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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1807/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, via Piave n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Cucinotta, che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Tortorici, via Spirito Santo n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riolo, che lo rappresenta e difende, convenuto,
e
(C.F.: ), CP_2 P.IVA_1 convenuta contumace, avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione mediante espropriazione presso terzi;
sono presenti l'avv. Gabriele Cucinotta in sostituzione dell'avv. Francesco Cucinotta e l'avv. Giuseppe Riolo, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Cucinotta, in particolare, si riporta alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2021, Parte_1
ha riassunto nel merito il giudizio di opposizione proposto dinnanzi
[...] al G.E.M. conclusosi con ordinanza del 9 settembre 2021 con la quale era stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione disponendo la chiusura della fase prodromico-camerale della proposta opposizione, con fissazione del termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito. L'attore ha premesso che ha notificato un atto di Controparte_1 pignoramento sino a concorrenza della somma di euro 13.383,60 in virtù del decreto ingiuntivo n. 398/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 29 luglio 2019, per il pagamento, in favore di esso convenuto, della somma di euro 7.421,86 oltre interessi e spese di procedura. Tanto premesso, l'attore ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'esecuzione forzata;
nel merito, di dichiarare l'insussistenza del credito e annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata in data 14 gennaio 2022, si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare Controparte_1 inammissibile la domanda di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Il Tribunale con provvedimento del 30 gennaio 2023 ha dichiarato la nullità della notifica nei confronti della terza pignorata rimasta CP_2 contumace, ordinandone il rinnovo entro il termine del 16 marzo 2023; la notifica è avvenuta in data 2 febbraio 2023. Successivamente, il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Preliminarmente, l'attore ha eccepito l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per non averla ricevuta. L'eccezione è infondata. Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, il quale sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., e tale rimedio
è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine stabilito dal comma 3 della stessa disposizione (Trib. Napoli, n. 5931/2023).
È principio consolidato che la notifica deve ritenersi nulla, ma non inesistente, qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate solo dal dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini - possibili nel caso concreto.
Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass., n. 3073/2009). Il convenuto, dando atto dell'impossibilità di provvedere con la notifica a mani per irreperibilità del luogo di residenza del destinatario, ha provato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 1° ottobre 2019 mediante deposito presso la Casa Comunale di Tortorici, comune di residenza dell'attore. L'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, ha dato atto delle indagini compiute per la ricerca del destinatario stante l'espressa indicazione che non era stato possibile procedere con la notifica a mani per il trasferimento del destinatario (v. allegato 1, p. 12, comparsa di costituzione); ne deriva che – ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – la notifica ha valore legale a decorrere dal ventesimo giorno successivo al deposito (21 ottobre 2019). In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160
c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante avendo già tentato altre notifiche come nella specie (Cass., n. 32444/2021).
In ogni caso, a tutto concedere, non si è dinnanzi ad una notifica inesistente. Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente (Cass., n. 8955/2006).
Ciò vale anche per l'eventuale inesatta indicazione dell'indirizzo di residenza dell'opponente. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto (Cass., n. 26544/2024). Sicché, nel caso in esame, vertendosi, al più, in un'ipotesi di nullità della notifica, il rimedio non poteva che essere l'opposizione al decreto ingiuntivo, eventualmente anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c., fornendo la relativa prova.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa
è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass., n. 13365/2023). L'attore ha chiesto di dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto e l'annullamento del decreto ingiuntivo. La domanda è inammissibile.
Preliminarmente, giova riportare il principio pacifico nella giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, in base al quale “in tema di opposizione all'esecuzione promossa – come nel caso di specie - in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (ex multis, Cass., n. 3716/2020; già prima, Cass. civ., 18 aprile 2006, n. 8928; nella giurisprudenza di merito, per tutte, Trib. Sassari, 22 settembre 2023, n. 926). La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, “il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Inoltre, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (Cass., n. 19686/2010). Invero, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino – e non è questo il caso dei motivi esposti nella presente opposizione - l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere - ove ancora possibile - solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto - o sta avendo - pieno sviluppo ed è stata -o è tuttora - in esame (in questi termini,
Cass., n. 3277/2015).
Nel caso di specie, la domanda di insussistenza del credito per un fatto estintivo precedente alla formazione del titolo (un eventuale accordo di divisione della comproprietà dei titoli obbligazionari depositati nel conto corrente cointestato) attiene al merito e non può essere oggetto del presente giudizio, che riguarda la legittimità della procedura esecutiva;
una domanda siffatta deve essere proposta nelle forme ordinarie del processo di cognizione mediante tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto sopra esposto, va rigettata l'eccezione preliminare di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile la domanda di insussistenza del credito ed annullamento del decreto ingiuntivo. Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; parametri minimi attesa la facile risoluzione della controversia;
con istruttoria) seguono la soccombenza. Nulla sulle spese della terza pignorata rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1807/2021 R.G.A.C., assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della CP_2
- rigetta l'eccezione di inesistenza e dichiara inammissibile l'eccezione di nullità della notifica del titolo esecutivo formulata dall'attore;
- dichiara inammissibili le domande di accertamento dell'insussistenza del credito e di annullamento del decreto ingiuntivo formulate dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto costituito, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge. Nulla sulle spese della terza pignorata rimasta contumace
Patti, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)