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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10856 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.), e vertente
T R A
Parte_1
(p. I.V.A. ) in persona del liquidatore p.t. P.IVA_1
dott. elettivamente domiciliato in Parte_2
Napoli alla via G. Fiorelli n. 14 presso lo studio dell'avv. Paolo OS (C.F. ) e dell'avv. C.F._1 2
NA OS (C.F. ) che lo rappresentano C.F._2
e difendono per procura allegata in atti
- OPPOSTO -
E
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore e per esso, della dott.ssa , elettivamente domiciliata Controparte_2
in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'avv. Gennaro Iollo (C.F. che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPONENTE -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
Il risultava intestatario del conto Controparte_3
corrente n. 13564/1 acceso nell'agosto del 1986 presso l'I.B.I. Istituto Bancario Italiano ed era poi proseguito 3
con la Controparte_4
(oggi , a seguito della
[...] Controparte_5
intervenuta fusione per l'ammontare di lire CP_6
3.000.000.000 (tre miliardi), sottoposto a successive modifiche in data 13.06.1994 a Lire 300.000.000 (trecento milioni) ed in data 06.04.1995 a Lire 1.000.000.000 (un miliardo) e che tale apertura di credito di c/c era cessata in data 31.03.1999. Con atto di citazione notificato nel novembre del 2005, il conveniva in giudizio Controparte_3
l'istituto bancario, precisando che nel corso del rapporto la convenuta aveva applicato interessi “a debito”
calcolandoli con periodicità trimestrale, con conseguente capitalizzazione trimestrale ed aveva applicato, sempre trimestralmente, commissioni di massimo scoperto peraltro non pattuite ed interessi a debito al tasso ultra legale in assenza di una valida ed idonea pattuizione e che tale operato illegittimo con conseguente richiesta di ricalcolare tutte le competenze era stato fatto presente tramite racc.ta A/R del 15.11.2000 e che la banca aveva dato riscontro negativo, respingendo la richiesta.
Il tribunale di Napoli con sentenza n. 1202/2016 statuiva così: “accerta e dichiara che la – Controparte_5
Capogruppo del “Gruppo Intesa” (prima
[...] [...]
poi Controparte_7 Controparte_4
ha proceduto illegittimamente
[...]
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi all'apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul c/c n. 13564/1 - poi trasformato nel c/c n. 135641/92
- e che la stessa ha applicato, in assenza di una CP_5
valida ed idonea pattuizione, interessi al tasso ultra legale, con conseguenti addebiti maggiori di quelli contrattualmente e legalmente previsti ed ha altresì
applicato, sempre in assenza di una valida ed idonea pattuizione, commissioni di massimo scoperto;
dichiara che
Controparte_4
(oggi – Capogruppo del “Gruppo Controparte_5
Intesa”), in assenza di una valida ed idonea pattuizione,
ha applicato interessi a debito al tasso ultralegale;
Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attore nei confronti della parte convenuta e, per l'effetto, condanna la - Capogruppo del Controparte_5
“Gruppo Intesa” alla restituzione integrale degli interessi anatocistici trimestrali addebitati e trattenuti,
competenze, remunerazioni e costi non dovuti, commissioni di massimo scoperto applicate, interessi al tasso ultra legale e di tutte le altre somme indebitamente addebitate 5
e/o riscosse, alla luce del ricalcolo della movimentazione dei rapporti, sviluppato dal CTU nel suo quinto elaborato peritale all'allegato 2”.
In data 18 marzo 2016, il ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta sentenza. La Corte di Appello
di Napoli con sentenza n. 4947/2022 ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in relazione ai capi A) e
C) con “condanna della al Controparte_8
pagamento in favore del Parte_1
della maggior somma
[...]
complessiva di € 317.877,25 (di cui al conteggio sub n. 6
della V relazione peritale), in luogo di quella di euro
14.379,84 stabilita dal primo giudice (sulla base del ricalcolo della movimentazione dei rapporti, sviluppato dal
CTU nel suo quinto elaborato peritale all'allegato 2) …”
Tutto ciò premesso, il a seguito della Controparte_3
sentenza n. 4947/2022, emessa in data 22.11.2022 dalla
Corte di Appello di Napoli, notificava atto di precetto in data 13.12.2022 per l'importo di € 398.461,38. Con atto notificato in data 6.04.2023 la ha proposto CP_5
opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso detta esecuzione chiedendo in via cautelare la sospensione del procedimento esecutivo. Nelle more la stessa società Intesa San Paolo 6
S.p.A. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza posta a base della procedura esecutiva. Con provvedimento del 13 marzo 2023 la stessa Corte di Appello di Napoli, 7° Sezione Civile
decidendo sull'istanza ex art. 373 c.p.c. proposta dalla banca, ha sospeso l'esecutività della sentenza n.
4947/2022. Di talché, anche la procedura esecutiva mobiliare recante il numero di R.G.E. n.1394/2023 veniva sospesa con provvedimento del 23 marzo 2023, con concessione del termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, CP_3
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
[...]
Tribunale, la per introdurre Controparte_9
la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615,
II comma, c.p.c. Chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla società avverso la Controparte_1
procedura esecutiva introdotta dal
[...]
(procedura Controparte_10
Tribunale di Napoli R.G. n. 1394/2023) perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Con comparsa si costituiva l'odierna opposta chiedendo in via preliminare 7
di sospendere il presente giudizio di opposizione all'esecuzione, come riassunto dalla società creditrice,
fino al passaggio in giudicato della decisione del ricorso in Cassazione n. 29410/2022 e del successivo, eventuale,
giudizio di riassunzione ex art. 384 c.p.c. Eccepiva
altresì, la mancanza di qualsiasi diritto da parte del ad agire esecutivamente nei suoi confronti Parte_1
e, conseguentemente, estinguere il procedimento esecutivo con riconsegna di tutte le somme oggetto di pignoramento.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo in esecuzione con sottrazione della somma di € 42.800,64
pagata al in data 13.6.2016. CP_3
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, all'udienza del giorno 9.10.2025 questa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce dello svolgimento processuale che precede, a
fortiori la sospensione del presente giudizio, così come proposta da , non ha ragion d'essere. Controparte_8
Sul punto, mette conto evidenziare che secondo l'art. 295
c.p.c. la sospensione necessaria del processo è prevista allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipende la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata). 8
La Corte di Cassazione, con una pronuncia applicabile alla fattispecie in esame, ritiene che “tra i due procedimenti …
non vi è però pregiudizialità, in senso tecnico giuridico
(ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.), in quanto
l'opposizione all'esecuzione non può dipendere dall'esito
del giudizio di cognizione, come più volte riconosciuto da
questa S.C. … in altri termini, ove l'opposto intenda
contestare il diritto della controparte di procedere in
executivis facendo valere una questione che è oggetto di
accertamento in sede di giudizio di cognizione, egli non ha
la possibilità di invocare la sospensione per
pregiudizialità perché ciò equivarrebbe a far discendere
l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva
dall'esito dell'accertamento devoluto al giudice della
cognizione: il che non è ammesso” (Cass. 4035/2018).
La ratio della disposizione di cui all'art. 295 c.p.c. è
quella di evitare il conflitto di giudicati che, nella specie, non è dato evincere.
Nel merito, occorre rilevare che, in sede di comparsa costituzionale, parte opposta depositava l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli 7^ Sezione Civile nel procedimento recante RG. 5561/22 con la quale veniva sospesa “l'esecuzione della sentenza n. 4947/2022, 9
pubblicata il 22 novembre 2022, resa a definizione del
giudizio numero 1389/2016 R.G.”
Orbene, così fissato il thema decidendum, questo Giudice
prende atto dell'intervenuta sospensione dell'esecutività
del titolo esecutivo di natura giudiziale che ci occupa. Al
riguardo mette conto evidenziare il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, in forza del quale: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio,
la sospensione della sua esecutività [...] - a opera del
giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta
illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti,
ma impone la sospensione [...] del processo esecutivo
iniziato sulla base di detto titolo” (cfr. Cass., nn.
11378/2002; 8217/2004, Cass. 709/2006, 18539/2007,
20925/2008, 15965/2011, 689/2012).
Ed ancora, è stato sancito che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva perché
non si ha caducazione del titolo, ma semplice sospensione della sua efficacia esecutiva (cfr. Cass., sent. n.
15909/2008, n. 4345/2012, n. 6072/2012, n. 2955/2013, n.
3280/2013). 10
In particolare, la Cassazione, con sentenza 03.04.2013, n.
14048, ha ritenuto che “a differenza dalla caducazione del
titolo esecutivo in sé considerato … e della c.d.
trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo
esecutivo si sostituisce altro, per contenuto o quantità
diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per
tutte, Cass. 18 aprile 2012 n. 6072), la semplice
sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando
è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli
sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quello di
impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella
sua intrinseca natura e funzione di accertamento della
sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile,
secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc.
civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia
esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità a fondare ‒
nel concorso di requisiti praticamente formali ‒ un
processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica
dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta,
sorregge, finché sussiste, ogni atto esecutivo già
compiuto; ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso
temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla 11
sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva
dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti
definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del
processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito
fino alla sospensione.
Tali effetti sarebbero legittimamente collegati solo alla
caducazione del titolo in sé considerato, quale effetto
dello sviluppo del processo (come nel caso del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluda con
l'integrale accoglimento dell'opposizione) o dei gradi di
impugnazione (come nel caso di riforma totale o di
cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo)”.
Per l'effetto, “il giudice dell'opposizione dovrebbe
definire il giudizio accogliendo l'opposizione e
dichiarando che il diritto di procedere all'esecuzione non
esiste allo stato in ragione della sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo, fermi restando gli
atti esecutivi compiuti prima della sentenza cassata”.
(cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
Restando, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295
c.p.c. non è praticabile, “poichè l'art. 623 c.p.c.
distingue il potere cautelare di sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo e quello di sospensione 12
dell'esecuzione e costruisce il giudizio di opposizione
all'esecuzione come giudizio che, salvo i casi di titoli
esecutivi negoziali, non è diretto a controllare
l'esistenza del titolo siccome dipendente dalla cognizione
in cui esso si è formato ed è sub Iudice, si deve ritenere
che in esso le vicende del titolo in sede cognitiva possano
essere dedotte via via, a misura che si verificano, come
fatti giustificativi della decisione sul diritto di
procedere all'esecuzione per come si atteggino nel processo
di cognizione in cui il titolo è sub Iudice, ma senza che
il giudizio di opposizione possa essere sospeso in attesa
della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice
dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a
decidere sul se il diritto di procedere all'esecuzione
esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando
il suo modo di essere, se sub Iudice, nel momento in cui
tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze
che si verificano finché egli decide. Egli è chiamato a
dire se l'esecuzione in quel momento può o non può aver
corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione,
quando il titolo esecutivo è ancora sub Iudice e
provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di
cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo 13
conto dell'effetto che al titolo è riconosciuto in quel
giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione
all'esecuzione rende la sua decisione. Non è sostenibile
che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio di
cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base
di un rapporto di pregiudizialità, perchè tale rapporto di
pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione
che il giudice dell'opposizione è chiamato a rendere non
suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione del
titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di
procedere all'esecuzione, oltre che fino da quando essa è
stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la
decisione. E ciò proprio perchè tale decisione concerne
l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e non di un
titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il
relativo procedimento di cognizione non sia più sub
Iudice”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
L'applicazione dei principi testé enunciati ai fatti di causa impone l'accoglimento dell'opposizione.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 4947/2022 giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti. 14
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) accoglie l'opposizione all'esecuzione;
B) compensa le spese.
Napoli, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.), e vertente
T R A
Parte_1
(p. I.V.A. ) in persona del liquidatore p.t. P.IVA_1
dott. elettivamente domiciliato in Parte_2
Napoli alla via G. Fiorelli n. 14 presso lo studio dell'avv. Paolo OS (C.F. ) e dell'avv. C.F._1 2
NA OS (C.F. ) che lo rappresentano C.F._2
e difendono per procura allegata in atti
- OPPOSTO -
E
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore e per esso, della dott.ssa , elettivamente domiciliata Controparte_2
in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'avv. Gennaro Iollo (C.F. che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti
- OPPONENTE -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
Il risultava intestatario del conto Controparte_3
corrente n. 13564/1 acceso nell'agosto del 1986 presso l'I.B.I. Istituto Bancario Italiano ed era poi proseguito 3
con la Controparte_4
(oggi , a seguito della
[...] Controparte_5
intervenuta fusione per l'ammontare di lire CP_6
3.000.000.000 (tre miliardi), sottoposto a successive modifiche in data 13.06.1994 a Lire 300.000.000 (trecento milioni) ed in data 06.04.1995 a Lire 1.000.000.000 (un miliardo) e che tale apertura di credito di c/c era cessata in data 31.03.1999. Con atto di citazione notificato nel novembre del 2005, il conveniva in giudizio Controparte_3
l'istituto bancario, precisando che nel corso del rapporto la convenuta aveva applicato interessi “a debito”
calcolandoli con periodicità trimestrale, con conseguente capitalizzazione trimestrale ed aveva applicato, sempre trimestralmente, commissioni di massimo scoperto peraltro non pattuite ed interessi a debito al tasso ultra legale in assenza di una valida ed idonea pattuizione e che tale operato illegittimo con conseguente richiesta di ricalcolare tutte le competenze era stato fatto presente tramite racc.ta A/R del 15.11.2000 e che la banca aveva dato riscontro negativo, respingendo la richiesta.
Il tribunale di Napoli con sentenza n. 1202/2016 statuiva così: “accerta e dichiara che la – Controparte_5
Capogruppo del “Gruppo Intesa” (prima
[...] [...]
poi Controparte_7 Controparte_4
ha proceduto illegittimamente
[...]
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi all'apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul c/c n. 13564/1 - poi trasformato nel c/c n. 135641/92
- e che la stessa ha applicato, in assenza di una CP_5
valida ed idonea pattuizione, interessi al tasso ultra legale, con conseguenti addebiti maggiori di quelli contrattualmente e legalmente previsti ed ha altresì
applicato, sempre in assenza di una valida ed idonea pattuizione, commissioni di massimo scoperto;
dichiara che
Controparte_4
(oggi – Capogruppo del “Gruppo Controparte_5
Intesa”), in assenza di una valida ed idonea pattuizione,
ha applicato interessi a debito al tasso ultralegale;
Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dall'attore nei confronti della parte convenuta e, per l'effetto, condanna la - Capogruppo del Controparte_5
“Gruppo Intesa” alla restituzione integrale degli interessi anatocistici trimestrali addebitati e trattenuti,
competenze, remunerazioni e costi non dovuti, commissioni di massimo scoperto applicate, interessi al tasso ultra legale e di tutte le altre somme indebitamente addebitate 5
e/o riscosse, alla luce del ricalcolo della movimentazione dei rapporti, sviluppato dal CTU nel suo quinto elaborato peritale all'allegato 2”.
In data 18 marzo 2016, il ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta sentenza. La Corte di Appello
di Napoli con sentenza n. 4947/2022 ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in relazione ai capi A) e
C) con “condanna della al Controparte_8
pagamento in favore del Parte_1
della maggior somma
[...]
complessiva di € 317.877,25 (di cui al conteggio sub n. 6
della V relazione peritale), in luogo di quella di euro
14.379,84 stabilita dal primo giudice (sulla base del ricalcolo della movimentazione dei rapporti, sviluppato dal
CTU nel suo quinto elaborato peritale all'allegato 2) …”
Tutto ciò premesso, il a seguito della Controparte_3
sentenza n. 4947/2022, emessa in data 22.11.2022 dalla
Corte di Appello di Napoli, notificava atto di precetto in data 13.12.2022 per l'importo di € 398.461,38. Con atto notificato in data 6.04.2023 la ha proposto CP_5
opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso detta esecuzione chiedendo in via cautelare la sospensione del procedimento esecutivo. Nelle more la stessa società Intesa San Paolo 6
S.p.A. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza posta a base della procedura esecutiva. Con provvedimento del 13 marzo 2023 la stessa Corte di Appello di Napoli, 7° Sezione Civile
decidendo sull'istanza ex art. 373 c.p.c. proposta dalla banca, ha sospeso l'esecutività della sentenza n.
4947/2022. Di talché, anche la procedura esecutiva mobiliare recante il numero di R.G.E. n.1394/2023 veniva sospesa con provvedimento del 23 marzo 2023, con concessione del termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, CP_3
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
[...]
Tribunale, la per introdurre Controparte_9
la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615,
II comma, c.p.c. Chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla società avverso la Controparte_1
procedura esecutiva introdotta dal
[...]
(procedura Controparte_10
Tribunale di Napoli R.G. n. 1394/2023) perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Con comparsa si costituiva l'odierna opposta chiedendo in via preliminare 7
di sospendere il presente giudizio di opposizione all'esecuzione, come riassunto dalla società creditrice,
fino al passaggio in giudicato della decisione del ricorso in Cassazione n. 29410/2022 e del successivo, eventuale,
giudizio di riassunzione ex art. 384 c.p.c. Eccepiva
altresì, la mancanza di qualsiasi diritto da parte del ad agire esecutivamente nei suoi confronti Parte_1
e, conseguentemente, estinguere il procedimento esecutivo con riconsegna di tutte le somme oggetto di pignoramento.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo in esecuzione con sottrazione della somma di € 42.800,64
pagata al in data 13.6.2016. CP_3
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, all'udienza del giorno 9.10.2025 questa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce dello svolgimento processuale che precede, a
fortiori la sospensione del presente giudizio, così come proposta da , non ha ragion d'essere. Controparte_8
Sul punto, mette conto evidenziare che secondo l'art. 295
c.p.c. la sospensione necessaria del processo è prevista allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipende la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata). 8
La Corte di Cassazione, con una pronuncia applicabile alla fattispecie in esame, ritiene che “tra i due procedimenti …
non vi è però pregiudizialità, in senso tecnico giuridico
(ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.), in quanto
l'opposizione all'esecuzione non può dipendere dall'esito
del giudizio di cognizione, come più volte riconosciuto da
questa S.C. … in altri termini, ove l'opposto intenda
contestare il diritto della controparte di procedere in
executivis facendo valere una questione che è oggetto di
accertamento in sede di giudizio di cognizione, egli non ha
la possibilità di invocare la sospensione per
pregiudizialità perché ciò equivarrebbe a far discendere
l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva
dall'esito dell'accertamento devoluto al giudice della
cognizione: il che non è ammesso” (Cass. 4035/2018).
La ratio della disposizione di cui all'art. 295 c.p.c. è
quella di evitare il conflitto di giudicati che, nella specie, non è dato evincere.
Nel merito, occorre rilevare che, in sede di comparsa costituzionale, parte opposta depositava l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli 7^ Sezione Civile nel procedimento recante RG. 5561/22 con la quale veniva sospesa “l'esecuzione della sentenza n. 4947/2022, 9
pubblicata il 22 novembre 2022, resa a definizione del
giudizio numero 1389/2016 R.G.”
Orbene, così fissato il thema decidendum, questo Giudice
prende atto dell'intervenuta sospensione dell'esecutività
del titolo esecutivo di natura giudiziale che ci occupa. Al
riguardo mette conto evidenziare il principio di diritto reiteratamente espresso in giurisprudenza, in forza del quale: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio,
la sospensione della sua esecutività [...] - a opera del
giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta
illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti,
ma impone la sospensione [...] del processo esecutivo
iniziato sulla base di detto titolo” (cfr. Cass., nn.
11378/2002; 8217/2004, Cass. 709/2006, 18539/2007,
20925/2008, 15965/2011, 689/2012).
Ed ancora, è stato sancito che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva perché
non si ha caducazione del titolo, ma semplice sospensione della sua efficacia esecutiva (cfr. Cass., sent. n.
15909/2008, n. 4345/2012, n. 6072/2012, n. 2955/2013, n.
3280/2013). 10
In particolare, la Cassazione, con sentenza 03.04.2013, n.
14048, ha ritenuto che “a differenza dalla caducazione del
titolo esecutivo in sé considerato … e della c.d.
trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo
esecutivo si sostituisce altro, per contenuto o quantità
diversi, nello sviluppo del processo: sulla quale v., per
tutte, Cass. 18 aprile 2012 n. 6072), la semplice
sospensione della esecutività di quello, soprattutto quando
è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli
sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quello di
impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella
sua intrinseca natura e funzione di accertamento della
sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile,
secondo la classica definizione dell'art. 474 cod. proc.
civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia
esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità a fondare ‒
nel concorso di requisiti praticamente formali ‒ un
processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica
dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta,
sorregge, finché sussiste, ogni atto esecutivo già
compiuto; ma al contempo esige che il venir meno, anch'esso
temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla 11
sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva
dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti
definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del
processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito
fino alla sospensione.
Tali effetti sarebbero legittimamente collegati solo alla
caducazione del titolo in sé considerato, quale effetto
dello sviluppo del processo (come nel caso del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluda con
l'integrale accoglimento dell'opposizione) o dei gradi di
impugnazione (come nel caso di riforma totale o di
cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo)”.
Per l'effetto, “il giudice dell'opposizione dovrebbe
definire il giudizio accogliendo l'opposizione e
dichiarando che il diritto di procedere all'esecuzione non
esiste allo stato in ragione della sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo, fermi restando gli
atti esecutivi compiuti prima della sentenza cassata”.
(cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
Restando, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295
c.p.c. non è praticabile, “poichè l'art. 623 c.p.c.
distingue il potere cautelare di sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo e quello di sospensione 12
dell'esecuzione e costruisce il giudizio di opposizione
all'esecuzione come giudizio che, salvo i casi di titoli
esecutivi negoziali, non è diretto a controllare
l'esistenza del titolo siccome dipendente dalla cognizione
in cui esso si è formato ed è sub Iudice, si deve ritenere
che in esso le vicende del titolo in sede cognitiva possano
essere dedotte via via, a misura che si verificano, come
fatti giustificativi della decisione sul diritto di
procedere all'esecuzione per come si atteggino nel processo
di cognizione in cui il titolo è sub Iudice, ma senza che
il giudizio di opposizione possa essere sospeso in attesa
della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice
dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a
decidere sul se il diritto di procedere all'esecuzione
esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando
il suo modo di essere, se sub Iudice, nel momento in cui
tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze
che si verificano finché egli decide. Egli è chiamato a
dire se l'esecuzione in quel momento può o non può aver
corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione,
quando il titolo esecutivo è ancora sub Iudice e
provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di
cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo 13
conto dell'effetto che al titolo è riconosciuto in quel
giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione
all'esecuzione rende la sua decisione. Non è sostenibile
che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio di
cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base
di un rapporto di pregiudizialità, perchè tale rapporto di
pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione
che il giudice dell'opposizione è chiamato a rendere non
suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione del
titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di
procedere all'esecuzione, oltre che fino da quando essa è
stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la
decisione. E ciò proprio perchè tale decisione concerne
l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e non di un
titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il
relativo procedimento di cognizione non sia più sub
Iudice”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
L'applicazione dei principi testé enunciati ai fatti di causa impone l'accoglimento dell'opposizione.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 4947/2022 giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti. 14
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) accoglie l'opposizione all'esecuzione;
B) compensa le spese.
Napoli, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso