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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5030/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5030/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Giosuè Carducci n. 18/D, C.F._1
presso lo studio dell'avv. PULEO LEDA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Giosuè Carducci n. 18/D, presso lo studio dell'avv.
PULEO LEDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, riportandosi all'accordo raggiunto e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con a SA ET CL (CT) Controparte_1
in data 19/12/1998.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 03/10/1997) e Persona_1 Persona_2
(il 20/10/2002).
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3975/2019 pronunciato da questo Tribunale il 05/11/2019, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, dell'importo di Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla domanda di mantenimento spiegata per il figlio maggiorenne.
All'udienza del 04/02/2025, sono comparse entrambe le parti ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
nella medesima sede, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo sottoscritto e versato in atti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, come da accordo raggiunto tra le parti, e tenuto conto che i figli nati dalla coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SA ET CL
(CT) in data 19/12/1998 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SA ET CL (CT)
dell'anno 1998, al N. 18 della Parte II, Serie A;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA ET CL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5030/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Giosuè Carducci n. 18/D, C.F._1
presso lo studio dell'avv. PULEO LEDA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Giosuè Carducci n. 18/D, presso lo studio dell'avv.
PULEO LEDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, riportandosi all'accordo raggiunto e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con a SA ET CL (CT) Controparte_1
in data 19/12/1998.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 03/10/1997) e Persona_1 Persona_2
(il 20/10/2002).
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3975/2019 pronunciato da questo Tribunale il 05/11/2019, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, dell'importo di Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla domanda di mantenimento spiegata per il figlio maggiorenne.
All'udienza del 04/02/2025, sono comparse entrambe le parti ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
nella medesima sede, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo sottoscritto e versato in atti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, come da accordo raggiunto tra le parti, e tenuto conto che i figli nati dalla coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SA ET CL
(CT) in data 19/12/1998 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SA ET CL (CT)
dell'anno 1998, al N. 18 della Parte II, Serie A;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA ET CL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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