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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 313/2021
TRA
(C.F. n. ), in persona del procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. n. ), giusta procura del 2 febbraio 2016a Parte_2 C.F._1 rogito notaio Rep. n. 188112 - Racc. n. 31130, rappresentata e Persona_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Ottavio Albio de
FU (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via Melisurgo, C.F._2
n. 4, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dagli avv.ti Andreas Carl Gasperl (C.F. n. ) e Claudio Guzzo C.F._4
(C.F. n. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cesare C.F._5
Rosaroll, n. 98 presso lo studio dell'avv. Vittoria Corbo.
Appellata – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1 Parte_1
e, dopo aver premesso:
- di essere giocatrice della squadra di pallavolo dell'Associazione Polisportiva Partenope;
- che, in data 28.4.2013, nel corso di un incontro di campionato di pallavolo presso la sede della predetta associazione, aveva subito un infortunio (scontro in volo con altra atleta), con lesioni del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, cui era seguito un intervento di artroscopia chirurgica del ginocchio sinistro, da cui era derivata un'invalidità permanente pari al 9%, un'invalidità temporanea totale e parziale, con l'esborso di ingenti spese mediche;
-che il sinistro era stato prontamente comunicato ad , poi , CP_2 Parte_1 affinché, in virtù della polizza infortuni n. 019100004990 sottoscritta con l'Associazione
Polisportiva Partenope, provvedesse all'indennizzo a lei spettante, ma che la compagnia assicurativa, benché più volte sollecitata, aveva disatteso le legittime istanze da lei avanzate, chiedeva, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, di condannarla al pagamento in suo favore della somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi per l'inadempimento dell'obbligo di pagare all'attrice l'indennizzo dovuto in virtù della polizza assicurativa, oltre interessi legali, il tutto nella misura non superiore a € 26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che, pur non Parte_1 negando l'esistenza della polizza assicurativa stipulata dalla Polisportiva Partenope, contestava la fondatezza della domanda, eccependo – tra l'altro – il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice, che avrebbe dovuto dare prova rigorosa nel nesso di causalità tra l'occorso infortunio e le lesioni lamentate.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU medica e nell'escussione dei testi ammessi), decideva la causa con sentenza n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, con la quale accoglieva la domanda attorea, e, per l'effetto, condannava la compagnia assicurativa convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della somma di € 6.876,44 (comprensiva di interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della sentenza), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché delle spese di lite e di CTU.
Il giudice di primo grado così statuiva sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- doveva ritenersi provata la fonte negoziale del diritto di credito vantato dall'attrice, in quanto nessuna contestazione era stata mossa dall'assicurazione convenuta, in ordine alla validità ed efficacia del contratto di assicurazione in questione;
- doveva ritenersi provato l'infortunio allegato dall'attrice, perché, oltre che confermato dai testi escussi, non era stato mai contestato dall'assicurazione convenuta;
- risultavano provate le lesioni fisiche subite dall'attrice in conseguenza dell'infortunio, sia sulla base della documentazione medica prodotta, che delle risultanze della CTU, che aveva accertato che dalle lesioni subite dall'attrice a causa dell'infortunio sportivo era derivata un'invalidità temporanea totale di due giorni, un'invalidità parziale al 75% per 30 giorni, al
50% per 30 giorni ed al 25% per ulteriori 30 giorni, nonché un'invalidità permanente pari al
9%;
- quanto alla liquidazione del danno, occorreva tenere in considerazione le condizioni convenute nel contratto depositato dalla compagnia assicurativa convenuta, a nulla rilevando che il numero di polizza in esso indicato fosse diverso dal numero di polizza richiamato dalla medesima convenuta nelle missive stragiudiziali inviate all'attrice, perché, in mancanza di prova contraria, non vi erano elementi per ritenere che le condizioni contrattuali convenute fossero mutate anche a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione;
- le condizioni indicate nel contratto di assicurazione depositato dalla compagnia assicurativa convenuta escludevano la risarcibilità dell'invalidità temporanea e limitavano il risarcimento all'invalidità permanente per la parte eccedente il 3%, e, comunque, entro il limite massimo di
€ 5.164,00, importo che, stabilito in una polizza efficace fino al 2002, andava rivalutato all'attualità (novembre 2020), pervenendosi al limite massimo di € 6.575,11.
Sulla base di tali presupposti, il primo giudice, posto che l'invalidità permanente accertata dal
CTU era pari al 9%, e che da essa occorreva sottrarre i primi tre punti percentuali, applicando le c.d. tabelle di Milano, liquidava l'indennizzo nell'importo di € 16.882,38, che, però, riconduceva nei limiti del massimale (rivalutato) di € 6.575,11.
Il primo giudice disponeva ancora che sulla somma di € 6.575,11 dovevano essere applicati gli interessi, che dovevano decorrere, dal momento del sinistro al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, sulla somma di € 6.575,11, che, previa devalutazione della stessa al momento del fatto, doveva essere rivalutata anno per anno fino alla data di pronuncia della sentenza, addivenendo così alla somma, comprensiva di interessi, di € 6.876,44; sulla predetta somma decorrevano, poi, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Infine, il primo giudice non riconosceva il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, perché la relativa domanda era carente sul piano assertivo, non risultando alcuna indicazione delle stesse, né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 9006/2020, pubblicata in data 30.12.2020, non notificata, la Parte_1 ha proposto appello principale, al fine di chiedere di:
[...]
“1) dichiarare la nullità e l'inefficacia della decisione di primo grado;
2) dichiarare, comunque, improponibile, improcedibile ed infondata la domanda introdotta da;
Controparte_1
3) dichiarare, in via gradata, la nullità e l'inefficacia della C.T.U. medica;
4) in via più gradata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre le somme liquidate in favore di nella misura contrattualmente prevista;
Controparte_1 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 15.3.2021 (a fronte della prima udienza, fissata nell'atto di citazione per il 19.5.2021), , che ha contestato la fondatezza dell'appello, di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, sia in relazione all'ammontare di indennizzo in essa liquidato, sia in relazione al mancato rimborso delle spese mediche sostenute, e ha concluso chiedendo di condannare la al pagamento in suo favore della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento di tutti Pt_1
i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, per l'inadempimento dell'obbligo di pagarle l'indennizzo dovutole, oltre interessi legali, il tutto nella somma non maggiore di € 26.000,00; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza dell'8.5.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo al fine di disporre CTU medico-legale; all'esito dell'espletamento della CTU, la causa è stata nuovamente assunta in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Appello principale
C.1 Con il primo motivo di appello principale, la ha censurato la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le errate risultanze della CTU, aveva ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio verificatosi in data
28.4.2013 e le lesioni all'integrità fisica lamentate dalla CP_1
La compagnia ha, di contro, dedotto che la documentazione medica in atti, seppur scarna, provava che il trauma, in realtà, aveva agito su uno stato patologico antecedente, che già vedeva la presenza di alterazioni a carico meniscale e legamentoso, poi oggetto di trattamento chirurgico;
che, pertanto, il sinistro occorso non poteva ritenersi causa unica ed esclusiva delle lesioni lamentate, ma, anzi, queste ultime risultavano antecedenti all'infortunio sportivo, il che, venendo in rilievo una polizza infortuni, ne escludeva l'indennizzabilità.
A fondamento della sue ragioni la compagnia assicurativa ha posto le seguenti argomentazioni: - la risonanza magnetica eseguita il giorno successivo all'evento traumatico non aveva evidenziato la presenza di versamento ematico, ed un trauma, da cui non sia derivato versamento ematico, non può essere ritenuto causa unica, diretta ed immediata di una lesione al menisco e, addirittura, di una completa lesione del legamento crociato anteriore;
-
l'intervento chirurgico era stato effettuato a troppo breve distanza dall'infortunio, mentre se la causa esclusiva delle lesioni fosse stata effettivamente ed unicamente il trauma del 28.4.2013, prima di procedere all'intervento chirurgico, sarebbe stato necessario attendere il ridursi della flogosi post traumatica;
- inoltre, la stessa RMN effettuata dalla in data 29.4.2013 CP_1 aveva evidenziato una degenerazione mixoide del menisco mediale, che non sarebbe stata rilevata in caso di trauma recente.
C.2 Con il secondo motivo principale, la ha contestato i criteri utilizzati dal primo Pt_1 giudice per la liquidazione dell'indennizzo e, quindi, il conseguente ammontare dello stesso.
La ha dedotto che un primo errore compiuto dal CTU, e fatto proprio dal Tribunale, Pt_1 era rappresentato dal fatto che il CTU, trattandosi di una polizza infortuni e non di un risarcimento danni, avrebbe dovuto far riferimento non al danno biologico, ma al tasso d'invalidità da quantificare con riferimento alle tabelle ANIA ed INAIL;
in ogni caso, ed a prescindere dalla confusione terminologica del Tribunale tra danni ed indennizzo, era assolutamente da censurare che il danno fosse stato liquidato dal Tribunale non utilizzando come parametro di riferimento il massimale previsto nella polizza (€ 5.164,56), ma le tabelle milanesi. Pertanto, dovendo essere parametrato l'indennizzo al capitale assicurato,
l'indennizzo eventualmente spettante alla avrebbe dovuto essere così calcolato: € CP_1
5.164,56 (capitale assicurato) diviso 100 = 51,64 (valore del singolo punto di invalidità) per 6
(punti eccedenti la franchigia contrattuale), per un totale di € 309,87, incrementato ad €
394,50, considerando la rivalutazione monetaria, a fronte della somma ben più elevata di €
6.575,11, riconosciuta dal primo giudice.
D. Appello incidentale
D.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'appellata ha contestato la CP_1 quantificazione dell'indennizzo liquidato in suo favore dal Tribunale, perché erroneamente calcolato applicando le condizioni della polizza n. 55/54/0435579 depositata dalla compagnia assicurativa, sebbene fosse scaduta fin dal 19.3.2002, e, quindi, non applicabile al sinistro dedotto in giudizio (verificatosi in data 28.4.2013), e sebbene dopo la scadenza della predetta polizza fosse stato emanato il D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, che prevedeva disposizioni a cui si sarebbero dovuti attenere obbligatoriamente i nuovi contratti di assicurazione stipulati dopo la sua entrata in vigore, tra cui quella che prevedeva, per l'invalidità permanente, un limite di capitale assicurato non inferiore a € 80.000,00, a fronte del limite di € 5.164,00 previsto nella polizza depositata da ed utilizzata dal primo giudice ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Pt_1
D.2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si è doluta dell'illegittima esclusione, dall'importo riconosciutole a titolo d'indennizzo, delle spese mediche sostenute, benché specificamente documentate, con il deposito dei relativi documenti fiscali, e pur in assenza di contestazioni della compagnia assicurativa.
E. Esame dei motivi di appello principale e di appello incidentale
E.1. Il primo motivo di appello principale, volto ad escludere ogni nesso di causalità tra l'infortunio occorso alla in data 28.4.2013 e le lesioni all'integrità fisica dedotte in CP_1 giudizio, con conseguente integrale rigetto della domanda, coglie nel segno solo per le lesioni al menisco, ma non anche per le lesioni al legamento crociato.
Invero, il CTU nominato nel presente giudizio di appello, dr. , a cui è Persona_2 stato espressamente chiesto di tener conto, nei suoi accertamenti sul nesso di causalità, dei rilievi formulati dalla compagnia assicurativa con il primo motivo di appello principale, pur dando atto della scarsa esaustività della documentazione in atti, ha accertato che:
“1) la dinamica traumatologica riferita è teoricamente compatibile con il tipo di lesione lamentata;
2) la presenza di versamento articolare e di edema spongioso (quest'ultimo dato, non rilevato dal referto RM, ma riportato nella precedente CTU e non contestato da controparte) sono espressione di un trauma significativo e compatibile con la lesione del LCA;
Pa
3) il referto della , pur non rilevando in maniera assoluta i caratteri classici di una lesione acutissima, permette di escludere, con il criterio del più probabile che non, una lesione cronica, nella quale, solitamente, il legamento tende progressivamente a riassorbirsi;
4) per una lesione cronica nemmeno depone la diagnosi chirurgica della Sanatrix, considerando che in caso di lesioni di vecchia data (e per vecchia si intende anche di alcuni mesi) si parla generalmente di “Lassità cronica”.
Sulla base di tali considerazioni, il CTU è giunto alla conclusione – da cui non vi è motivo di discostarsi – che, secondo il criterio del più probabile che non, la lesione del legamento crociato anteriore riportata dalla sia stata effettivamente determinata dal sinistro CP_1 occorso in data 28.4.2013, escludendo espressamente la riconducibilità della predetta lesione ad un trauma/lesione precedente.
Viceversa, sulla base del medesimo criterio del più probabile che non, il CTU ha escluso la sussistenza del nesso eziologico tra l'infortunio sportivo del 28.4.2013 occorso alla e CP_1 la lesione al menisco, perché quest'ultima potrebbe ben essere di origine non traumatica, ma un effetto del sovraccarico del ginocchio, e, in replica ai rilievi del CTP della ha CP_1 affermato che “trattasi di una lesione assolutamente non significativa, né dal punto di vista anatomico, né dal punto di vista funzionale, tanto da non essere stata diagnosticata né clinicamente, né strumentalmente, e nella maggior parte dei casi non traumatica, ma espressione di sovraccarico, specie in attività sportive, come la pallavolo, che prevedono frequenti sollecitazioni in iperestensione;
tale lesione è, peraltro, quasi sempre non meritevole di trattamento. E oltretutto, trattandosi di un caso di infortunistica privata, la presenza di una preesistente degenerazione da sovraccarico, escluderebbe comunque la risarcibilità”.
E.2. A questo punto, acclarato il nesso di causalità tra infortunio sportivo occorso alla CP_1 il 28.4.2013 e lesione del legamento crociato anteriore subito dalla stessa, occorre procedere alla quantificazione del relativo indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa, e tanto introduce all'esame del secondo motivo di appello principale e del primo motivo di appello incidentale, che hanno contestato entrambi, con prospettive diverse, i criteri e le modalità di liquidazione utilizzate dal primo giudice, e che, quindi, possono essere esaminati congiuntamente.
E.3. Con il primo motivo di appello incidentale, la ha contestato l'applicazione da CP_1 parte del primo giudice, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, delle condizioni economiche contenute nella polizza n. 55/54/0435579, depositata dalla compagnia assicurativa, sebbene recasse un numero diverso da quella invocata dalla stessa compagnia assicurativa nelle lettere stragiudiziali inviare alla CP_1
Il primo giudice motivava che, in mancanza di prova contraria, non vi erano elementi per ritenere che le condizioni economiche contenute in quella polizza fossero mutate anche a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione.
L'appellante incidentale, con il primo motivo di appello, ha contestato proprio questo passaggio argomentativo deducendo che, in realtà, vi erano elementi per ritenere che le condizioni contrattuali convenute nella polizza depositate dalla fossero mutate in Pt_1 melius per l'atleta, e detti elementi erano costituiti: a) dalla condotta processuale della compagnia assicurativa, che non aveva depositato la polizza vigente, richiamata nelle missive stragiudiziali inviate all'assicurata, ma aveva fatto valere una polizza scaduta (nel 2002) più di dieci anni prima dell'infortunio (con massimale non aggiornato); b) nonché dal sopravvenuto
D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, che - in attuazione del comma 2 bis dell'art. 51 legge 27.12.2002, n. 289, in materia di assicurazione degli sportivi, come sostituito dall'art. 6, comma 4, D.L. 115/2005, convertito con modificazioni nelle L 168/2005- regolava i termini, la natura e l'entità delle prestazioni assicurative obbligatorie ed i relativi premi, e che all'art. 18 prevedeva che i rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto si consideravano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi, mentre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati avrebbero dovuto attenersi alle disposizione ivi contenute.
In particolare, il capitale assicurato previsto nella polizza scaduta nel 2002 depositata dalla compagnia assicurativa, pari a € 5.164,56, era di gran lunga inferiore a quello minimo di €
80.000,00 imposto dall'art. 11, comma 2, del citato DPCM 3.11.2010 e che costituiva il limite eteronomo inderogabile, ex artt. 1339 e 1419 c.c., della nuova polizza che copriva l'infortunio de quo.
Pertanto – ha dedotto l'appellante incidentale - stante il limite minimo inderogabile di €
80.000,00, l'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente derivante dall'infortunio sportivo, al netto delle spese sanitarie, non poteva essere inferiore a € 7.200,00 (per il 9% di danno biologico riconosciuto dal CTU) ovvero a € 10.400,00, applicando la tabella allegata al
DPCM 3.11.2010, a fronte dell'importo di € 6.575,11 liquidato dal primo giudice;
applicando, invece, le tabelle del Tribunale di Milano, in mancanza dell'eventuale massimale
– il cui onere della prova era a carico della compagnia assicurativa – sulla base della percentuale di danno biologico accertato dal CTU (9%), il danno biologico avrebbe dovuto essere liquidato nella somma di € 25.440,00.
L'appellante incidentale ha dedotto ancora che, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.P.C.M. del 3.11.2010, alle lesioni da lei patite al crociato e al menisco, non cumulabili tra loro, corrispondeva un'invalidità complessivamente pari al 10,5% (di cui 8,00% per la lesione del crociato e 2,50% per lesione meniscale), a fronte dei 9 punti percentuali riconosciuti dal
CTU nominato in primo grado.
Il primo motivo di appello incidentale, seppure esprima delle considerazioni condivisibili sul fatto che il D.P.C.M. 20.12.2010, sopravvenuto alla polizza depositata dalla compagnia assicurativa e scaduta nel 2002, non rendeva applicabili le condizioni in essa indicate per la liquidazione dell'indennizzo, purtuttavia, non porta alla liquidazione dell'indennizzo negli importi auspicati e pretesi dall'appellante incidentale (€ 7.200,00 o € 10.400,00 o € 25.440,00, oltre interessi).
Effettivamente, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, vi erano elementi per ritenere che le condizioni di liquidazione dell'indennizzo contenute nelle polizza
55/54/0435579, depositata dalla compagnia assicurativa, scaduta in data 19.3.2002, e che prevedeva, per l'invalidità permanente, un massimale di £ 10.000.000, pari a € 5.164,00, erano cambiate in melius per l'atleta assicurato, e questi elementi erano rappresentati dalla sopravvenuta emanazione del D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, richiamato dall'appellata/appellante incidentale, alle cui disposizioni si dovevano attenere i nuovi contratti assicurativi stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (art. 18), e il contratto assicurativo volto a regolare la vicenda oggetto di causa è stato stipulato sicuramente dopo l'entrata in vigore del citato decreto, ove si consideri che la polizza previgente, depositata dalla compagnia assicurativa, applicata dal primo giudice, era scaduta il 19.3.2002.
Il citato D.P.C.M. 3.11.2010, all'art. 10, lett. b), prevedeva, in caso di invalidità permanente, un limite di capitale assicurabile non inferiore a € 80.000,00 e disponeva l'erogazione, in un un'unica soluzione, di un indennizzo calcolato in proporzione al predetto capitale di €
80.000,00, secondo i criteri di cui al successivo art. 11.
L'art. 11 stabiliva che la misura dell'indennizzo, da erogare in caso di invalidità permanente, fosse determinata facendo applicazione dell'apposita tabella in allegato A) al decreto stesso, e che i soggetti obbligati potessero prevedere una franchigia per gli infortuni che determinavano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%.
Orbene, posto che il CTU nominato nel presente giudizio di appello ha determinato l'invalidità permanente subita dalla a causa dell'infortunio sportivo in misura CP_1 dell'8% in base alla tabella applicata al D.P.C.M. 3.11.2010; posto che deve essere considerato un capitale assicurato di € 80.000,00, che è il capitale minimo assicurabile previsto dal DPCM 3.11.2020, e posto che non risultano franchigie, il cui onere della prova era a carico della compagnia assicurativa, l'indennizzo spettante alla deve essere CP_1 liquidato nel seguente modo: € 80.000,00 (capitale minimo assicurabile) :100= € 80,00
(valore del singolo punto di invalidità); € 80,00 x 8 (punti percentuali in cui il CTU nominato in grado di appello ha commisurato l'invalidità temporanea subita dalla a causa CP_1 dell'infortunio sportivo sulla base della tabella allegata al D.P.C.M. 3.11.2010) = € 6.400,00.
Alla predetta somma di € 6.400,00, che integra un debito di valore (cass. civ., 8.6.2023, n.
16229), deve essere applicata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, dalla data del sinistro (28.4.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale, che, al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), devono essere così applicati: dalla data del 28.4.20213 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 6.400,00, che deve essere rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ed è entro tali limiti che risulta fondato e deve essere accolto il secondo motivo di appello principale, con cui la si è doluta, sostanzialmente, del fatto che il primo giudice, Pt_1 facendo proprie le risultanze della CTU espletata in quel grado di giudizio, aveva quantificato in termini percentuali le lesioni subite dalla facendo riferimento al danno biologico ed CP_1 aveva utilizzato, per la relativa liquidazione, le tabelle del tribunale di Milano.
E.4. Il secondo motivo di appello di appello incidentale, con cui la si è doluta del CP_1 mancato rimborso delle spese mediche sostenute, avendo il primo giudice ritenuto non indicate le predette spese mediche, è infondato e va rigettato.
Ed invero, a prescindere da ogni questione sull'allegazione da parte dell'assicurata, sul piano deduttivo, delle spese mediche sopportate e per le quali chiedeva il rimborso, ciò che rileva, ai fini del rigetto della relativa pretesa, è che il rimborso delle spese mediche sostenute dalla non è previsto dal D.P.C.M.
3.11.2010 come prestazione assicurata che deve essere CP_1 obbligatoriamente prevista nei contratti di assicurazione stipulati dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, non rientrando l'infortunio sportivo tra i casi indicati dall'art. 13 del citato
D.P.C.M. per i quali deve essere obbligatoriamente previsto nei contratti assicurativi a favore degli atleti dilettanti anche il rimborso delle spese mediche (spese per interventi di chirurgia plastica in caso assicurato infraquattordicenne;
spese per ricoveri dovuti a morso di animali o insetti o ad avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento di sostanze o a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole, calore o folgorazione).
Né l'assicurata, che ne era onerata, ex art. 2967 c.c., ha provato che la polizza vigente all'epoca dell'infortunio prevedesse anche l'indennizzabilità delle spese mediche di cui ha chiesto il rimborso.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compagnia assicurativa, appellante principale, deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellata a CP_1 titolo di indennizzo, la somma di € 6.400,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat FOI, dalla data del sinistro (28.4.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale, decorrenti, dalla data del 28.4.2013 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di € 6.400,00, rivalutata anno per anno, e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma definitivamente rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza (e tanto in luogo della somma, determinata nella sentenza impugnata, di € 6.575,11, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso legale da applicare con modalità conformi a quelle indicate nella presente sentenza).
F. Le spese processuali Per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la quale va individuata ex post, in base ad un criterio unitario e globale, e, quindi, all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione, e non dei singoli segmenti di giudizio (cass. civ., 18.3.2014, n. 6259; cass. civ., 3.9.2014), le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della compagnia assicurativa, appellante principale, soccombente.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, poste già dal primo giudice a carico dell'odierna appellante principale, resta ferma la liquidazione delle stesse contenuta nella sentenza impugnata, atteso che la leggerissima diminuzione dell'ammontare della somma che, all'esito del giudizio di appello, l'appellante principale deve pagare all'appellata non determina il mutamento dello scaglione (€ 5.200,01 a € 26.000,00) utilizzato dal primo giudice per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Resta ferma, del pari, la statuizione del primo giudice che poneva le spese della CTU espletata in quel giudizio a carico della convenuta, odierna appellante principale.
Le spese del giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), ed applicando i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le fasi.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
A carico dell'appellante principale vanno poste anche le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione di appello incidentale a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, non notificata, ogni
[...] diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e Rigetta l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, CO l'appellante principale,
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , a titolo di indennizzo, dell'importo complessivo di € Controparte_1
6.400,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, dalla data del
28.4.2013 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi al tasso legale, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) Resta ferma la statuizione sulle spese processuali e sulle spese di CTU contenuta nella sentenza impugnata;
3) CO l'appellante principale, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata/appellante incidentale , delle spese Controparte_1 del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.357,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale, Parte_1
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 24.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 313/2021
TRA
(C.F. n. ), in persona del procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. n. ), giusta procura del 2 febbraio 2016a Parte_2 C.F._1 rogito notaio Rep. n. 188112 - Racc. n. 31130, rappresentata e Persona_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Ottavio Albio de
FU (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via Melisurgo, C.F._2
n. 4, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dagli avv.ti Andreas Carl Gasperl (C.F. n. ) e Claudio Guzzo C.F._4
(C.F. n. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cesare C.F._5
Rosaroll, n. 98 presso lo studio dell'avv. Vittoria Corbo.
Appellata – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1 Parte_1
e, dopo aver premesso:
- di essere giocatrice della squadra di pallavolo dell'Associazione Polisportiva Partenope;
- che, in data 28.4.2013, nel corso di un incontro di campionato di pallavolo presso la sede della predetta associazione, aveva subito un infortunio (scontro in volo con altra atleta), con lesioni del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, cui era seguito un intervento di artroscopia chirurgica del ginocchio sinistro, da cui era derivata un'invalidità permanente pari al 9%, un'invalidità temporanea totale e parziale, con l'esborso di ingenti spese mediche;
-che il sinistro era stato prontamente comunicato ad , poi , CP_2 Parte_1 affinché, in virtù della polizza infortuni n. 019100004990 sottoscritta con l'Associazione
Polisportiva Partenope, provvedesse all'indennizzo a lei spettante, ma che la compagnia assicurativa, benché più volte sollecitata, aveva disatteso le legittime istanze da lei avanzate, chiedeva, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, di condannarla al pagamento in suo favore della somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi per l'inadempimento dell'obbligo di pagare all'attrice l'indennizzo dovuto in virtù della polizza assicurativa, oltre interessi legali, il tutto nella misura non superiore a € 26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che, pur non Parte_1 negando l'esistenza della polizza assicurativa stipulata dalla Polisportiva Partenope, contestava la fondatezza della domanda, eccependo – tra l'altro – il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice, che avrebbe dovuto dare prova rigorosa nel nesso di causalità tra l'occorso infortunio e le lesioni lamentate.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attrice, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU medica e nell'escussione dei testi ammessi), decideva la causa con sentenza n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, con la quale accoglieva la domanda attorea, e, per l'effetto, condannava la compagnia assicurativa convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della somma di € 6.876,44 (comprensiva di interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della sentenza), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché delle spese di lite e di CTU.
Il giudice di primo grado così statuiva sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- doveva ritenersi provata la fonte negoziale del diritto di credito vantato dall'attrice, in quanto nessuna contestazione era stata mossa dall'assicurazione convenuta, in ordine alla validità ed efficacia del contratto di assicurazione in questione;
- doveva ritenersi provato l'infortunio allegato dall'attrice, perché, oltre che confermato dai testi escussi, non era stato mai contestato dall'assicurazione convenuta;
- risultavano provate le lesioni fisiche subite dall'attrice in conseguenza dell'infortunio, sia sulla base della documentazione medica prodotta, che delle risultanze della CTU, che aveva accertato che dalle lesioni subite dall'attrice a causa dell'infortunio sportivo era derivata un'invalidità temporanea totale di due giorni, un'invalidità parziale al 75% per 30 giorni, al
50% per 30 giorni ed al 25% per ulteriori 30 giorni, nonché un'invalidità permanente pari al
9%;
- quanto alla liquidazione del danno, occorreva tenere in considerazione le condizioni convenute nel contratto depositato dalla compagnia assicurativa convenuta, a nulla rilevando che il numero di polizza in esso indicato fosse diverso dal numero di polizza richiamato dalla medesima convenuta nelle missive stragiudiziali inviate all'attrice, perché, in mancanza di prova contraria, non vi erano elementi per ritenere che le condizioni contrattuali convenute fossero mutate anche a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione;
- le condizioni indicate nel contratto di assicurazione depositato dalla compagnia assicurativa convenuta escludevano la risarcibilità dell'invalidità temporanea e limitavano il risarcimento all'invalidità permanente per la parte eccedente il 3%, e, comunque, entro il limite massimo di
€ 5.164,00, importo che, stabilito in una polizza efficace fino al 2002, andava rivalutato all'attualità (novembre 2020), pervenendosi al limite massimo di € 6.575,11.
Sulla base di tali presupposti, il primo giudice, posto che l'invalidità permanente accertata dal
CTU era pari al 9%, e che da essa occorreva sottrarre i primi tre punti percentuali, applicando le c.d. tabelle di Milano, liquidava l'indennizzo nell'importo di € 16.882,38, che, però, riconduceva nei limiti del massimale (rivalutato) di € 6.575,11.
Il primo giudice disponeva ancora che sulla somma di € 6.575,11 dovevano essere applicati gli interessi, che dovevano decorrere, dal momento del sinistro al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, sulla somma di € 6.575,11, che, previa devalutazione della stessa al momento del fatto, doveva essere rivalutata anno per anno fino alla data di pronuncia della sentenza, addivenendo così alla somma, comprensiva di interessi, di € 6.876,44; sulla predetta somma decorrevano, poi, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Infine, il primo giudice non riconosceva il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, perché la relativa domanda era carente sul piano assertivo, non risultando alcuna indicazione delle stesse, né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 9006/2020, pubblicata in data 30.12.2020, non notificata, la Parte_1 ha proposto appello principale, al fine di chiedere di:
[...]
“1) dichiarare la nullità e l'inefficacia della decisione di primo grado;
2) dichiarare, comunque, improponibile, improcedibile ed infondata la domanda introdotta da;
Controparte_1
3) dichiarare, in via gradata, la nullità e l'inefficacia della C.T.U. medica;
4) in via più gradata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre le somme liquidate in favore di nella misura contrattualmente prevista;
Controparte_1 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 15.3.2021 (a fronte della prima udienza, fissata nell'atto di citazione per il 19.5.2021), , che ha contestato la fondatezza dell'appello, di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, sia in relazione all'ammontare di indennizzo in essa liquidato, sia in relazione al mancato rimborso delle spese mediche sostenute, e ha concluso chiedendo di condannare la al pagamento in suo favore della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento di tutti Pt_1
i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, per l'inadempimento dell'obbligo di pagarle l'indennizzo dovutole, oltre interessi legali, il tutto nella somma non maggiore di € 26.000,00; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
All'udienza dell'8.5.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo al fine di disporre CTU medico-legale; all'esito dell'espletamento della CTU, la causa è stata nuovamente assunta in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Appello principale
C.1 Con il primo motivo di appello principale, la ha censurato la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le errate risultanze della CTU, aveva ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio verificatosi in data
28.4.2013 e le lesioni all'integrità fisica lamentate dalla CP_1
La compagnia ha, di contro, dedotto che la documentazione medica in atti, seppur scarna, provava che il trauma, in realtà, aveva agito su uno stato patologico antecedente, che già vedeva la presenza di alterazioni a carico meniscale e legamentoso, poi oggetto di trattamento chirurgico;
che, pertanto, il sinistro occorso non poteva ritenersi causa unica ed esclusiva delle lesioni lamentate, ma, anzi, queste ultime risultavano antecedenti all'infortunio sportivo, il che, venendo in rilievo una polizza infortuni, ne escludeva l'indennizzabilità.
A fondamento della sue ragioni la compagnia assicurativa ha posto le seguenti argomentazioni: - la risonanza magnetica eseguita il giorno successivo all'evento traumatico non aveva evidenziato la presenza di versamento ematico, ed un trauma, da cui non sia derivato versamento ematico, non può essere ritenuto causa unica, diretta ed immediata di una lesione al menisco e, addirittura, di una completa lesione del legamento crociato anteriore;
-
l'intervento chirurgico era stato effettuato a troppo breve distanza dall'infortunio, mentre se la causa esclusiva delle lesioni fosse stata effettivamente ed unicamente il trauma del 28.4.2013, prima di procedere all'intervento chirurgico, sarebbe stato necessario attendere il ridursi della flogosi post traumatica;
- inoltre, la stessa RMN effettuata dalla in data 29.4.2013 CP_1 aveva evidenziato una degenerazione mixoide del menisco mediale, che non sarebbe stata rilevata in caso di trauma recente.
C.2 Con il secondo motivo principale, la ha contestato i criteri utilizzati dal primo Pt_1 giudice per la liquidazione dell'indennizzo e, quindi, il conseguente ammontare dello stesso.
La ha dedotto che un primo errore compiuto dal CTU, e fatto proprio dal Tribunale, Pt_1 era rappresentato dal fatto che il CTU, trattandosi di una polizza infortuni e non di un risarcimento danni, avrebbe dovuto far riferimento non al danno biologico, ma al tasso d'invalidità da quantificare con riferimento alle tabelle ANIA ed INAIL;
in ogni caso, ed a prescindere dalla confusione terminologica del Tribunale tra danni ed indennizzo, era assolutamente da censurare che il danno fosse stato liquidato dal Tribunale non utilizzando come parametro di riferimento il massimale previsto nella polizza (€ 5.164,56), ma le tabelle milanesi. Pertanto, dovendo essere parametrato l'indennizzo al capitale assicurato,
l'indennizzo eventualmente spettante alla avrebbe dovuto essere così calcolato: € CP_1
5.164,56 (capitale assicurato) diviso 100 = 51,64 (valore del singolo punto di invalidità) per 6
(punti eccedenti la franchigia contrattuale), per un totale di € 309,87, incrementato ad €
394,50, considerando la rivalutazione monetaria, a fronte della somma ben più elevata di €
6.575,11, riconosciuta dal primo giudice.
D. Appello incidentale
D.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'appellata ha contestato la CP_1 quantificazione dell'indennizzo liquidato in suo favore dal Tribunale, perché erroneamente calcolato applicando le condizioni della polizza n. 55/54/0435579 depositata dalla compagnia assicurativa, sebbene fosse scaduta fin dal 19.3.2002, e, quindi, non applicabile al sinistro dedotto in giudizio (verificatosi in data 28.4.2013), e sebbene dopo la scadenza della predetta polizza fosse stato emanato il D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, che prevedeva disposizioni a cui si sarebbero dovuti attenere obbligatoriamente i nuovi contratti di assicurazione stipulati dopo la sua entrata in vigore, tra cui quella che prevedeva, per l'invalidità permanente, un limite di capitale assicurato non inferiore a € 80.000,00, a fronte del limite di € 5.164,00 previsto nella polizza depositata da ed utilizzata dal primo giudice ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Pt_1
D.2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si è doluta dell'illegittima esclusione, dall'importo riconosciutole a titolo d'indennizzo, delle spese mediche sostenute, benché specificamente documentate, con il deposito dei relativi documenti fiscali, e pur in assenza di contestazioni della compagnia assicurativa.
E. Esame dei motivi di appello principale e di appello incidentale
E.1. Il primo motivo di appello principale, volto ad escludere ogni nesso di causalità tra l'infortunio occorso alla in data 28.4.2013 e le lesioni all'integrità fisica dedotte in CP_1 giudizio, con conseguente integrale rigetto della domanda, coglie nel segno solo per le lesioni al menisco, ma non anche per le lesioni al legamento crociato.
Invero, il CTU nominato nel presente giudizio di appello, dr. , a cui è Persona_2 stato espressamente chiesto di tener conto, nei suoi accertamenti sul nesso di causalità, dei rilievi formulati dalla compagnia assicurativa con il primo motivo di appello principale, pur dando atto della scarsa esaustività della documentazione in atti, ha accertato che:
“1) la dinamica traumatologica riferita è teoricamente compatibile con il tipo di lesione lamentata;
2) la presenza di versamento articolare e di edema spongioso (quest'ultimo dato, non rilevato dal referto RM, ma riportato nella precedente CTU e non contestato da controparte) sono espressione di un trauma significativo e compatibile con la lesione del LCA;
Pa
3) il referto della , pur non rilevando in maniera assoluta i caratteri classici di una lesione acutissima, permette di escludere, con il criterio del più probabile che non, una lesione cronica, nella quale, solitamente, il legamento tende progressivamente a riassorbirsi;
4) per una lesione cronica nemmeno depone la diagnosi chirurgica della Sanatrix, considerando che in caso di lesioni di vecchia data (e per vecchia si intende anche di alcuni mesi) si parla generalmente di “Lassità cronica”.
Sulla base di tali considerazioni, il CTU è giunto alla conclusione – da cui non vi è motivo di discostarsi – che, secondo il criterio del più probabile che non, la lesione del legamento crociato anteriore riportata dalla sia stata effettivamente determinata dal sinistro CP_1 occorso in data 28.4.2013, escludendo espressamente la riconducibilità della predetta lesione ad un trauma/lesione precedente.
Viceversa, sulla base del medesimo criterio del più probabile che non, il CTU ha escluso la sussistenza del nesso eziologico tra l'infortunio sportivo del 28.4.2013 occorso alla e CP_1 la lesione al menisco, perché quest'ultima potrebbe ben essere di origine non traumatica, ma un effetto del sovraccarico del ginocchio, e, in replica ai rilievi del CTP della ha CP_1 affermato che “trattasi di una lesione assolutamente non significativa, né dal punto di vista anatomico, né dal punto di vista funzionale, tanto da non essere stata diagnosticata né clinicamente, né strumentalmente, e nella maggior parte dei casi non traumatica, ma espressione di sovraccarico, specie in attività sportive, come la pallavolo, che prevedono frequenti sollecitazioni in iperestensione;
tale lesione è, peraltro, quasi sempre non meritevole di trattamento. E oltretutto, trattandosi di un caso di infortunistica privata, la presenza di una preesistente degenerazione da sovraccarico, escluderebbe comunque la risarcibilità”.
E.2. A questo punto, acclarato il nesso di causalità tra infortunio sportivo occorso alla CP_1 il 28.4.2013 e lesione del legamento crociato anteriore subito dalla stessa, occorre procedere alla quantificazione del relativo indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa, e tanto introduce all'esame del secondo motivo di appello principale e del primo motivo di appello incidentale, che hanno contestato entrambi, con prospettive diverse, i criteri e le modalità di liquidazione utilizzate dal primo giudice, e che, quindi, possono essere esaminati congiuntamente.
E.3. Con il primo motivo di appello incidentale, la ha contestato l'applicazione da CP_1 parte del primo giudice, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, delle condizioni economiche contenute nella polizza n. 55/54/0435579, depositata dalla compagnia assicurativa, sebbene recasse un numero diverso da quella invocata dalla stessa compagnia assicurativa nelle lettere stragiudiziali inviare alla CP_1
Il primo giudice motivava che, in mancanza di prova contraria, non vi erano elementi per ritenere che le condizioni economiche contenute in quella polizza fossero mutate anche a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione.
L'appellante incidentale, con il primo motivo di appello, ha contestato proprio questo passaggio argomentativo deducendo che, in realtà, vi erano elementi per ritenere che le condizioni contrattuali convenute nella polizza depositate dalla fossero mutate in Pt_1 melius per l'atleta, e detti elementi erano costituiti: a) dalla condotta processuale della compagnia assicurativa, che non aveva depositato la polizza vigente, richiamata nelle missive stragiudiziali inviate all'assicurata, ma aveva fatto valere una polizza scaduta (nel 2002) più di dieci anni prima dell'infortunio (con massimale non aggiornato); b) nonché dal sopravvenuto
D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, che - in attuazione del comma 2 bis dell'art. 51 legge 27.12.2002, n. 289, in materia di assicurazione degli sportivi, come sostituito dall'art. 6, comma 4, D.L. 115/2005, convertito con modificazioni nelle L 168/2005- regolava i termini, la natura e l'entità delle prestazioni assicurative obbligatorie ed i relativi premi, e che all'art. 18 prevedeva che i rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto si consideravano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi, mentre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati avrebbero dovuto attenersi alle disposizione ivi contenute.
In particolare, il capitale assicurato previsto nella polizza scaduta nel 2002 depositata dalla compagnia assicurativa, pari a € 5.164,56, era di gran lunga inferiore a quello minimo di €
80.000,00 imposto dall'art. 11, comma 2, del citato DPCM 3.11.2010 e che costituiva il limite eteronomo inderogabile, ex artt. 1339 e 1419 c.c., della nuova polizza che copriva l'infortunio de quo.
Pertanto – ha dedotto l'appellante incidentale - stante il limite minimo inderogabile di €
80.000,00, l'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente derivante dall'infortunio sportivo, al netto delle spese sanitarie, non poteva essere inferiore a € 7.200,00 (per il 9% di danno biologico riconosciuto dal CTU) ovvero a € 10.400,00, applicando la tabella allegata al
DPCM 3.11.2010, a fronte dell'importo di € 6.575,11 liquidato dal primo giudice;
applicando, invece, le tabelle del Tribunale di Milano, in mancanza dell'eventuale massimale
– il cui onere della prova era a carico della compagnia assicurativa – sulla base della percentuale di danno biologico accertato dal CTU (9%), il danno biologico avrebbe dovuto essere liquidato nella somma di € 25.440,00.
L'appellante incidentale ha dedotto ancora che, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.P.C.M. del 3.11.2010, alle lesioni da lei patite al crociato e al menisco, non cumulabili tra loro, corrispondeva un'invalidità complessivamente pari al 10,5% (di cui 8,00% per la lesione del crociato e 2,50% per lesione meniscale), a fronte dei 9 punti percentuali riconosciuti dal
CTU nominato in primo grado.
Il primo motivo di appello incidentale, seppure esprima delle considerazioni condivisibili sul fatto che il D.P.C.M. 20.12.2010, sopravvenuto alla polizza depositata dalla compagnia assicurativa e scaduta nel 2002, non rendeva applicabili le condizioni in essa indicate per la liquidazione dell'indennizzo, purtuttavia, non porta alla liquidazione dell'indennizzo negli importi auspicati e pretesi dall'appellante incidentale (€ 7.200,00 o € 10.400,00 o € 25.440,00, oltre interessi).
Effettivamente, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, vi erano elementi per ritenere che le condizioni di liquidazione dell'indennizzo contenute nelle polizza
55/54/0435579, depositata dalla compagnia assicurativa, scaduta in data 19.3.2002, e che prevedeva, per l'invalidità permanente, un massimale di £ 10.000.000, pari a € 5.164,00, erano cambiate in melius per l'atleta assicurato, e questi elementi erano rappresentati dalla sopravvenuta emanazione del D.P.C.M. 3.11.2010, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, richiamato dall'appellata/appellante incidentale, alle cui disposizioni si dovevano attenere i nuovi contratti assicurativi stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (art. 18), e il contratto assicurativo volto a regolare la vicenda oggetto di causa è stato stipulato sicuramente dopo l'entrata in vigore del citato decreto, ove si consideri che la polizza previgente, depositata dalla compagnia assicurativa, applicata dal primo giudice, era scaduta il 19.3.2002.
Il citato D.P.C.M. 3.11.2010, all'art. 10, lett. b), prevedeva, in caso di invalidità permanente, un limite di capitale assicurabile non inferiore a € 80.000,00 e disponeva l'erogazione, in un un'unica soluzione, di un indennizzo calcolato in proporzione al predetto capitale di €
80.000,00, secondo i criteri di cui al successivo art. 11.
L'art. 11 stabiliva che la misura dell'indennizzo, da erogare in caso di invalidità permanente, fosse determinata facendo applicazione dell'apposita tabella in allegato A) al decreto stesso, e che i soggetti obbligati potessero prevedere una franchigia per gli infortuni che determinavano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%.
Orbene, posto che il CTU nominato nel presente giudizio di appello ha determinato l'invalidità permanente subita dalla a causa dell'infortunio sportivo in misura CP_1 dell'8% in base alla tabella applicata al D.P.C.M. 3.11.2010; posto che deve essere considerato un capitale assicurato di € 80.000,00, che è il capitale minimo assicurabile previsto dal DPCM 3.11.2020, e posto che non risultano franchigie, il cui onere della prova era a carico della compagnia assicurativa, l'indennizzo spettante alla deve essere CP_1 liquidato nel seguente modo: € 80.000,00 (capitale minimo assicurabile) :100= € 80,00
(valore del singolo punto di invalidità); € 80,00 x 8 (punti percentuali in cui il CTU nominato in grado di appello ha commisurato l'invalidità temporanea subita dalla a causa CP_1 dell'infortunio sportivo sulla base della tabella allegata al D.P.C.M. 3.11.2010) = € 6.400,00.
Alla predetta somma di € 6.400,00, che integra un debito di valore (cass. civ., 8.6.2023, n.
16229), deve essere applicata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, dalla data del sinistro (28.4.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale, che, al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), devono essere così applicati: dalla data del 28.4.20213 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 6.400,00, che deve essere rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ed è entro tali limiti che risulta fondato e deve essere accolto il secondo motivo di appello principale, con cui la si è doluta, sostanzialmente, del fatto che il primo giudice, Pt_1 facendo proprie le risultanze della CTU espletata in quel grado di giudizio, aveva quantificato in termini percentuali le lesioni subite dalla facendo riferimento al danno biologico ed CP_1 aveva utilizzato, per la relativa liquidazione, le tabelle del tribunale di Milano.
E.4. Il secondo motivo di appello di appello incidentale, con cui la si è doluta del CP_1 mancato rimborso delle spese mediche sostenute, avendo il primo giudice ritenuto non indicate le predette spese mediche, è infondato e va rigettato.
Ed invero, a prescindere da ogni questione sull'allegazione da parte dell'assicurata, sul piano deduttivo, delle spese mediche sopportate e per le quali chiedeva il rimborso, ciò che rileva, ai fini del rigetto della relativa pretesa, è che il rimborso delle spese mediche sostenute dalla non è previsto dal D.P.C.M.
3.11.2010 come prestazione assicurata che deve essere CP_1 obbligatoriamente prevista nei contratti di assicurazione stipulati dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, non rientrando l'infortunio sportivo tra i casi indicati dall'art. 13 del citato
D.P.C.M. per i quali deve essere obbligatoriamente previsto nei contratti assicurativi a favore degli atleti dilettanti anche il rimborso delle spese mediche (spese per interventi di chirurgia plastica in caso assicurato infraquattordicenne;
spese per ricoveri dovuti a morso di animali o insetti o ad avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento di sostanze o a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole, calore o folgorazione).
Né l'assicurata, che ne era onerata, ex art. 2967 c.c., ha provato che la polizza vigente all'epoca dell'infortunio prevedesse anche l'indennizzabilità delle spese mediche di cui ha chiesto il rimborso.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compagnia assicurativa, appellante principale, deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellata a CP_1 titolo di indennizzo, la somma di € 6.400,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat FOI, dalla data del sinistro (28.4.2013) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale, decorrenti, dalla data del 28.4.2013 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di € 6.400,00, rivalutata anno per anno, e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma definitivamente rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza (e tanto in luogo della somma, determinata nella sentenza impugnata, di € 6.575,11, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso legale da applicare con modalità conformi a quelle indicate nella presente sentenza).
F. Le spese processuali Per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la quale va individuata ex post, in base ad un criterio unitario e globale, e, quindi, all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione, e non dei singoli segmenti di giudizio (cass. civ., 18.3.2014, n. 6259; cass. civ., 3.9.2014), le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della compagnia assicurativa, appellante principale, soccombente.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, poste già dal primo giudice a carico dell'odierna appellante principale, resta ferma la liquidazione delle stesse contenuta nella sentenza impugnata, atteso che la leggerissima diminuzione dell'ammontare della somma che, all'esito del giudizio di appello, l'appellante principale deve pagare all'appellata non determina il mutamento dello scaglione (€ 5.200,01 a € 26.000,00) utilizzato dal primo giudice per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Resta ferma, del pari, la statuizione del primo giudice che poneva le spese della CTU espletata in quel giudizio a carico della convenuta, odierna appellante principale.
Le spese del giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), ed applicando i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le fasi.
Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
A carico dell'appellante principale vanno poste anche le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione di appello incidentale a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 9006/2020, depositata in data 30.12.2020, non notificata, ogni
[...] diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e Rigetta l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, CO l'appellante principale,
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , a titolo di indennizzo, dell'importo complessivo di € Controparte_1
6.400,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, dalla data del
28.4.2013 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi al tasso legale, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) Resta ferma la statuizione sulle spese processuali e sulle spese di CTU contenuta nella sentenza impugnata;
3) CO l'appellante principale, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata/appellante incidentale , delle spese Controparte_1 del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.357,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale, Parte_1
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 24.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi