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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sgromo, per procura in Parte_1 calce all'atto di appello;
-APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Controparte_1
-APPELLATO-
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1514/2022 depositata l'08.11.2022.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025, l'appellante ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., riducendo il termine per il deposito delle comparse conclusionali a 30 giorni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1514/2022 depositata Parte_1
l'8.11.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro l'ha condannato in contumacia al pagamento degli onorari in favore dell'avv. per € 1.100,00, oltre Controparte_1
1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e interessi legali a decorrere dalla domanda nonché al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare dichiarare la nullità del giudizio definito con la Sentenza oggi impugnata e per le motivazioni sopra descritte.
Sempre, in via preliminare dichiarare prescritto il presunto credito richiesto dall'Appellato essendo trascorso il termine triennale di cui all'art. 2956 C.C.. Nel merito, di voler accogliere l'Appello come proposto dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno appellante all' Avv. per le motivazioni di cui Controparte_1 sopra. Si Chiede inoltre, di voler sospendere l'esecutorietà della Sentenza impugnata ricorrendone i presupposti per la sua concessione atteso il periculum in mora e la non legittimazione dell'
[...] ad incassare somme. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 27/3/2023 si è costituito l'Avv. , il Controparte_1 quale, ha dedotto, preliminarmente, che l'indicazione di nel precetto è Controparte_2 dovuta ad un puro refuso, considerato il complesso del precetto che riporta l'intestazione
“atto di precetto per l'Avv. ”; in via ulteriormente preliminare, ha chiesto Controparte_1 il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché sia l'atto di citazione in primo grado sia il provvedimento di disposizione dell'interrogatorio formale di era stato Parte_1 notificato regolarmente all'indirizzo indicato nel certificato di residenza anagrafica del
Comune di Catanzaro, alla via Nuova n. 55, precisando il quartiere Bellavista di Catanzaro;
che la notifica dei due atti si è perfezionata per compiuta giacenza;
per inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva considerato che ha dichiarato Parte_1
l'inesistenza del credito;
perché l'appellante non ha negato di avergli conferito un mandato, ammettendo la sua presenza, senza invito, durante la redazione del preliminare di compravendita nel quale risulta anche la sua sottoscrizione;
poiché l'esistenza del mandato professionale è stata dimostrata attraverso l'allegazione della corrispondenza intercorsa con l'avvocato dell'altro contraente;
vinte le spese.
All'udienza del 19.04.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
03.03.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo il termine per il deposito delle comparse conclusionali a 30 giorni..
2. L'appello è inammissibile perché tardivo.
Anzitutto, deve puntualizzarsi che il rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione non è sottoposto al divieto di cui all'art. 101 c.p.c., poiché il rispetto del termine perentorio dell'impugnazione rappresenta un parametro di ammissibilità della domanda rispetto alla quale la parte dotata di un minimo di diligenza processuale è tenuto a prestarvi attenzione.
In particolare, sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “"Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini". (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 29803/2019).
Ciò posto, si rileva che ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione del giudizio di primo grado e dell'invito a rendere l'interrogatorio formale, in quanto dalle relate di notifica risulta che l'atto di citazione è stato notificato in Via Nuova
Bellavista n. 53 o 55, mentre lo stesso risulta residente in [...], come risulta dal certificato storico di residenza.
Di conseguenza, ha chiesto, in via preliminare, la nullità del giudizio definito con la sentenza impugnata e pronunciata in sua involontaria contumacia.
La sentenza n. 1514/2022 per tacita ammissione di e per come risulta dagli Parte_1 atti prodotti dallo stesso è stata notificata il 30.11.2022 con consegna a mani proprie. (cfr. all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di citazione).
L'appellante, infatti, nulla ha eccepito su eventuali vizi della notificazione della sentenza di primo grado.
Secondo l'orientamento anche recente della Corte di cassazione, ai fini della valutazione della tempestività dell'appello, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della
3 notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
La notificazione della sentenza di primo grado risulta essersi perfezionata in virtù della consegna dell'atto eseguita a mani proprie dall'ufficiale giudiziario in data 30.11.2022.
Dall'esame della relata di notifica e delle ricevute di consegna dell'impugnazione nella casella p.e.c. dell'avv. si evince che l'appello è stato notificato in data 10.01.2023 Controparte_1 con conseguente violazione del termine breve per proporre appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
Infatti, si osserva che, sebbene nella fattispecie sia stato eccepito il vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in questi casi non opera la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. sul termine lungo bensì quella sancita dall'art. 325 c.p.c. sul termine breve
(cfr. all. nn. 5,6 e7 all'atto di citazione).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, già in passato, ha affermato che: “L'impugnazione tardiva di cui al secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione nel solo caso del convenuto contumace il quale, prima che abbia a maturare il termine generale annuale di decadenza di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., non abbia avuto, a causa dell'originaria nullità della citazione o della notifica di essa, notizia alcuna del procedimento;
tale disciplina derogatoria, pertanto, non trova applicazione allorché, prima del maturare di detto termine, il convenuto, sebbene contumace involontario, abbia comunque avuto notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza, effettuata a lui personalmente, notifica che
è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.”. (Cass., Civ., Sez. I, sent. n.
19037/2003).
In seguito, la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è comunque idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. 28425/2023).
Ciò premesso, va fatta applicazione del seguente principio di diritto: "in ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ.
4 e, quindi, per il caso di mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della Repubblica»;” (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
1893/2019).
Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e pienamente condiviso, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
Si dà atto, infine, che in ragione dell'inammissibilità dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1514/2022 del Giudice di pace di Catanzaro;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio lite nei Parte_1
confronti dell'Avv. che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna, infine, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sgromo, per procura in Parte_1 calce all'atto di appello;
-APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Controparte_1
-APPELLATO-
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1514/2022 depositata l'08.11.2022.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025, l'appellante ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., riducendo il termine per il deposito delle comparse conclusionali a 30 giorni.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1514/2022 depositata Parte_1
l'8.11.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro l'ha condannato in contumacia al pagamento degli onorari in favore dell'avv. per € 1.100,00, oltre Controparte_1
1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e interessi legali a decorrere dalla domanda nonché al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare dichiarare la nullità del giudizio definito con la Sentenza oggi impugnata e per le motivazioni sopra descritte.
Sempre, in via preliminare dichiarare prescritto il presunto credito richiesto dall'Appellato essendo trascorso il termine triennale di cui all'art. 2956 C.C.. Nel merito, di voler accogliere l'Appello come proposto dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno appellante all' Avv. per le motivazioni di cui Controparte_1 sopra. Si Chiede inoltre, di voler sospendere l'esecutorietà della Sentenza impugnata ricorrendone i presupposti per la sua concessione atteso il periculum in mora e la non legittimazione dell'
[...] ad incassare somme. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 27/3/2023 si è costituito l'Avv. , il Controparte_1 quale, ha dedotto, preliminarmente, che l'indicazione di nel precetto è Controparte_2 dovuta ad un puro refuso, considerato il complesso del precetto che riporta l'intestazione
“atto di precetto per l'Avv. ”; in via ulteriormente preliminare, ha chiesto Controparte_1 il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché sia l'atto di citazione in primo grado sia il provvedimento di disposizione dell'interrogatorio formale di era stato Parte_1 notificato regolarmente all'indirizzo indicato nel certificato di residenza anagrafica del
Comune di Catanzaro, alla via Nuova n. 55, precisando il quartiere Bellavista di Catanzaro;
che la notifica dei due atti si è perfezionata per compiuta giacenza;
per inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva considerato che ha dichiarato Parte_1
l'inesistenza del credito;
perché l'appellante non ha negato di avergli conferito un mandato, ammettendo la sua presenza, senza invito, durante la redazione del preliminare di compravendita nel quale risulta anche la sua sottoscrizione;
poiché l'esistenza del mandato professionale è stata dimostrata attraverso l'allegazione della corrispondenza intercorsa con l'avvocato dell'altro contraente;
vinte le spese.
All'udienza del 19.04.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
03.03.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo il termine per il deposito delle comparse conclusionali a 30 giorni..
2. L'appello è inammissibile perché tardivo.
Anzitutto, deve puntualizzarsi che il rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione non è sottoposto al divieto di cui all'art. 101 c.p.c., poiché il rispetto del termine perentorio dell'impugnazione rappresenta un parametro di ammissibilità della domanda rispetto alla quale la parte dotata di un minimo di diligenza processuale è tenuto a prestarvi attenzione.
In particolare, sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: “"Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini". (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 29803/2019).
Ciò posto, si rileva che ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione del giudizio di primo grado e dell'invito a rendere l'interrogatorio formale, in quanto dalle relate di notifica risulta che l'atto di citazione è stato notificato in Via Nuova
Bellavista n. 53 o 55, mentre lo stesso risulta residente in [...], come risulta dal certificato storico di residenza.
Di conseguenza, ha chiesto, in via preliminare, la nullità del giudizio definito con la sentenza impugnata e pronunciata in sua involontaria contumacia.
La sentenza n. 1514/2022 per tacita ammissione di e per come risulta dagli Parte_1 atti prodotti dallo stesso è stata notificata il 30.11.2022 con consegna a mani proprie. (cfr. all. nn. 5, 6 e 7 all'atto di citazione).
L'appellante, infatti, nulla ha eccepito su eventuali vizi della notificazione della sentenza di primo grado.
Secondo l'orientamento anche recente della Corte di cassazione, ai fini della valutazione della tempestività dell'appello, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della
3 notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
La notificazione della sentenza di primo grado risulta essersi perfezionata in virtù della consegna dell'atto eseguita a mani proprie dall'ufficiale giudiziario in data 30.11.2022.
Dall'esame della relata di notifica e delle ricevute di consegna dell'impugnazione nella casella p.e.c. dell'avv. si evince che l'appello è stato notificato in data 10.01.2023 Controparte_1 con conseguente violazione del termine breve per proporre appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c.
Infatti, si osserva che, sebbene nella fattispecie sia stato eccepito il vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in questi casi non opera la disciplina di cui all'art. 327 c.p.c. sul termine lungo bensì quella sancita dall'art. 325 c.p.c. sul termine breve
(cfr. all. nn. 5,6 e7 all'atto di citazione).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, già in passato, ha affermato che: “L'impugnazione tardiva di cui al secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione nel solo caso del convenuto contumace il quale, prima che abbia a maturare il termine generale annuale di decadenza di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., non abbia avuto, a causa dell'originaria nullità della citazione o della notifica di essa, notizia alcuna del procedimento;
tale disciplina derogatoria, pertanto, non trova applicazione allorché, prima del maturare di detto termine, il convenuto, sebbene contumace involontario, abbia comunque avuto notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza, effettuata a lui personalmente, notifica che
è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.”. (Cass., Civ., Sez. I, sent. n.
19037/2003).
In seguito, la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è comunque idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. 28425/2023).
Ciò premesso, va fatta applicazione del seguente principio di diritto: "in ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ.
4 e, quindi, per il caso di mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della Repubblica»;” (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
1893/2019).
Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e pienamente condiviso, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
Si dà atto, infine, che in ragione dell'inammissibilità dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1514/2022 del Giudice di pace di Catanzaro;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio lite nei Parte_1
confronti dell'Avv. che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna, infine, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 27 maggio 2025
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