è
sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale a condizione che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di credito consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, pur senza specifica enumerazione di ciascuno di essi, si evidenzia che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale da
[...]
n. 141 del 30/11/2019 consente, in modo sufficientemente CP_5
17 chiaro, di affermare l'avvenuta cessione in favore di quest'ultima dei crediti di cui era titolare originariamente Controparte_15
facenti capo a Controparte_14
Infatti, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'appellante si è
limitato a contestare la prova dell'avvenuta cessione tra CP_15
e ossia il solo avviso del 30/11/2019,
[...] Controparte_5
non contestando la titolarità in capo a dei crediti Controparte_15
originariamente di a seguito della Controparte_14
cessione pubblicizzata con l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 dell'8/01/2019.
Ciò posto, la lettura dell'avviso del 30/11/2019 consente di individuare i crediti oggetto del giudizio come ceduti a
[...]
, in quanto, oltre alla chiara individuazione delle singole CP_5
categorie di credito nelle pagine 2-7 dell'avviso, questo richiama espressamente l'avviso di cessione in blocco pubblicato nella G.U.
n. 3 dell'8/01/2019 della cedente la cui Controparte_15
legittimità, come detto, non è stata contestata dall'appellante.
A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il link al sito di Hoist Italia S.p.A. presente nell'avviso contestato rimanda ad un elenco dei rapporti ricevuti in cessione da nel dicembre 2018, con indicazione Controparte_15
del numero di riferimento di ogni singolo contratto e dell'importo di ogni singolo credito.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di deve essere rigettata. Controparte_5
15.Il secondo motivo di appello è infondato.
Questa Corte di Appello con sentenza n.778 del 28 maggio 2019, resa in un procedimento di cui l'odierno appellante era parte Parte_1
18 , integralmente confermata dalla Cassazione e passata in giudicato aveva precisato quanto segue.
“Con la costituzione del trust ed i conferimento dei beni al trustee si realizza l'effetto di sottrare i beni ai propri creditori.
Il fatto che il trustee non sia libero di disporre come vuole dei beni ma sia vincolato da precise istruzioni non toglie il fatto che il bene è sottratto ai creditori.
Il Trust pertanto non è affatto neutrale nei confronti dei creditori ed il trustee è di conseguenza parte necessaria nel procedimento con cui i creditori chiedono la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti della costituzione del Trust e della conferimento dei beni al trustee.”…
“Non è in discussione il fatto che immediatamente prima dell'inizio della presente causa in primo grado abbia dato le Controparte_7
dimissioni da trustee e che sia stata nominata al suo posto _3
.
[...]
A questo punto vi sono due possibili soluzioni interpretative.
La prima soluzione è di considerare il trust come un ente, una società, un soggetto giuridico di cui il trustee in carica è
l'amministratore.
Ne seguirebbe che in caso di sostituzione del trustee il primo trustee non avrebbe più alcuna legittimazione processuale per l'ente e pertanto se erroneamente citato in giudizio al posto del nuovo trustee, il trust non sarebbe stato correttamente citato in giudizio.
La seconda soluzione è di ritenere che il Trust non realizza la costituzione di un ente ma riassume semplicemente un contratto riguardante disponenti , trustee, guardiano e beneficiari.
Per quanto risulta a questa Corte, sia in dottrina che in giurisprudenza è nettamente prevalente questo secondo orientamento.
19 Pur prendendo atto che vi possono essere diversi tipi di trust, la definizione che viene data dell'istituto da parte della dottrina è:
“il trust consiste nell'affidamento che un soggetto detto
disponente, fa ad un altro soggetto, detto trustee, di un fascio di
diritti, perché questi li conservi, li mantenga, li gestisca e li
amministri per un determinato periodo di tempo, per poi trasferirli,
al termine del lasso di tempo stabilito, ad altri soggetti, detti
beneficiari.”
Non vi è pertanto alcuna costituzione di un ente ma solo separatezza patrimoniale dal disponente con vincoli ed obblighi per il trustee.
E' poi pacifico che il trustee possa essere una persona fisica o una persona giuridica mentre ovviamente un amministratore di società o di un ente deve essere una persona fisica.
Alla stessa conclusione si arriva si esamina la convenzione dell'Aja
del 1' luglio 1985 sul Trust ratificata dalla legge 16 ottobre 1989
n. 364. All'articolo 2 si legge:
“Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra
vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un
fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno
parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra
persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui
deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo
i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
20 Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il
trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario
non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust. “
L'articolo 7 della convenzione, relativo alla legge nazionale applicabile al Trust, non fa riferimento alla sede legale ma al “
luogo di amministrazione del trust designato dal costituente”.
Si noti infine che l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale al trust in quanto patrimonio separato, non può essere considerato come un indice della natura di ente del trust, perché anche in altre ipotesi che sicuramente non danno luogo ad un ente, come per l'eredità giacente, vi è l'obbligo di dotarsi di un codice fiscale.
Infine ogni possibile residuo dubbio è fugato esaminando il testo dell'atto costitutivo del trust in cui si legge alla sezione seconda art. 1 “I disponenti –ciascuno per i propri diritti – trasferiscono al Trustee del Trust come sopra istituito, signor , Controparte_7
che accetta. Quanto segue…”.
Ne segue che la successione fra due trustee ai fini della proposizione dell'azione revocatoria può essere equiparata a quella di due successivi proprietari in caso di cessioni a catena della proprietà.
Pertanto , come trustee istituito nel rogito Controparte_7
oggetto di revocatoria, aveva legittimazione passiva ad essere presente in causa né vi era litisconsorzio necessario con _3
.
[...]
L'unica conseguenza è che i creditori, allo stato, non potranno ancora aggredire i beni presso la trustee ma Controparte_3
dovranno proporre una nuova causa contro la stessa per far dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del trasferimento alla stessa conseguente alla sua nomina come trustee. “
21 Tale ricostruzione fatta in relazione alla nomina del primo trustee e confermata in Cassazione deve essere confermata anche in questa sede in relazione al secondo trustee.
Il motivo di appello deve pertanto essere respinto
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
(Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase di trattazione, Euro 6.000,00
per la fase della decisione) per ciascun appellato.
Deve essere dichiarato che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è
stato interamente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza respinge l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 887 dell'8/04/2023 che conferma.
Condanna a rifondere a Parte_1 RT
ed a le spese legali del Controparte_1
giudizio di appello liquidate per ciascuna delle due appellate in
Euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
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Genova, lì 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
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