CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Domenico Lioi); Parte_1
appellante e
(avv.ti Fabrizio Allegrini ed Ilario Antonio Sorace); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 13\6\2023, il Tribunale di Crotone, all'esito della prova testimoniale chiesta dalla ricorrente , ne ha rigettato il Parte_1
ricorso con il quale chiedeva di riconoscere la natura professionale delle patologie patite e descritte in domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che ne era conseguito un danno biologico nella misura in atto indicata od in quella maggiore o minore eventualmente ritenuta, con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore, che in sede amministrativa aveva disconosciuto la predetta origine, ad erogare le dovute provvidenze di legge. L'adito Tribunale avendo ritenuto che l'infondatezza del ricorso fosse già emersa dalla prova testimoniale, attese le contraddizioni in cui i testi sarebbero incorsi quanto alle attività agricole svolte ed agli orari lavorativi osservati, che ne avrebbero inficiato la credibilità. Circostanze che valevano a rendere superflua la consulenza medica richiesta dalla ricorrente. Anche
perché l'attestata discontinuità dell'attività lavorativa svolta determinava una
“insufficienza della prova dell'impiego di forza o mantenimento di posture incongrue in modo non occasionale”, necessario presupposto dell'ipotizzata origine professionale delle patologie lamentate.
2. La signora propone appello lamentando che “i dati che riporta il Pt_1
Giudice sono del tutto parziali in quanto, a leggere con attenzione l'estratto contributivo allegato dall' e il percorso lavoratore allegato dalla ricorrente, i CP_1
periodi di lavoro sono ben altri, connotati dal carattere della ricorrenza e continuità, a far data dall'anno 2000, e non anche i limitati periodi indicati dal Giudice”.
Assumendo che siano sussumibili nell'ambito del notorio le caratteristiche dell'attività lavorativa di un bracciante agricolo, svolta per quasi 20 anni e che,
pertanto, non se ne possa negare l'efficienza quanto meno concausale nella determinazione di un'ernia lombare.
Quanto, poi, alle pretese contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testimoni,
l'appellante le ritiene spiegabili in ragione della non sovrapponibilità
temporale dei periodi lavorativi per i quali ciascuno dei due ha potuto testimoniale, come dei relativi rapporti di lavoro. Mentre, al contrario, il
Tribunale avrebbe dovuto dare prevalente rilievo alla puntuale descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente, con caratteristiche tale da doverle necessariamente poste a fondamento dell'origine causale della malattia.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata e previa CTU
medico Legale di cui ribadisce l'istanza, siano integralmente accolte le domande proposte, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
rendita o dell'indennizzo di legge.
3. Nella resistenza di quest'ultimo, la Corte ha disposto CTU medico-legale ed, all'esito, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio previa trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
4. L'appello merita accoglimento.
5. Ritiene il collegio che il Tribunale abbia male inteso gli elementi probatori a propria disposizione e costituiti, da un lato dalla storia lavorativa della ricorrente, quale emergente dalla prodotta documentazione previdenziale e,
dall'altro, dall'esito dell'esperita prova testimoniale.
Dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso , infatti, risulta che la CP_1
ricorrente aveva già svolto lavoro agricolo giornaliero per 16 anni al momento della domanda amministrativa del 26\8\2020 e, fatta eccezione per gli anni
2002 e 2003, sempre per non meno di 102 giornate annue.
Il teste fratello della ricorrente, ha dichiarato di avere Testimone_1
lavorato anch'egli come bracciante insieme alla sorella per dieci anni, presso l'azienda CE AL e di avere, comunque, conoscenza degli ulteriori anni lavorativi d questa svolti proprio per via del rapporto di parentela.
Le dichiarazioni rese sono particolarmente precise e dettagliate e non sono ravvisabili contraddizioni, per come agevolmente constatabile:
“In questi dieci anni abbiamo lavorato da giugno a dicembre. Si, tutti gli anni perché
poi finisce la campagna oliveria a fine dicembre. ADR A giugno prepariamo il terreno con falci zappe e cespugliatori, poi lo concimiamo con sacchi di letame e provvediamo alla semina. Si facciamo tutti la stessa attività, chi usa la falce chi usa il decespugliatore, chi la zappa. Tagliamo l'erba a mano perché ci troviamo in terreno collinare a circa 500 m. Si usa la falce e la zappa e il decespugliatore più piccolo, di cinque o sei chili perché l'altro più pesante e con più cavalli è utilizzato solo da noi uomini. ADR Arriva il trattore, quanto alla concimazione, i sacchi di concime vengono portati per 40-50 metri a spalla e poi con le mani concimiamo vicino alla pianta e infine passa il trattore. ADR Ci sono due tipi di trattore, uno a gomme che porta il concime e l'altro con le zappe dietro le ruote che imbratta il terreno con il concime girando la terra. Dato che i sacchi pesano 30 o 40 kg li svuotiamo mettendo parte del concime nei secchi che sono più leggeri, pesano cinque sei o sette chili. ADr Si, lo fa anche mia sorella. Preciso che lo stesso avviene con il letame. ADR Mia sorella lavora dalle 7.00
alle 15.30 con mezz'ora di pausa. ADr Si si occupa anche della semina, nel senso che piantiamo i pomodori a luglio, giugno. ADr Le olive si raccolgono da ottobre a dicembre, si anche mia sorella. Gli uomini usano lo scuotitore a scoppio, io e un altro,
mentre mia sorella con le ragazze mettono le reti per ogni pianta. ADr Sono in tre le ragazze. Le olive poi vengono insaccate o messe in cassette. ADR I sacchi pesano 40 kg e le cassette 25 Kg. ADR Le donne portano le cassette, sempre fino al trattore. ADr
Che arriva più o meno a 40 metri dalle piante, circa. i, usa anche il rastrello mia CP_2
sorella, serve per fare i mucchietti di erba che vengono bruciati. ADR La posizione di raccolta delle olive è con la schiena piegata, a volte anche piegate le ginocchia. ADR
Quanto alla durata dell'operazione questa è di circa sette ore e mezza perché nei giorni di raccolta si fa solo quello.”.
Lo stesso dicasi per quelle di , cognata della e sua Persona_1 Pt_1
collega di lavoro per oltre 14 anni: “Lavoriamo presso LI LO ER, Per_2
e RO LI che sono stati tre titolari che mi hanno dato lavoro, nel passato
[...]
non ora. ADR Entrambe abbiamo lavorato insieme, Non lavoriamo tutto l'anno (…)
L'ultima impresa con la quale abbiamo lavorato è stata quella di Persona_3
con la quale abbiamo effettuato la raccolta delle olive. ADR Le olive vanno fatte da ottobre a dicembre, l'ultima che abbiamo fatto con è stata da giugno a Persona_3
settembre. Certo, ci siamo occupate anche del taglio dell'erba e voglio precisare abbiamo due decespugliatori di cui quello più grande dev'essere utilizzato dagli uomini,
ciascuno di essi pesa cinque chili. La falce è usata più dalle donne. ADR Il taglio dell'erba si fa da giugno a settembre. ADR Si fa solo quello in quei mesi (…) 4. Si,
utilizza anche il rastrello, mi aiuta, facciamo a cambio e io faccio altre cose…uso un altro rastrello.
6. Quanto alla frutta ed alla verdura posso dire che piantiamo dei frutti e la bietola o altre verdure e quello lo facciamo anche noi donne. Si, ci occupiamo anche di raccoglierli. ADR Quanto alla raccolta dell'orto, in cui si piantano e raccolgono pomodori, si fa da maggio a giugno. ADR Quanto alle ore in cui viene svolta questa attività si fa come quella delle olive ovvero dalle sette del mattino alle quattro e mezza,
salva la mezz'ora del pranzo. Gli orari non cambiano anche quando facciamo l'erba.
ADR La raccolta degli ortaggi avviene con la schiena inclinata verso il basso.
Confermo che sposta gli ortaggi e i prodotti agricoli durante l'attività Pt_1
lavorativa, le mettiamo in cassette e sono molto pesanti.”.
La lieve difformità degli orari di lavoro giornalieri indicati dai due testi,
“ dalle 7.00 alle 15.30 e dalle 7.00 alle 16.30”, incomprensibilmente Pt_1 Per_1
sopravvalutata dal Tribunale, è ben spiegabile con la distanza temporale dai fatti e con la ricordata sovrapponibilità solo parziale dei periodi di lavoro a cui i testi hanno fatto riferimento.
Le gravose mansioni sopra descritte non possono che essere considerate astrattamente idonee a determinare le patologie vertebrali patite dalla ricorrente ed imponevano l'accertamento tecnico, che il collegio ha disposto.
6. La CTU, esaminati gli atti di causa e sottoposta ad esame obiettivo la ricorrente ha rilevato che “L'ernia del disco è il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale, dovuta all'età, all'invecchiamento, a lavori e professioni pesanti. La natura di tale patologia è, quindi, prevalentemente endogeno-
costituzionale, tuttavia, esistono circostanze in cui il sovraccarico lavorativo è
talmente preponderante da essere definibile come concausa preminente delle patologie degenerative del rachide. Un sovraccarico funzionale dovuto a posture scorrette o alla movimentazione manuale di carichi porta ad alterazioni regressive a carico dei vari componenti dell'unità funzionale che, nel caso del rachide, è rappresentata da due vertebre contigue, dal disco intervertebrale, dai legamenti e dalle inserzioni muscolari,
innestandone una precoce tendenza alla degenerazione. E' difficile, tra l'altro, stabilire quale sia il limite funzionale di una articolazione, cioè a quale livello di carico i tessuti non riescano più ad esplicare le loro funzioni senza subire le conseguenze della discrepanza tra il lavoro richiesto all'articolazione e la capacità di lavoro sostenibile dalla stessa. E' ormai noto che per quanto riguarda la postura, la struttura che patisce di più è proprio il disco intervertebrale la cui struttura si può alterare, se la posizione scorretta, o l'atteggiamento disagevole vengono mantenuti a lungo o la movimentazione di carichi viene ripetuta nel tempo e nel caso si abbia la fuoriuscita di parte del nucleo polposo del disco intervertebrale si parla di ernia discale. La parte polposa fuoriuscita dalla sua sede può comprimere le terminazioni nervose, creando un conflitto meccanico che sfocia nel dolore oppure determina l'insensibilità degli arti.
Per quanto riferito in anamnesi lavorativa, (elemento considerato essenziale nella diagnosi di malattia professionale), per quanto dichiarato dai colleghi testimoni, e per quanto si conosce sulle modalità di lavoro del bracciante agricolo, l'attività svolta dalla sig.ra , l'ha esposta al rischio di sforzi fisici con l'uso di attrezzi manuali quali Pt_1
falci e rastrelli o piccone e badile per la pulitura di canali di scolo, all'assunzione di posture incongrue (schiena curva o in ginocchio), all'uso di strumenti vibranti come i decespugliatori e alla movimentazione di carichi, quali cassette di frutta e ortaggi o ceste di olive. Tutto ciò ha provocato un sovraccarico funzionale del rachide che ha indubbiamente accelerato ed accentuato il naturale deterioramento delle strutture articolari in esame, portando alla precoce insorgenza di ernie discali e accentuandone l'evoluzione.
Concludendone che “la sig.ra è affetta da “Ernie del disco Parte_1
L3-L4 ed L4-L5 con sofferenza neurogena cronica, disturbi trofico-sensitivi e limitazione funzionale. Esiste nesso di causalità tra tale infermità e l'attività lavorativa svolta. Per tale patologia presenta un danno biologico che si valuta nella misura del
12% a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale”.
Le conclusioni della perizia, non oggetto di alcuna osservazione critica da parte dell'istituto assicurativo, sono correttamente motivate sotto il profilo tecnico e pienamente coerenti con gli atti di causa, meritando dunque piena condivisione.
7. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere accolto il ricorso con il riconoscimento della predetta percentuale di danno biologico e la condanna dell' ad erogare il dovuto indennizzo. CP_1
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 13\6\2023, in
[...]
riforma dell'impugnata, così provvede:
1) Dichiara che le patologie patite dalla ricorrente hanno origine professionale e che da esse è derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-
fisica in misura pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
2) Condanna l' alla corresponsione del dovuto equo indennizzo, oltre CP_1
accessori di legge;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che CP_1
liquida in € 3.400 per il primo grado ed in € 3.800 per il presente grado;
4) Pone le spese di CTU, per come separatamente liquidate, a carico dell'
[...]
[...]
, in esito alla camera di consiglio del 9\12\2025. CP_3
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Domenico Lioi); Parte_1
appellante e
(avv.ti Fabrizio Allegrini ed Ilario Antonio Sorace); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 13\6\2023, il Tribunale di Crotone, all'esito della prova testimoniale chiesta dalla ricorrente , ne ha rigettato il Parte_1
ricorso con il quale chiedeva di riconoscere la natura professionale delle patologie patite e descritte in domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che ne era conseguito un danno biologico nella misura in atto indicata od in quella maggiore o minore eventualmente ritenuta, con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore, che in sede amministrativa aveva disconosciuto la predetta origine, ad erogare le dovute provvidenze di legge. L'adito Tribunale avendo ritenuto che l'infondatezza del ricorso fosse già emersa dalla prova testimoniale, attese le contraddizioni in cui i testi sarebbero incorsi quanto alle attività agricole svolte ed agli orari lavorativi osservati, che ne avrebbero inficiato la credibilità. Circostanze che valevano a rendere superflua la consulenza medica richiesta dalla ricorrente. Anche
perché l'attestata discontinuità dell'attività lavorativa svolta determinava una
“insufficienza della prova dell'impiego di forza o mantenimento di posture incongrue in modo non occasionale”, necessario presupposto dell'ipotizzata origine professionale delle patologie lamentate.
2. La signora propone appello lamentando che “i dati che riporta il Pt_1
Giudice sono del tutto parziali in quanto, a leggere con attenzione l'estratto contributivo allegato dall' e il percorso lavoratore allegato dalla ricorrente, i CP_1
periodi di lavoro sono ben altri, connotati dal carattere della ricorrenza e continuità, a far data dall'anno 2000, e non anche i limitati periodi indicati dal Giudice”.
Assumendo che siano sussumibili nell'ambito del notorio le caratteristiche dell'attività lavorativa di un bracciante agricolo, svolta per quasi 20 anni e che,
pertanto, non se ne possa negare l'efficienza quanto meno concausale nella determinazione di un'ernia lombare.
Quanto, poi, alle pretese contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testimoni,
l'appellante le ritiene spiegabili in ragione della non sovrapponibilità
temporale dei periodi lavorativi per i quali ciascuno dei due ha potuto testimoniale, come dei relativi rapporti di lavoro. Mentre, al contrario, il
Tribunale avrebbe dovuto dare prevalente rilievo alla puntuale descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente, con caratteristiche tale da doverle necessariamente poste a fondamento dell'origine causale della malattia.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata e previa CTU
medico Legale di cui ribadisce l'istanza, siano integralmente accolte le domande proposte, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1
rendita o dell'indennizzo di legge.
3. Nella resistenza di quest'ultimo, la Corte ha disposto CTU medico-legale ed, all'esito, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio previa trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
4. L'appello merita accoglimento.
5. Ritiene il collegio che il Tribunale abbia male inteso gli elementi probatori a propria disposizione e costituiti, da un lato dalla storia lavorativa della ricorrente, quale emergente dalla prodotta documentazione previdenziale e,
dall'altro, dall'esito dell'esperita prova testimoniale.
Dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso , infatti, risulta che la CP_1
ricorrente aveva già svolto lavoro agricolo giornaliero per 16 anni al momento della domanda amministrativa del 26\8\2020 e, fatta eccezione per gli anni
2002 e 2003, sempre per non meno di 102 giornate annue.
Il teste fratello della ricorrente, ha dichiarato di avere Testimone_1
lavorato anch'egli come bracciante insieme alla sorella per dieci anni, presso l'azienda CE AL e di avere, comunque, conoscenza degli ulteriori anni lavorativi d questa svolti proprio per via del rapporto di parentela.
Le dichiarazioni rese sono particolarmente precise e dettagliate e non sono ravvisabili contraddizioni, per come agevolmente constatabile:
“In questi dieci anni abbiamo lavorato da giugno a dicembre. Si, tutti gli anni perché
poi finisce la campagna oliveria a fine dicembre. ADR A giugno prepariamo il terreno con falci zappe e cespugliatori, poi lo concimiamo con sacchi di letame e provvediamo alla semina. Si facciamo tutti la stessa attività, chi usa la falce chi usa il decespugliatore, chi la zappa. Tagliamo l'erba a mano perché ci troviamo in terreno collinare a circa 500 m. Si usa la falce e la zappa e il decespugliatore più piccolo, di cinque o sei chili perché l'altro più pesante e con più cavalli è utilizzato solo da noi uomini. ADR Arriva il trattore, quanto alla concimazione, i sacchi di concime vengono portati per 40-50 metri a spalla e poi con le mani concimiamo vicino alla pianta e infine passa il trattore. ADR Ci sono due tipi di trattore, uno a gomme che porta il concime e l'altro con le zappe dietro le ruote che imbratta il terreno con il concime girando la terra. Dato che i sacchi pesano 30 o 40 kg li svuotiamo mettendo parte del concime nei secchi che sono più leggeri, pesano cinque sei o sette chili. ADr Si, lo fa anche mia sorella. Preciso che lo stesso avviene con il letame. ADR Mia sorella lavora dalle 7.00
alle 15.30 con mezz'ora di pausa. ADr Si si occupa anche della semina, nel senso che piantiamo i pomodori a luglio, giugno. ADr Le olive si raccolgono da ottobre a dicembre, si anche mia sorella. Gli uomini usano lo scuotitore a scoppio, io e un altro,
mentre mia sorella con le ragazze mettono le reti per ogni pianta. ADr Sono in tre le ragazze. Le olive poi vengono insaccate o messe in cassette. ADR I sacchi pesano 40 kg e le cassette 25 Kg. ADR Le donne portano le cassette, sempre fino al trattore. ADr
Che arriva più o meno a 40 metri dalle piante, circa. i, usa anche il rastrello mia CP_2
sorella, serve per fare i mucchietti di erba che vengono bruciati. ADR La posizione di raccolta delle olive è con la schiena piegata, a volte anche piegate le ginocchia. ADR
Quanto alla durata dell'operazione questa è di circa sette ore e mezza perché nei giorni di raccolta si fa solo quello.”.
Lo stesso dicasi per quelle di , cognata della e sua Persona_1 Pt_1
collega di lavoro per oltre 14 anni: “Lavoriamo presso LI LO ER, Per_2
e RO LI che sono stati tre titolari che mi hanno dato lavoro, nel passato
[...]
non ora. ADR Entrambe abbiamo lavorato insieme, Non lavoriamo tutto l'anno (…)
L'ultima impresa con la quale abbiamo lavorato è stata quella di Persona_3
con la quale abbiamo effettuato la raccolta delle olive. ADR Le olive vanno fatte da ottobre a dicembre, l'ultima che abbiamo fatto con è stata da giugno a Persona_3
settembre. Certo, ci siamo occupate anche del taglio dell'erba e voglio precisare abbiamo due decespugliatori di cui quello più grande dev'essere utilizzato dagli uomini,
ciascuno di essi pesa cinque chili. La falce è usata più dalle donne. ADR Il taglio dell'erba si fa da giugno a settembre. ADR Si fa solo quello in quei mesi (…) 4. Si,
utilizza anche il rastrello, mi aiuta, facciamo a cambio e io faccio altre cose…uso un altro rastrello.
6. Quanto alla frutta ed alla verdura posso dire che piantiamo dei frutti e la bietola o altre verdure e quello lo facciamo anche noi donne. Si, ci occupiamo anche di raccoglierli. ADR Quanto alla raccolta dell'orto, in cui si piantano e raccolgono pomodori, si fa da maggio a giugno. ADR Quanto alle ore in cui viene svolta questa attività si fa come quella delle olive ovvero dalle sette del mattino alle quattro e mezza,
salva la mezz'ora del pranzo. Gli orari non cambiano anche quando facciamo l'erba.
ADR La raccolta degli ortaggi avviene con la schiena inclinata verso il basso.
Confermo che sposta gli ortaggi e i prodotti agricoli durante l'attività Pt_1
lavorativa, le mettiamo in cassette e sono molto pesanti.”.
La lieve difformità degli orari di lavoro giornalieri indicati dai due testi,
“ dalle 7.00 alle 15.30 e dalle 7.00 alle 16.30”, incomprensibilmente Pt_1 Per_1
sopravvalutata dal Tribunale, è ben spiegabile con la distanza temporale dai fatti e con la ricordata sovrapponibilità solo parziale dei periodi di lavoro a cui i testi hanno fatto riferimento.
Le gravose mansioni sopra descritte non possono che essere considerate astrattamente idonee a determinare le patologie vertebrali patite dalla ricorrente ed imponevano l'accertamento tecnico, che il collegio ha disposto.
6. La CTU, esaminati gli atti di causa e sottoposta ad esame obiettivo la ricorrente ha rilevato che “L'ernia del disco è il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale, dovuta all'età, all'invecchiamento, a lavori e professioni pesanti. La natura di tale patologia è, quindi, prevalentemente endogeno-
costituzionale, tuttavia, esistono circostanze in cui il sovraccarico lavorativo è
talmente preponderante da essere definibile come concausa preminente delle patologie degenerative del rachide. Un sovraccarico funzionale dovuto a posture scorrette o alla movimentazione manuale di carichi porta ad alterazioni regressive a carico dei vari componenti dell'unità funzionale che, nel caso del rachide, è rappresentata da due vertebre contigue, dal disco intervertebrale, dai legamenti e dalle inserzioni muscolari,
innestandone una precoce tendenza alla degenerazione. E' difficile, tra l'altro, stabilire quale sia il limite funzionale di una articolazione, cioè a quale livello di carico i tessuti non riescano più ad esplicare le loro funzioni senza subire le conseguenze della discrepanza tra il lavoro richiesto all'articolazione e la capacità di lavoro sostenibile dalla stessa. E' ormai noto che per quanto riguarda la postura, la struttura che patisce di più è proprio il disco intervertebrale la cui struttura si può alterare, se la posizione scorretta, o l'atteggiamento disagevole vengono mantenuti a lungo o la movimentazione di carichi viene ripetuta nel tempo e nel caso si abbia la fuoriuscita di parte del nucleo polposo del disco intervertebrale si parla di ernia discale. La parte polposa fuoriuscita dalla sua sede può comprimere le terminazioni nervose, creando un conflitto meccanico che sfocia nel dolore oppure determina l'insensibilità degli arti.
Per quanto riferito in anamnesi lavorativa, (elemento considerato essenziale nella diagnosi di malattia professionale), per quanto dichiarato dai colleghi testimoni, e per quanto si conosce sulle modalità di lavoro del bracciante agricolo, l'attività svolta dalla sig.ra , l'ha esposta al rischio di sforzi fisici con l'uso di attrezzi manuali quali Pt_1
falci e rastrelli o piccone e badile per la pulitura di canali di scolo, all'assunzione di posture incongrue (schiena curva o in ginocchio), all'uso di strumenti vibranti come i decespugliatori e alla movimentazione di carichi, quali cassette di frutta e ortaggi o ceste di olive. Tutto ciò ha provocato un sovraccarico funzionale del rachide che ha indubbiamente accelerato ed accentuato il naturale deterioramento delle strutture articolari in esame, portando alla precoce insorgenza di ernie discali e accentuandone l'evoluzione.
Concludendone che “la sig.ra è affetta da “Ernie del disco Parte_1
L3-L4 ed L4-L5 con sofferenza neurogena cronica, disturbi trofico-sensitivi e limitazione funzionale. Esiste nesso di causalità tra tale infermità e l'attività lavorativa svolta. Per tale patologia presenta un danno biologico che si valuta nella misura del
12% a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale”.
Le conclusioni della perizia, non oggetto di alcuna osservazione critica da parte dell'istituto assicurativo, sono correttamente motivate sotto il profilo tecnico e pienamente coerenti con gli atti di causa, meritando dunque piena condivisione.
7. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere accolto il ricorso con il riconoscimento della predetta percentuale di danno biologico e la condanna dell' ad erogare il dovuto indennizzo. CP_1
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 13\6\2023, in
[...]
riforma dell'impugnata, così provvede:
1) Dichiara che le patologie patite dalla ricorrente hanno origine professionale e che da esse è derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-
fisica in misura pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
2) Condanna l' alla corresponsione del dovuto equo indennizzo, oltre CP_1
accessori di legge;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che CP_1
liquida in € 3.400 per il primo grado ed in € 3.800 per il presente grado;
4) Pone le spese di CTU, per come separatamente liquidate, a carico dell'
[...]
[...]
, in esito alla camera di consiglio del 9\12\2025. CP_3
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni