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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AU AL LL Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5153/2023,
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia, regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/05/2023,
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. Monica Caumo, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Corso
Porta Nuova 20
RICORRENTE
nei confronti di:
nato a [...] il [...] Parte_2
pagina 1 di 6 Con il patrocinio dell'avv. Anna Prandina del foro di Vicenza e all'avvocato Giorgia ALlora del foro di Verona quali procuratori e domiciliatari, presso lo studio della secondas, in 37122 VERONA –
Vicolo S. Domenico n. 8,
RESISTENTE/CONVENUTO
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“1. Affidarsi la minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo condiviso assumendo le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia, precisandosi che coabiterà prevalentemente con la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la figlia sarà con l'uno o con l'altro genitore.
2. Stabilirsi che il padre terrà con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina portandola direttamente a scuola;
nella settimana in cui non la terrà il fine settimana l'avrà con sé il lunedì con il pernotto, riportandola direttamente a scuola il martedì
mattina ed il giovedi riportandola a scuola il venerdì mattina;
nella settimana successiva al fine settimana trascorso con il padre, la minore starà con il signor dal mercoledì all'uscita di Parte_2
scuola sino al venerdì mattina, quando verrà riportata direttamente a scuola;
Le parti hanno raggiunto un accordo sui giorni di pernotto di dal padre come sopra indicati e Per_1
in parte differenti rispetto alle indicazioni offerte in CTU dalla dott.ssa , laddove viene Per_2
stabilito di inserire il giovedi' anziché il martedì (indicato dalla CTU) come giorno in cui starà Per_1
con il padre, per permettere alla signora di poter stare con la figlia i pomeriggi del Parte_1
martedì (giorno in cui la signora non lavora). pagina 2 di 6 Resta inteso in ogni caso che laddove dovesse manifestare disagio o difficoltà nella gestione Per_1
dei giorni così come stabiliti di comune accordo tra le parti, queste ultime dovranno rivedere gli accordi di cui alle presenti conclusioni tenendo sempre in primo piano l'interesse primario e il benessere della minore. Il padre terrà con sé la figlia anche per due settimane anche non consecutive in estate da concordare con la madre entro il 30 maggio tenendo conto della circostanza che la madre ha le ferie solo in agosto;
la terrà con sé per metà delle vacanze di Natale alternando di anno in anno la settimana che comprende Natale e per metà delle vacanze pasquali facendo parimenti in modo che
Pasqua e Pasquetta vengano alternate;
3. Dichiararsi tenuto a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento mensile Parte_2
per la figlia un assegno di 200,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico Per_1
bancario permanente alla madre Parte_1
con cui la stessa convive con decorrenza da ottobre 2025 e con rivalutazione istat mensile a
[...]
decorrere da ottobre 2026;
4. Dichiararsi tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed extra Parte_2
assegno come da “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona, del 13.12.24 e precisamente:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_1
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 3 di 6 II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
pagina 4 di 6 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo),
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.Le parti rinunciano ai termini concessi per il deposito di note conclusive e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni conformi di cui al presente foglio dando atto di fare acquiescenza all'emananda sentenza conforme a dette conclusioni.
6.Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
dato atto che nel corso del procedimento, all'esito della CTU disposta, le parti hanno infine depositato nota contenenti le conclusioni congiunte relative all'esercizio della responsabilità e alle questioni attinenti al mantenimento della loro figlia minore , nata il [...]; Persona_3
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia, alle condizioni di affidamento possa essere recepito ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non pagina 5 di 6 risiede con prevalenza, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle suddette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto del minore, anche in ragione dell'età;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento e che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU AL LL
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AU AL LL Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5153/2023,
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia, regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/05/2023,
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. Monica Caumo, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Corso
Porta Nuova 20
RICORRENTE
nei confronti di:
nato a [...] il [...] Parte_2
pagina 1 di 6 Con il patrocinio dell'avv. Anna Prandina del foro di Vicenza e all'avvocato Giorgia ALlora del foro di Verona quali procuratori e domiciliatari, presso lo studio della secondas, in 37122 VERONA –
Vicolo S. Domenico n. 8,
RESISTENTE/CONVENUTO
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“1. Affidarsi la minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo condiviso assumendo le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia, precisandosi che coabiterà prevalentemente con la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la figlia sarà con l'uno o con l'altro genitore.
2. Stabilirsi che il padre terrà con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato Per_1
mattina fino al lunedì mattina portandola direttamente a scuola;
nella settimana in cui non la terrà il fine settimana l'avrà con sé il lunedì con il pernotto, riportandola direttamente a scuola il martedì
mattina ed il giovedi riportandola a scuola il venerdì mattina;
nella settimana successiva al fine settimana trascorso con il padre, la minore starà con il signor dal mercoledì all'uscita di Parte_2
scuola sino al venerdì mattina, quando verrà riportata direttamente a scuola;
Le parti hanno raggiunto un accordo sui giorni di pernotto di dal padre come sopra indicati e Per_1
in parte differenti rispetto alle indicazioni offerte in CTU dalla dott.ssa , laddove viene Per_2
stabilito di inserire il giovedi' anziché il martedì (indicato dalla CTU) come giorno in cui starà Per_1
con il padre, per permettere alla signora di poter stare con la figlia i pomeriggi del Parte_1
martedì (giorno in cui la signora non lavora). pagina 2 di 6 Resta inteso in ogni caso che laddove dovesse manifestare disagio o difficoltà nella gestione Per_1
dei giorni così come stabiliti di comune accordo tra le parti, queste ultime dovranno rivedere gli accordi di cui alle presenti conclusioni tenendo sempre in primo piano l'interesse primario e il benessere della minore. Il padre terrà con sé la figlia anche per due settimane anche non consecutive in estate da concordare con la madre entro il 30 maggio tenendo conto della circostanza che la madre ha le ferie solo in agosto;
la terrà con sé per metà delle vacanze di Natale alternando di anno in anno la settimana che comprende Natale e per metà delle vacanze pasquali facendo parimenti in modo che
Pasqua e Pasquetta vengano alternate;
3. Dichiararsi tenuto a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento mensile Parte_2
per la figlia un assegno di 200,00 euro da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico Per_1
bancario permanente alla madre Parte_1
con cui la stessa convive con decorrenza da ottobre 2025 e con rivalutazione istat mensile a
[...]
decorrere da ottobre 2026;
4. Dichiararsi tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed extra Parte_2
assegno come da “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona, del 13.12.24 e precisamente:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_1
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 3 di 6 II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
pagina 4 di 6 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo),
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.Le parti rinunciano ai termini concessi per il deposito di note conclusive e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni conformi di cui al presente foglio dando atto di fare acquiescenza all'emananda sentenza conforme a dette conclusioni.
6.Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
dato atto che nel corso del procedimento, all'esito della CTU disposta, le parti hanno infine depositato nota contenenti le conclusioni congiunte relative all'esercizio della responsabilità e alle questioni attinenti al mantenimento della loro figlia minore , nata il [...]; Persona_3
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia, alle condizioni di affidamento possa essere recepito ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non pagina 5 di 6 risiede con prevalenza, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle suddette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto del minore, anche in ragione dell'età;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento e che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU AL LL
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