Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2880/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Marzuillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Ponti Rossi
n. 170;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nunzia Napolitano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avellino, via Partenio n. 17;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000156007, notificata il
17.08.2023, oltre che alla relativa iscrizione di ipoteca legale nota n. 30047/2910 del 27.07.2023, limitatamente a:
1) Avviso di addebito n. 37120180006290039000, presuntivamente notificato il 21.08.2018, relativo a contributi per gli anni 2012-2017;
2) Avviso di addebito n. 37120180006664867000, presuntivamente notificato il 26.07.2018, relativo a contributi per gli anni 2012-2013;
3) Avviso di addebito n. 37120180019834374000, presuntivamente notificato il 16.01.2019, relativo a contributi per gli anni 2012-2018;
4) Avviso di addebito n. 37120180023684069000, presuntivamente notificato il 22.01.2019, relativo a contributi per l'anno 2014;
5) Avviso di addebito n. 37120190006329242000, presuntivamente notificato il 30.07.2019, relativo a contributi per l'anno 2018;
6) Avviso di addebito n. 37120190010590662000, presuntivamente notificato il 21.08.2019, relativo a contributi per l'anno 2015;
7) Avviso di addebito n. 37120210009004267000, presuntivamente notificato il 23.12.2021, relativo a contributi per gli anni 2016 e 2019.
Lamentava l'illegittimità degli atti impugnati posto che, con sentenza n. 1137/2022, il Tribunale di Nola aveva dichiarato illegittima la propria iscrizione d'ufficio alla Gestione speciale degli CP_1 esercenti attività artigiane/commerciali per gli anni dal 2012 al 2018, in quanto effettuata in carenza dei relativi presupposti.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' e l' chiedendo di: “… b) accertare e dichiarare CP_1 Controparte_3
l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'arbitrarietà, l'infondatezza, l'illogicità e l'ingiustizia degli atti impugnati e della pretesa dell' e dell' nei confronti del ricorrente, sia nell'an che nel CP_1 CP_4 quantum debeatur;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per parte resistente di ogni diritto, credito e pretesa avanzati nei confronti del ricorrente mediante gli atti impugnati;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per parte resistente dal diritto di iscrivere a ruolo i crediti richiesti all'odierno ricorrente mediante gli atti impugnati;
e) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese da parte resistente nei confronti del ricorrente;
f) condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a loro cura e spese, ad annullare, revocare e cancellare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000156007 e la relativa iscrizione di ipoteca nota n. 30047/2910; g) condannare le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge idoneo ad annullare e/o revocare e/o cancellare tutti gli atti impugnati, nonché tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti e le relative pretese;
h) ordinare alle parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di regolarizzare ed aggiornare la posizione amministrativa e contributiva del ricorrente e di CP_ cancellare la sua illegittima iscrizione d'ufficio alla “Gestione Commercianti” i) in subordine, accertare e dichiarare come non dovuti gli importi relativi a sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione, atteso che il ricorrente ha presentato, tanto in occasione dei precedenti giudizi quanto del presente procedimento, sia ricorso amministrativo sia ricorso in autotutela e che tali ricorsi sono rimasti senza esito, per cui non è configurabile in capo al ricorrente alcun intento evasivo;
j) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare come dovuti nella misura minima gli importi relativi a sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione;
k) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede la compensazione delle spese di giudizio, anche in ragione della mancanza in capo all'odierno ricorrente dell'intento evasivo e della complessità della materia;
l) in ogni caso, condannare le parti resistenti, solidalmente fra loro, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, con gli accessori di legge e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, costituiva tempestivamente in giudizio l' CP_1 rappresentando l'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'iscrizione ipotecaria;
concludeva per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si costituiva, altresì, l' contestando l'ammissibilità, nonché la Controparte_3 fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Va preliminarmente rilevata la parziale cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'iscrizione ipotecaria.
Invero, come dedotto e documentato dall' , gli atti presupposto dell'iscrizione ipotecaria CP_1 oggetto di questo giudizio sono stati annullati d'ufficio dall' , presumibilmente in ragione CP_1 dell'accertamento contenuto nella sentenza definitiva n. 1137/2022 del Tribunale di Nola che ha negato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, negli anni di riferimento, del ricorrente alla
Gestione commercianti.
Ciò posto, deve rilevarsi che l' non ha, ad oggi, provveduto Controparte_5 alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sui beni immobili del ricorrente, nonostante fosse a conoscenza dell'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito in discussione già al momento della costituzione in giudizio, come dimostrato dagli estratti di ruolo allegati alla memoria da cui emerge un credito residuo pari a zero.
Invero, come comprovato dalla visura ipotecaria versata da ultimo in atti dalla parte ricorrente, la garanzia reale in discussione risulta ancora in essere, nonostante siano venuti meno i titoli esecutivi sottesi alla relativa iscrizione.
In conclusione, in ragione dell'annullamento degli avvisi di addebito su indicati, va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 30047/2910 del 27.07.2023 di cui alla comunicazione n.
07120221460000156007, disponendo che l' provveda alla Controparte_5 relativa cancellazione.
3. Tenuto conto che non vi è alcuna prova della comunicazione alla parte dello sgravio da parte dell' , nonché dell'inerzia di – che con CP_1 Controparte_5 le odierne note di t.s. ha insistito nelle proprie difese – le spese di lite vanno poste a carico dei predetti enti e liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. l procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della serialità del contenzioso e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
2. In accoglimento del residuo ricorso, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n.
30047/2910 del 27.07.2023 di cui alla comunicazione n. 07120221460000156007, con condanna dell' alla relativa cancellazione;
Controparte_5
3. Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.200,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno