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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4731/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4731
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023)
TRA
(C.F. nato l' 11.11.1977 a Pompei (NA) e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Striano (NA) in via Farricella I 6 A Int. 2, rappresentato e difeso dall'
avv. Giovanni Trotta (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
– pec.it ed elett.te dom.to presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA) in
[...]
via Napoli 1^ Trav. n. 6;
-opponente-
1 E
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.F. , sog- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
getta ad attività di direzione e coordinamento da parte di per essa, CP_2
quale procuratore, (P. Iva Gruppo Kruk Italia C.F. Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) - PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._4 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., chie- Controparte_1
deva a Questo Tribunale di ingiungere ad il pagamento della somma Parte_1
di Euro 23.449,94, oltre interessi e spese del procedimento.
A supporto della domanda, asseriva di essere creditore del Risi dell'im- CP_1
porto di Euro 23.449,94 in ordine al rapporto contrattuale n. 6613500 stipulato con la Compass Finanziamento s.p.a., credito poi ceduto pro soluto ad Controparte_4
Con decreto ingiuntivo del 02.08.2023, Questo Tribunale, accoglieva la domanda ed ingiungeva ad di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente Parte_2
atto, la somma di Euro 23.449,94 oltre interessi legali, spese generali, spese forfet-
tarie, oltre accessori come per legge.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 28 agosto 2023.
2 Con opposizione al D.I. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023) il conveniva in giudi- Pt_1
zio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
in via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1023/2023
(R.G. n. 3587/2023), emesso da Questo Tribunale in data 02.08.2023, per tutti i motivi esposti nell'opposizione;
dichiarare l'improcedibilità in quanto nessuna procedura di mediazione obbligato-
ria era stata esperita;
dichiarare la carenza di prova scritta del credito azionato;
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibi-
lità del credito ex adverso azionato;
in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 6613500, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1 e, comunque, per le ragioni esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte, nonché la prescrizione;
accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al con-
tratto di finanziamento n. 6613500;
accertare e dichiarare, anche ex art. 1283 c.c., la nullità della pratica di capitalizza-
zione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, onorari,
IVA e CPA come per legge.
3 In data 20.01.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
contestando punto per punto la proposta opposizione e chiedendo il suo CP_5
rigetto.
In data 22.02.2024, il Tribunale disponeva il Tentativo di Mediazione Obbligatoria,
ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, a carico della parte opposta.
Detto incombente non veniva assolto.
Consegue la inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda con conse-
guente revoca del D.I. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023).
Superfluo l'esame del merito del giudizio.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in virtù
della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara improcedibile la domanda per omessa effettuazione del tentativo di media-
zione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, da parte dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 1905/2021 (R.G. 5848/2021);
3) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
4
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4731
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023)
TRA
(C.F. nato l' 11.11.1977 a Pompei (NA) e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Striano (NA) in via Farricella I 6 A Int. 2, rappresentato e difeso dall'
avv. Giovanni Trotta (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
– pec.it ed elett.te dom.to presso il suo studio in Nocera Inferiore (SA) in
[...]
via Napoli 1^ Trav. n. 6;
-opponente-
1 E
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.F. , sog- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
getta ad attività di direzione e coordinamento da parte di per essa, CP_2
quale procuratore, (P. Iva Gruppo Kruk Italia C.F. Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) - PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._4 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., chie- Controparte_1
deva a Questo Tribunale di ingiungere ad il pagamento della somma Parte_1
di Euro 23.449,94, oltre interessi e spese del procedimento.
A supporto della domanda, asseriva di essere creditore del Risi dell'im- CP_1
porto di Euro 23.449,94 in ordine al rapporto contrattuale n. 6613500 stipulato con la Compass Finanziamento s.p.a., credito poi ceduto pro soluto ad Controparte_4
Con decreto ingiuntivo del 02.08.2023, Questo Tribunale, accoglieva la domanda ed ingiungeva ad di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente Parte_2
atto, la somma di Euro 23.449,94 oltre interessi legali, spese generali, spese forfet-
tarie, oltre accessori come per legge.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 28 agosto 2023.
2 Con opposizione al D.I. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023) il conveniva in giudi- Pt_1
zio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
in via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1023/2023
(R.G. n. 3587/2023), emesso da Questo Tribunale in data 02.08.2023, per tutti i motivi esposti nell'opposizione;
dichiarare l'improcedibilità in quanto nessuna procedura di mediazione obbligato-
ria era stata esperita;
dichiarare la carenza di prova scritta del credito azionato;
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibi-
lità del credito ex adverso azionato;
in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 6613500, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1 e, comunque, per le ragioni esposte;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte, nonché la prescrizione;
accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al con-
tratto di finanziamento n. 6613500;
accertare e dichiarare, anche ex art. 1283 c.c., la nullità della pratica di capitalizza-
zione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, onorari,
IVA e CPA come per legge.
3 In data 20.01.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
contestando punto per punto la proposta opposizione e chiedendo il suo CP_5
rigetto.
In data 22.02.2024, il Tribunale disponeva il Tentativo di Mediazione Obbligatoria,
ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, a carico della parte opposta.
Detto incombente non veniva assolto.
Consegue la inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda con conse-
guente revoca del D.I. n. 1023/2023 (R.G. 3587/2023).
Superfluo l'esame del merito del giudizio.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in virtù
della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara improcedibile la domanda per omessa effettuazione del tentativo di media-
zione obbligatorio ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, da parte dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 1905/2021 (R.G. 5848/2021);
3) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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