TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI in persona del Giudice Unico dott. Ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. Rg 84/2023, pendente tra
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], cod. fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Marina di Caronia (ME) Via Filosseno n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fragale che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-OPPONENTE-
E
con sede in Piazza Duomo (Palazzo Gentile), Controparte_1
98076 Sant'Agata Militello (ME), P. IVA in persona del suo P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in questa Via Ferdinando
Li Donni n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Rausa,
(CF: ; Pec: , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende;
-OPPOSTO- avente a oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 6/2022 del 9.12.2022;
MOTIVI DELA DECISIONE
Il provvedimento impugnato in oggetto trae origine dal verbale di contestazione di illecito amministrativo del 12.2.2020, con il quale si contesta al trasgressore l'esecuzione di opere di movimento terra, asportazione di legna e decorticazione di sugherete che hanno alterato lo stato dei luoghi in una porzion e di terra di circa 150m x 20 m sul margine destro del Fosso Oscuro andando in direzione dell'acqua corrente nel fosso da monte a valle dello stesso, eseguite senza alcuna preventiva comunicazione o autorizzazione dell' né del Corpo Controparte_1
Forestale della in merito al rispetto delle PMPF (prescrizioni di Controparte_2
massima di Polizia forestale) di competenza ex art. 1 RD 3267/23 e smi, per avere violato l'art. 15 e 3 della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (allegata al Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n° 560711 del 4.8.1993”.
L'ordinanza in oggetto ha ingiunto al sig. , quale autore della Parte_1
violazione, il pagamento della somma di € 1.301,48, di cui € 1.291,15 a titolo di sanzione amministrativa ed € 10,33 a titolo di contributo spese.
Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione dell'atto opposto il difetto di legittimazione passiva del ricorrente e l'insussistenza degli addebiti contestati.
L'Ente irrogante, si è costituito in giudizio e ha rilevato in primis l'infondatezza delle avverse eccezioni, essendo il provvedimento opposto sufficientemente motivato ed essendo stata accertata nel merito la violazione in oggetto.
La causa istruita documentalmente e con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza viene trattenuta per la decisione.
L'opposizione appare infondata e come tale va rigettata.
Preliminarmente osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza -ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass.
5.8.2010 n. 18288).
Passando nello specifico e solo all'esame delle doglianze di parte ricorrente si osserva.
Con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza della Suprema Corte (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Ne consegue l'ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).
Nello stesso senso, si registra un orientamento invero consolidato della Suprema
Corte ( cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ.
n. 519/05) che, nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n. 689/1981 reputa, altresì, che non occorra che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata , ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass.
17/6/1997 n. 5425); ed infine, che, in ogni caso , anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, cio' non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della Legge n.
689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione; sicchè non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa.
Nel caso di specie il ricorrente era ben a conoscenza della contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione, avendo lo stesso, ricevuto a mani proprie il 17.2.2020 la notifica del verbale di contestazione.
Il ricorrente è stato dunque messo nelle condizioni di tutelare i suoi diritti in ragione dell'addebito mossogli.
Passando al merito della questione.
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi.
Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, pertanto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione (ex plurimus, Cass., SS.UU., n. 20930/09).
Nella specie, il resistente, ha assolto il suddetto onere probatorio, ha, infatti, allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale contestazione di illecito amministrativo redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, dal quale emerge l'accertamento posto in essere alla data del 12.2.2020, alle ore 11,50 in ordine alla verificazione del fatto consistito in “opere di movimentazione terra, asportazione legna e decortica sugherete, che hanno alterato lo stato dei luoghi” ed è stato individuato dai medesimi pubblici ufficiali quale trasgressore,
[...]
. Parte_1
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17;
Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame deve osservarsi che il ricorrente contesta l'addebitabilità del fatto, rilevando che con autorizzazione n. 99881 del 29.08.2017 (che si produce), la ditta del sig. fratello dell'odierno ricorrente, è stata autorizzata Controparte_3
ad eseguire la decortica delle piante di sughera nei terreni di sua proprietà (in compropri età dell'odierno ricorrente) e tra essi il terreno in C.da Cilento.
Ebbene tale circostanza provata anche con l'espletamento della prova testimoniale attiene ad una situazione verificatasi ben tre anni prima dell'accertamento per cui è causa e non scalfisce lo stesso, sulla base dei motivi di opposizione che il ricorrente ha sottoposto alla valutazione di questo giudicante.
I fatti riportati come accertati dai Pubblici Ufficiali, contenuti nel verbale prodotto in atti, sono coperti da fede privilegiata per quanto attestato dai verbalizzanti per averlo loro stessi accertato e confermano la sussistenza dell'illecito amministrativo che non può essere escluso sulla base dei motivi di opposizione e della prova espletata (cfr autorizzazione nel 2017 .fascicolo parte ricorrente e dichiarazioni testimoniali) che non si riferiscono alla contestazione sulle opere di movimento terra e di asporto di legna.
Tanto basta per rigettare l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 6/2022 e disporre in ordine alle spese di lite, nei parametri minimi per la materia trattata, sulla base del principio della soccombenza ex DM 55/2014, come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino
I.,, definitivamente pronunciando, così provvede:
− Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'oggetto;
− Per l'effetto conferma l'atto impugnato;
− Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'Ente resistente, liquidandole nell'importo di € 332,00, oltre, Iva, cpa e spese generali se dovute.
Così deciso in Patti, 14.5.2025
IL GOP
Elisabetta Artino Innaria