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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 5 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manduzio, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'avv. Priamo Siotto, presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLATO
, , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 appellati contumaci
*****
All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Ecc.ssima Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello, e per l'effetto riformare totalmente la sentenza impugnata, così giudicando: 1) dichiarare ammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Sig.ra avverso la sentenza n° 163/2013 emessa il 11/04/2013, nella Parte_1 causa1219/2011 R.G., dal T. Civile di Nuoro;
2) accogliere l'opposizione di terzo ordinaria fondata sull'acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1159 cc del diritto di proprietà esclusiva del Per_ terreno sito in Siniscola, loc. San Narciso, Reg. e , censito al NCT di detto Comune al Per_1
F. 22 particelle 209, 449 3 450 proposta da avverso la sentenza n° 163/ 2013, Parte_1 pronunciata dal T. di Nuoro l'11.04.2013, Rac. 1219/2011; 3) con vittorie delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
“1) Rigettare l'avverso atto di appello, con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell'art. 404 1° comma c.p.c. Parte_1 avverso la sentenza n. 163/2013, con la quale il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda di usucapione proposta da nei confronti di , dichiarando il Controparte_1 CP_5 CP_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, del terreno in Comune di Siniscola località “San Narciso” reg. 'e , distinto al Nuovo Catasto Terreni di Nuoro al fg. Per_1 Per_2
22, mapp. 209, 449 (ex 211), 450 (ex 2011).
L'opponente sosteneva di essere lei proprietaria del terreno, che era stato acquistato dal padre il 21.4.1966 con atto non trascritto da tale il quale, nel verbale di CP_3 Persona_3 transazione della causa R.G. 4/1988 dinanzi al Pretore di Siniscola sottoscritto da entrambi nel
1991, aveva riconosciuto che il terreno era posseduto dal sin da tale data. Terreno sul CP_3 quale e , genitori dell'opponente, avevano realizzato a loro spese un CP_3 CP_2 fabbricato. In seguito ad un dissidio familiare con il proprio genitore, dal 1994, Parte_1 aveva iniziato a possedere in via esclusiva il terreno e il fabbricato di due piani sullo stesso insistente, dove esercitava la propria impresa agricola, divenendone pertanto proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ventennale. contestava l'avversa domanda, e restavano Controparte_1 CP_5 Controparte_4 contumaci, mentre i genitori della , e , si costituivano in CP_1 CP_3 CP_2 giudizio e aderivano alle ragioni di opposizione formulate dalla figlia.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente proponeva l'ulteriore domanda ex art. 1159 1°comma c.c. invocando l'usucapione abbreviata in ragione dell'acquisto fatto dal padre nel 1966 in forza di atto non trascritto.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla tanto con riferimento all'usucapione ordinaria, inizialmente proposta, che a quella CP_1 abbreviata ex art. 1159 c.c.. Il primo giudice argomentava che alla data in cui era stata pronunciata la sentenza oggetto di opposizione la non era in ogni caso titolare di un diritto incompatibile CP_1 con quello dello zio, poiché non aveva posseduto per il tempo necessario al perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
L'opposizione era inoltre inammissibile anche con riferimento alla diversa fattispecie dell'art. 1159 1 comma c.c. visto che, per stessa ammissione della , l'atto del 21/4/1966 intercorso tra CP_1
e il genitore non era stato trascritto. A ciò si aggiungeva l'ulteriore Persona_3 CP_3 argomentazione dell'esistenza in vita del padre, unico legittimato ad invocare la particolare fattispecie acquisitiva abbreviata in quanto parte della scrittura.
Il tribunale regolamentava di conseguenza le spese di lite sostenute da Controparte_1 ponendole in solido a carico dell'opponente e dei genitori che avevano aderito alla domanda attorea.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: i) l'errata ricostruzione Parte_1 dei fatti contenuta in sentenza, nella quale non si dava sufficientemente atto delle vicende personali che avevano interessato la famiglia e i terreni oggetto di causa;
ii) la violazione dei principi CP_1 di diritto nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non maturata la fattispecie acquisitiva dell'usucapione ordinaria, omettendo erroneamente di computare il possesso esercitato sul terreno e sul fabbricato, unitamente ai propri genitori prima del 1994, ed arrestandosi alla data della sentenza opposta (2013) nonostante la avesse posseduto il bene sino al 2018. CP_1
Ha resistito , eccependo la tardività e inammissibilità della domanda proposta Controparte_1 dalla ai sensi dell'art. 1159 c.c. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito di entrambe per CP_1 tutte le ragioni espresse dal giudice in sentenza. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite.
La causa, istruita con soli documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
*****
L'appello è interamente destituito di fondamento. Nessuna delle domande formulate dalla dinanzi al Tribunale di Nuoro era meritevole di accoglimento. Parte_1
Con l'atto di citazione l'attrice (odierna appellante) proponeva opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza di usucapione pronunciata tra e , sostenendo di Controparte_1 CP_5
Per_ essere lei la proprietaria del terreno in agro di Siniscola, località San Narciso, reg e , Per_1 per averlo usucapito in forza del possesso esercitato in via esclusiva, pubblica e continuativa a partire dal 1994. A sostegno della domanda riferiva che il terreno era stato acquistato dal genitore nel 1966 da tale con scrittura privata non trascritta, che tra i due era CP_3 Persona_3 insorta controversia e il venditore, nel verbale di transazione sottoscritto dalle parti il 9/4/1991, aveva dichiarato che il terreno era posseduto come proprietario da dal 1966. CP_3
L'opponente aggiungeva inoltre che, in conseguenza di una rottura con il genitore, dal 1994 aveva iniziato lei attrice a possederlo in via esclusiva, divenendone proprietaria a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Di tale domanda la non si preoccupava peraltro di fornire alcun riscontro istruttorio. CP_1
Non provava, e prima ancora neppure allegava, né lo spoglio eventualmente perpetrato in danno del padre nel 1994, né le modalità concrete, materiali e visibili, con le quali si sarebbe estrinsecato il suo possesso esclusivo del terreno e del fabbricato, limitandosi a tali fini ad affermare (e non dimostrare) di avervi esercitato la propria impresa agricola.
È evidente che la mera intestazione di un'attività imprenditoriale (qualora anche documentata) sarebbe circostanza di per sé neutra, inidonea a dimostrare l'apprensione e il materiale possesso, esclusivo e uti dominus, del bene. In ogni caso, l'attrice non ha provato in giudizio di aver esercitato sul terreno del nessuna attività agraria continuativa, ancor meno a titolo di proprietaria, né CP_1 ha reiterato in appello le prove dedotte in primo grado e ritenute irrilevanti dal Tribunale.
Inoltre, come ben evidenziato anche dal primo giudice, al tempo della pronuncia della sentenza opposta (11/4/2013) la sarebbe stata al possesso da soli 19 anni, ossia per un tempo CP_1 insufficiente al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. n. 9647/2007, richiamata dal Tribunale).
In ogni caso, anche volendo escludere che il giudizio e la sentenza resa inter alios spieghino effetti interruttivi del possesso esercitato sul bene dal terzo opponente, nel caso di specie è rimasto del tutto indimostrato quello di Come anticipato, l'appellante non ha prodotto Parte_1 documenti e non ha dedotto prove storiche a supporto dell'asserito possesso esclusivo del terreno, a far data dal 1994, omettendo persino di descrivere le concrete modalità nelle quali si sarebbe estrinsecato. È evidente che l'occasionale sconfinamento delle sue pecore - inizialmente tollerato da quando i rapporti con la famiglia della sorella (madre dell'odierna appellante) Controparte_1 erano buoni, e puntualmente respinto e denunciato alla forza pubblica e all'autorità giudiziaria successivamente - per l'occasionalità e scarsa incisività non può essere considerato espressione inequivocabile di prerogative dominicali. E' ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Al contrario, tutto il restante materiale istruttorio convergeva nella direzione esattamente opposta, avvalorando il possesso esclusivo e uti dominus di la scrittura privata del Controparte_1
20/9/1991 (doc. 4) con la quale (padre dell'appellante) alienava a CP_3 Controparte_1 il terreno dove quest'ultimo aveva in realtà già in corso la costruzione del fabbricato, visto che la concessione edilizia per la realizzazione di una casa per civile abitazione era stata rilasciata al il 6/12/1990 (doc. 6), ed erano già in corso i lavori di sbancamento e realizzazione Controparte_1 delle fondazioni (doc 7 e doc. 10); la sopportazione di tutti i costi di costruzione, pulizia e manutenzione del terreno e del fabbricato, come emerso univocamente dalla prova testimoniale espletata nel giudizio definito con la sentenza opposta (doc. 18), che costituisce argomento di prova anche nel presente giudizio, ; il pagamento degli oneri tributari (doc. 11) e l'esecuzione nel corso degli anni di interventi di miglioria e manutenzione (cfr. doc. 9 sull'acquisto di una sbarra carrabile e di una grata di protezione del portoncino d'ingresso nel 2011).
Così come gli atti del procedimento possessorio, intentato vittoriosamente da Controparte_1 nel 2018, non solo non provano il possesso della ma qualificano in termini di molestia e CP_1 turbative le pretese possessorie dalla stessa avanzate sul fondo (docc. 14,15 e 16).
La mancanza di prova di un possesso esclusivo e uti dominus di sul terreno non Parte_1 poteva che portare ad una valutazione d'infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 1158
c.c..
Non miglior sorte meritava la domanda proposta ai sensi della diversa fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1159 c.c.
Ora, anche a voler ritenere tempestiva la domanda proposta dalla soltanto con le prime CP_1 memorie ex art. 183 c.p.c. (cfr. sul punto Cass Sez. 2, Ordinanza n. 34819 del 17/11/2021 che parrebbe confinare sul piano prettamente probatorio la deduzione di un diverso titolo di acquisto del medesimo diritto di proprietà), la domanda si pone in contraddizione con l'usucapione ordinaria precedentemente formulata, visto che con quella ordinaria la invocava un possesso proprio CP_1 ed esclusivo, esercitato contro il padre dal 1994 (senza peraltro allegare e provare gli atti di un'eventuale interversione di quella che evidentemente era sino a quel momento una relazione di mera ospitalità familiare), con la seconda domanda ha inteso giovarsi degli effetti di una scrittura di cui non era parte, con le prevedibili conseguenze sulla legittimazione.
Ora, è pur vero che la non sembra aver formulato specifiche ragioni di censura sulla CP_1 decisione del tribunale con riferimento a tale domanda, alla quale parrebbe aver rinunciato in appello. In ogni caso, come puntualmente argomentato dal primo giudice, la domanda era inammissibile per una duplice ragione. Prima di tutto, perché per espressa ammissione dell'attrice la scrittura del
1966 (può aggiungersi anche il verbale di transazione del 9/4/1991), intercorsa con Persona_3 non è stata trascritta, laddove presupposto dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. è che l'atto con il quale si acquista la proprietà da chi non è proprietario, oltre che titolo idoneo a trasferire la proprietà, sia stato anche debitamente trascritto.
La seconda ragione è che, se la ha inteso riferirsi alla scrittura del 1966, stipulata tra il CP_1 padre e l'unico legittimato ad invocare la relativa fattispecie acquisitiva abbreviata Persona_3 sarebbe stato appunto il genitore, ancora in vita al tempo della pronuncia della sentenza opposta e del presente giudizio.
In sintesi, nessuna delle fattispecie acquisitive invocate da era meritevole di Parte_1 accoglimento, come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si conferma integralmente in questa sede.
Segue al rigetto dell'appello la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che sono liquidate nei valori medi-cause di valore indeterminabile di ridotta complessità.
La pretestuosità dell'impugnazione, con la quale la , nonostante non sia mai stata al CP_1 possesso del fondo, ha perseverato in una domanda di usucapione contro ogni evidenza fattuale e giuridica, giustifica la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/22 del Tribunale di Parte_1
Nuoro in data 1.12.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre € 1.000,00 ex art. 96 terzo comma e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025. Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 5 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
( rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manduzio, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall'avv. Priamo Siotto, presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLATO
, , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 appellati contumaci
*****
All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Ecc.ssima Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello, e per l'effetto riformare totalmente la sentenza impugnata, così giudicando: 1) dichiarare ammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Sig.ra avverso la sentenza n° 163/2013 emessa il 11/04/2013, nella Parte_1 causa1219/2011 R.G., dal T. Civile di Nuoro;
2) accogliere l'opposizione di terzo ordinaria fondata sull'acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1159 cc del diritto di proprietà esclusiva del Per_ terreno sito in Siniscola, loc. San Narciso, Reg. e , censito al NCT di detto Comune al Per_1
F. 22 particelle 209, 449 3 450 proposta da avverso la sentenza n° 163/ 2013, Parte_1 pronunciata dal T. di Nuoro l'11.04.2013, Rac. 1219/2011; 3) con vittorie delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di Controparte_1
“1) Rigettare l'avverso atto di appello, con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell'art. 404 1° comma c.p.c. Parte_1 avverso la sentenza n. 163/2013, con la quale il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda di usucapione proposta da nei confronti di , dichiarando il Controparte_1 CP_5 CP_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, del terreno in Comune di Siniscola località “San Narciso” reg. 'e , distinto al Nuovo Catasto Terreni di Nuoro al fg. Per_1 Per_2
22, mapp. 209, 449 (ex 211), 450 (ex 2011).
L'opponente sosteneva di essere lei proprietaria del terreno, che era stato acquistato dal padre il 21.4.1966 con atto non trascritto da tale il quale, nel verbale di CP_3 Persona_3 transazione della causa R.G. 4/1988 dinanzi al Pretore di Siniscola sottoscritto da entrambi nel
1991, aveva riconosciuto che il terreno era posseduto dal sin da tale data. Terreno sul CP_3 quale e , genitori dell'opponente, avevano realizzato a loro spese un CP_3 CP_2 fabbricato. In seguito ad un dissidio familiare con il proprio genitore, dal 1994, Parte_1 aveva iniziato a possedere in via esclusiva il terreno e il fabbricato di due piani sullo stesso insistente, dove esercitava la propria impresa agricola, divenendone pertanto proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ventennale. contestava l'avversa domanda, e restavano Controparte_1 CP_5 Controparte_4 contumaci, mentre i genitori della , e , si costituivano in CP_1 CP_3 CP_2 giudizio e aderivano alle ragioni di opposizione formulate dalla figlia.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente proponeva l'ulteriore domanda ex art. 1159 1°comma c.c. invocando l'usucapione abbreviata in ragione dell'acquisto fatto dal padre nel 1966 in forza di atto non trascritto.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla tanto con riferimento all'usucapione ordinaria, inizialmente proposta, che a quella CP_1 abbreviata ex art. 1159 c.c.. Il primo giudice argomentava che alla data in cui era stata pronunciata la sentenza oggetto di opposizione la non era in ogni caso titolare di un diritto incompatibile CP_1 con quello dello zio, poiché non aveva posseduto per il tempo necessario al perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
L'opposizione era inoltre inammissibile anche con riferimento alla diversa fattispecie dell'art. 1159 1 comma c.c. visto che, per stessa ammissione della , l'atto del 21/4/1966 intercorso tra CP_1
e il genitore non era stato trascritto. A ciò si aggiungeva l'ulteriore Persona_3 CP_3 argomentazione dell'esistenza in vita del padre, unico legittimato ad invocare la particolare fattispecie acquisitiva abbreviata in quanto parte della scrittura.
Il tribunale regolamentava di conseguenza le spese di lite sostenute da Controparte_1 ponendole in solido a carico dell'opponente e dei genitori che avevano aderito alla domanda attorea.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: i) l'errata ricostruzione Parte_1 dei fatti contenuta in sentenza, nella quale non si dava sufficientemente atto delle vicende personali che avevano interessato la famiglia e i terreni oggetto di causa;
ii) la violazione dei principi CP_1 di diritto nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non maturata la fattispecie acquisitiva dell'usucapione ordinaria, omettendo erroneamente di computare il possesso esercitato sul terreno e sul fabbricato, unitamente ai propri genitori prima del 1994, ed arrestandosi alla data della sentenza opposta (2013) nonostante la avesse posseduto il bene sino al 2018. CP_1
Ha resistito , eccependo la tardività e inammissibilità della domanda proposta Controparte_1 dalla ai sensi dell'art. 1159 c.c. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito di entrambe per CP_1 tutte le ragioni espresse dal giudice in sentenza. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite.
La causa, istruita con soli documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
*****
L'appello è interamente destituito di fondamento. Nessuna delle domande formulate dalla dinanzi al Tribunale di Nuoro era meritevole di accoglimento. Parte_1
Con l'atto di citazione l'attrice (odierna appellante) proponeva opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza di usucapione pronunciata tra e , sostenendo di Controparte_1 CP_5
Per_ essere lei la proprietaria del terreno in agro di Siniscola, località San Narciso, reg e , Per_1 per averlo usucapito in forza del possesso esercitato in via esclusiva, pubblica e continuativa a partire dal 1994. A sostegno della domanda riferiva che il terreno era stato acquistato dal genitore nel 1966 da tale con scrittura privata non trascritta, che tra i due era CP_3 Persona_3 insorta controversia e il venditore, nel verbale di transazione sottoscritto dalle parti il 9/4/1991, aveva dichiarato che il terreno era posseduto come proprietario da dal 1966. CP_3
L'opponente aggiungeva inoltre che, in conseguenza di una rottura con il genitore, dal 1994 aveva iniziato lei attrice a possederlo in via esclusiva, divenendone proprietaria a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Di tale domanda la non si preoccupava peraltro di fornire alcun riscontro istruttorio. CP_1
Non provava, e prima ancora neppure allegava, né lo spoglio eventualmente perpetrato in danno del padre nel 1994, né le modalità concrete, materiali e visibili, con le quali si sarebbe estrinsecato il suo possesso esclusivo del terreno e del fabbricato, limitandosi a tali fini ad affermare (e non dimostrare) di avervi esercitato la propria impresa agricola.
È evidente che la mera intestazione di un'attività imprenditoriale (qualora anche documentata) sarebbe circostanza di per sé neutra, inidonea a dimostrare l'apprensione e il materiale possesso, esclusivo e uti dominus, del bene. In ogni caso, l'attrice non ha provato in giudizio di aver esercitato sul terreno del nessuna attività agraria continuativa, ancor meno a titolo di proprietaria, né CP_1 ha reiterato in appello le prove dedotte in primo grado e ritenute irrilevanti dal Tribunale.
Inoltre, come ben evidenziato anche dal primo giudice, al tempo della pronuncia della sentenza opposta (11/4/2013) la sarebbe stata al possesso da soli 19 anni, ossia per un tempo CP_1 insufficiente al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. n. 9647/2007, richiamata dal Tribunale).
In ogni caso, anche volendo escludere che il giudizio e la sentenza resa inter alios spieghino effetti interruttivi del possesso esercitato sul bene dal terzo opponente, nel caso di specie è rimasto del tutto indimostrato quello di Come anticipato, l'appellante non ha prodotto Parte_1 documenti e non ha dedotto prove storiche a supporto dell'asserito possesso esclusivo del terreno, a far data dal 1994, omettendo persino di descrivere le concrete modalità nelle quali si sarebbe estrinsecato. È evidente che l'occasionale sconfinamento delle sue pecore - inizialmente tollerato da quando i rapporti con la famiglia della sorella (madre dell'odierna appellante) Controparte_1 erano buoni, e puntualmente respinto e denunciato alla forza pubblica e all'autorità giudiziaria successivamente - per l'occasionalità e scarsa incisività non può essere considerato espressione inequivocabile di prerogative dominicali. E' ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Al contrario, tutto il restante materiale istruttorio convergeva nella direzione esattamente opposta, avvalorando il possesso esclusivo e uti dominus di la scrittura privata del Controparte_1
20/9/1991 (doc. 4) con la quale (padre dell'appellante) alienava a CP_3 Controparte_1 il terreno dove quest'ultimo aveva in realtà già in corso la costruzione del fabbricato, visto che la concessione edilizia per la realizzazione di una casa per civile abitazione era stata rilasciata al il 6/12/1990 (doc. 6), ed erano già in corso i lavori di sbancamento e realizzazione Controparte_1 delle fondazioni (doc 7 e doc. 10); la sopportazione di tutti i costi di costruzione, pulizia e manutenzione del terreno e del fabbricato, come emerso univocamente dalla prova testimoniale espletata nel giudizio definito con la sentenza opposta (doc. 18), che costituisce argomento di prova anche nel presente giudizio, ; il pagamento degli oneri tributari (doc. 11) e l'esecuzione nel corso degli anni di interventi di miglioria e manutenzione (cfr. doc. 9 sull'acquisto di una sbarra carrabile e di una grata di protezione del portoncino d'ingresso nel 2011).
Così come gli atti del procedimento possessorio, intentato vittoriosamente da Controparte_1 nel 2018, non solo non provano il possesso della ma qualificano in termini di molestia e CP_1 turbative le pretese possessorie dalla stessa avanzate sul fondo (docc. 14,15 e 16).
La mancanza di prova di un possesso esclusivo e uti dominus di sul terreno non Parte_1 poteva che portare ad una valutazione d'infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 1158
c.c..
Non miglior sorte meritava la domanda proposta ai sensi della diversa fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1159 c.c.
Ora, anche a voler ritenere tempestiva la domanda proposta dalla soltanto con le prime CP_1 memorie ex art. 183 c.p.c. (cfr. sul punto Cass Sez. 2, Ordinanza n. 34819 del 17/11/2021 che parrebbe confinare sul piano prettamente probatorio la deduzione di un diverso titolo di acquisto del medesimo diritto di proprietà), la domanda si pone in contraddizione con l'usucapione ordinaria precedentemente formulata, visto che con quella ordinaria la invocava un possesso proprio CP_1 ed esclusivo, esercitato contro il padre dal 1994 (senza peraltro allegare e provare gli atti di un'eventuale interversione di quella che evidentemente era sino a quel momento una relazione di mera ospitalità familiare), con la seconda domanda ha inteso giovarsi degli effetti di una scrittura di cui non era parte, con le prevedibili conseguenze sulla legittimazione.
Ora, è pur vero che la non sembra aver formulato specifiche ragioni di censura sulla CP_1 decisione del tribunale con riferimento a tale domanda, alla quale parrebbe aver rinunciato in appello. In ogni caso, come puntualmente argomentato dal primo giudice, la domanda era inammissibile per una duplice ragione. Prima di tutto, perché per espressa ammissione dell'attrice la scrittura del
1966 (può aggiungersi anche il verbale di transazione del 9/4/1991), intercorsa con Persona_3 non è stata trascritta, laddove presupposto dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. è che l'atto con il quale si acquista la proprietà da chi non è proprietario, oltre che titolo idoneo a trasferire la proprietà, sia stato anche debitamente trascritto.
La seconda ragione è che, se la ha inteso riferirsi alla scrittura del 1966, stipulata tra il CP_1 padre e l'unico legittimato ad invocare la relativa fattispecie acquisitiva abbreviata Persona_3 sarebbe stato appunto il genitore, ancora in vita al tempo della pronuncia della sentenza opposta e del presente giudizio.
In sintesi, nessuna delle fattispecie acquisitive invocate da era meritevole di Parte_1 accoglimento, come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si conferma integralmente in questa sede.
Segue al rigetto dell'appello la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che sono liquidate nei valori medi-cause di valore indeterminabile di ridotta complessità.
La pretestuosità dell'impugnazione, con la quale la , nonostante non sia mai stata al CP_1 possesso del fondo, ha perseverato in una domanda di usucapione contro ogni evidenza fattuale e giuridica, giustifica la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 861/22 del Tribunale di Parte_1
Nuoro in data 1.12.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre € 1.000,00 ex art. 96 terzo comma e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025. Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni