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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7588/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005498965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005498965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008312234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008312234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 798.10 per omesso pagamento Tasse auto per il periodo di imposta 2013-2014.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'insussistenza dell'obbligo tributario per avere il Giudice di pace di Cosenza dichiarato, con sentenza del 28.11.2019, la perdita di possesso del veicolo sin dal 5.8.2014.
In secondo luogo il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento nonchè la prescrizione del debito tributario.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio deduceva l'assenza di dichiarazione di conformità della procura alle liti, l'inammissibilità del ricorso non applicandosi il disposto di cui all'art. 17 bis d.lvo 546/92 nonché
l'assenza di prova della tempestività del ricorso ed, infine, l'inammissibilità della questione di merito sollevata dal contribuente.
Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della deduzione di questioni afferenti il merito la pretesa per l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione per l'avvenuta notifica di altra intimazione di pagamento interruttiva la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminati, in ordine di priorità logica, i profili di opposizione dedotti dalla Regione Calabria.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'asserita tardività del ricorso in quanto la contribuente, cui non viene rilasciata alcuna documentazione comprovante l'epoca di notifica dell'atto impugnato, ha potuto fornire unicamente la prova dell'epoca di notifica del ricorso allegando la data di ricezione dell'atto impugnato risultante dal sito delle Poste italiane mentre Agenzia delle entrate riscossione, che pur ha notificato l'atto impositivo e su cui grava, conseguentemente, sia per il principio di vicinanza della prova nonché in virtù dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in ambito tributario, l'onere di produrre la relata della notifica effettuata, non ha dimostrato una diversa data di notifica dell'atto rispetto a quella allegata dalla contribuente, da cui decorre il termine per l'impugnazione.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza nella procura della attestazione di conformità.
Pur essendo prescritta la dichiarazione di conformità dell'atto scansionato dal novellato art. 12 comma 7 dlvo 546/92, la mancata contestazione della conformità dell'atto depositato all'originale, la notifica proveniente dalla casella pec dell'avvocato, il deposito effettuato dal difensore con firma digitale costituiscono elementi validi da cui desumere la paternità certa dell'atto processuale e che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo.
Nel merito il ricorso è infondato.
Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto la documentazione concernente l'avvenuta notifica della cartella di pagamento che costituisce l'atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata, non contestato dal contribuente e dell'intimazione di pagamento che ha interrotto il decorso della prescrizione e che non risulta essere stata impugnata, anch'essa, dal ricorrente.
Ne consegue che il primo profilo di censura relativo alla nullità dell'ingiunzione per assenza della notifica dell'atto presupposto è infondato e risulta preclusa la possibilità di contestare l'ingiunzione di pagamento per vizi dell'atto presupposto regolarmente notificato.
Ne consegue che anche il primo motivo di censura relativo alla perdita di possesso, in quanto attinente al merito della pretesa, risulta inammissibile.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250 oltre iva capa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250 oltre iva capa e rimborso spese generali nella misura del 15%
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7588/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005498965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005498965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008312234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008312234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 798.10 per omesso pagamento Tasse auto per il periodo di imposta 2013-2014.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'insussistenza dell'obbligo tributario per avere il Giudice di pace di Cosenza dichiarato, con sentenza del 28.11.2019, la perdita di possesso del veicolo sin dal 5.8.2014.
In secondo luogo il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento nonchè la prescrizione del debito tributario.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio deduceva l'assenza di dichiarazione di conformità della procura alle liti, l'inammissibilità del ricorso non applicandosi il disposto di cui all'art. 17 bis d.lvo 546/92 nonché
l'assenza di prova della tempestività del ricorso ed, infine, l'inammissibilità della questione di merito sollevata dal contribuente.
Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della deduzione di questioni afferenti il merito la pretesa per l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione per l'avvenuta notifica di altra intimazione di pagamento interruttiva la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminati, in ordine di priorità logica, i profili di opposizione dedotti dalla Regione Calabria.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'asserita tardività del ricorso in quanto la contribuente, cui non viene rilasciata alcuna documentazione comprovante l'epoca di notifica dell'atto impugnato, ha potuto fornire unicamente la prova dell'epoca di notifica del ricorso allegando la data di ricezione dell'atto impugnato risultante dal sito delle Poste italiane mentre Agenzia delle entrate riscossione, che pur ha notificato l'atto impositivo e su cui grava, conseguentemente, sia per il principio di vicinanza della prova nonché in virtù dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in ambito tributario, l'onere di produrre la relata della notifica effettuata, non ha dimostrato una diversa data di notifica dell'atto rispetto a quella allegata dalla contribuente, da cui decorre il termine per l'impugnazione.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza nella procura della attestazione di conformità.
Pur essendo prescritta la dichiarazione di conformità dell'atto scansionato dal novellato art. 12 comma 7 dlvo 546/92, la mancata contestazione della conformità dell'atto depositato all'originale, la notifica proveniente dalla casella pec dell'avvocato, il deposito effettuato dal difensore con firma digitale costituiscono elementi validi da cui desumere la paternità certa dell'atto processuale e che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo.
Nel merito il ricorso è infondato.
Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto la documentazione concernente l'avvenuta notifica della cartella di pagamento che costituisce l'atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento impugnata, non contestato dal contribuente e dell'intimazione di pagamento che ha interrotto il decorso della prescrizione e che non risulta essere stata impugnata, anch'essa, dal ricorrente.
Ne consegue che il primo profilo di censura relativo alla nullità dell'ingiunzione per assenza della notifica dell'atto presupposto è infondato e risulta preclusa la possibilità di contestare l'ingiunzione di pagamento per vizi dell'atto presupposto regolarmente notificato.
Ne consegue che anche il primo motivo di censura relativo alla perdita di possesso, in quanto attinente al merito della pretesa, risulta inammissibile.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250 oltre iva capa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi € 250 oltre iva capa e rimborso spese generali nella misura del 15%