TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza dell'11 dicembre 2024 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 5 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5303/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Russo, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tassetti, P_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
Come da nota depositata nel fascicolo telematico il 26 febbraio 2025
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha P_1
chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società di Parte_1 pagare l'importo di € 7.0007,50 oltre interessi preteso a titolo di compenso professionale per le prestazioni rese nei mesi di settembre e ottobre 2021 quale collaboratore della società, con la qualifica di “tecnico di sviluppo progetti – preventivazione commerciale – sviluppo commesse – ecc.-” (come da contratto prodotto sub doc. n. 1 fasc.mon.)
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La società ha chiesto di Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo R.G. n. 3146/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 giugno 2022 per insussistenza della pretesa creditoria vantata dal ricorrente. In particolare, parte opponente ha
P_ eccepito che il IG non ha fornito la prova di aver eseguito le prestazioni per cui chiede il pagamento e ha quindi eccepito, ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., l'inadempimento del ricorrente. P_ 2.1. In ragione dell'operato negligente del IG , la società in via Parte_1
riconvenzionale, ha chiesto di condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno, quantificato in € 14.018,69, subito a causa e in conseguenza della negligente esecuzione delle obbligazioni assunte, sia in relazione ai lavori presso il Cantiere che presso il Cantiere Controparte_2
. P_3
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituito in giudizio che ha chiesto P_1 il rigetto delle domande formulate dall'opponente.
In particolare, in ordine alla prova del proprio adempimento, ha eccepito che in sede monitoria le fatture hanno valore di prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento in quanto manca uno dei presupposti posti dall'art. 1460 cod.civ., vale dire l'adempimento della società o la sua disponibilità ad Pt_1
eseguire la propria obbligazione di pagamento del compenso.
Ha quindi eccepito l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 cod.civ. avendo esattamente adempiuto i propri obblighi.
Da ultimo, in relazione alla domanda riconvenzionale, ha eccepito che parte opponente non ha prodotto nulla par fondare la propria pretesa risarcitoria.
4. Ordinanza di rigetto pronunciata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Con ordinanza pronunciata il 10 gennaio 2023 – di cui si riporta di seguito il testo – è stata rigettata l'istanza formulata da parte opposta, volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
Il Giudice
Vista l'istanza formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
P_ rilevato che a supporto della propria pretesa creditoria il IG ha prodotto il contratto stipulato con la società opponente (doc. 1 fasc.mon.); evidenziato che per ottenere il compenso pattuito con la stipula di un contratto di prestazione intellettuale il professionista creditore deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate e rilevato che l'opposto, allo scopo e allo stato, ha prodotto le fatture sub doc. 2 fasc.mon.;
esaminate le eccezioni formulate da parte opponente in ordine al quantum preteso
e oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
vista, in particolare, la contestazione relativa agli importi richiesti dall'opposto a titolo di viaggio e trasferta con mezzo proprio, là dove il contratto prevede la messa
a disposizione di un'auto da parte dell'opponente; rilevato che l'opponente nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto in P_ modo specifico di aver fornito al IG un'auto per gli spostamenti necessari per l'esecuzione dell'incarico e rilevato che, allo stato, tale circostanza non risulta contestata in modo puntuale sicché, sia pur nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase del giudizio, appare ragionevole ritenerla quale circostanza pacifica;
ritenuto che
, già solo per questo motivo, il fumus del diritto vantato dall'opposto non risulta adeguatamente provato in ordine alla misura del quantum preteso sicché ostano ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
esaminata inoltre la domanda riconvenzionale e visto l'inadempimento qualificato che l'opponente contesta all'opposto;
visto l'art. 648 c.p.c.,
Rigetta
l'istanza.
4. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4.1. Vale premettere che in conformità agli artt. 2697, I comma cod.civ. e 2233 cod.civ. l'opposto, attore in senso sostanziale, quale professionista d'opera intellettuale deve provare sia il conferimento dell'incarico che l'avvenuta esecuzione dell'opera (ex multis, v. Cass. n. 3377/2023).
4.2. Vale premettere altresì che nel contratto stipulato tra le odierne parti in causa (sub doc. 1 fasc.mon., doc.2 fasc.opposto) le condizioni economiche sono state pattuite nei termini che seguono: P_ 4.3. Tanto premesso, il IG ha mancato di soddisfare l'onere della prova posto a suo carico.
Per provare l'esecuzione dell'incarico si è infatti limitato a produrre in sede monitoria due fatture, peraltro emesse da un soggetto terzo estraneo alla vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio (vale a dire “GS Infissi”).
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. parte opposta richiama prove documentali, che afferma di allegare alla stessa memoria (in calce all'atto è stato anche stilato il relativo indice), senza però provvedere in realtà a nessuna produzione.
L'opposto, pur a fronte dell'ammissione delle prove articolate ai fini dell'istruttoria orale (cfr. ordinanza del 13 dicembre 2023), non ha citato in giudizio il testimone indicato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
4.4. Dall'inerzia probatoria dell'attore discende innanzitutto che non risultano dovute le voci di spesa a titolo di viaggi e trasferte che, per chiaro disposto contrattuale (cfr. sopra § 4.2.), devono ritenersi a carico del professionista.
Risultano parimenti privi di supporto probatorio gli importi richiesti a titolo di “lavori extra”, peraltro non altrimenti indicati ed individuati;
dunque, prima ancora che l'onere della prova, a tal riguardo, parte opposta non ha soddisfatto l'onere della prova.
4.5. Per quanto concerne gli importi pretesi dall'attore a titolo di compenso per l'attività prestata nei mesi di settembre e ottobre 2021 (pari a complessivi € 6.000,00 netti) parte opponente ne ha eccepito
P_ la non debenza in ragione delle gravi inadempienze di cui si è reso responsabile il IG . Più in particolare, la società opponente ha eccepito che, a fronte delle inadempienze emerse agli inizi del mese di ottobre 2021, ha versato al professionista la metà del corrispettivo pattuito (la circostanza non contestata ha trovato riscontro in sede di istruttoria orale); in seguito al recesso comunicato senza
P_ preavviso da parte del IG (avvenuto il 26 ottobre 2021), la società, in ragione degli inadempimenti comunicati al professionista, ha deciso di non versare le somme pretese da quest'ultimo.
Parte opponente ha provato il grave inadempimento del professionista in ragione del quale deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. Dall'istruttoria della causa, sia per il tramite di produzioni documentali che tramite l'esperimento dell'istruttoria orale, è emersa infatti la prova dei fatti dedotti da parte opponente. In particolare, dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni e entrambi risultati pienamente credibili, è emersa Testimone_1 Testimone_2
Part la prova che nel rapporto con i clienti della società IGi ed il Controparte_2 P_3
P_ IG ha prima effettuato misurazioni errate presso i cantieri, elaborando disegni tecnici parimenti errati, quindi ha ordinato in modo errato gli infissi richiesti dai clienti (in un caso di colore diverso da quello richiesto), mancando peraltro di redigere in modo completo i preventivi sottoposti e accettati dai clienti;
i preventivi accettati non sono risultati comprensivi di tutto il materiale P_ necessario per realizzare ed installare gli infissi (in un caso il IG ha mancato di tener conto della necessità di ordinare i telai delle persiane senza i quali il montaggio delle persiane è impossibile).
La solidità probatoria delle emergenze documentali e dell'istruttoria orale risulta ulteriormente P_ confermata, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e 116 c.p.c., dalla mancata comparizione del IG per rendere l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente e ammesso con ordinanza del 13 dicembre 2023.
P_ 4.6. A fronte del grave inadempimento del IG risulta legittima perché giustificata l'eccezione Part di inadempimento della società che ha corrisposto il compenso per il mese di settembre 2021 nella misura della metà, senza corrispondere quello del mese di ottobre. Qualora l'opposto, quale prestatore d'opera che è receduto dal contratto, avesse ritenuto di aver diritto, nonostante il proprio recesso e nonostante il proprio inadempimento, ad un corrispettivo diversamente quantificato, ai sensi
Part dell'art. 2237 cod.civ. avrebbe dovuto allegare e provare il risultato utile derivato per la società
e in relazione a questo risultato quantificare il compenso preteso. Tanto l'attore non ha però né allegato né provato.
5. Rigetto della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte opponente non ha formulato capitoli di prova per provare che gli esborsi dedotti e di cui alla documentazione prodotta in giudizio siano da ricondursi causalmente all'inadempimento del IG P_ ; in altri termini, non è stato provato in modo certo che le spese per i beni di cui alle fatture prodotte e che il monte ore indicato nei documenti allegati all'atto di citazione siano da ricondursi P_ esclusivamente alla necessità di rimediare alle inadempienze del IG .
P_
6. Responsabilità aggravata di parte opposta. La condotta processuale del IG merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti talmente negligenti da divenire abusivi.
L'opposto, dopo aver formulato istanze istruttorie (ammesse nei termini di cui all'ordinanza del 13 dicembre 2023) non è comparso alle udienze fissate per lo svolgimento dell'istruttoria orale e ha mancato di citare in giudizio il testimone indicato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Nessuno è comparso per l'opposto neanche nell'udienza deputata all'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, mezzo istruttorio, questo, ammesso su
P_ richiesta del IG .
L'introduzione di un giudizio con la citazione in causa di un soggetto pone in capo all'attore l'onere di condurre seriamente in modo dialettico il corso del processo.
L'assenza dell'attore in senso sostanziale dalla fase processuale successiva all'ammissione delle prove e fino alla sua conclusione rappresenta un comportamento abusivo degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento e quindi un uso distorto del diritto di difesa.
Questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare alla società Parte_1
in una somma pari all'importo medio che il D.M. 55/2014 stabilisce per le fasi istruttoria e decisoria delle causa da sussumere nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, pari complessivamente ad €
3.381,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7. Spese di lite. Dal rigetto della domanda attorea formulata dal ricorrente in sede monitoria e dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in senso sostanziale nell'atto di citazione in opposizione discende la soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo R.G. Tribunale di Bergamo n. 3146/2022 pronunciato il 1 giugno
2022.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
3. Compensa le spese di lite. 4. Condanna a pagare in favore della società l'importo P_1 Parte_1 di € 3.381,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza dell'11 dicembre 2024 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 5 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5303/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Russo, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tassetti, P_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
Come da nota depositata nel fascicolo telematico il 26 febbraio 2025
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha P_1
chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società di Parte_1 pagare l'importo di € 7.0007,50 oltre interessi preteso a titolo di compenso professionale per le prestazioni rese nei mesi di settembre e ottobre 2021 quale collaboratore della società, con la qualifica di “tecnico di sviluppo progetti – preventivazione commerciale – sviluppo commesse – ecc.-” (come da contratto prodotto sub doc. n. 1 fasc.mon.)
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La società ha chiesto di Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo R.G. n. 3146/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 giugno 2022 per insussistenza della pretesa creditoria vantata dal ricorrente. In particolare, parte opponente ha
P_ eccepito che il IG non ha fornito la prova di aver eseguito le prestazioni per cui chiede il pagamento e ha quindi eccepito, ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., l'inadempimento del ricorrente. P_ 2.1. In ragione dell'operato negligente del IG , la società in via Parte_1
riconvenzionale, ha chiesto di condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno, quantificato in € 14.018,69, subito a causa e in conseguenza della negligente esecuzione delle obbligazioni assunte, sia in relazione ai lavori presso il Cantiere che presso il Cantiere Controparte_2
. P_3
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituito in giudizio che ha chiesto P_1 il rigetto delle domande formulate dall'opponente.
In particolare, in ordine alla prova del proprio adempimento, ha eccepito che in sede monitoria le fatture hanno valore di prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento in quanto manca uno dei presupposti posti dall'art. 1460 cod.civ., vale dire l'adempimento della società o la sua disponibilità ad Pt_1
eseguire la propria obbligazione di pagamento del compenso.
Ha quindi eccepito l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 cod.civ. avendo esattamente adempiuto i propri obblighi.
Da ultimo, in relazione alla domanda riconvenzionale, ha eccepito che parte opponente non ha prodotto nulla par fondare la propria pretesa risarcitoria.
4. Ordinanza di rigetto pronunciata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Con ordinanza pronunciata il 10 gennaio 2023 – di cui si riporta di seguito il testo – è stata rigettata l'istanza formulata da parte opposta, volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
Il Giudice
Vista l'istanza formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
P_ rilevato che a supporto della propria pretesa creditoria il IG ha prodotto il contratto stipulato con la società opponente (doc. 1 fasc.mon.); evidenziato che per ottenere il compenso pattuito con la stipula di un contratto di prestazione intellettuale il professionista creditore deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate e rilevato che l'opposto, allo scopo e allo stato, ha prodotto le fatture sub doc. 2 fasc.mon.;
esaminate le eccezioni formulate da parte opponente in ordine al quantum preteso
e oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
vista, in particolare, la contestazione relativa agli importi richiesti dall'opposto a titolo di viaggio e trasferta con mezzo proprio, là dove il contratto prevede la messa
a disposizione di un'auto da parte dell'opponente; rilevato che l'opponente nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto in P_ modo specifico di aver fornito al IG un'auto per gli spostamenti necessari per l'esecuzione dell'incarico e rilevato che, allo stato, tale circostanza non risulta contestata in modo puntuale sicché, sia pur nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase del giudizio, appare ragionevole ritenerla quale circostanza pacifica;
ritenuto che
, già solo per questo motivo, il fumus del diritto vantato dall'opposto non risulta adeguatamente provato in ordine alla misura del quantum preteso sicché ostano ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
esaminata inoltre la domanda riconvenzionale e visto l'inadempimento qualificato che l'opponente contesta all'opposto;
visto l'art. 648 c.p.c.,
Rigetta
l'istanza.
4. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4.1. Vale premettere che in conformità agli artt. 2697, I comma cod.civ. e 2233 cod.civ. l'opposto, attore in senso sostanziale, quale professionista d'opera intellettuale deve provare sia il conferimento dell'incarico che l'avvenuta esecuzione dell'opera (ex multis, v. Cass. n. 3377/2023).
4.2. Vale premettere altresì che nel contratto stipulato tra le odierne parti in causa (sub doc. 1 fasc.mon., doc.2 fasc.opposto) le condizioni economiche sono state pattuite nei termini che seguono: P_ 4.3. Tanto premesso, il IG ha mancato di soddisfare l'onere della prova posto a suo carico.
Per provare l'esecuzione dell'incarico si è infatti limitato a produrre in sede monitoria due fatture, peraltro emesse da un soggetto terzo estraneo alla vicenda contrattuale oggetto del presente giudizio (vale a dire “GS Infissi”).
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. parte opposta richiama prove documentali, che afferma di allegare alla stessa memoria (in calce all'atto è stato anche stilato il relativo indice), senza però provvedere in realtà a nessuna produzione.
L'opposto, pur a fronte dell'ammissione delle prove articolate ai fini dell'istruttoria orale (cfr. ordinanza del 13 dicembre 2023), non ha citato in giudizio il testimone indicato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
4.4. Dall'inerzia probatoria dell'attore discende innanzitutto che non risultano dovute le voci di spesa a titolo di viaggi e trasferte che, per chiaro disposto contrattuale (cfr. sopra § 4.2.), devono ritenersi a carico del professionista.
Risultano parimenti privi di supporto probatorio gli importi richiesti a titolo di “lavori extra”, peraltro non altrimenti indicati ed individuati;
dunque, prima ancora che l'onere della prova, a tal riguardo, parte opposta non ha soddisfatto l'onere della prova.
4.5. Per quanto concerne gli importi pretesi dall'attore a titolo di compenso per l'attività prestata nei mesi di settembre e ottobre 2021 (pari a complessivi € 6.000,00 netti) parte opponente ne ha eccepito
P_ la non debenza in ragione delle gravi inadempienze di cui si è reso responsabile il IG . Più in particolare, la società opponente ha eccepito che, a fronte delle inadempienze emerse agli inizi del mese di ottobre 2021, ha versato al professionista la metà del corrispettivo pattuito (la circostanza non contestata ha trovato riscontro in sede di istruttoria orale); in seguito al recesso comunicato senza
P_ preavviso da parte del IG (avvenuto il 26 ottobre 2021), la società, in ragione degli inadempimenti comunicati al professionista, ha deciso di non versare le somme pretese da quest'ultimo.
Parte opponente ha provato il grave inadempimento del professionista in ragione del quale deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. Dall'istruttoria della causa, sia per il tramite di produzioni documentali che tramite l'esperimento dell'istruttoria orale, è emersa infatti la prova dei fatti dedotti da parte opponente. In particolare, dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni e entrambi risultati pienamente credibili, è emersa Testimone_1 Testimone_2
Part la prova che nel rapporto con i clienti della società IGi ed il Controparte_2 P_3
P_ IG ha prima effettuato misurazioni errate presso i cantieri, elaborando disegni tecnici parimenti errati, quindi ha ordinato in modo errato gli infissi richiesti dai clienti (in un caso di colore diverso da quello richiesto), mancando peraltro di redigere in modo completo i preventivi sottoposti e accettati dai clienti;
i preventivi accettati non sono risultati comprensivi di tutto il materiale P_ necessario per realizzare ed installare gli infissi (in un caso il IG ha mancato di tener conto della necessità di ordinare i telai delle persiane senza i quali il montaggio delle persiane è impossibile).
La solidità probatoria delle emergenze documentali e dell'istruttoria orale risulta ulteriormente P_ confermata, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e 116 c.p.c., dalla mancata comparizione del IG per rendere l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente e ammesso con ordinanza del 13 dicembre 2023.
P_ 4.6. A fronte del grave inadempimento del IG risulta legittima perché giustificata l'eccezione Part di inadempimento della società che ha corrisposto il compenso per il mese di settembre 2021 nella misura della metà, senza corrispondere quello del mese di ottobre. Qualora l'opposto, quale prestatore d'opera che è receduto dal contratto, avesse ritenuto di aver diritto, nonostante il proprio recesso e nonostante il proprio inadempimento, ad un corrispettivo diversamente quantificato, ai sensi
Part dell'art. 2237 cod.civ. avrebbe dovuto allegare e provare il risultato utile derivato per la società
e in relazione a questo risultato quantificare il compenso preteso. Tanto l'attore non ha però né allegato né provato.
5. Rigetto della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte opponente non ha formulato capitoli di prova per provare che gli esborsi dedotti e di cui alla documentazione prodotta in giudizio siano da ricondursi causalmente all'inadempimento del IG P_ ; in altri termini, non è stato provato in modo certo che le spese per i beni di cui alle fatture prodotte e che il monte ore indicato nei documenti allegati all'atto di citazione siano da ricondursi P_ esclusivamente alla necessità di rimediare alle inadempienze del IG .
P_
6. Responsabilità aggravata di parte opposta. La condotta processuale del IG merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti talmente negligenti da divenire abusivi.
L'opposto, dopo aver formulato istanze istruttorie (ammesse nei termini di cui all'ordinanza del 13 dicembre 2023) non è comparso alle udienze fissate per lo svolgimento dell'istruttoria orale e ha mancato di citare in giudizio il testimone indicato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Nessuno è comparso per l'opposto neanche nell'udienza deputata all'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, mezzo istruttorio, questo, ammesso su
P_ richiesta del IG .
L'introduzione di un giudizio con la citazione in causa di un soggetto pone in capo all'attore l'onere di condurre seriamente in modo dialettico il corso del processo.
L'assenza dell'attore in senso sostanziale dalla fase processuale successiva all'ammissione delle prove e fino alla sua conclusione rappresenta un comportamento abusivo degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento e quindi un uso distorto del diritto di difesa.
Questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare alla società Parte_1
in una somma pari all'importo medio che il D.M. 55/2014 stabilisce per le fasi istruttoria e decisoria delle causa da sussumere nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, pari complessivamente ad €
3.381,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7. Spese di lite. Dal rigetto della domanda attorea formulata dal ricorrente in sede monitoria e dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in senso sostanziale nell'atto di citazione in opposizione discende la soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo R.G. Tribunale di Bergamo n. 3146/2022 pronunciato il 1 giugno
2022.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
3. Compensa le spese di lite. 4. Condanna a pagare in favore della società l'importo P_1 Parte_1 di € 3.381,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo