Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/1962, n. 2468
CASS
Sentenza 8 agosto 1962

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In tema di rendiconto, il codice di procedura civile detta apposite norme (art 263 segg cod proc civ), le quali escludono che, ai fini della Determinazione delle somme dovute, possa farsi ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art 1226 cod civ. ( Conf 226/56).*

Nel giuramento estimatorio, la Determinazione della somma massima di credibilita, e affidata al prudente criterio discrezionale del giudice di merito, ed e percio insindacabile in Cassazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/1962, n. 2468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2468
    Data del deposito : 8 agosto 1962

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