Art. 2.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".