Articolo 108 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 107Articolo 109
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Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle ((Armi e dei Corpi)) .
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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