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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2782/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 2782/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difesoodall'avv. SACCANI ALESSANDRA presso il cui studio sito in VIA PANSA 1 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CAMELLINI VERONICA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Gilioli Valle n. 4 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 29.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 182/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-09.02.2018
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 06.06.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
sospensione del contributo al mantenimento per il figlio , a carico del Per_1 padre, sino al termine del contratto di apprendistato, con l'intesa che l'assegno di mantenimento si intenderà revocato nel caso in cui continui a lavorare nella Per_1 medesima o in altra azienda percependo un compenso almeno pari a quello attuale. In difetto, il signor verserà direttamente al figlio la somma mensile Parte_1 Per_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al di lui mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
versamento diretto a favore del figlio del contributo al di lui Per_2 mantenimento di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte di entrambi i genitori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse del figlio non ancora Per_2 economicamente autosufficiente;
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 182/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-09.02.2018
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 2782/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difesoodall'avv. SACCANI ALESSANDRA presso il cui studio sito in VIA PANSA 1 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CAMELLINI VERONICA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Gilioli Valle n. 4 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 29.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 182/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-09.02.2018
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 06.06.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
sospensione del contributo al mantenimento per il figlio , a carico del Per_1 padre, sino al termine del contratto di apprendistato, con l'intesa che l'assegno di mantenimento si intenderà revocato nel caso in cui continui a lavorare nella Per_1 medesima o in altra azienda percependo un compenso almeno pari a quello attuale. In difetto, il signor verserà direttamente al figlio la somma mensile Parte_1 Per_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al di lui mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
versamento diretto a favore del figlio del contributo al di lui Per_2 mantenimento di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte di entrambi i genitori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse del figlio non ancora Per_2 economicamente autosufficiente;
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 182/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-09.02.2018
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi