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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4447/2024 del R.G.A.C. pendente TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato e procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti Ciro Gatta (C.F.
, Elvira Ricciardi (C.F. ) e Davide Lorello (C.F. C.F._2 C.F._3
. CodiceFiscale_4
APPELLANTE E (già , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA ); P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4139/2024, pubblicata in data 16/04/2024, la quale rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 977/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 7/02/2019 e, accertato l'inadempimento contrattuale del
[...] nei riguardi della condannava l'opponente, altresì, al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo n. 977/2019 opposto nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite. Alla prima udienza del 19.03.2025, in conseguenza del mancato deposito di note scritte per la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rinviata in decisione, senza termini, all'udienza del 16.04.2025 ex artt. 309 e 350 bis c.p.c. Alla predetta udienza del 16.4.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti alla prima udienza del 19.3.2025 e alla successiva udienza del 16.04.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
1 (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione). Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 16.4.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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