Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 27112/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 27112 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: Risarcimento del danno vertente
TRA
, c.f. , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea D'Alterio
c.f. e Antonio Dentato c.f. C.F._2
, con studio in Giugliano in Campania (NA) alla C.F._3
via A. Palumbo n°57, in virtù di procura in atti
- Attore
E
P. I.V.A. Controparte_1
, in P.L.R.P.T. con avv.ti Erika Villanova e Yasmine P.IVA_1
Laachir, in virtù di procura in atti
, domiciliato ex lege c/o Parte_2 [...]
domiciliato c/o Controparte_2 CP_3
- CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone il pieno accoglimento.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava Parte_1
l' rappresentante della Controparte_4
compagnia assicurativa , per chiedere il Parte_2
risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale avvenuto il 30.10.2018 in Piazza Medaglie d'Oro in Napoli.
In particolare, parte attrice assumeva che il conducente della Mazda 2
tg CB2105BH, immatricolata in Bulgaria e per l'occasione condotta dal sig. intestata a non osservava CP_5 Controparte_6
l'obbligo di dare precedenza, invadendo la corsia e colpendo la bicicletta condotta da parte attrice, provocando l'incidente con conseguenti lesioni personali gravi, consistenti in frattura al femore ed al polso, nonché varie escoriazioni.
A seguito di ricovero, intervento chirurgico e convalescenza,
[...]
sosteneva di aver subito: IP 14%, ITT 60 giorni, ITP 75% per Pt_1
50 giorni, poi 25% per altri 50, spese mediche e per dispositivi sanitari.
Contr Contr Dopo tentativi di risarcimento con (delegata da riceveva l'importo totale di €.13.500 (2.500 per danno biologico temporaneo +
11.000 per l'IP, con un 30% di colpa a suo carico).
Ritenendo che l'importo ricevuto non fosse satisfattivo, Parte_1
agiva dunque in giudizio, contestando la corresponsabilità e chiedendo ulteriori €.59.127,43.
Contr Si costituiva l' il quale negava la responsabilità esclusiva del
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veicolo straniero, evidenziando la condotta imprudente del ciclista nonché l'assenza di prove concrete da parte dell'attore. Affermava
inoltre che il verbale della polizia non attribuiva colpa a nessuno dei due e che dalle foto emergeva che la era già all'interno della CP_8
rotatoria al momento dell'impatto.
Insisteva dunque sulla responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 2054
c.c. (colpa paritaria).
Contestava inoltre la quantificazione dei danni e le spese mediche che l'attore assumeva di aver sostenuto.
Concludeva pertanto, in via principale, per il rigetto della domanda, ed in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'attore ha dimostrato di avere inviato tempestiva ed idonea messa in mora alla indicata compagnia assicurativa, ricevuta il 27.02.2019.
Non hanno dunque fondamento i dubbi circa la proponibilità della domanda. Inoltre, è pacifico che il sinistro dedotto in citazione si sia verificato, e che ne sia stato responsabile esclusivo il conducente del veicolo Mazda2.
Il processo, di fatto, verte solo sulla differenza richiesta da parte attrice,
la quale ha ritenuto non satisfattiva la somma già riconosciuta.
Per quanto esposto, essendo stata superata la presunzione di pari responsabilità fissata dall'art. 2054 co. 2° c.c. e non essendo emerso alcun concorso colposo imputabile alla attrice nella causazione del sinistro, va dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura in titolarità della convenuta in relazione al sinistro per
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cui è causa.
Accertata, dunque, la responsabilità, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza dall'attore.
Orbene, circa il danno risarcibile, si ritiene, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza -riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni,
prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite,
mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica
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incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto.
Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica,
consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice, non avendo dimostrato, al di là di generiche affermazioni, di aver riportato nell'incidente per cui è causa alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa (circostanza che, nella ricorrenza dei presupposti e della relativa prova, rappresentava anche oggetto di uno specifico quesito rivolto al consulente d'ufficio), va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Venendo ora al merito della vicenda, occorre rilevare che la domanda attorea è supportata da una copiosa documentazione medica attestante le lesioni subite da parte attrice, nonché dalla consulenza di parte.
Inoltre, dalla perizia tecnica depositata, emerge inequivocabilmente la conferma del verificarsi del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione, con riconoscimento del nesso causale.
Difatti, il CTU ha analiticamente descritto e valutato le lesioni subite dal nel sinistro per cui è causa, sulla base della visita Parte_1
dell'infortunato e della documentazione medica in atti, ed ha risposto dettagliatamente alle osservazioni dei CC.TT. delle parti, giungendo a determinare nella parte attrice degli esiti permanenti, che facendo riferimento ai rilievi del c.t.u, Dr. , sono quantificabili Persona_1
in una percentuale del 10% .
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Dalla documentazione medica è poi possibile determinare in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, ed ulteriori 120 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale.
Dunque, il danno biologico subito dalla istante, inteso come danno alla integrità psico-fisica, e quale concetto comprendente il danno anche alla vita di relazione, può liquidarsi dunque, tenuto conto della entità e natura delle lesioni subite - della durata della inabilità temporanea - delle condizioni personali dell'attore, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (vertendosi in tema di lesioni macropermanenti), sicché va riconosciuta all'attualità la somma di:
a) euro 13.800,00 per danno non patrimoniale a carattere biologico correlato ai postumi permanenti, (essendosi proceduto anche alla personalizzazione in ragione delle ripercussioni funzionali derivanti dalla tipologia del danno subito);
b) euro 33.145,00 per ITT ed ITP, con personalizzazione massima.
Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica di ufficio, le cui risultanze appaiono condivisibili da parte di questo Tribunale, è risultato che ha subito in Parte_1
occasione del sinistro le lesioni già sopra descritte.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è dubbio alcuno che il verificarsi del sinistro per cui è causa sia imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo Mazda 2 tg CB2105BH,
immatricolata in Bulgaria, intestata a . Controparte_6
La convenuta compagnia, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 46.441,47
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all'attualità, somma da cui va detratto l'importo di euro 13.500,00 già ricevuto a titolo di acconto, con un residuo saldo dovuto pari a complessivi euro 32.941,47.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta società e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario relativo alla somma concretamente riconosciuta in sentenza
(euro 32.941,47), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara la responsabilità del conducente della Mazda per l'incidente di cui è causa e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 32.941,47, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente pronuncia;
- condanna altresì Controparte_1
a pagare le spese di giudizio che liquida in €
[...]
6.500,00 per competenze, oltre spese generali al 15% e IVA e
CPA come per legge, nonché € 786,00 per spese, a favore dell'avv. Antonio Dentato, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di CTU liquidate in €.1.200,00, come da
[...]
separato decreto di liquidazione depositato nel fascicolo informatico;
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- con sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 28/04/2025 Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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