Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa SS Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1484/2024 promosso da:
nato ad [...] il [...] e nata Mayari CP_1 Controparte_2
(Cuba) l'8.09.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Discepolo Daniele;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona;
2. Confermare che l'immobile sito in Ancona, Strada Frazione Paterno n. 114, di cui il sig. CP_1
è comproprietario, verrà adibito a casa familiare e quest' ultimo vi abiterà unitamente alla
[...]
figlia SS fino a quando la medesima non sarà divenuta economicamente autosufficiente.
3. Confermare che la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso il padre.
Confermare che, senza alcuna previsione stabilita dei giorni in cui la minore starà con ciascun genitore – anche in considerazione della vicinanza delle due abitazioni -, i signori e CP_1 CP_2
si organizzeranno settimanalmente nella scelta dei giorni che la figlia trascorrerà con ciascuno
[...]
secondo le sue esigenze scolastiche, sportive e organizzative, nonché le esigenze lavorative dei genitori, garantendo una suddivisione equa dei giorni.
1
Parti.
4. Confermare che i genitori concorderanno di anno in anno, anche secondo le esigenze della figlia, le festività sia natalizie che pasquali che SS trascorrerà con ciascuno, rispettando sempre una suddivisione equa, quindi pari giorni di festa presso ogni genitore.
Confermare che durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni consecutivi, in alternativa a luglio o ad agosto, da comunicare all' altro genitore, con congruo anticipo.
Confermare che le spese per le vacanze che la figlia farà con ciascun genitore saranno a carico esclusivo di quest' ultimo.
5. Confermare che ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie per i figli per i giorni di sua spettanza e che non sarà dovuto all' altro alcunchè a titolo di mantenimento;
confermare che le spese straordinarie saranno integralmente a carico del sig. . CP_1
Si intendono spese straordinarie quelle previste all'interno dell'art. 10 del “Protocollo Processo
Civile del Tribunale di Ancona” sottoscritto in data 11 luglio 2013 dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Ancona e dal Presidente del Tribunale di Ancona (doc. n. 16), come di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (Baby sitter);
3) viaggi e vacanze;
6. Confermare che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
SS con sé.
Per maggiore esaustività ci si riporta integralmente al piano genitoriale che si allega (doc. n. 17);
7. Confermare che l' assegno unico per la figlia verrà percepito dal sig. . CP_1
8. Confermare che i signori e godono di autosufficienza economica, CP_1 CP_2
percependo ciascuno di loro uno stipendio e pertanto non si prevede alcuna forma di contributo al mantenimento l'un l'altro, anche in considerazione del fatto che il sig. si fa carico CP_1
esclusivamente delle spese straordinarie della figlia;
9. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la CP_1 Controparte_2
separazione consensuale con cumulo di domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Cuba il
29.01.2001.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 22.04.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti dell'11.07.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
3 Con sentenza n. 178/2024 emessa in data 12.07.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 9.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 178 del 12.07.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cuba (Playa) il 29.01.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 80, parte 2, serie C dell'anno
2001.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Cuba (Playa) CP_1 Controparte_2
il 29.01.2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 80, parte 2, serie
C dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SS Filoni Silvia Corinaldesi
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