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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 659/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 659/2021
tra
Parte_1
[...] Pt_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)
All'udienza del 3/12/2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa via collegamento l'Avv. Musillo per parte ricorrente; è presente anche via collegamento l'avv. Maura Vadalà per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. pagina 1 di 15 Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni insiste. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni così come formulate dal ctu, con condanna al pagamento della ctu espletata.
Parte resistente si riporta alle note conclusive del 4.04.2024 ed evidenzia l'inattendibilità delle testimonianze rese in udienze.
Contesta la fondatezza delle avverse istanze ed insiste nel rigetto del ricorso.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 659/2021 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._1
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._3
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI MOURAD (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._4
CALVANO AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
CALVANO AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_3 C.F._6
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI
RICORRENTE contro pagina 3 di 15 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VADALA' MAURA, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO N. 213 47921 RIMINI presso il difensore avv. VADALA' MAURA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale segnalando di aver lavorato per la società “ e di non essere stati Controparte_1
correttamente retribuiti per il lavoro svolto. Nello specifico, hanno esposto di aver svolto le mansioni di braccianti agricoli nei seguenti periodi:
a. il OR dal 2015 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2015, a far data dal 13 Parte_1
maggio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 21 giugno al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 17 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 01 gennaio – anche se il contratto è stato formalizzato a partire dal 09/01- al 31 dicembre;
b. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 14 marzo al 25 Parte_1
aprile – anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 22/03 al 22/05-; nel 2015, a far data dal 23 marzo fino al 30 novembre;
nel 2016, a far data dal 02 aprile al 20 novembre;
nel 2017, a far data dal 10 aprile al 18 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01/05 al 30/11; nel 2018,
a far data dal 12 aprile al 27 novembre;
c. il OR dal 2016 a tutto l'anno 2018 e, nel dettaglio, nel 2016, a far data dal Parte_4
24 agosto al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 gennaio al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 09 luglio al 27 novembre;
pagina 4 di 15 d. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 01 maggio Parte_3
al 30 novembre;
nel 2015, a far data dal 17 febbraio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 23 febbraio al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal
09 gennaio al 31 dicembre;
e. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, ha lavorato dal 08 Parte_3
marzo al 31 ottobre;
nel 2015, a far data dal 16 marzo al 04 novembre;
nel 2016, a far data dal 01 aprile al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 08 aprile al 30 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01 maggio;
nel 2018, a far data dal 08 marzo al 31dicembre - anche se l'assunzione è stata dichiarata a partire dal 07 aprile.
I ricorrenti hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze e alle direttive del datore di lavoro sig. e di aver osservato nelle giornate dal lunedì al sabato un orario di lavoro dalle CP_1
5:00 alle 19:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 14:00/15:00 e di circa 5 ore al giorno alla domenica, senza godere di alcun giorno di riposo, ferie e permessi.
Hanno esposto, inoltre, di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in quanto per il lavoro svolto venivano loro corrisposti 5 euro all'ora, senza alcuna ulteriore somma a titolo di straordinario, permessi e ferie non godute, né tantomeno a titolo di TFR.
Lo stesso trattamento sarebbe stato loro riservato anche nel periodo in cui, nel 2017, avevano lavorato per la ditta di , lavoro che i ricorrenti avevano comunque svolto sotto le Parte_5
direttive ed il controllo del sig. , che aveva fatto loro firmare il contratto di lavoro e CP_1
che li accompagnava presso la ditta di e poi li raccompagnava, una volta finito il lavoro, Pt_5
presso la propria azienda, dove continuavano a lavorare per il resto della giornata.
A fronte di tale condizione lavorativa, i ricorrenti hanno reso noto di aver chiesto l'intervento dell'ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena che, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati sulla base dei documenti fiscali e di trasporto, era riuscito soltanto ad appurare una mancata registrazione delle ore di lavoro effettuate di sabato per i mesi da maggio ad ottobre negli anni 2015 -2018 (per un totale di euro 14.507,70 omessi a titolo di contributi e di euro
7.737,45 a titolo di somme aggiuntive). pagina 5 di 15 Nonostante l'esito dell'accertamento, i ricorrenti hanno esposto di vantare un credito nei confronti della Società a titolo di differenze retributive, Controparte_1
permessi e ferie non godute e non retribuite, nonché a titolo di mancato versamento del TFR, così come individuato dai conteggi allegati al ricorso e, nello specifico:
a) il OR vanta un credito complessivo di € 19.747,35 a titolo di Parte_1
differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc. di cui € 4.506,77 per l'anno
2015; € 3.527,82 per l'anno 2016; € 4.951,50 per l'anno 2017; € 6.761,26 per l'anno 2018;
b) il OR vanta un credito complessivo a titolo di differenze retributive, Parte_1
ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad€ 18.378,69, di cui € 865,42 per l'anno 2014; €
4.947,02 per l'anno 2015; € 4.070,25 per l'anno 2016; € 4.131,00 per l'anno 2017 e €
4.365,00 per l'anno 2018;
c) il OR , vanta un credito complessivo di € 11.086,30 a titolo di Parte_4
differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc. di cui € 2.158,26 per l'anno
2016; € 6.176,28 per l'anno 2017; € 2.751,76 per l'anno 2018;
d) il OR , vanta un credito di € 25.635,96 a titolo di differenze Parte_3
retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad € 3.687.51 per l'anno 2014; €
5.568,02 per l'anno 2015; € 4.824,40 per l'anno 2016; € 5.648,64 per l'anno 2017; € 5.907,39 per l'anno 2018;
e) il OR vanta un credito complessivo di € 20.050,51, a titolo di differenze Parte_3
retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad € 4.105,08 per l'anno 2014; €
3.708,76 per l'anno 2015; € 4.189,51 per l'anno 2016; € 4.318,89 per l'anno 2017; € 3.728,27 per l'anno 2018.
Oltre alle differenze retributive così come indicate, i ricorrenti hanno chiesto di accertarsi il diritto al risarcimento del danno per usura psico-fisica e del danno non patrimoniale subito, deducendo che le modalità di lavoro nonché gli orari di lavoro osservati avrebbero reso la loro prestazione lavorativa abnorme e lesiva della dignità, della salute e della persona umana che merita di essere risarcita, individuando in via equitativa la somma di euro 2.000,00 per ogni anno di lavoro prestato. pagina 6 di 15 Per tali motivi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a. accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della Parte_6
nei periodi di seguito indicati –
[...]
- Il OR dal 2015 a tutto il 2018e, precisamente, nel 2015, dal 13 maggio al 31 dicembre;
Parte_1
nel 2016, dal 21 giugno al 31 dicembre;
nel 2017, dal 17 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, dal 01 gennaio al 31 dicembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 14 marzo al 25 aprile;
nel Parte_1
2015, dal 23 marzo al 30 novembre;
nel 2016, dal 02 aprile al 20 novembre;
nel 2017dal 10 aprile al 18 novembre;
nel 2018, dal 12 aprile al 27 novembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
[...]
- Il OR dal 2016 a tutto l'anno 2018 e, precisamente, nel 2016, dal 24 agosto al 31 Parte_4
dicembre; nel 2017dal 01 gennaio al 31 dicembre;
nel 2018dal 09 luglio al 27 novembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 01 maggio al 30 Parte_3
novembre; nel 2015 dal 17 febbraio fino al 31 dicembre;
nel 2016dal 23 febbraio al 31 dicembre;
nel 2017 dal 01 marzo al 31 dicembre;
nel 2018 dal 09 gennaio al 31 dicembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso
Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 08 marzo al 31 ottobre;
nel Parte_3
2015 dal 16 marzo al 04 novembre;
nel 2016 dal 01 aprile al 31 dicembre;
nel 2017 dal 08 aprile al 30 novembre;
nel 2018 dal 08 marzo al 31dicembree che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
[...]
b. Accertare e dichiarare che i medesimi, per tutti periodi indicati sono stati impiegati perle ore dichiarate ed indicate nei prospetti monte ore elaborati dal Consulente ed allegati con i conteggi, ossia per almeno una media dialmeno10 ore al giorno dal lunedì al sabato contro le 6,30 previste dal CCNL, nonché anche la giornata della domenica mattina per almeno 5 ore.
c. Accertare e dichiarare che i ricorrenti, non hanno goduto del giorno di riposo e non hanno mai usufruito di permessi ferie o altro;
non hanno mai recuperato i riposi settimanali né i permessi e le ferie né sono stati in alcun pagina 7 di 15 modo retribuiti e che, per l'effetto, hanno diritto al relativo pagamento. In ogni caso, condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione dei ricorrenti.
d. Per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive nonché di tutte le altre spettanze per l'importo risultante dai conteggi fatti elaborate e allegati al presente giudizio e, precisamente, condannare la società resistente al pagamento di €19.747,35in favore del OR di € 18.378,69in favore del OR di €11.086,30in favore del Parte_1 Parte_1
OR di €25.635,96in favore del OR , di € 20.050,51 Parte_4 Parte_3
in favore del OR o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Parte_3
e. accertare e dichiarare che i ricorrenti, per la tipologia di prestazione lavorativa, di relativa modalità di svolgimento
e per le innumerevoli ore di lavoro effettuate in eccesso rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, hanno subito un danno per usura psico -fisica e per l'effetto condannare la Società Controparte_1
al risarcimento del danno in via equitativa nella misura di € 2.000,00 per ogni anno di lavoro e per
[...]
ciascun ricorrente, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. E quindi, precisamente condannarla al risarcimento del danno da usura psico-fisica quantificata in €8.000,00 in favore del OR
[...]
di €10.000,00in favore del OR di € 6.000,00in favore del OR Parte_1 Parte_1
di € 10.000,00in favore del OR , di €10.000,00in favore Parte_4 Parte_3
del OR o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.” Parte_3
Alla prima udienza di comparizione, in data 3.05.2022, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente in quanto non costituitasi.
La causa è stata istruita oralmente tramite l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente nonché tramite l'interrogatorio formale del l.r. di parte resistente, che in data 15.03.2023 si è costituita tardivamente, contestando le pretese di parte ricorrente ed allegando l'attendibilità dei testi escussi, essendo gli stessi amici e colleghi dei ricorrenti e deducendo che ai ricorrenti erano sempre state corrisposte le retribuzioni individuate nelle buste paga, nel rispetto delle norme contrattuali e delle leggi in vigore in materia di lavoro ricorrente.
Per tali motivi, evidenziando che la costituzione tardiva era dipesa solo da motivi di salute del sig.
, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate, in quanto infondate CP_1 pagina 8 di 15 in fatto ed in diritto.
Terminata l'istruttoria orale ed espletata CTU contabile così come richiesto da parte ricorrente, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve dunque essere accolto, nei termini di seguito esposti.
I testi escussi hanno dato atto di avere svolto la propria prestazione lavorativa per un orario di lavoro giornaliero superiore a quello contrattualmente individuato, così confermando l'allegazione dei lavoratori ricorrenti secondo la quale costoro svolgevano la propria attività lavorativa per un maggior numero di ore giornaliere.
Premesso che non sussiste motivo alcuno per considerare inattendibili i testi escussi dal momento che non è stato rappresentato un loro interesse giuridico, personale, concreto ed attuale all'esito della causa (V. Cass., 21.10.2015, n. 21418), non vi sono ragioni per dubitare della loro credibilità dal momento che gli stessi hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica conoscenza del contesto lavorativo in cui i ricorrenti operavano.
Deve dunque dirsi provata la circostanza secondo cui l'orario di lavoro osservato fosse quello dalle
5:00 alle 12 e dalle 14:00 alle 19:00 per i giorni dal lunedì al sabato, oltre a 5 ore di attività lavorativa domenicale (udienza dell'8/11/2022, teste : “noi iniziamo a lavorare dalle 5 Testimone_1
di mattina alle 12 poi pausa, poi ricominciamo alle 14 fino alle 19. Sabato lavoravamo tutto il giorno, domenica mezza giornata. Venivamo pagati 5 euro all'ora, non ho avuto il tfr. (…) anche i ricorrenti prendevano un po' di assegni e un po' contanti…”: udienza del 18/04/2023, teste “i ricorrenti erano sempre Testimone_2
braccianti agricoli come me, lavoravano dalle 5:00 o 6:00 della mattina fino alle 12:00, poi riprendevamo alle
14:00 alle 19:00 o 20:00. (…) mi pagava con assegno mensile tratto dalla banca popolare. Le ore di contratto ce le dava con assegno, il resto in contanti. Con “il resto” intendo le ore in più che lavoravamo, sempre 5 euro per l'ora.
In contratto avevamo 16/17 giornate al mese, il resto delle ore ci veniva dato in contanti”; teste Tes_3
“lavoravamo tutta la settimana, anche la domenica mattina. Anche i festivi alla mattina. Lavoravamo da
[...]
aprile alle 5:00 del mattino, lavoriamo da 8 a 12 ore al giorno, dipendeva dal lavoro che c'era da fare. Ci dava 5
pagina 9 di 15 euro all'ora. Anche i ricorrenti facevamo lo stesso orario e ricevevamo la stessa paga. Non abbiamo mai ricevuto straordinario, TFR. Ci pagava quello che era nel contratto con assegno il resto ce lo dava contanti.”)
Sulla base degli orari di lavoro provati all'esito dell'istruttoria orale, in data 10.01.2024 è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa ai fini della quantificazione delle differenze Persona_1
retributive vantate dai ricorrenti.
Nello specifico, al ctu è stato chiesto di calcolare il credito di ciascun ricorrente sulla base di un orario di 50 ore settimanali e di 5 ore di lavoro nella giornata di domenica, oltre al conteggio dei contributi dovuti e del TFR maturato e non versato a ciascun ricorrente.
La perizia depositata dalla Dott.ssa n data 18.03.20204 - svolta nel contraddittorio fra le Per_1
parti e con valutazioni che questo tribunale recepisce in quanto logiche ed immuni da vizi - ha riscontrato ingenti differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro oggetto dell'indagine, oltre alla maggiorazione per il lavoro straordinario e per il lavoro domenicale, e agli emolumenti dovuti per ferie e permessi non goduti, TFR e contributi non versati.
Occorre però evidenziare che le deposizioni testimoniali sopra riportate hanno confermato la circostanza, dedotta anche in ricorso dagli stessi ricorrenti e non contestata dalla parte resistente, per la quale una parte della retribuzione veniva corrisposta in contanti nell'importo di 5 euro all'ora. Tali somme di denaro, pacificamente corrisposte in contanti, non sono state quantificate da nessuna delle parti in causa.
La consulenza tecnica svolta nel giudizio, nella quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti per l'attività lavorativa prestata nei termini accertati all'esito dell'istruttoria, non ha potuto considerare l'incidenza delle somme corrisposte in contanti, in quanto non quantificate e non quantificabili dalle parti. Di conseguenza, gli importi da corrispondere ai lavoratori per come quantificati dal CTU, da ultimo con l'integrazione depositata il 27.11.24, tengono conto unicamente delle somme versate con modalità tracciabili, ma non di quelle corrisposte in nero.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento degli importi non corrisposti dal datore di lavoro nei limiti della somma, minore rispetto a quella quantificata dal CTU nella sua relazione, in ragione delle suesposte considerazioni, così come pagina 10 di 15 quantificata in ricorso, giustificata dai conteggi prodotti e allegati all'atto introduttivo che tengono conto di un orario settimanale maggiore rispetto a quello risultante dai contratti, che non risultano essere stati oggetto di una specifica contestazione da parte resistente.
Inoltre, tali conteggi vengono recepiti con le limitazioni che seguono.
Occorre evidenziare che non può dirsi accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere le somme richieste in relazione allo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2015, non essendo stato provato in giudizio (i testi escussi nulla hanno riferito sul punto) l'effettivo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito e documentato nel corso di tale anno solare;
parimenti il diritto alle differenze retributive per l'anno 2014 può essere riconosciuto solo per i ricorrenti e (teste “ho lavorato per il Parte_3 Parte_3 Testimone_2
resistente solo nel 2014 da aprile a novembre 2014. Preciso che quando ho lavorato da con me c'erano solo CP_1
e . Gli altri hanno iniziato a lavorare per CH quando io sono andato via”) Persona_2 Persona_3
non essendo stata fornita da parte degli altri ricorrenti la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito.
Pertanto, la somma che deve dirsi riconosciuta ai ricorrenti a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR risulta essere: per il ricorrente € 15.249,58 (€ 3.527,82 per l'anno 2016, € 4.951,50 Parte_1
per l'anno 2017, € 6.761,26 per l'anno 2018) oltre € 5.885,85 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente 12.566,25 (€ 4.070, 25 per l'anno 2016; 4.131,00 per Parte_1
l'anno 2017 e 4.365,00 per l'anno 2018), oltre a € 4.750,59 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente : €11.086,30 (€ 2.158,26 per l'anno 2016; € 6.176,28 per Parte_7
l'anno 2017; € 2.751,76 per l'anno 2018) oltre € 3.815,08 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente : € 20.066,94 (€3.687,51 per l'anno 2014; € 4.824,40 per il Persona_3
2016; € 5.648,64 per l'anno 2017; 5.907,39 per l'anno 2018), oltre € 7.598,41 di regolarizzazione contributiva;
pagina 11 di 15 per il ricorrente : €16.341,75 (€4.105,08 per l'anno 2014; € 4.189,51 per l'anno Parte_3
2016; € 4.318,89 per l'anno 2017; € 3.728,27 per l'anno 2018) oltre a € 6.995,87 di regolarizzazione contributiva.
Relativamente alla domanda sul risarcimento del danno da usura psico-fisica, si rileva che secondo la Corte di Cassazione qualora sia accertato il mancato godimento di riposo e ferie, questo tipo di danno è presunto iuris et de iure, dovendosi evidenziare che tale presunzione può operare perché alla base di tale danno deve intendersi un “affaticamento” che, come tale, non potrebbe costituire presupposto per il risarcimento di un danno alla salute strettamente inteso (Cass. 14710/2015).
Quanto alla sua quantificazione di tale posta di danno, la Corte di Cassazione nella sentenza n.
17966 del 13.09.2016, nel ribadire la presunzione operante circa la sussistenza di tale danno, ha altresì individuato alcuni criteri generali, statuendo che: “Ciò detto, deve ribadirsi il noto principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima evenienza, il danno può essere presunto sull'an; il relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 21225/15)”.
Nel caso di specie, a fronte della prova circa lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto e senza il rispetto del riposo settimanale (dovendosi comunque considerare che ai lavoratori veniva data la possibilità di assentarsi dal lavoro per godere di un periodo di riposo come riferito dal teste : “venivamo pagati con assegno ma non tutti i Testimone_1
mesi; ci dava al mese 200 euro/300 euro per mangiare poi a fine anno se qualcuno voleva andare in Marocco glieli dava”) la liquidazione equitativa di tale danno può essere effettuata facendo applicazione delle previsioni di cui al CCNL applicabile in materia di maggiorazione oraria per il lavoro domenicale, pari al 35 % della retribuzione ordinaria, così come individuata per ciascuno degli anni di lavoro da parte della Dott.ssa ella relazione depositata. Pertanto, in applicazione di tali criteri: Per_1
pagina 12 di 15 - al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_1
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 756, 14 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 311,80; 2017 € 183,41; 2018 € 260,93);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_1
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 1041,27 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 403,51; 2017 € 385,18; 2018 € 279,57);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_4
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 700, 54 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 91,71; 2017 € 385,18; 2018 € 223,65);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_3
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 1.379,78 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2014 di euro 403,52; 2016 di € 330,15; 2017 € 385,18; 2018 €
260,93);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata fruizione Parte_3
del riposo settimanale, nella misura di € 1.453,13 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2014 di € 403,52; 2016 di € 403,51; 2017 € 385,17; 2018 €260,93).
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007,
Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), stante la non particolare complessità della causa.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 13 di 15 - accerta e dichiara il diritto del ricorrente l riconoscimento Parte_1
della somma di euro 15.249,58 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 756,14 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento al ricorrente di euro 16.005,72, oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_1
della somma di euro 12.566,25 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 1.041,27 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento al ricorrente di euro 13.607,52 oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_7
della somma di euro 11.086,30 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 700,54 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro
[...]
12.506,84 oltre a regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_8
della somma di euro 20.066,94 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 1.379,78 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro
[...]
21.446,72 oltre a regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della Parte_3
somma di euro 16.341,75 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e
TFR, nonché di euro 1.453,13 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica e, pagina 14 di 15 conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro 17.794,88 oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
6.699,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 659/2021
tra
Parte_1
[...] Pt_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)
All'udienza del 3/12/2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa via collegamento l'Avv. Musillo per parte ricorrente; è presente anche via collegamento l'avv. Maura Vadalà per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. pagina 1 di 15 Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni insiste. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni così come formulate dal ctu, con condanna al pagamento della ctu espletata.
Parte resistente si riporta alle note conclusive del 4.04.2024 ed evidenzia l'inattendibilità delle testimonianze rese in udienze.
Contesta la fondatezza delle avverse istanze ed insiste nel rigetto del ricorso.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 659/2021 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._1
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._3
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI MOURAD (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._4
CALVANO AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
CALVANO AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_3 C.F._6
AN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO AN RI
RICORRENTE contro pagina 3 di 15 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VADALA' MAURA, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO N. 213 47921 RIMINI presso il difensore avv. VADALA' MAURA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale segnalando di aver lavorato per la società “ e di non essere stati Controparte_1
correttamente retribuiti per il lavoro svolto. Nello specifico, hanno esposto di aver svolto le mansioni di braccianti agricoli nei seguenti periodi:
a. il OR dal 2015 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2015, a far data dal 13 Parte_1
maggio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 21 giugno al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 17 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 01 gennaio – anche se il contratto è stato formalizzato a partire dal 09/01- al 31 dicembre;
b. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 14 marzo al 25 Parte_1
aprile – anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 22/03 al 22/05-; nel 2015, a far data dal 23 marzo fino al 30 novembre;
nel 2016, a far data dal 02 aprile al 20 novembre;
nel 2017, a far data dal 10 aprile al 18 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01/05 al 30/11; nel 2018,
a far data dal 12 aprile al 27 novembre;
c. il OR dal 2016 a tutto l'anno 2018 e, nel dettaglio, nel 2016, a far data dal Parte_4
24 agosto al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 gennaio al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 09 luglio al 27 novembre;
pagina 4 di 15 d. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 01 maggio Parte_3
al 30 novembre;
nel 2015, a far data dal 17 febbraio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 23 febbraio al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal
09 gennaio al 31 dicembre;
e. il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, ha lavorato dal 08 Parte_3
marzo al 31 ottobre;
nel 2015, a far data dal 16 marzo al 04 novembre;
nel 2016, a far data dal 01 aprile al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 08 aprile al 30 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01 maggio;
nel 2018, a far data dal 08 marzo al 31dicembre - anche se l'assunzione è stata dichiarata a partire dal 07 aprile.
I ricorrenti hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze e alle direttive del datore di lavoro sig. e di aver osservato nelle giornate dal lunedì al sabato un orario di lavoro dalle CP_1
5:00 alle 19:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 14:00/15:00 e di circa 5 ore al giorno alla domenica, senza godere di alcun giorno di riposo, ferie e permessi.
Hanno esposto, inoltre, di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in quanto per il lavoro svolto venivano loro corrisposti 5 euro all'ora, senza alcuna ulteriore somma a titolo di straordinario, permessi e ferie non godute, né tantomeno a titolo di TFR.
Lo stesso trattamento sarebbe stato loro riservato anche nel periodo in cui, nel 2017, avevano lavorato per la ditta di , lavoro che i ricorrenti avevano comunque svolto sotto le Parte_5
direttive ed il controllo del sig. , che aveva fatto loro firmare il contratto di lavoro e CP_1
che li accompagnava presso la ditta di e poi li raccompagnava, una volta finito il lavoro, Pt_5
presso la propria azienda, dove continuavano a lavorare per il resto della giornata.
A fronte di tale condizione lavorativa, i ricorrenti hanno reso noto di aver chiesto l'intervento dell'ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena che, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati sulla base dei documenti fiscali e di trasporto, era riuscito soltanto ad appurare una mancata registrazione delle ore di lavoro effettuate di sabato per i mesi da maggio ad ottobre negli anni 2015 -2018 (per un totale di euro 14.507,70 omessi a titolo di contributi e di euro
7.737,45 a titolo di somme aggiuntive). pagina 5 di 15 Nonostante l'esito dell'accertamento, i ricorrenti hanno esposto di vantare un credito nei confronti della Società a titolo di differenze retributive, Controparte_1
permessi e ferie non godute e non retribuite, nonché a titolo di mancato versamento del TFR, così come individuato dai conteggi allegati al ricorso e, nello specifico:
a) il OR vanta un credito complessivo di € 19.747,35 a titolo di Parte_1
differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc. di cui € 4.506,77 per l'anno
2015; € 3.527,82 per l'anno 2016; € 4.951,50 per l'anno 2017; € 6.761,26 per l'anno 2018;
b) il OR vanta un credito complessivo a titolo di differenze retributive, Parte_1
ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad€ 18.378,69, di cui € 865,42 per l'anno 2014; €
4.947,02 per l'anno 2015; € 4.070,25 per l'anno 2016; € 4.131,00 per l'anno 2017 e €
4.365,00 per l'anno 2018;
c) il OR , vanta un credito complessivo di € 11.086,30 a titolo di Parte_4
differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc. di cui € 2.158,26 per l'anno
2016; € 6.176,28 per l'anno 2017; € 2.751,76 per l'anno 2018;
d) il OR , vanta un credito di € 25.635,96 a titolo di differenze Parte_3
retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad € 3.687.51 per l'anno 2014; €
5.568,02 per l'anno 2015; € 4.824,40 per l'anno 2016; € 5.648,64 per l'anno 2017; € 5.907,39 per l'anno 2018;
e) il OR vanta un credito complessivo di € 20.050,51, a titolo di differenze Parte_3
retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad € 4.105,08 per l'anno 2014; €
3.708,76 per l'anno 2015; € 4.189,51 per l'anno 2016; € 4.318,89 per l'anno 2017; € 3.728,27 per l'anno 2018.
Oltre alle differenze retributive così come indicate, i ricorrenti hanno chiesto di accertarsi il diritto al risarcimento del danno per usura psico-fisica e del danno non patrimoniale subito, deducendo che le modalità di lavoro nonché gli orari di lavoro osservati avrebbero reso la loro prestazione lavorativa abnorme e lesiva della dignità, della salute e della persona umana che merita di essere risarcita, individuando in via equitativa la somma di euro 2.000,00 per ogni anno di lavoro prestato. pagina 6 di 15 Per tali motivi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a. accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della Parte_6
nei periodi di seguito indicati –
[...]
- Il OR dal 2015 a tutto il 2018e, precisamente, nel 2015, dal 13 maggio al 31 dicembre;
Parte_1
nel 2016, dal 21 giugno al 31 dicembre;
nel 2017, dal 17 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, dal 01 gennaio al 31 dicembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 14 marzo al 25 aprile;
nel Parte_1
2015, dal 23 marzo al 30 novembre;
nel 2016, dal 02 aprile al 20 novembre;
nel 2017dal 10 aprile al 18 novembre;
nel 2018, dal 12 aprile al 27 novembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
[...]
- Il OR dal 2016 a tutto l'anno 2018 e, precisamente, nel 2016, dal 24 agosto al 31 Parte_4
dicembre; nel 2017dal 01 gennaio al 31 dicembre;
nel 2018dal 09 luglio al 27 novembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 01 maggio al 30 Parte_3
novembre; nel 2015 dal 17 febbraio fino al 31 dicembre;
nel 2016dal 23 febbraio al 31 dicembre;
nel 2017 dal 01 marzo al 31 dicembre;
nel 2018 dal 09 gennaio al 31 dicembre e che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso
Parte_5
- Il OR dal 2014 a tutto il 2018 e, precisamente, nel 2014, dal 08 marzo al 31 ottobre;
nel Parte_3
2015 dal 16 marzo al 04 novembre;
nel 2016 dal 01 aprile al 31 dicembre;
nel 2017 dal 08 aprile al 30 novembre;
nel 2018 dal 08 marzo al 31dicembree che, inoltre, nel 2017 ha lavorato anche presso Parte_5
[...]
b. Accertare e dichiarare che i medesimi, per tutti periodi indicati sono stati impiegati perle ore dichiarate ed indicate nei prospetti monte ore elaborati dal Consulente ed allegati con i conteggi, ossia per almeno una media dialmeno10 ore al giorno dal lunedì al sabato contro le 6,30 previste dal CCNL, nonché anche la giornata della domenica mattina per almeno 5 ore.
c. Accertare e dichiarare che i ricorrenti, non hanno goduto del giorno di riposo e non hanno mai usufruito di permessi ferie o altro;
non hanno mai recuperato i riposi settimanali né i permessi e le ferie né sono stati in alcun pagina 7 di 15 modo retribuiti e che, per l'effetto, hanno diritto al relativo pagamento. In ogni caso, condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione dei ricorrenti.
d. Per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive nonché di tutte le altre spettanze per l'importo risultante dai conteggi fatti elaborate e allegati al presente giudizio e, precisamente, condannare la società resistente al pagamento di €19.747,35in favore del OR di € 18.378,69in favore del OR di €11.086,30in favore del Parte_1 Parte_1
OR di €25.635,96in favore del OR , di € 20.050,51 Parte_4 Parte_3
in favore del OR o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Parte_3
e. accertare e dichiarare che i ricorrenti, per la tipologia di prestazione lavorativa, di relativa modalità di svolgimento
e per le innumerevoli ore di lavoro effettuate in eccesso rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, hanno subito un danno per usura psico -fisica e per l'effetto condannare la Società Controparte_1
al risarcimento del danno in via equitativa nella misura di € 2.000,00 per ogni anno di lavoro e per
[...]
ciascun ricorrente, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. E quindi, precisamente condannarla al risarcimento del danno da usura psico-fisica quantificata in €8.000,00 in favore del OR
[...]
di €10.000,00in favore del OR di € 6.000,00in favore del OR Parte_1 Parte_1
di € 10.000,00in favore del OR , di €10.000,00in favore Parte_4 Parte_3
del OR o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.” Parte_3
Alla prima udienza di comparizione, in data 3.05.2022, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente in quanto non costituitasi.
La causa è stata istruita oralmente tramite l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente nonché tramite l'interrogatorio formale del l.r. di parte resistente, che in data 15.03.2023 si è costituita tardivamente, contestando le pretese di parte ricorrente ed allegando l'attendibilità dei testi escussi, essendo gli stessi amici e colleghi dei ricorrenti e deducendo che ai ricorrenti erano sempre state corrisposte le retribuzioni individuate nelle buste paga, nel rispetto delle norme contrattuali e delle leggi in vigore in materia di lavoro ricorrente.
Per tali motivi, evidenziando che la costituzione tardiva era dipesa solo da motivi di salute del sig.
, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate, in quanto infondate CP_1 pagina 8 di 15 in fatto ed in diritto.
Terminata l'istruttoria orale ed espletata CTU contabile così come richiesto da parte ricorrente, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve dunque essere accolto, nei termini di seguito esposti.
I testi escussi hanno dato atto di avere svolto la propria prestazione lavorativa per un orario di lavoro giornaliero superiore a quello contrattualmente individuato, così confermando l'allegazione dei lavoratori ricorrenti secondo la quale costoro svolgevano la propria attività lavorativa per un maggior numero di ore giornaliere.
Premesso che non sussiste motivo alcuno per considerare inattendibili i testi escussi dal momento che non è stato rappresentato un loro interesse giuridico, personale, concreto ed attuale all'esito della causa (V. Cass., 21.10.2015, n. 21418), non vi sono ragioni per dubitare della loro credibilità dal momento che gli stessi hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica conoscenza del contesto lavorativo in cui i ricorrenti operavano.
Deve dunque dirsi provata la circostanza secondo cui l'orario di lavoro osservato fosse quello dalle
5:00 alle 12 e dalle 14:00 alle 19:00 per i giorni dal lunedì al sabato, oltre a 5 ore di attività lavorativa domenicale (udienza dell'8/11/2022, teste : “noi iniziamo a lavorare dalle 5 Testimone_1
di mattina alle 12 poi pausa, poi ricominciamo alle 14 fino alle 19. Sabato lavoravamo tutto il giorno, domenica mezza giornata. Venivamo pagati 5 euro all'ora, non ho avuto il tfr. (…) anche i ricorrenti prendevano un po' di assegni e un po' contanti…”: udienza del 18/04/2023, teste “i ricorrenti erano sempre Testimone_2
braccianti agricoli come me, lavoravano dalle 5:00 o 6:00 della mattina fino alle 12:00, poi riprendevamo alle
14:00 alle 19:00 o 20:00. (…) mi pagava con assegno mensile tratto dalla banca popolare. Le ore di contratto ce le dava con assegno, il resto in contanti. Con “il resto” intendo le ore in più che lavoravamo, sempre 5 euro per l'ora.
In contratto avevamo 16/17 giornate al mese, il resto delle ore ci veniva dato in contanti”; teste Tes_3
“lavoravamo tutta la settimana, anche la domenica mattina. Anche i festivi alla mattina. Lavoravamo da
[...]
aprile alle 5:00 del mattino, lavoriamo da 8 a 12 ore al giorno, dipendeva dal lavoro che c'era da fare. Ci dava 5
pagina 9 di 15 euro all'ora. Anche i ricorrenti facevamo lo stesso orario e ricevevamo la stessa paga. Non abbiamo mai ricevuto straordinario, TFR. Ci pagava quello che era nel contratto con assegno il resto ce lo dava contanti.”)
Sulla base degli orari di lavoro provati all'esito dell'istruttoria orale, in data 10.01.2024 è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa ai fini della quantificazione delle differenze Persona_1
retributive vantate dai ricorrenti.
Nello specifico, al ctu è stato chiesto di calcolare il credito di ciascun ricorrente sulla base di un orario di 50 ore settimanali e di 5 ore di lavoro nella giornata di domenica, oltre al conteggio dei contributi dovuti e del TFR maturato e non versato a ciascun ricorrente.
La perizia depositata dalla Dott.ssa n data 18.03.20204 - svolta nel contraddittorio fra le Per_1
parti e con valutazioni che questo tribunale recepisce in quanto logiche ed immuni da vizi - ha riscontrato ingenti differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro oggetto dell'indagine, oltre alla maggiorazione per il lavoro straordinario e per il lavoro domenicale, e agli emolumenti dovuti per ferie e permessi non goduti, TFR e contributi non versati.
Occorre però evidenziare che le deposizioni testimoniali sopra riportate hanno confermato la circostanza, dedotta anche in ricorso dagli stessi ricorrenti e non contestata dalla parte resistente, per la quale una parte della retribuzione veniva corrisposta in contanti nell'importo di 5 euro all'ora. Tali somme di denaro, pacificamente corrisposte in contanti, non sono state quantificate da nessuna delle parti in causa.
La consulenza tecnica svolta nel giudizio, nella quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti per l'attività lavorativa prestata nei termini accertati all'esito dell'istruttoria, non ha potuto considerare l'incidenza delle somme corrisposte in contanti, in quanto non quantificate e non quantificabili dalle parti. Di conseguenza, gli importi da corrispondere ai lavoratori per come quantificati dal CTU, da ultimo con l'integrazione depositata il 27.11.24, tengono conto unicamente delle somme versate con modalità tracciabili, ma non di quelle corrisposte in nero.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento degli importi non corrisposti dal datore di lavoro nei limiti della somma, minore rispetto a quella quantificata dal CTU nella sua relazione, in ragione delle suesposte considerazioni, così come pagina 10 di 15 quantificata in ricorso, giustificata dai conteggi prodotti e allegati all'atto introduttivo che tengono conto di un orario settimanale maggiore rispetto a quello risultante dai contratti, che non risultano essere stati oggetto di una specifica contestazione da parte resistente.
Inoltre, tali conteggi vengono recepiti con le limitazioni che seguono.
Occorre evidenziare che non può dirsi accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere le somme richieste in relazione allo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2015, non essendo stato provato in giudizio (i testi escussi nulla hanno riferito sul punto) l'effettivo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito e documentato nel corso di tale anno solare;
parimenti il diritto alle differenze retributive per l'anno 2014 può essere riconosciuto solo per i ricorrenti e (teste “ho lavorato per il Parte_3 Parte_3 Testimone_2
resistente solo nel 2014 da aprile a novembre 2014. Preciso che quando ho lavorato da con me c'erano solo CP_1
e . Gli altri hanno iniziato a lavorare per CH quando io sono andato via”) Persona_2 Persona_3
non essendo stata fornita da parte degli altri ricorrenti la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito.
Pertanto, la somma che deve dirsi riconosciuta ai ricorrenti a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR risulta essere: per il ricorrente € 15.249,58 (€ 3.527,82 per l'anno 2016, € 4.951,50 Parte_1
per l'anno 2017, € 6.761,26 per l'anno 2018) oltre € 5.885,85 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente 12.566,25 (€ 4.070, 25 per l'anno 2016; 4.131,00 per Parte_1
l'anno 2017 e 4.365,00 per l'anno 2018), oltre a € 4.750,59 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente : €11.086,30 (€ 2.158,26 per l'anno 2016; € 6.176,28 per Parte_7
l'anno 2017; € 2.751,76 per l'anno 2018) oltre € 3.815,08 di regolarizzazione contributiva;
per il ricorrente : € 20.066,94 (€3.687,51 per l'anno 2014; € 4.824,40 per il Persona_3
2016; € 5.648,64 per l'anno 2017; 5.907,39 per l'anno 2018), oltre € 7.598,41 di regolarizzazione contributiva;
pagina 11 di 15 per il ricorrente : €16.341,75 (€4.105,08 per l'anno 2014; € 4.189,51 per l'anno Parte_3
2016; € 4.318,89 per l'anno 2017; € 3.728,27 per l'anno 2018) oltre a € 6.995,87 di regolarizzazione contributiva.
Relativamente alla domanda sul risarcimento del danno da usura psico-fisica, si rileva che secondo la Corte di Cassazione qualora sia accertato il mancato godimento di riposo e ferie, questo tipo di danno è presunto iuris et de iure, dovendosi evidenziare che tale presunzione può operare perché alla base di tale danno deve intendersi un “affaticamento” che, come tale, non potrebbe costituire presupposto per il risarcimento di un danno alla salute strettamente inteso (Cass. 14710/2015).
Quanto alla sua quantificazione di tale posta di danno, la Corte di Cassazione nella sentenza n.
17966 del 13.09.2016, nel ribadire la presunzione operante circa la sussistenza di tale danno, ha altresì individuato alcuni criteri generali, statuendo che: “Ciò detto, deve ribadirsi il noto principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima evenienza, il danno può essere presunto sull'an; il relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 21225/15)”.
Nel caso di specie, a fronte della prova circa lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto e senza il rispetto del riposo settimanale (dovendosi comunque considerare che ai lavoratori veniva data la possibilità di assentarsi dal lavoro per godere di un periodo di riposo come riferito dal teste : “venivamo pagati con assegno ma non tutti i Testimone_1
mesi; ci dava al mese 200 euro/300 euro per mangiare poi a fine anno se qualcuno voleva andare in Marocco glieli dava”) la liquidazione equitativa di tale danno può essere effettuata facendo applicazione delle previsioni di cui al CCNL applicabile in materia di maggiorazione oraria per il lavoro domenicale, pari al 35 % della retribuzione ordinaria, così come individuata per ciascuno degli anni di lavoro da parte della Dott.ssa ella relazione depositata. Pertanto, in applicazione di tali criteri: Per_1
pagina 12 di 15 - al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_1
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 756, 14 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 311,80; 2017 € 183,41; 2018 € 260,93);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_1
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 1041,27 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 403,51; 2017 € 385,18; 2018 € 279,57);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_4
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 700, 54 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2016 di € 91,71; 2017 € 385,18; 2018 € 223,65);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata Parte_3
fruizione del riposo settimanale, nella misura di € 1.379,78 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2014 di euro 403,52; 2016 di € 330,15; 2017 € 385,18; 2018 €
260,93);
- al sig. dovrà essere risarcito il danno da usura psicofisica per la mancata fruizione Parte_3
del riposo settimanale, nella misura di € 1.453,13 (pari alla somma della maggiorazione per il lavoro domenicale per l'anno 2014 di € 403,52; 2016 di € 403,51; 2017 € 385,17; 2018 €260,93).
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007,
Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), stante la non particolare complessità della causa.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 13 di 15 - accerta e dichiara il diritto del ricorrente l riconoscimento Parte_1
della somma di euro 15.249,58 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 756,14 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento al ricorrente di euro 16.005,72, oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_1
della somma di euro 12.566,25 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 1.041,27 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento al ricorrente di euro 13.607,52 oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_7
della somma di euro 11.086,30 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 700,54 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro
[...]
12.506,84 oltre a regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_8
della somma di euro 20.066,94 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e TFR, nonché di euro 1.379,78 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica e, conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro
[...]
21.446,72 oltre a regolarizzazione contributiva;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della Parte_3
somma di euro 16.341,75 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti e
TFR, nonché di euro 1.453,13 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica e, pagina 14 di 15 conseguentemente, condanna Controparte_2
al pagamento a favore del ricorrente di euro 17.794,88 oltre a
[...]
regolarizzazione contributiva;
- condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
6.699,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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