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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 19104 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
NG VA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Sebiniano
5
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Leonardo Vesci, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione contratti di appalto, accertamento somministrazione manodopera, costituzione rapporto di lavoro con committente, spettanze retributive. pagina 1 di 27 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che aveva prestato la propria attività lavorativa in favore della da gennaio 1998 al Controparte_1
29.9.2023, ancorché il rapporto di lavoro fosse stato formalmente disciplinato come segue: per il periodo dal gennaio 1998 al giugno 2000, con collaborazione a 'partita iva', formalmente in favore della società SIA Srl;
per il periodo dal 12.6.2000 al 30.11.2003, senza soluzione di continuità, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società SIA Srl, con inquadramento nel 5° livello CC AL;
per il periodo dall'1.12.2003 al 29.9.2023, senza soluzione di continuità, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la con inquadramento nel 7° livello CP_2
CC AL (attuale livello B3); che, al di là della qualificazione formale del rapporto, aveva sempre lavorato per la , svolgendo le Controparte_1
mansioni di (come dettagliatamente descritte in ricorso), dapprima, Parte_2
sino al dicembre 1999, presso la sede del cliente , in Via Oriolo Parte_3
Romano, e poi direttamente presso la sede della convenuta, in Via Anagnina, sotto la direzione dei referenti dipendenti , via via avvicendatisi nel tempo (i cui CP_1
nominativi sono indicati in ricorso); che aveva sempre osservato l'orario di lavoro predisposto dalla convenuta (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, con la medesima flessibilità in entrate riconosciuta ai dipendenti della convenuta); che aveva altresì osservato i turni di reperibilità assegnatigli dal coordinatore;
che nel CP_1
periodo dal gennaio 1998 al 29.9.2023, tra le sue formali datrici di lavoro (Sia e CP_2
e la convenuta non era esistito alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività da lui svolte;
che, in ogni caso, né Sia, né avevano mai esercitato nei suoi confronti CP_2
alcun potere organizzativo e direttivo, al contrario facente capo ai responsabili aziendali pagina 2 di 27 della resistente;
che presso la sede di Via Anagnina non era stato mai presente CP_1
alcun referente aziendale della Sia o della che era stato tenuto ad eseguire la CP_2
direttive dei responsabili (i cui nominativi sono indicati in ricorso), diretti CP_1
superiori di tutti i Support compresi quelli assunti alle dirette dipendenze della Pt_2
convenuta (i cui nominativi sono indicati in ricorso); che dunque vi era stata una situazione di totale promiscuità e fungibilità con i dipendenti addetti alle sue CP_1
stesse mansioni;
che dunque era stato stabilmente e continuativamente inserito nell'organizzazione aziendale di;
che pertanto, al di là dei contratti CP_1
eventualmente stipulati tra e le sue formali datrici di lavoro, le attività CP_1
lavorative da lui svolte non erano mia state oggetto di un genuino contratto di appalto di servizi;
che le mansioni svolte potevano essere inquadrate nell'ambito del 7° livello o in subordine nell'ambito del 6° livello del CC Telecomunicazioni;
che il rapporto con doveva ritenersi tutt'ora in essere, pur a fronte dell'intervenuto licenziamento CP_1
da parte della (con decorrenza dal 28.2.2024). CP_2
Tanto premesso in fatto, ha sostenuto la configurabilità di un rapporto di lavoro di natura subordinata direttamente con , sin dal gennaio 1998, Controparte_1
stante la configurabilità di una situazione di illegittima interposizione di manodopera e/o somministrazione irregolare di manodopera (per violazione degli artt. 27 e 29 D. Lgs.
276/2023 e degli artt. 30 e ss. D. Lgs. 81/2015, in assenza totale dei contratti di appalto o comunque in presenza di appalti non genuini, facendo capo il potere direttivo ed organizzativo della prestazione lavorativa alla società utilizzatrice/interponente).
Assunta poi l'insussistenza di alcun valido atto interruttivo del rapporto, da ritenersi pertanto ancora in essere, ha sostenuto di aver diritto a tutte le retribuzioni medio tempore maturate (dal 29.9.2023 o quantomeno dalla data di costituzione in mora) o, in via subordinata, al risarcimento del danno, da quantificarsi quantomeno, ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, nella misura massima di 12 mensilità.
Ha quindi concluso, chiedendo:
pagina 3 di 27 “1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n.
81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal gennaio 1998 al 29.09.2023, o Controparte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal gennaio 1998 al 29.09.2023, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo, con inquadramento nel 7° o, in subordine, nel 6° livello del CC delle Telecomunicazioni, o altro livello di giustizia;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 30.09.2023, o altra data di giustizia, sulla base della retribuzione: a) prevista per il 7° livello, pari a € 2.409,97, per 13 mensilità annue;
b) in subordine, prevista per il livello 6°, pari a € 2.146,36, per 13 mensilità annue;
o, in ulteriore subordine, altra misura che risulti di giustizia, tenuto conto della retribuzione contrattualmente prevista per ciascun profilo;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante
pagina 4 di 27 pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della
Legge n. 183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto parametrata: a) alla retribuzione da ultimo percepita, pari a € 3.632,95, così determinando, anche ai fini del risarcimento del danno, una retribuzione globale di fatto pari a € 3.935,69; b) in subordine, alla
retribuzione prevista per il 7° livello, pari a € 2.409,97, così determinando una
retribuzione globale di fatto pari a € 2.610,80; c) in ulteriore subordine, alla
retribuzione prevista per il livello 6°, pari a € 2.146,36, così determinando una
retribuzione globale di fatto pari a € 2.325,22; ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966;
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1
a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n.
81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità - o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto parametrata: a) alla retribuzione da ultimo percepita, pari a € 3.632,95; b) in subordine, alla retribuzione prevista per il 7° livello, che risulta essere pari a €
2.409,97; c) in ulteriore subordine, alla retribuzione prevista per il 6° livello, che risulta essere pari a € 2.146,36.
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, premettendo di aver avuto, nel periodo oggetto di causa, costanti rapporti di fornitura di servizi tecnici specialistici con (come CP_2
pagina 5 di 27 da contratti di appalto di servizi prodotti in atti) e contestato che il ricorrente fosse stato adibito all'appalto in questione per tutti gli anni del rapporto con ha eccepito, in CP_2
via preliminare: 1) la decadenza dall'impugnativa dei rapporto;
2) l'acquiescenza alla cessazione di tutti i rapporti impugnati;
3) la prescrizione dei diritti fatti valere. Nel merito, ha poi contestato la fondatezza delle domande, sostenendo l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con;
la genuinità Controparte_1
dei contratti di appalto e la mancata violazione della normativa in tema di interposizione di manodopera. Ha poi rappresentato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la era stato nelle more risolto (indicando invero l'erronea data dal 29.9.2023, CP_2
laddove la risoluzione è del 28.2.2024), con conseguente estensione dell'efficacia risolutiva del rapporto anche alla resistente. Ha sostenuto che una statuizione di condanna al pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate dal settembre 2023 presupporrebbe, in ogni caso, una preliminare statuizione di condanna alla costituzione del rapporto di lavoro, previa messa in mora da parte del lavoratore. Ha infine chiesto la chiamata in causa della indicata come soggetto tenuto a manlevarla da ogni CP_2
eventuale pronuncia di condanna.
Ha quindi concluso, chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE,
- disporre l'integrazione del contraddittorio e pertanto la chiamata in causa della datrice di lavoro del ricorrente, ovvero della da cui Controparte_3 [...]
pretende di essere garantita, autorizzandone la Controparte_1
chiamata in causa per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiarare inaccoglibili ed inattuabili le domande formulate per evidente acquiescenza
/ decadenza dall'impugnativa dei rapporti di lavoro intercorsi (e relative cessazioni) con la SIA S.r.l. (attesi gli oltre 20 anni intercorsi) e la (vista la durata CP_2
del rapporto privo di impugnativa ed i comportamenti concludenti);
pagina 6 di 27 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dai diritti e dall'azione sotto ogni profilo e di ogni valutazione ed accertamento antecedente al – considerata la diffida del
20/11/23 – 20/11/18 od in subordine al 20/11/13.
NEL MERITO,
- rigettare integralmente il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute nei confronti della in quanto Controparte_4
infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova;
IN VIA GRADATA nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: a)
Disporre l'inattuabilità ed inaccoglibilità delle domande di riammissione e/o reintegra atteso il pacifico intervenuto recesso dal rapporto di lavoro con CP_2
richiamando la piena validità degli eventi estintivi e modificativi del rapporto originario anche verso e dichiarare inattuabili le Controparte_1
domande risarcitorie connesse per totale indeterminatezza del ricorso ed assegna di impugnativa specifica;
b) riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e detrarre
l'aliunde perceptum / percipiendum anche all'esito delle istanze istruttorie formulate;
accertare e disporre l'obbligo di manleva da parte della nei CP_2
confronti della er le domande economico - Controparte_1
retributive pretese dal ricorrente e pertanto ordinare di tenere indenne
[...]
a qualsivoglia pretesa del Signor ”. Controparte_1 Parte_1
Alla prima udienza, preso atto dell'impugnativa da Controparte_1
parte del ricorrente del provvedimento di licenziamento adottato dalla ha CP_2
chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia definitiva sulla predetta impugnativa.
Fallito il reiterato tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita, con l'esame dei testi addotti dalle parti, limitatamente alla circostanza contestata dalla parte resistente della continuativa utilizzazione del ricorrente nell'ambito delle commesse per CP_1
l'intero periodo dedotto in ricorso.
pagina 7 di 27 All'esito della prova per testi, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Sulla richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia definitiva sull'impugnativa del licenziamento irrogato dalla formale datrice di lavoro CP_2
Sostiene la resistente che ogni fatto modificativo o estintivo del rapporto posto in essere dal datore di lavoro formale (nella specie, secondo la prospettazione attorea, sia CP_2
opponibile a quello sostanziale (nella specie, sempre secondo la prospettazione attorea,
; sicché il provvedimento di licenziamento nelle more Controparte_1
adottato da precluderebbe, in caso di fondatezza della ricostruzione del CP_2
ricorrente, la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro con l'asserito illegittimo utilizzatore.
Ebbene, l'art. 80-bis, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, ad opera della L. n. 77/2020, è intervenuto a chiarire, in via di interpretazione autentica, il contenuto dell'art. 38, 3° comma, D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui “Tutti gli atti compiuti
o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”, disponendo, in particolare, che il suddetto 3° comma “si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.
E' bene in ogni caso evidenziare che, nel caso di specie, il licenziamento da parte del formale datore di lavoro non è intervenuto durante il periodo in cui ha avuto luogo la somministrazione, ma cinque mesi dopo (il 28.2.2024 – v. annotazione sulla busta paga di marzo prodotta in atti dalla parte ricorrente).
pagina 8 di 27 Ne consegue che il licenziamento adottato dal formale datore di lavoro in CP_2
quanto disposto (ove fosse confermata la ricostruzione attorea) a non domino sarebbe, come di seguito meglio precisato, del tutto inefficace (v. Cass. 80/2019), con la conseguenza che il rapporto tra il ricorrente e l'utilizzatrice sarebbe, a prescindere dalla cessazione di quello con l'ultima formale datrice di lavoro e dalla definitiva estromissione del ricorrente dal contesto organizzativo della resistente, tutt'ora in essere, in mancanza di un valido provvedimento risolutivo da parte di . Il CP_1
provvedimento di ripristino del rapporto con quella che è indicata in ricorso come l'effettiva datrice di lavoro non sarebbe dunque in alcun modo condizionato dall'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento.
Sicché deve escludersi che ricorrano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e tantomeno ex art. 337, comma 2, c.p.c., in assenza allo stato di alcuna pronuncia nel suddetto giudizio.
Sulla richiesta di chiamata in causa in manleva della CP_2
In merito alla richiesta di chiamata in causa in manleva della (formale datore di CP_2
lavoro del ricorrente), formulata dalla , deve innanzi tutto premettersi che CP_1
“la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità” (v. Cass. n. 19974/2023; n. 22419/2008).
Ebbene, nel valutare l'opportunità o meno di detta chiamata, deve osservarsi che nel caso di specie non è stata proposta un'azione volta a far valere la responsabilità solidale della committente negli obblighi (retributivi e contributivi) assunti e non adempiuti dall'appaltatrice (ex art. 29 D. Lgs. 276/2003); azione, questa, a fronte della quale ben potrebbe configurarsi un interesse della committente ad essere manlevata dall'appaltatrice per il caso di condanna al versamento delle retribuzioni e delle contribuzioni omesse da quest'ultima, bensì un'azione volta all'accertamento di una pagina 9 di 27 illegittima interposizione di manodopera/ somministrazione illecita;
sicché, in caso di accoglimento delle domande attoree e di dichiarazione della configurabilità del rapporto di lavoro direttamente con la utilizzatrice (con i connessi obblighi retributivi e contributivi in capo a quest'ultima), neppure potrebbe configurarsi un'ipotesi di inadempimento dell'appaltatrice/soggetto interposto ed un connesso obbligo risarcitorio, riconnettendosi i predetti obblighi retributivi e contributivi al ruolo di effettivo datore di lavoro esercitato in concreto dalla parte resistente. Ne consegue che non si profila in concreto alcuna esigenza che possa giustificare la chiamata in causa della CP_2
Sull'eccezione di decadenza.
In merito all'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte resistente, deve premettersi che l'art. 32 co. 4 della legge n. 183 del 2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto».
Il problema di diritto che si pone, dunque, è quello di accertare se il regime della decadenza di cui alla citata disposizione si applichi anche alle ipotesi, come quella in esame, di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale.
pagina 10 di 27 In favore della tesi della società resistente sussiste, invero, un precedente di legittimità della Suprema Corte, ovvero la sentenza n. 13179/2017.
Tale conclusione non è tuttavia condivisibile, ritenendosi di dover dare piuttosto applicazione al principio di diritto affermato nelle successive pronunce della Suprema
Corte (Cass. n. 40652/2021 e subito prima Cass. n. 30490/2021, nonché da ultimo Cass.
n. 6266/2024).
In particolare, nella sentenza n. 40652/2021, in cui la Corte, “nonostante la accertata improcedibilità del ricorso”, ha ritenuto “comunque di pronunciare ex art. 363 co. 3 cpc, il principio di diritto”, “sia per la frequenza con cui il tema della suddetta decadenza si propone, sia per fugare dubbi circa un ipotizzabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità”, è stato enunciato il seguente principio: «la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso».
Per completezza va richiamato il condivisibile percorso argomentativo, sulla base del quale la Suprema Corte ha enunciato il suddetto principio.
“17. … A tal uopo è opportuno premettere, come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 28750/2019) che la ratio dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n.
13648 del 2019). 18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte
pagina 11 di 27 dell'organico aziendale. 19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per
l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). 20. Tale rigorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111
e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda)
e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 21. Questo Collegio è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa
Corte n. 13179/2017, … i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n.
30490/2021 e n. 14131/2020, ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). 22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione dei lavoratori, stante
l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. 24. Le suddette pronunce (la n. 13179/2017 e la n. 30490/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione
(tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di
pagina 12 di 27 quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. 25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina”.
Tale percorso argomentativo, è bene precisarlo, consente anche di replicare a quanti ritenevano che il termine di decadenza di cui al cit. comma 4 lett. d) decorresse dalla data di cessazione del rapporto, sul rilievo che la diversa soluzione facesse pervenire ad un'interpretazione di fatto abrogativa della suddetta disposizione, non essendo ipotizzabile l'adozione di un provvedimento di licenziamento da parte di un soggetto (lo pseudo committente nell'ambito di un appalto non genuino/ l'utilizzatore della prestazione lavorativa nell'ambito di una somministrazione irregolare) non avente alcun legame formale con il lavoratore che giustifichi l'adozione di un tale atto risolutivo del rapporto. Ciò che infatti si richiede, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, non è l'adozione di un provvedimento di licenziamento (che peraltro, ove, adottato, comporterebbe la decorrenza del suddetto termine non già in forza della previsione di cui al comma 4, lett. d) dell'art. 32 L. 183/2010, ma in forza della regola generale da sempre operante per le ipotesi di licenziamento scritto), quanto di un mero pagina 13 di 27 “provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto”.
Per completezza, deve evidenziarsi poi che anche quanti ritenevano di far decorrere il termine di decadenza dalla cessazione del rapporto, assumevano quale riferimento per detta decorrenza non già le cessazioni dei singoli rapporti di lavoro con i vari soggetti avvicendatisi nel corso del tempo nella gestione del servizio e quindi nella formale veste di datore di lavoro, quanto piuttosto la finale e definitiva cessazione di quello che, secondo la prospettazione attorea, costituisce un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di cui si chiede l'accertamento ex tunc), con conseguente configurabilità di un unico termine di decadenza;
e ciò in applicazione del principio secondo cui la disposizione che fissa un termine di decadenza va interpretata, quanto al momento di decorrenza del termine, nel senso che il fatto generativo di detta decorrenza debba essere conoscibile dalla parte onerata (Corte Cost. n. 74/2005 e n. 170/1999), laddove la continuativa e non intermittente fattispecie interpositoria non rende il lavoratore in grado di percepire la reale portata della situazione di fatto in cui si trova ad operare e quindi consapevole dei diritti che può eventualmente esercitare.
Per tutto quanto sin qui esposto, considerato che il rapporto con è CP_1
pacificamente cessato il 29.9.2023 e che il ricorrente ha impugnato detta cessazione (pur in assenza da parte di di “provvedimento in forma scritta o un atto CP_1
equipollente, che neg[asse] la titolarità del rapporto”) in data 20.11.2023 (con raccomandata ricevuta il successivo 28.11.2023 – v. doc. 14), non può che rigettarsi l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte resistente.
Sull'eccezione di risoluzione per mutuo consenso.
Neppure appare possibile sostenere la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, in quanto la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro instauratosi con la presupporrebbe pur sempre la consapevolezza della CP_1
sussistenza di detto rapporto e dunque la capacità di percepire l'esatta portata di una situazione di fatto, in cui il predetto rapporto risulta piuttosto dissimulato da dato pagina 14 di 27 formale del tutto difforme dalla reale situazione oggetto di accertamento con la presente pronuncia. Il decorso del tempo rimane pertanto un fattore del tutto neutro, in assenza della consapevolezza da parte del lavoratore della sussistenza di un rapporto di lavoro con la utilizzatrice, idonea a sostanziare una qualche volontà abdicativa (v. tra le molte
Cass. n. 16287/2011).
Sull'eccezione di prescrizione.
In merito, poi, all'eccezione di prescrizione ulteriormente sollevata dalla difesa di parte resistente, deve ritenersi che, nel caso in cui l'atto impeditivo della decadenza esplichi, come nel caso in esame, efficacia interruttiva della prescrizione, il termine di prescrizione decorra dalla data del compimento del suddetto atto impeditivo della decadenza, posto che “una convincente lettura dell'art. 2697 c.c., in coerenza, peraltro con la rubrica dell'art. 2964 c.c., postula appunto l'affermazione dell'incompatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e la pendenza del termine di decadenza per
l'esercizio del medesimo diritto, prevedendo che il termine di prescrizione possa iniziare
a decorrere solo quando il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbiano impedito il maturarsi della decadenza” (Cass. SS.UU. n.
16783/2012).
In ogni caso, deve osservarsi poi che nel caso in esame il ricorrente non avanza alcuna pretesa di natura retributiva in relazione al periodo lavorativo in cui assume di aver diritto di essere riconosciuto alle dipendenze della resistente, essendosi limitato ad avanzare una pretesa di natura retributiva/risarcitoria per il periodo successivo alla formale messa in mora della resistente. La retrodatazione dell'inizio del suo rapporto con la è dunque un mero presupposto fattuale, il cui accertamento non può CP_1
ritenersi soggetto a prescrizione.
Sulla fondatezza nel merito del ricorso.
Passando all'esame nel merito, va preliminarmente ricordato che la fattispecie in esame dell'interposizione di manodopera è regolata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003
(come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che - pur nella pagina 15 di 27 ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro (in precedenza previsto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, poi abrogato dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalto, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
In particolare, l'art. 29 D. Lgs. 276/2002, prevede, al comma 1, che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”.
L'art. 29, comma 1, non contiene dunque una nuova nozione di appalto, anzi conferma che il contratto di appalto continua ad essere regolato dall'art. 1655 c.c., ma fissa il criterio interpretativo di uno dei suoi requisiti fondamentali, quello dell'organizzazione dei mezzi, ai fini della distinzione dalla somministrazione di lavoro, nella quale le prestazioni di lavoro fornite dal somministratore sono destinate, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, D. Lgs. 276/2003 ed ora dell'art. 30 D. Lgs. 81/2015, ad essere eseguite nell'interesse e sotto la direzione del soggetto utilizzatore. L'organizzazione dei mezzi, quale elemento caratterizzante l'appalto, è costituita o, comunque, può desumersi
“dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronto dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, laddove non è certo sufficiente la mera selezione, formazione e gestione sul piano amministrativo dei lavoratori, traducendosi piuttosto detto potere nella direzione e nel controllo dei lavoratori medesimi, nell'individuazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro e nella scelta dei relativi tempi.
pagina 16 di 27 La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, il
D.lgs. n. 276/2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 L. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (v. Cass., S.U., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003, secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione “si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di 'somministrazione irregolare' ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.”). Né il legislatore avrebbe comunque potuto eliminare la somministrazione irregolare, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della “...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro” (Cass. n. 3795/2013).
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Sicché “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (v. Cass. n. 29889/2019).
pagina 17 di 27 E dunque, presupposto imprescindibile affinché tale onere possa ritenersi assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all'interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell'interesse di quest'ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
In altre parole, per quel che qui interessa, la configurabilità di un appalto lecito è dimostrata dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale in capo a questi ultimi (v. sempre Cass. n. 29889/2019).
Sui contratti di appalto di cui è stata data prova dalla resistente.
Come detto, il ricorrente ha eccepito in via preliminare l'assenza di contratti di appalto e l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame ad un'ipotesi di genuino appalto.
Tanto premesso, deve considerarsi che è documentalmente provato che il ricorrente, è stato formalmente dipendente: a) di SIA Srl, per il periodo dal 12.6.2000 al 30.11.2003, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel 5° livello
CC AL (v. doc. 1 – busta paga di novembre 2003), mentre per quanto riguarda il precedente periodo, dal gennaio 1998 al giugno 2000, per cui è stata allegata l'esistenza sempre con SIA Srl di un rapporto di collaborazione a 'partita IVA', non è stata fornita alcuna prova documentale;
b) di per il periodo dall'1.12.2003 al CP_2
29.9.2023, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel
6° livello CC AL (v. doc. 2 – contratto di assunzione) e poi, quantomeno dal marzo 2005 (v. relativa busta paga prodotta in atti) nel 7° livello.
pagina 18 di 27 A fronte della contestazione attorea, circa l'esistenza di genuini contratti di appalto tra la e le datrici di lavoro del ricorrente, la resistente ha prodotto in atti i contratti di CP_1
appalto (tutti redatti in lingua inglese, salvo l'ultimo), relativi ai seguenti periodi (v. docc. sub all. 2): 1.7.2006 – 30.6.2008; 7.4.2009 – 31.12.2010; 1.7.2012 – 31.12.2013;
1.1.2013 – 31.12.2013; 1.04.2014 – 31.08.2017; 1.4.2015 – 31.12.2015; 1.03.2016 –
28.02.2018; nulla per il periodo successivo al febbraio 2018.
Pertanto, non risultano prodotti contratti di appalto che coprano l'intero periodo dedotto in ricorso. Peraltro, tali contratti: riguardano esclusivamente la formale datore CP_2
di lavoro del ricorrente dall'1.12.2003, mentre nulla è stato prodotto per il periodo precedente in cui il ricorrente era dipendente dalla SIA S.r.l.. Inoltre i contratti prodotti non riguardano il periodo intercorrente tra il 2004 e il 2006, così come non riguardano il periodo successivo al febbraio 2018.
Sull'effettiva continuativa utilizzazione del ricorrente da parte di nel CP_1
periodo dedotto in ricorso.
A fronte della contestazione sul punto da parte della resistente (v. punto 9 della premessa in fatto), si è effettuata la prova per testi richiesta dalle parti.
Il teste di parte ricorrente, , ha innanzi tutto premesso sulla Testimone_1
propria vicenda lavorativa:
“Sono dipendente della società resistente dal 2000. Dal 1995 al 2000 ho lavorato per la resistente in qualità di consulente. La mia sede di lavoro è sempre stata a Napoli.
Almeno questa è la sede indicata sul contratto. Di fatto sono sempre stato mandato in trasferta in tutta Italia. Mi è capitato di venire a Roma molto frequentemente. Passavo anche molti mesi di seguito a lavorare a Roma. Io mi occupavo di integrazione e supporto;
sicché venivo a Roma per seguire i progetti durante la fase di preparazione.
Solo in un momento successivo venivo poi mandato presso le varie sedi dei clienti a seguire la concreta attuazione del progetto. Ho sempre fatto anche attività di supporto ai clienti. Nelle occasioni in cui ho lavorato a Roma, sono sempre andato presso la sede centrale della società, che si trova in Via Anagnina”.
pagina 19 di 27 Poi passando a parlare del ricorrente, ha riferito:
“Conosco il ricorrente oggi presente in aula. Ci siamo conosciuti proprio in CP_1
ove ci siamo sempre occupati degli stessi progetti. Sapevo che il ricorrente era un consulente. Ad un certo punto è stato dotato di un account quindi ho creduto CP_1
che fosse stato assunto dalla società. Anche nel periodo in cui il ricorrente era un consulente svolgeva il mio stesso tipo di attività.
Io come detto sono entrato in nel 1995. Ricordo che il ricorrente arrivò due o CP_1
tre anni dopo di me ed entrò sin da subito nel mio stesso gruppo di lavoro. Mi pare fosse il 1998. A partire da questo momento abbiamo sempre lavorato insieme, nel senso che in tutte le occasioni in cui io venivo a Roma per svolgere l'attività di progettazione di cui ho parlato, lavoravo con il ricorrente. Anche quando ero presso i clienti, mi capitava spesso di sentirlo telefonicamente sulle tematiche del progetto. Preciso che sino al 2001/2002 io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme proprio sugli stessi progetti. Poi io sono passato ad altri sistemi, ma operando con ricorrente sulla medesima base sistemistica ovvero con il medesimo sistema operativo;
sicché anche dopo capitava che sentissimo e ci confrontassimo. Eravamo tra i più anziani e con maggiore esperienza.
Io e il ricorrente abbiamo avuto modo di sentirci spesso sino al 2020. Poi con la pandemia abbiamo iniziato a lavorare in telelavoro, ma comunque abbiamo sempre continuato a confrontarci. Quando venivo a Roma comunque ci vedevamo, andavamo in mensa insieme.
Quando ci sentivamo parlavamo sempre di problemi tecnici.
In tutto questo arco temporale la sede di lavoro del ricorrente è sempre stata in Via
Anagnina. Io tutte le volte che andavo a Roma lo vedevo”.
L'altro testimone di parte ricorrente, , fatte talune precisazioni in Testimone_2
merito alla propria storia lavorativa con (“Sono stato dipendente della società CP_1
resistente dal 1997 al 2015, in qualità di addetto all'ingegneria di supporto sulla rete mobile. Sono un ingegnere. La mia sede di lavoro, nel corso dei primi due anni è stata a
pagina 20 di 27 Napoli. Poi dal 1999 al 2015, ho lavorato presso la sede di Via Anagnina a Roma”.), in merito al ricorrente ha poi riferito:
“Conosco il ricorrente. Ci siamo conosciuti in . CP_1
Ci siamo conosciuti già nel 1998. All'epoca ci sentivamo solo telefonicamente in quanto lui lavorava a Roma ed io come detto a Napoli. Poi dal 1999 in poi abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Lavoravamo proprio nell'ambito del medesimo gruppo di supporto;
e ciò sino al 2010, epoca in cui io sono stato assegnato ad un altro gruppo ed ho iniziato a svolgere anche altre mansioni.
Possa affermare che dal 1999 al 2010 il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa presso la sede di Via Anagnina. Io lo vedevo tutti i giorni. Per il periodo successivo anche se non lavoravamo più nel medesimo gruppo di supporto, in ogni caso avevamo modo di incontrarci presso la sede della società. In particolare, capitava che andassimo
a pranzo insieme. Le occasioni di incontro non erano più quotidiane, ma abbiamo continuato a vederci sistematicamente. Capitava che lo chiamassi spesso per un caffè e lui arrivava subito. Tra di noi si era creata un'amicizia, quindi ci vedevamo. Vedevo che lavorava lì.
Preciso che io sono stato dipendente di sino a 2015. Poi per un periodo ho CP_1
fatto altri lavori. Dal settembre 2018 ad aprile 2019 circa ho lavorato per CP_1
come consulente. In ogni caso mi recavo presso la sede della società di Roma con cadenza quotidiana. Anche in questo periodo ho avuto modo di incontrarmi con il ricorrente, presso la sede della società. Poi i miei rapporti con la resistente sono definitivamente cessati”.
E' bene aggiungere poi che i testimoni addotti dalla resistente non hanno smentito in alcun modo tale uniforme e precisa ricostruzione del periodo lavorativo in cui il ricorrente ha lavorato in favore di . Il teste “dipendente CP_1 Testimone_3
della resistente dal 2002”, si è infatti limitato a dichiarare: “Conosco il ricorrente oggi presente in aula per averlo visto in qualche occasione presso la sede di Via Anagnina.
Non sono in grado di dire quando l'ho visto la prima volta. Non ha mai avuto modo di
pagina 21 di 27 lavorare direttamente con lui, Mi è semplicemente capitato di intravederlo in contesti comuni, come la mensa”. Anche l'altro testimone, , “dipendente Testimone_4
della società resistente dal 1° agosto 1996 … responsabile dei servizi di Customer Care di tutti i clienti nell'Area Mediterranea”, ha ammesso: “Non sono in grado di CP_1
collocare in un arco temporale preciso l'attività del ricorrente”.
In conclusione, tenuto conto delle dichiarazioni dei testimoni, può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato, in maniera continuativa, in favore di per quasi tutto CP_1
il periodo dedotto in ricorso. E' bene precisare che il periodo per cui si ritiene raggiunta la prova è quello dal 12 giugno 2000 (data della stipula del contratto di lavoro subordinato con SIA) al 29 settembre 2023 (pacifica data di cessazione dell'attività in favore di ), in quanto per il periodo antecedente (dal gennaio 1998 al 12 giugno CP_1
2000), in cui il ricorrente assume di aver lavorato in forza di collaborazione a 'partita
IVA', manca alcun principio di prova documentale. Inoltre, i testimoni di parte ricorrente hanno fatto riferimento in via prevalente all'attività svolta dal ricorrente presso la sede di Via Anagnina, risultando priva di riscontro l'attività che il CP_1
ricorrente sostiene di aver svolto, durante il suddetto periodo di collaborazione 'a partita
IVA', direttamente presso la sede del cliente , sita in Via Oriolo Romano. Parte_3
Sulle ricadute dell'omessa produzione dei contratti.
Fatto questo chiarimento sul perdurante svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in favore di nel periodo compreso tra il Controparte_1
12.6.2000 ed il 29.9.2023, deve ribadirsi che la produzione dei contratti di appalto da parte della resistente è del tutto lacunosa e dunque inidonea a fornire una persuasiva dimostrazione della sussistenza, per l'intero periodo in questione, del titolo di utilizzazione del ricorrente.
Al riguardo è bene precisare che, sebbene l'appalto non sia un contratto che richieda la forma scritta ad substantiam e il cui contenuto potrebbe essere anche provato per testimoni, nel caso in esame manca in ogni caso una compiuta e puntuale articolazione dei mezzi di prova che possa compensare le carenze della prova documentale.
pagina 22 di 27 Per i su indicati periodi per i quali non è stato prodotto alcun contratto di appalto,
avrebbe dovuto, infatti, allegare e provare in che termini l'attività svolta dalla CP_1
formale datrice di lavoro del ricorrente era stata disciplinata, quanto ad oggetto, luogo di espletamento, modalità ecc., nei contratti di appalto non prodotti, che sostanzialmente assume siano andati smarriti, stante il tempo trascorso.
In difetto di tale puntuale allegazione non appare provato che il titolo dell'utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente fosse un contratto di appalto.
In relazione quindi ai suddetti periodi, per l'insufficienza della prova documentale prodotta e comunque per l'assenza di una puntuale ed articolata richiesta di prova per testi che potesse ad essa supplire, deve in conclusione escludersi che sia stato dimostrato dalla resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenza delle formali datrici di lavoro sia effettivamente riconducibile nell'ambito di un genuino contratto di appalto.
Sulle conseguenze di tale accertamento.
Escluso che la resistente abbia fornito la prova che l'utilizzazione del ricorrente, presso i propri luoghi di lavoro e per i servizi resi nel proprio esclusivo interesse, sia sempre dipesa da un genuino contratto di appalto stipulato con le formali datrici di lavoro del ricorrente (si vedano tutti i periodi non coperti da contratto: periodo in cui il ricorrente è stato dipendente dalla SIA S.r.l.; periodo intercorrente tra il 2004 e il 2006; periodo successivo al febbraio 2018), ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D. Lgs. 276/2003, deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla committente, effettiva utilizzatrice della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data in cui la somministrazione ha avuto inizio (ovvero dal
12.6.2000, data di assunzione del ricorrente da parte della Sia Srl, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Se è vero poi che per i periodi in cui esistono dei contratti di appalto, al fine di accertare la non genuinità di tali contratti, sarebbe stato necessario l'espletamento della prova per testi, per verificare a chi facesse veramente capo l'esercizio dei poteri datoriali, è
pagina 23 di 27 altrettanto vero che la mancata formulazione da parte del ricorrente di alcuna domanda, volta al riconoscimento di spettanze retributive e/o contributive per tali periodi, rende detta attività istruttoria del tutto superflua.
Rileva, invece, che dal 2018 in poi manchino nuovamente i contratti di appalto;
sicché anche per tale periodo può escludersi l'esistenza di un appalto genuino, con conseguente configurabilità del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze dell'utilizzatrice; rapporto che deve ritenersi tutt'ora in essere, in mancanza di un valido provvedimento risolutivo da parte di . Controparte_1
Tanto chiarito, deve premettersi che è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia sempre svolto le mansioni di Support Engineer, così come descritte in ricorso (con inquadramento quantomeno da marzo 2005 nel 7° livello CC Metalmeccanici).
Ebbene, tali mansioni appaiono inquadrabili nel 6° livello CC Telecomunicazioni (v. doc. 12 della produzione di parte ricorrente), cui “Appartengono … le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida
e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”; livello, questo, nel cui ambito è individuato lo specifico profilo dell' “esperto del supporto specialistico”, le cui mansioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle pacificamente svolte dal ricorrente;
profilo spettante a “Lavoratrice/tore che, in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza”.
pagina 24 di 27 Per completezza, è bene precisare che invece non appare corretto l'inquadramento richiesto in via principale dal ricorrente ovvero l'inquadramento nel 7° livello CC
Telecomunicazioni, cui “appartengono … le lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”; livello nel cui ambito è inquadrato il profilo del “responsabile di soluzione informatiche”, “cui è affidata la conduzione di progetti a carattere innovativo e di particolare complessità per lo sviluppo di soluzioni informatiche, attraverso la pianificazione delle fasi realizzative, il monitoraggio degli avanzamenti e gli interventi per le eventuali azioni correttive”; attività che il ricorrente invero neppure ha dedotto di aver svolto.
Ebbene a tali lavoratori spetta una retribuzione lorda mensile di euro 2.146,36 (come da tabelle retributive, sempre prodotte in atti dalla parte ricorrente sub all. 12), da corrispondersi su 13 mensilità (ammantando quindi la retribuzione globale di fatto ad euro 2.325,22 = 2.146,36 x 13 : 12).
In conclusione, accogliendosi per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarato che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, in assenza, come detto, di un atto idoneo a risolverlo, deve condannarsi la resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla formale costituzione in mora ovvero dal 28.11.2023 ovvero dalla data di ricezione della relativa raccomandata prodotta sub. all. 14 (derivando l'obbligo retributivo della datrice di lavoro, in un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è quello di lavoro, dall'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore), da calcolarsi in ragione dell'inquadramento nel 6° livello CC Telecomunicazioni, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.325,22 lordi mensili, oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 25 di 27 E' bene a questo punto ribadire che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sino al 28.2.2024, venendo da questa retribuito sino a tale data (v. buste paga CP_2
prodotte in atti, di cui l'ultima è quella di marzo 2024).
Le somme erogate da tale società al ricorrente a titolo retributivo vanno quindi detratte quelle dovute dalla a titolo retributivo. CP_1
L'impianto sanzionatorio previsto dall' 29, comma 3 bis), del dal D. Lgs. n. 276/2003, contenente il rinvio all'art. 27 comma 2 del medesimo D. Lgs., consente, infatti,
l'incidenza liberatoria tanto dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi (ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c.), nella specie però non presenti, quanto di quelli eseguiti dallo stesso datore di lavoro fittizio (“tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), pagamenti, quindi, effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione, con applicazione dell'art. 2036, comma 3, c.c. (ricorrendo un caso in cui non è ammessa la ripetizione;
sicché colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore). Nella specie, pertanto, essendo pacifico che il ricorrente, tra la formale messa in mora (28.11.2023) e la data di licenziamento da parte di (28.2.2024), ha continuato a ricevere la retribuzione dall'appaltatrice CP_2
formale datrice di lavoro (così come documentata dalle buste paga prodotte in atti), per tale periodo detta retribuzione va comunque detratta dalle somme dovutegli a titolo retributivo dalla . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello CC Telecomunicazioni;
2. Accerta e dichiara che il predetto rapporto di lavoro è ancora in essere;
pagina 26 di 27 3. Per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal 28.11.2023, da calcolarsi in ragione del predetto inquadramento nel
6° livello CC Telecomunicazioni, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.325,22 lordi mensili, detratti gli importi ricevuti dal ricorrente, per il periodo lavorativo dal 28.11.2023 sino al 28.2.2024, a titolo retributivo dalla oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole CP_2
mensilità;
4. Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 11.327,00, oltre
IVA e CPA, rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 19104 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
NG VA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Sebiniano
5
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Leonardo Vesci, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione contratti di appalto, accertamento somministrazione manodopera, costituzione rapporto di lavoro con committente, spettanze retributive. pagina 1 di 27 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che aveva prestato la propria attività lavorativa in favore della da gennaio 1998 al Controparte_1
29.9.2023, ancorché il rapporto di lavoro fosse stato formalmente disciplinato come segue: per il periodo dal gennaio 1998 al giugno 2000, con collaborazione a 'partita iva', formalmente in favore della società SIA Srl;
per il periodo dal 12.6.2000 al 30.11.2003, senza soluzione di continuità, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società SIA Srl, con inquadramento nel 5° livello CC AL;
per il periodo dall'1.12.2003 al 29.9.2023, senza soluzione di continuità, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la con inquadramento nel 7° livello CP_2
CC AL (attuale livello B3); che, al di là della qualificazione formale del rapporto, aveva sempre lavorato per la , svolgendo le Controparte_1
mansioni di (come dettagliatamente descritte in ricorso), dapprima, Parte_2
sino al dicembre 1999, presso la sede del cliente , in Via Oriolo Parte_3
Romano, e poi direttamente presso la sede della convenuta, in Via Anagnina, sotto la direzione dei referenti dipendenti , via via avvicendatisi nel tempo (i cui CP_1
nominativi sono indicati in ricorso); che aveva sempre osservato l'orario di lavoro predisposto dalla convenuta (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, con la medesima flessibilità in entrate riconosciuta ai dipendenti della convenuta); che aveva altresì osservato i turni di reperibilità assegnatigli dal coordinatore;
che nel CP_1
periodo dal gennaio 1998 al 29.9.2023, tra le sue formali datrici di lavoro (Sia e CP_2
e la convenuta non era esistito alcun contratto di appalto avente ad oggetto le attività da lui svolte;
che, in ogni caso, né Sia, né avevano mai esercitato nei suoi confronti CP_2
alcun potere organizzativo e direttivo, al contrario facente capo ai responsabili aziendali pagina 2 di 27 della resistente;
che presso la sede di Via Anagnina non era stato mai presente CP_1
alcun referente aziendale della Sia o della che era stato tenuto ad eseguire la CP_2
direttive dei responsabili (i cui nominativi sono indicati in ricorso), diretti CP_1
superiori di tutti i Support compresi quelli assunti alle dirette dipendenze della Pt_2
convenuta (i cui nominativi sono indicati in ricorso); che dunque vi era stata una situazione di totale promiscuità e fungibilità con i dipendenti addetti alle sue CP_1
stesse mansioni;
che dunque era stato stabilmente e continuativamente inserito nell'organizzazione aziendale di;
che pertanto, al di là dei contratti CP_1
eventualmente stipulati tra e le sue formali datrici di lavoro, le attività CP_1
lavorative da lui svolte non erano mia state oggetto di un genuino contratto di appalto di servizi;
che le mansioni svolte potevano essere inquadrate nell'ambito del 7° livello o in subordine nell'ambito del 6° livello del CC Telecomunicazioni;
che il rapporto con doveva ritenersi tutt'ora in essere, pur a fronte dell'intervenuto licenziamento CP_1
da parte della (con decorrenza dal 28.2.2024). CP_2
Tanto premesso in fatto, ha sostenuto la configurabilità di un rapporto di lavoro di natura subordinata direttamente con , sin dal gennaio 1998, Controparte_1
stante la configurabilità di una situazione di illegittima interposizione di manodopera e/o somministrazione irregolare di manodopera (per violazione degli artt. 27 e 29 D. Lgs.
276/2023 e degli artt. 30 e ss. D. Lgs. 81/2015, in assenza totale dei contratti di appalto o comunque in presenza di appalti non genuini, facendo capo il potere direttivo ed organizzativo della prestazione lavorativa alla società utilizzatrice/interponente).
Assunta poi l'insussistenza di alcun valido atto interruttivo del rapporto, da ritenersi pertanto ancora in essere, ha sostenuto di aver diritto a tutte le retribuzioni medio tempore maturate (dal 29.9.2023 o quantomeno dalla data di costituzione in mora) o, in via subordinata, al risarcimento del danno, da quantificarsi quantomeno, ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, nella misura massima di 12 mensilità.
Ha quindi concluso, chiedendo:
pagina 3 di 27 “1) per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 e/o 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 38 del D.Lgs. n.
81/2015, applicabili ratione temporis, che le prestazioni rese dal ricorrente in favore della nel periodo dal gennaio 1998 al 29.09.2023, o Controparte_1
altro periodo ritenuto di giustizia, hanno realizzato una somministrazione irregolare di lavoro, in quanto avvenute al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, con diritto del medesimo alla costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta sin dall'origine e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza e/o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e la società resistente per il periodo dal gennaio 1998 al 29.09.2023, o altre date ritenute di giustizia, ancora in essere per carenza di atto idoneo a risolverlo, con inquadramento nel 7° o, in subordine, nel 6° livello del CC delle Telecomunicazioni, o altro livello di giustizia;
2) ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio della parte ricorrente nel posto di lavoro occupato e/o il ripristino del corretto sinallagma contrattuale e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta;
3) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dal 30.09.2023, o altra data di giustizia, sulla base della retribuzione: a) prevista per il 7° livello, pari a € 2.409,97, per 13 mensilità annue;
b) in subordine, prevista per il livello 6°, pari a € 2.146,36, per 13 mensilità annue;
o, in ulteriore subordine, altra misura che risulti di giustizia, tenuto conto della retribuzione contrattualmente prevista per ciascun profilo;
4) in via subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1 a 2 delle presenti conclusioni, ove il Giudicante dovesse ritenere applicabile alla presente controversia la tutela indennitaria ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante
pagina 4 di 27 pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della
Legge n. 183/2010, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto parametrata: a) alla retribuzione da ultimo percepita, pari a € 3.632,95, così determinando, anche ai fini del risarcimento del danno, una retribuzione globale di fatto pari a € 3.935,69; b) in subordine, alla
retribuzione prevista per il 7° livello, pari a € 2.409,97, così determinando una
retribuzione globale di fatto pari a € 2.610,80; c) in ulteriore subordine, alla
retribuzione prevista per il livello 6°, pari a € 2.146,36, così determinando una
retribuzione globale di fatto pari a € 2.325,22; ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966;
5) in via ulteriormente subordinata, intendendosi qui integralmente riportati i punti da 1
a 2 delle presenti conclusioni, nel caso in cui il Giudice dovesse accertare la costituzione del rapporto di lavoro con la convenuta in data successiva al 25.06.2015, si chiede Voglia condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 39 del D.Lgs. n.
81/2015, di una indennità pari alla misura massima di dodici mensilità - o altra misura ritenuta di giustizia da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8, L. n. 604/1966 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto parametrata: a) alla retribuzione da ultimo percepita, pari a € 3.632,95; b) in subordine, alla retribuzione prevista per il 7° livello, che risulta essere pari a €
2.409,97; c) in ulteriore subordine, alla retribuzione prevista per il 6° livello, che risulta essere pari a € 2.146,36.
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, premettendo di aver avuto, nel periodo oggetto di causa, costanti rapporti di fornitura di servizi tecnici specialistici con (come CP_2
pagina 5 di 27 da contratti di appalto di servizi prodotti in atti) e contestato che il ricorrente fosse stato adibito all'appalto in questione per tutti gli anni del rapporto con ha eccepito, in CP_2
via preliminare: 1) la decadenza dall'impugnativa dei rapporto;
2) l'acquiescenza alla cessazione di tutti i rapporti impugnati;
3) la prescrizione dei diritti fatti valere. Nel merito, ha poi contestato la fondatezza delle domande, sostenendo l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con;
la genuinità Controparte_1
dei contratti di appalto e la mancata violazione della normativa in tema di interposizione di manodopera. Ha poi rappresentato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la era stato nelle more risolto (indicando invero l'erronea data dal 29.9.2023, CP_2
laddove la risoluzione è del 28.2.2024), con conseguente estensione dell'efficacia risolutiva del rapporto anche alla resistente. Ha sostenuto che una statuizione di condanna al pagamento delle retribuzioni asseritamente maturate dal settembre 2023 presupporrebbe, in ogni caso, una preliminare statuizione di condanna alla costituzione del rapporto di lavoro, previa messa in mora da parte del lavoratore. Ha infine chiesto la chiamata in causa della indicata come soggetto tenuto a manlevarla da ogni CP_2
eventuale pronuncia di condanna.
Ha quindi concluso, chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE,
- disporre l'integrazione del contraddittorio e pertanto la chiamata in causa della datrice di lavoro del ricorrente, ovvero della da cui Controparte_3 [...]
pretende di essere garantita, autorizzandone la Controparte_1
chiamata in causa per le motivazioni di cui in narrativa;
- dichiarare inaccoglibili ed inattuabili le domande formulate per evidente acquiescenza
/ decadenza dall'impugnativa dei rapporti di lavoro intercorsi (e relative cessazioni) con la SIA S.r.l. (attesi gli oltre 20 anni intercorsi) e la (vista la durata CP_2
del rapporto privo di impugnativa ed i comportamenti concludenti);
pagina 6 di 27 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dai diritti e dall'azione sotto ogni profilo e di ogni valutazione ed accertamento antecedente al – considerata la diffida del
20/11/23 – 20/11/18 od in subordine al 20/11/13.
NEL MERITO,
- rigettare integralmente il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute nei confronti della in quanto Controparte_4
infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova;
IN VIA GRADATA nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: a)
Disporre l'inattuabilità ed inaccoglibilità delle domande di riammissione e/o reintegra atteso il pacifico intervenuto recesso dal rapporto di lavoro con CP_2
richiamando la piena validità degli eventi estintivi e modificativi del rapporto originario anche verso e dichiarare inattuabili le Controparte_1
domande risarcitorie connesse per totale indeterminatezza del ricorso ed assegna di impugnativa specifica;
b) riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e detrarre
l'aliunde perceptum / percipiendum anche all'esito delle istanze istruttorie formulate;
accertare e disporre l'obbligo di manleva da parte della nei CP_2
confronti della er le domande economico - Controparte_1
retributive pretese dal ricorrente e pertanto ordinare di tenere indenne
[...]
a qualsivoglia pretesa del Signor ”. Controparte_1 Parte_1
Alla prima udienza, preso atto dell'impugnativa da Controparte_1
parte del ricorrente del provvedimento di licenziamento adottato dalla ha CP_2
chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia definitiva sulla predetta impugnativa.
Fallito il reiterato tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita, con l'esame dei testi addotti dalle parti, limitatamente alla circostanza contestata dalla parte resistente della continuativa utilizzazione del ricorrente nell'ambito delle commesse per CP_1
l'intero periodo dedotto in ricorso.
pagina 7 di 27 All'esito della prova per testi, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Sulla richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia definitiva sull'impugnativa del licenziamento irrogato dalla formale datrice di lavoro CP_2
Sostiene la resistente che ogni fatto modificativo o estintivo del rapporto posto in essere dal datore di lavoro formale (nella specie, secondo la prospettazione attorea, sia CP_2
opponibile a quello sostanziale (nella specie, sempre secondo la prospettazione attorea,
; sicché il provvedimento di licenziamento nelle more Controparte_1
adottato da precluderebbe, in caso di fondatezza della ricostruzione del CP_2
ricorrente, la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro con l'asserito illegittimo utilizzatore.
Ebbene, l'art. 80-bis, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, ad opera della L. n. 77/2020, è intervenuto a chiarire, in via di interpretazione autentica, il contenuto dell'art. 38, 3° comma, D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui “Tutti gli atti compiuti
o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”, disponendo, in particolare, che il suddetto 3° comma “si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.
E' bene in ogni caso evidenziare che, nel caso di specie, il licenziamento da parte del formale datore di lavoro non è intervenuto durante il periodo in cui ha avuto luogo la somministrazione, ma cinque mesi dopo (il 28.2.2024 – v. annotazione sulla busta paga di marzo prodotta in atti dalla parte ricorrente).
pagina 8 di 27 Ne consegue che il licenziamento adottato dal formale datore di lavoro in CP_2
quanto disposto (ove fosse confermata la ricostruzione attorea) a non domino sarebbe, come di seguito meglio precisato, del tutto inefficace (v. Cass. 80/2019), con la conseguenza che il rapporto tra il ricorrente e l'utilizzatrice sarebbe, a prescindere dalla cessazione di quello con l'ultima formale datrice di lavoro e dalla definitiva estromissione del ricorrente dal contesto organizzativo della resistente, tutt'ora in essere, in mancanza di un valido provvedimento risolutivo da parte di . Il CP_1
provvedimento di ripristino del rapporto con quella che è indicata in ricorso come l'effettiva datrice di lavoro non sarebbe dunque in alcun modo condizionato dall'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento.
Sicché deve escludersi che ricorrano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e tantomeno ex art. 337, comma 2, c.p.c., in assenza allo stato di alcuna pronuncia nel suddetto giudizio.
Sulla richiesta di chiamata in causa in manleva della CP_2
In merito alla richiesta di chiamata in causa in manleva della (formale datore di CP_2
lavoro del ricorrente), formulata dalla , deve innanzi tutto premettersi che CP_1
“la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità” (v. Cass. n. 19974/2023; n. 22419/2008).
Ebbene, nel valutare l'opportunità o meno di detta chiamata, deve osservarsi che nel caso di specie non è stata proposta un'azione volta a far valere la responsabilità solidale della committente negli obblighi (retributivi e contributivi) assunti e non adempiuti dall'appaltatrice (ex art. 29 D. Lgs. 276/2003); azione, questa, a fronte della quale ben potrebbe configurarsi un interesse della committente ad essere manlevata dall'appaltatrice per il caso di condanna al versamento delle retribuzioni e delle contribuzioni omesse da quest'ultima, bensì un'azione volta all'accertamento di una pagina 9 di 27 illegittima interposizione di manodopera/ somministrazione illecita;
sicché, in caso di accoglimento delle domande attoree e di dichiarazione della configurabilità del rapporto di lavoro direttamente con la utilizzatrice (con i connessi obblighi retributivi e contributivi in capo a quest'ultima), neppure potrebbe configurarsi un'ipotesi di inadempimento dell'appaltatrice/soggetto interposto ed un connesso obbligo risarcitorio, riconnettendosi i predetti obblighi retributivi e contributivi al ruolo di effettivo datore di lavoro esercitato in concreto dalla parte resistente. Ne consegue che non si profila in concreto alcuna esigenza che possa giustificare la chiamata in causa della CP_2
Sull'eccezione di decadenza.
In merito all'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte resistente, deve premettersi che l'art. 32 co. 4 della legge n. 183 del 2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto».
Il problema di diritto che si pone, dunque, è quello di accertare se il regime della decadenza di cui alla citata disposizione si applichi anche alle ipotesi, come quella in esame, di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale.
pagina 10 di 27 In favore della tesi della società resistente sussiste, invero, un precedente di legittimità della Suprema Corte, ovvero la sentenza n. 13179/2017.
Tale conclusione non è tuttavia condivisibile, ritenendosi di dover dare piuttosto applicazione al principio di diritto affermato nelle successive pronunce della Suprema
Corte (Cass. n. 40652/2021 e subito prima Cass. n. 30490/2021, nonché da ultimo Cass.
n. 6266/2024).
In particolare, nella sentenza n. 40652/2021, in cui la Corte, “nonostante la accertata improcedibilità del ricorso”, ha ritenuto “comunque di pronunciare ex art. 363 co. 3 cpc, il principio di diritto”, “sia per la frequenza con cui il tema della suddetta decadenza si propone, sia per fugare dubbi circa un ipotizzabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità”, è stato enunciato il seguente principio: «la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso».
Per completezza va richiamato il condivisibile percorso argomentativo, sulla base del quale la Suprema Corte ha enunciato il suddetto principio.
“17. … A tal uopo è opportuno premettere, come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. n. 28750/2019) che la ratio dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n.
13648 del 2019). 18. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte
pagina 11 di 27 dell'organico aziendale. 19. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per
l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). 20. Tale rigorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111
e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda)
e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. 21. Questo Collegio è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa
Corte n. 13179/2017, … i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n.
30490/2021 e n. 14131/2020, ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). 22. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. 23. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione dei lavoratori, stante
l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. 24. Le suddette pronunce (la n. 13179/2017 e la n. 30490/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione
(tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di
pagina 12 di 27 quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. 25. Pertanto, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina”.
Tale percorso argomentativo, è bene precisarlo, consente anche di replicare a quanti ritenevano che il termine di decadenza di cui al cit. comma 4 lett. d) decorresse dalla data di cessazione del rapporto, sul rilievo che la diversa soluzione facesse pervenire ad un'interpretazione di fatto abrogativa della suddetta disposizione, non essendo ipotizzabile l'adozione di un provvedimento di licenziamento da parte di un soggetto (lo pseudo committente nell'ambito di un appalto non genuino/ l'utilizzatore della prestazione lavorativa nell'ambito di una somministrazione irregolare) non avente alcun legame formale con il lavoratore che giustifichi l'adozione di un tale atto risolutivo del rapporto. Ciò che infatti si richiede, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, non è l'adozione di un provvedimento di licenziamento (che peraltro, ove, adottato, comporterebbe la decorrenza del suddetto termine non già in forza della previsione di cui al comma 4, lett. d) dell'art. 32 L. 183/2010, ma in forza della regola generale da sempre operante per le ipotesi di licenziamento scritto), quanto di un mero pagina 13 di 27 “provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto”.
Per completezza, deve evidenziarsi poi che anche quanti ritenevano di far decorrere il termine di decadenza dalla cessazione del rapporto, assumevano quale riferimento per detta decorrenza non già le cessazioni dei singoli rapporti di lavoro con i vari soggetti avvicendatisi nel corso del tempo nella gestione del servizio e quindi nella formale veste di datore di lavoro, quanto piuttosto la finale e definitiva cessazione di quello che, secondo la prospettazione attorea, costituisce un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di cui si chiede l'accertamento ex tunc), con conseguente configurabilità di un unico termine di decadenza;
e ciò in applicazione del principio secondo cui la disposizione che fissa un termine di decadenza va interpretata, quanto al momento di decorrenza del termine, nel senso che il fatto generativo di detta decorrenza debba essere conoscibile dalla parte onerata (Corte Cost. n. 74/2005 e n. 170/1999), laddove la continuativa e non intermittente fattispecie interpositoria non rende il lavoratore in grado di percepire la reale portata della situazione di fatto in cui si trova ad operare e quindi consapevole dei diritti che può eventualmente esercitare.
Per tutto quanto sin qui esposto, considerato che il rapporto con è CP_1
pacificamente cessato il 29.9.2023 e che il ricorrente ha impugnato detta cessazione (pur in assenza da parte di di “provvedimento in forma scritta o un atto CP_1
equipollente, che neg[asse] la titolarità del rapporto”) in data 20.11.2023 (con raccomandata ricevuta il successivo 28.11.2023 – v. doc. 14), non può che rigettarsi l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte resistente.
Sull'eccezione di risoluzione per mutuo consenso.
Neppure appare possibile sostenere la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, in quanto la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro instauratosi con la presupporrebbe pur sempre la consapevolezza della CP_1
sussistenza di detto rapporto e dunque la capacità di percepire l'esatta portata di una situazione di fatto, in cui il predetto rapporto risulta piuttosto dissimulato da dato pagina 14 di 27 formale del tutto difforme dalla reale situazione oggetto di accertamento con la presente pronuncia. Il decorso del tempo rimane pertanto un fattore del tutto neutro, in assenza della consapevolezza da parte del lavoratore della sussistenza di un rapporto di lavoro con la utilizzatrice, idonea a sostanziare una qualche volontà abdicativa (v. tra le molte
Cass. n. 16287/2011).
Sull'eccezione di prescrizione.
In merito, poi, all'eccezione di prescrizione ulteriormente sollevata dalla difesa di parte resistente, deve ritenersi che, nel caso in cui l'atto impeditivo della decadenza esplichi, come nel caso in esame, efficacia interruttiva della prescrizione, il termine di prescrizione decorra dalla data del compimento del suddetto atto impeditivo della decadenza, posto che “una convincente lettura dell'art. 2697 c.c., in coerenza, peraltro con la rubrica dell'art. 2964 c.c., postula appunto l'affermazione dell'incompatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e la pendenza del termine di decadenza per
l'esercizio del medesimo diritto, prevedendo che il termine di prescrizione possa iniziare
a decorrere solo quando il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbiano impedito il maturarsi della decadenza” (Cass. SS.UU. n.
16783/2012).
In ogni caso, deve osservarsi poi che nel caso in esame il ricorrente non avanza alcuna pretesa di natura retributiva in relazione al periodo lavorativo in cui assume di aver diritto di essere riconosciuto alle dipendenze della resistente, essendosi limitato ad avanzare una pretesa di natura retributiva/risarcitoria per il periodo successivo alla formale messa in mora della resistente. La retrodatazione dell'inizio del suo rapporto con la è dunque un mero presupposto fattuale, il cui accertamento non può CP_1
ritenersi soggetto a prescrizione.
Sulla fondatezza nel merito del ricorso.
Passando all'esame nel merito, va preliminarmente ricordato che la fattispecie in esame dell'interposizione di manodopera è regolata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003
(come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che - pur nella pagina 15 di 27 ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro (in precedenza previsto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, poi abrogato dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalto, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
In particolare, l'art. 29 D. Lgs. 276/2002, prevede, al comma 1, che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”.
L'art. 29, comma 1, non contiene dunque una nuova nozione di appalto, anzi conferma che il contratto di appalto continua ad essere regolato dall'art. 1655 c.c., ma fissa il criterio interpretativo di uno dei suoi requisiti fondamentali, quello dell'organizzazione dei mezzi, ai fini della distinzione dalla somministrazione di lavoro, nella quale le prestazioni di lavoro fornite dal somministratore sono destinate, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, D. Lgs. 276/2003 ed ora dell'art. 30 D. Lgs. 81/2015, ad essere eseguite nell'interesse e sotto la direzione del soggetto utilizzatore. L'organizzazione dei mezzi, quale elemento caratterizzante l'appalto, è costituita o, comunque, può desumersi
“dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronto dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, laddove non è certo sufficiente la mera selezione, formazione e gestione sul piano amministrativo dei lavoratori, traducendosi piuttosto detto potere nella direzione e nel controllo dei lavoratori medesimi, nell'individuazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro e nella scelta dei relativi tempi.
pagina 16 di 27 La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, il
D.lgs. n. 276/2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 L. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (v. Cass., S.U., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003, secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione “si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di 'somministrazione irregolare' ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.”). Né il legislatore avrebbe comunque potuto eliminare la somministrazione irregolare, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della “...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro” (Cass. n. 3795/2013).
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Sicché “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (v. Cass. n. 29889/2019).
pagina 17 di 27 E dunque, presupposto imprescindibile affinché tale onere possa ritenersi assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all'interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell'interesse di quest'ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
In altre parole, per quel che qui interessa, la configurabilità di un appalto lecito è dimostrata dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale in capo a questi ultimi (v. sempre Cass. n. 29889/2019).
Sui contratti di appalto di cui è stata data prova dalla resistente.
Come detto, il ricorrente ha eccepito in via preliminare l'assenza di contratti di appalto e l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame ad un'ipotesi di genuino appalto.
Tanto premesso, deve considerarsi che è documentalmente provato che il ricorrente, è stato formalmente dipendente: a) di SIA Srl, per il periodo dal 12.6.2000 al 30.11.2003, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel 5° livello
CC AL (v. doc. 1 – busta paga di novembre 2003), mentre per quanto riguarda il precedente periodo, dal gennaio 1998 al giugno 2000, per cui è stata allegata l'esistenza sempre con SIA Srl di un rapporto di collaborazione a 'partita IVA', non è stata fornita alcuna prova documentale;
b) di per il periodo dall'1.12.2003 al CP_2
29.9.2023, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel
6° livello CC AL (v. doc. 2 – contratto di assunzione) e poi, quantomeno dal marzo 2005 (v. relativa busta paga prodotta in atti) nel 7° livello.
pagina 18 di 27 A fronte della contestazione attorea, circa l'esistenza di genuini contratti di appalto tra la e le datrici di lavoro del ricorrente, la resistente ha prodotto in atti i contratti di CP_1
appalto (tutti redatti in lingua inglese, salvo l'ultimo), relativi ai seguenti periodi (v. docc. sub all. 2): 1.7.2006 – 30.6.2008; 7.4.2009 – 31.12.2010; 1.7.2012 – 31.12.2013;
1.1.2013 – 31.12.2013; 1.04.2014 – 31.08.2017; 1.4.2015 – 31.12.2015; 1.03.2016 –
28.02.2018; nulla per il periodo successivo al febbraio 2018.
Pertanto, non risultano prodotti contratti di appalto che coprano l'intero periodo dedotto in ricorso. Peraltro, tali contratti: riguardano esclusivamente la formale datore CP_2
di lavoro del ricorrente dall'1.12.2003, mentre nulla è stato prodotto per il periodo precedente in cui il ricorrente era dipendente dalla SIA S.r.l.. Inoltre i contratti prodotti non riguardano il periodo intercorrente tra il 2004 e il 2006, così come non riguardano il periodo successivo al febbraio 2018.
Sull'effettiva continuativa utilizzazione del ricorrente da parte di nel CP_1
periodo dedotto in ricorso.
A fronte della contestazione sul punto da parte della resistente (v. punto 9 della premessa in fatto), si è effettuata la prova per testi richiesta dalle parti.
Il teste di parte ricorrente, , ha innanzi tutto premesso sulla Testimone_1
propria vicenda lavorativa:
“Sono dipendente della società resistente dal 2000. Dal 1995 al 2000 ho lavorato per la resistente in qualità di consulente. La mia sede di lavoro è sempre stata a Napoli.
Almeno questa è la sede indicata sul contratto. Di fatto sono sempre stato mandato in trasferta in tutta Italia. Mi è capitato di venire a Roma molto frequentemente. Passavo anche molti mesi di seguito a lavorare a Roma. Io mi occupavo di integrazione e supporto;
sicché venivo a Roma per seguire i progetti durante la fase di preparazione.
Solo in un momento successivo venivo poi mandato presso le varie sedi dei clienti a seguire la concreta attuazione del progetto. Ho sempre fatto anche attività di supporto ai clienti. Nelle occasioni in cui ho lavorato a Roma, sono sempre andato presso la sede centrale della società, che si trova in Via Anagnina”.
pagina 19 di 27 Poi passando a parlare del ricorrente, ha riferito:
“Conosco il ricorrente oggi presente in aula. Ci siamo conosciuti proprio in CP_1
ove ci siamo sempre occupati degli stessi progetti. Sapevo che il ricorrente era un consulente. Ad un certo punto è stato dotato di un account quindi ho creduto CP_1
che fosse stato assunto dalla società. Anche nel periodo in cui il ricorrente era un consulente svolgeva il mio stesso tipo di attività.
Io come detto sono entrato in nel 1995. Ricordo che il ricorrente arrivò due o CP_1
tre anni dopo di me ed entrò sin da subito nel mio stesso gruppo di lavoro. Mi pare fosse il 1998. A partire da questo momento abbiamo sempre lavorato insieme, nel senso che in tutte le occasioni in cui io venivo a Roma per svolgere l'attività di progettazione di cui ho parlato, lavoravo con il ricorrente. Anche quando ero presso i clienti, mi capitava spesso di sentirlo telefonicamente sulle tematiche del progetto. Preciso che sino al 2001/2002 io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme proprio sugli stessi progetti. Poi io sono passato ad altri sistemi, ma operando con ricorrente sulla medesima base sistemistica ovvero con il medesimo sistema operativo;
sicché anche dopo capitava che sentissimo e ci confrontassimo. Eravamo tra i più anziani e con maggiore esperienza.
Io e il ricorrente abbiamo avuto modo di sentirci spesso sino al 2020. Poi con la pandemia abbiamo iniziato a lavorare in telelavoro, ma comunque abbiamo sempre continuato a confrontarci. Quando venivo a Roma comunque ci vedevamo, andavamo in mensa insieme.
Quando ci sentivamo parlavamo sempre di problemi tecnici.
In tutto questo arco temporale la sede di lavoro del ricorrente è sempre stata in Via
Anagnina. Io tutte le volte che andavo a Roma lo vedevo”.
L'altro testimone di parte ricorrente, , fatte talune precisazioni in Testimone_2
merito alla propria storia lavorativa con (“Sono stato dipendente della società CP_1
resistente dal 1997 al 2015, in qualità di addetto all'ingegneria di supporto sulla rete mobile. Sono un ingegnere. La mia sede di lavoro, nel corso dei primi due anni è stata a
pagina 20 di 27 Napoli. Poi dal 1999 al 2015, ho lavorato presso la sede di Via Anagnina a Roma”.), in merito al ricorrente ha poi riferito:
“Conosco il ricorrente. Ci siamo conosciuti in . CP_1
Ci siamo conosciuti già nel 1998. All'epoca ci sentivamo solo telefonicamente in quanto lui lavorava a Roma ed io come detto a Napoli. Poi dal 1999 in poi abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Lavoravamo proprio nell'ambito del medesimo gruppo di supporto;
e ciò sino al 2010, epoca in cui io sono stato assegnato ad un altro gruppo ed ho iniziato a svolgere anche altre mansioni.
Possa affermare che dal 1999 al 2010 il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa presso la sede di Via Anagnina. Io lo vedevo tutti i giorni. Per il periodo successivo anche se non lavoravamo più nel medesimo gruppo di supporto, in ogni caso avevamo modo di incontrarci presso la sede della società. In particolare, capitava che andassimo
a pranzo insieme. Le occasioni di incontro non erano più quotidiane, ma abbiamo continuato a vederci sistematicamente. Capitava che lo chiamassi spesso per un caffè e lui arrivava subito. Tra di noi si era creata un'amicizia, quindi ci vedevamo. Vedevo che lavorava lì.
Preciso che io sono stato dipendente di sino a 2015. Poi per un periodo ho CP_1
fatto altri lavori. Dal settembre 2018 ad aprile 2019 circa ho lavorato per CP_1
come consulente. In ogni caso mi recavo presso la sede della società di Roma con cadenza quotidiana. Anche in questo periodo ho avuto modo di incontrarmi con il ricorrente, presso la sede della società. Poi i miei rapporti con la resistente sono definitivamente cessati”.
E' bene aggiungere poi che i testimoni addotti dalla resistente non hanno smentito in alcun modo tale uniforme e precisa ricostruzione del periodo lavorativo in cui il ricorrente ha lavorato in favore di . Il teste “dipendente CP_1 Testimone_3
della resistente dal 2002”, si è infatti limitato a dichiarare: “Conosco il ricorrente oggi presente in aula per averlo visto in qualche occasione presso la sede di Via Anagnina.
Non sono in grado di dire quando l'ho visto la prima volta. Non ha mai avuto modo di
pagina 21 di 27 lavorare direttamente con lui, Mi è semplicemente capitato di intravederlo in contesti comuni, come la mensa”. Anche l'altro testimone, , “dipendente Testimone_4
della società resistente dal 1° agosto 1996 … responsabile dei servizi di Customer Care di tutti i clienti nell'Area Mediterranea”, ha ammesso: “Non sono in grado di CP_1
collocare in un arco temporale preciso l'attività del ricorrente”.
In conclusione, tenuto conto delle dichiarazioni dei testimoni, può ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato, in maniera continuativa, in favore di per quasi tutto CP_1
il periodo dedotto in ricorso. E' bene precisare che il periodo per cui si ritiene raggiunta la prova è quello dal 12 giugno 2000 (data della stipula del contratto di lavoro subordinato con SIA) al 29 settembre 2023 (pacifica data di cessazione dell'attività in favore di ), in quanto per il periodo antecedente (dal gennaio 1998 al 12 giugno CP_1
2000), in cui il ricorrente assume di aver lavorato in forza di collaborazione a 'partita
IVA', manca alcun principio di prova documentale. Inoltre, i testimoni di parte ricorrente hanno fatto riferimento in via prevalente all'attività svolta dal ricorrente presso la sede di Via Anagnina, risultando priva di riscontro l'attività che il CP_1
ricorrente sostiene di aver svolto, durante il suddetto periodo di collaborazione 'a partita
IVA', direttamente presso la sede del cliente , sita in Via Oriolo Romano. Parte_3
Sulle ricadute dell'omessa produzione dei contratti.
Fatto questo chiarimento sul perdurante svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in favore di nel periodo compreso tra il Controparte_1
12.6.2000 ed il 29.9.2023, deve ribadirsi che la produzione dei contratti di appalto da parte della resistente è del tutto lacunosa e dunque inidonea a fornire una persuasiva dimostrazione della sussistenza, per l'intero periodo in questione, del titolo di utilizzazione del ricorrente.
Al riguardo è bene precisare che, sebbene l'appalto non sia un contratto che richieda la forma scritta ad substantiam e il cui contenuto potrebbe essere anche provato per testimoni, nel caso in esame manca in ogni caso una compiuta e puntuale articolazione dei mezzi di prova che possa compensare le carenze della prova documentale.
pagina 22 di 27 Per i su indicati periodi per i quali non è stato prodotto alcun contratto di appalto,
avrebbe dovuto, infatti, allegare e provare in che termini l'attività svolta dalla CP_1
formale datrice di lavoro del ricorrente era stata disciplinata, quanto ad oggetto, luogo di espletamento, modalità ecc., nei contratti di appalto non prodotti, che sostanzialmente assume siano andati smarriti, stante il tempo trascorso.
In difetto di tale puntuale allegazione non appare provato che il titolo dell'utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente fosse un contratto di appalto.
In relazione quindi ai suddetti periodi, per l'insufficienza della prova documentale prodotta e comunque per l'assenza di una puntuale ed articolata richiesta di prova per testi che potesse ad essa supplire, deve in conclusione escludersi che sia stato dimostrato dalla resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenza delle formali datrici di lavoro sia effettivamente riconducibile nell'ambito di un genuino contratto di appalto.
Sulle conseguenze di tale accertamento.
Escluso che la resistente abbia fornito la prova che l'utilizzazione del ricorrente, presso i propri luoghi di lavoro e per i servizi resi nel proprio esclusivo interesse, sia sempre dipesa da un genuino contratto di appalto stipulato con le formali datrici di lavoro del ricorrente (si vedano tutti i periodi non coperti da contratto: periodo in cui il ricorrente è stato dipendente dalla SIA S.r.l.; periodo intercorrente tra il 2004 e il 2006; periodo successivo al febbraio 2018), ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D. Lgs. 276/2003, deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla committente, effettiva utilizzatrice della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data in cui la somministrazione ha avuto inizio (ovvero dal
12.6.2000, data di assunzione del ricorrente da parte della Sia Srl, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Se è vero poi che per i periodi in cui esistono dei contratti di appalto, al fine di accertare la non genuinità di tali contratti, sarebbe stato necessario l'espletamento della prova per testi, per verificare a chi facesse veramente capo l'esercizio dei poteri datoriali, è
pagina 23 di 27 altrettanto vero che la mancata formulazione da parte del ricorrente di alcuna domanda, volta al riconoscimento di spettanze retributive e/o contributive per tali periodi, rende detta attività istruttoria del tutto superflua.
Rileva, invece, che dal 2018 in poi manchino nuovamente i contratti di appalto;
sicché anche per tale periodo può escludersi l'esistenza di un appalto genuino, con conseguente configurabilità del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze dell'utilizzatrice; rapporto che deve ritenersi tutt'ora in essere, in mancanza di un valido provvedimento risolutivo da parte di . Controparte_1
Tanto chiarito, deve premettersi che è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia sempre svolto le mansioni di Support Engineer, così come descritte in ricorso (con inquadramento quantomeno da marzo 2005 nel 7° livello CC Metalmeccanici).
Ebbene, tali mansioni appaiono inquadrabili nel 6° livello CC Telecomunicazioni (v. doc. 12 della produzione di parte ricorrente), cui “Appartengono … le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida
e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”; livello, questo, nel cui ambito è individuato lo specifico profilo dell' “esperto del supporto specialistico”, le cui mansioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle pacificamente svolte dal ricorrente;
profilo spettante a “Lavoratrice/tore che, in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza”.
pagina 24 di 27 Per completezza, è bene precisare che invece non appare corretto l'inquadramento richiesto in via principale dal ricorrente ovvero l'inquadramento nel 7° livello CC
Telecomunicazioni, cui “appartengono … le lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”; livello nel cui ambito è inquadrato il profilo del “responsabile di soluzione informatiche”, “cui è affidata la conduzione di progetti a carattere innovativo e di particolare complessità per lo sviluppo di soluzioni informatiche, attraverso la pianificazione delle fasi realizzative, il monitoraggio degli avanzamenti e gli interventi per le eventuali azioni correttive”; attività che il ricorrente invero neppure ha dedotto di aver svolto.
Ebbene a tali lavoratori spetta una retribuzione lorda mensile di euro 2.146,36 (come da tabelle retributive, sempre prodotte in atti dalla parte ricorrente sub all. 12), da corrispondersi su 13 mensilità (ammantando quindi la retribuzione globale di fatto ad euro 2.325,22 = 2.146,36 x 13 : 12).
In conclusione, accogliendosi per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarato che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, in assenza, come detto, di un atto idoneo a risolverlo, deve condannarsi la resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla formale costituzione in mora ovvero dal 28.11.2023 ovvero dalla data di ricezione della relativa raccomandata prodotta sub. all. 14 (derivando l'obbligo retributivo della datrice di lavoro, in un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è quello di lavoro, dall'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore), da calcolarsi in ragione dell'inquadramento nel 6° livello CC Telecomunicazioni, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.325,22 lordi mensili, oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 25 di 27 E' bene a questo punto ribadire che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sino al 28.2.2024, venendo da questa retribuito sino a tale data (v. buste paga CP_2
prodotte in atti, di cui l'ultima è quella di marzo 2024).
Le somme erogate da tale società al ricorrente a titolo retributivo vanno quindi detratte quelle dovute dalla a titolo retributivo. CP_1
L'impianto sanzionatorio previsto dall' 29, comma 3 bis), del dal D. Lgs. n. 276/2003, contenente il rinvio all'art. 27 comma 2 del medesimo D. Lgs., consente, infatti,
l'incidenza liberatoria tanto dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi (ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c.), nella specie però non presenti, quanto di quelli eseguiti dallo stesso datore di lavoro fittizio (“tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), pagamenti, quindi, effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione, con applicazione dell'art. 2036, comma 3, c.c. (ricorrendo un caso in cui non è ammessa la ripetizione;
sicché colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore). Nella specie, pertanto, essendo pacifico che il ricorrente, tra la formale messa in mora (28.11.2023) e la data di licenziamento da parte di (28.2.2024), ha continuato a ricevere la retribuzione dall'appaltatrice CP_2
formale datrice di lavoro (così come documentata dalle buste paga prodotte in atti), per tale periodo detta retribuzione va comunque detratta dalle somme dovutegli a titolo retributivo dalla . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 6° livello CC Telecomunicazioni;
2. Accerta e dichiara che il predetto rapporto di lavoro è ancora in essere;
pagina 26 di 27 3. Per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal 28.11.2023, da calcolarsi in ragione del predetto inquadramento nel
6° livello CC Telecomunicazioni, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.325,22 lordi mensili, detratti gli importi ricevuti dal ricorrente, per il periodo lavorativo dal 28.11.2023 sino al 28.2.2024, a titolo retributivo dalla oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole CP_2
mensilità;
4. Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 11.327,00, oltre
IVA e CPA, rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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