Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, dopo discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 9532/2023 R.G. promossa da
(C.F. , con sede presso la casa Parte_1 P.IVA_1 comunale sita nel comune di Falciano del Massico (CE), Corso Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Ing. (avv. Fabio Priolo); Parte_2
- ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale a Milano (avv. Fulvio Controparte_1 P.IVA_2
Frasca);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto: OBBLIGAZIONI - SOMMINISTRAZIONE.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
«Voglia l'adito Giudice:
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Bologna nell'emissione dell'opposto D.I. e, per l'effetto, dichiarare che nella fattispecie il Giudice territorialmente competente è il Tribunale Ordinario di Parma oppure il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sulla base di quanto esposto sub A);
- in subordine: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria per le ragioni illustrate sub B) e C) e, per l'effetto, voglia revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle ragioni poste alla base dell'opposto D.I. e, per l'effetto, voglia revocarlo integralmente;
pagina 1 di 12
Per l'opposta:
« conclude perché il Tribunale di Bologna voglia, rigettata ogni Controparte_1 contraria istanza, richiesta ed eccezione, così provvedere:
1) in via preliminare, atteso che l'opposizione non si fonda assolutamente su prova scritta, né è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2596/23, r.g.n. 7242/23;
2) in ogni caso, rigettare integralmente in rito, quantomeno nel merito, le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché improponibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) solo in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, condannare con sentenza il al pagamento di i) € Parte_1
258.373,29 per sorta capitale residua, ii) € 12.752,09 a titolo di interessi per ritardati pagamenti sulle fatture saldate, iii) € 1.920,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, iv) 53,82 per spese notarili, v) € 634,00 per spese vive della procedura monitoria ed vi) € 4.394,00 per competenze legali della procedura monitoria, oltre spese generali, iva e cpa;
o in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Oltre, comunque, interessi legali di mora ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino all'effettivo soddisfo sulla sorta capitale di € 258.373,29.
4) condannare il al pagamento delle spese e delle Parte_1 competenze di lite della presente causa ex D.M. 147/22; spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Con attribuzione in favore dell'avv. Fulvio Frasca».
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Richiamati atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti;
premesso che, fallite le trattative tra le parti, l'istruttoria si è svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti;
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 26 maggio 2023 n. 2596 (emesso per la somma capitale di euro 273.099,20, oltre interessi come da domanda e spese processuali su ricorso depositato da proposta dal Controparte_1 [...]
con citazione notificata il 9 luglio 2023 via PEC a Parte_1 CP_1
(costituitasi il 4 ottobre 2023) quale cessionaria di crediti da somministrazione di
[...]
pagina 2 di 12 energia elettrica oltre a crediti accessori ad essa trasferiti da ER MM s.p.a. (società con sede in Imola, BO), non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Con decreto 30 maggio 2023 è stato corretto un errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo 26 maggio 2023 n. 2596.
2.
La domanda monitoria era stata così formulata:
«A) (di seguito, breviter, BS), alla data del 12 dicembre 2022, è Controparte_1 creditrice del (di seguito, breviter, , c.f. Parte_1 Pt_1
[…], della somma di € 259.973,29 di cui: € 258.373,29 per sorte capitale P.IVA_1 residua ed € 1.600,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, oltre interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/02 sino al soddisfo, come da prospetto che segue:
[…]
[si rimanda all'analitico prospetto a pagina 2 del ricorso, che riepiloga i dati di quaranta fatture con scadenza tra il 30 giugno 2018 ed il 30 settembre 2020, n.d.r.];
B) BS è altresì creditrice del della somma di € 13.072,09 di cui: € 12.752,09 Pt_1
a titolo di interessi per ritardati pagamenti ed € 320,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, per le ulteriori fatture come da prospetto che segue:
[…]
[si rimanda all'analitico prospetto a pagina 3 del ricorso, , che riepiloga i dati di otto fatture con scadenza tra il 31 marzo e il 31 maggio 2018, n.d.r.];
C) Il credito azionato trae origine dalla fornitura di energia da parte di ER MM S.p.A. (di seguito, breviter, ER) in favore del Comune.
D) Nella specie, ER ha fornito energia elettrica al in regime di Pt_1 salvaguardia. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del d.l. 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modifiche in legge 3 agosto 2007, n. 125 ed in virtù dell'art. 10 del Regolamento Salvaguardia, ER ha fornito energia elettrica in regime di salvaguardia nella Regione Campania e, nella specie, al per gli anni 2017-2018 e 2019-2020, Pt_1 così come documentato dagli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio in salvaguardia, la cui funzione di approvvigionamento è svolta dall'Acquirente Unico S.p.A. di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La fornitura di energia è disciplinata dalle condizioni generali di contratto previste per il mercato in salvaguardia, che si depositano.
È bene precisare che tale regime ex lege tutela tutti coloro che, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, sono rimasti privi di fornitore e restano dunque sprovvisti di energia elettrica;
sono, infatti, soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non hanno ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia.
pagina 3 di 12 Acquirente Unico S.p.A., interamente partecipata dal Parte_3
a sua volta interamente partecipata dal Ministero
[...] Controparte_2
, ha il compito di organizzare e svolgere le procedure concorsuali per la selezione
[...] delle imprese che erogano il servizio di salvaguardia, secondo le direttive dell'AEEGSI (ora ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti), in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007.
ER si è aggiudicata il servizio in salvaguardia anche per la Regione Campania e, dunque, per il L'esercente la salvaguardia è tenuto a pubblicare sul proprio sito Pt_1 internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007, art. 5). E nella specie il cedente ha ottemperato al predetto precetto normativo.
Per quanto riguarda i prezzi applicati in servizio di salvaguardia, essi sono stabiliti in base alle disposizioni dell'ARERA e con modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione.
In particolare, ER applica all'energia fornita e alle relative perdite di rete la somma dei corrispettivi a copertura dei costi relativi al servizio di dispacciamento (con esclusione dei costi per lo sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di non arbitraggio) e un corrispettivo pari alla media mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte, di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, differenziato per fasce orarie e maggiorato del valore del parametro omega (Ω), offerto da ER in fase di asta e differenziato per area territoriale come indicato negli esiti delle procedure di aggiudicazione.
Alla luce di quanto sopra ne discende che nei servizi in regime di salvaguardia non si applica la normativa speciale in tema di forma dei contratti tra un ente pubblico e il fornitore, in quanto: i) il cliente finale passa automaticamente a tale regime;
ii) non sono dunque sottoscritti contratti individuali in quanto non contemplati, né vi è possibilità di scelta (se non quella di passare ad un fornitore in regime di libero mercato) da parte dell'Ente che è rimasto privo del servizio di energia elettrica, essendo il tutto disciplinato dalle normative primarie e secondarie;
iii) si applicano le condizioni generali di contratto debitamente pubblicate sul sito di ER e prodotte agli atti, che valgono a disciplinare il rapporto contrattuale;
iv) le condizioni economiche applicate sono quelle stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e con le modalità fissate dal Ministero competente.
A mente delle condizioni generali di contratto, il foro esclusivamente competente è quello di Bologna.
E) Con i contratti di cessione dei crediti i) per di Bologna del 19 Controparte_3 dicembre 2018, registrato a Bologna – I° Ufficio delle Entrate il 20 dicembre 2018 al n. 24333 Serie 1T, rep. n. 16.738 e ii) per notaio di Bologna del 28 Controparte_3 settembre 2020, registrato a Bologna – I° Ufficio delle Entrate il 28 settembre 2020 al n.
pagina 4 di 12 38448 Serie 1T, rep. n. 20.913, racc. n. 5.302, ER ha ceduto a BS i crediti relativi alle fatture di cui al punto A che precede, in uno agli accessori.
F) Ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/23 e dell'art. 117 del d.lgs 163/2006 (sostituito dall'art. 106 del d.lgs 50/2016), il contratto di cessione del 19 dicembre 2018 veniva notificato al Comune il 14 marzo 2019, a mezzo Ufficiale Giudiziario, mentre quello del 28 settembre 2020 veniva notificato al Comune il 13 ottobre 2020, a mezzo pec.
G) Nel prospetto di cui ai punti A) e B) che precedono sono indicate le fatture cedute da ER a BS, le date di emissione, le date di scadenza, la sorta capitale originaria, quella saldata (con l'indicazione delle rispettive date di incasso) e quella ancora dovuta, i relativi interessi maturati per il ritardato pagamento, nonché il risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02.
Il in data 24 dicembre 2021, ha corrisposto una piccola parte della sorta Pt_1 capitale, ma nulla per gli interessi ex d.lgs 231/02 e per il risarcimento.
H) Ai sensi del novellato art. 4 del d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, sui crediti azionati maturano, infatti, gli interessi legali di mora, così come definiti dall'art. 2 della medesima norma. E, del resto, l'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 231/02 recita in maniera davvero chiara che: <<ai fini del presente decreto si intende per: a commerciali i contratti comunque denominati tra imprese ovvero e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci prestazione servizi contro il pagamento un prezzo>>; mentre per, "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163>>.
I) Ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del d.lgs 231/02, <<gli interessi moratori decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento>>.
L) La normativa vigente consente al debitore di adottare delibere di impignorabilità semestrali al fine di garantire i servizi indispensabili ed essenziali (le “Delibere di Impignorabilità”), quantificandone i relativi importi non assoggettabili ad esecuzione forzata;
la finalità della norma è quella di garantire all'ente l'esistenza di fondi nella misura strettamente necessaria per garantire il raggiungimento dei compiti istituzionali;
fondi che, in assenza di tale vincolo, sarebbero aggredibili da parte dei creditori.
Tale prerogativa è stata tuttavia interpretata dal debitore ceduto come un costante strumento per creare un illimitato patrimonio segregato con una conseguente compressione e sacrificio del diritto del creditore ad ottenere il ristoro delle proprie ragioni creditorie.
Più precisamente nel 2022 il debitore ha adottato senza soluzione di continuità le Delibere di Impignorabilità che si producono.
La pubblicazione sequenziale delle Delibere di Impignorabilità, oltre a comprimere illegittimamente i diritti del creditore e a costituire una eccezione al generale principio di pagina 5 di 12 cui all'art. 2740 c.c. - ai sensi del quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio salvo (appunto) le eccezioni previste dalla legge - concretizza di fatto un abuso del diritto, quantomeno nella misura in cui sono sistematicamente utilizzate per raggiungere una finalità diversa da quella normativamente prevista e segregare (di fatto) tutti i fondi disponibili presso il tesoriere.
Le Delibere di Impignorabilità garantiscono al debitore di ottenere una moratoria sine die e di non adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento neppure a seguito di un provvedimento giudiziale. Esse sostanziano così uno strumento che consente al debitore (nei fatti) di modificare i termini di pagamento e concretizzano una fattispecie tale da legittimare la sospensione dal calcolo dello scaduto ai sensi del paragrafo 17 degli orientamenti dell'European Banking Authority del 18 gennaio 2017 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le Delibere di Impignorabilità concretizzano altresì una ipotesi di sospensione dell'obbligazione di rimborso ai sensi del paragrafo 18 degli orientamenti citati.
A fronte delle Delibere di Impignorabilità, l'attuale creditore si trova quindi costretto a reagire nella competente sede processuale per ottenere, in un primo momento, l'accertamento giudiziale del credito e, in un secondo momento, l'inopponibilità delle Delibere di Impignorabilità ratione temporis vigenti.
M) BS è creditrice di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile. Pertanto, stante la vetustà dei crediti e quanto detto alla lettera che precede, sussistono i presupposti previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento, che dovrà essere concesso provvisoriamente esecutivo ricorrendone, dunque, le condizioni di legge.
N) BS è altresì creditrice della somma € 53,82 a titolo di spese notarili sostenute per l'autentica delle scritture contabili, come da fatture che si depositano in atti.
O) BS, inoltre, come precisato al punto A) che precede, è creditrice del risarcimento di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7 la quale recita <<
1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR>>. Inoltre il 19° considerando della direttiva prevede: “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore”. pagina 6 di 12 Da ultimo, la MMissione Europea, tramite le FAQs a commento della Direttiva 2011/7, ha fornito chiarimenti anche in merito all'importo forfetario di Euro 40,00: «A COSA SI RIFERISCE LA SOMMA FISSA DI EURO 40 PER LE SPESE DI RECUPERO? - La somma fissa di 40 euro è un risarcimento che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento. Questa somma fissa è prevista per ogni fattura non pagata. Se il creditore ha operazioni diverse su fatture diverse, anche se il credito è vantato nei confronti dello stesso debitore, il creditore otterrà un importo prefissato di €40 per ogni singola fattura. La direttiva conferisce al creditore il diritto di richiedere i 40 euro oltre ogni altro costo ragionevolmente sostenuto per ricevere il pagamento, già tardivo. Tali costi potrebbero includere ulteriori costi amministrativi, costi di recupero crediti, costi legali ecc.» (punto 7 delle FAQs - WHAT IS INCLUDED IN THE FIXED SUM OF €40
The fixed sum of €40 is compensation that the Controparte_4 creditor is entitled to obtain from the debtor for recovery costs. It is related to administrative costs incurred in claiming the payment. This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of €40 per invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the €40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late. Such costs could include further administrative costs, debt collection costs, legal costs etc.).
Allo stesso modo la Corte di Giustizia Europea, terza sezione civile, con sentenza del 20 ottobre 2022 ha dichiarato che <
contro
I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale. (…)>>.
La presente domanda è fondata su n. 48 fatture e pertanto il risarcimento dovuto ammonta ad € 1.920,00.
P) In particolare il credito è assistito da prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., essendo rappresentato da: 1) n. 48 fatture, come analiticamente indicate alla lettera A che precede;
2) esiti e ricevute di consegna delle fatture;
3) esiti delle procedure per l'individuazione degli esercenti in salvaguardia per gli anni 2017-2018 e 2019-2020; 4) n. 2 condizioni generali di contratto;
5) contratto di cessione per notaio CP_3
del 19 dicembre 2018 ed allegata notifica Unep;
6) contratto di cessione per
[...] notaio del 28 settembre 2020; 7) ricevuta pec di consegna della Controparte_3 notifica della cessione del 28 settembre 2020; 8) delibera di impignorabilità del
[...]
II semestre 2022; 9) sentenza CGEU 20 ottobre 2022; 10) estratto Parte_1 autentico notarile delle scritture contabili;
11) fattura del notaio autenticante.
pagina 7 di 12 Si richiama altresì la copiosa documentazione prodotta in fase monitoria.
3.
L'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto la somma già chiesta dalla società di vendita e oggi dalla sua avente causa cessionaria, che ha veste sostanziale di attrice, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica fornita in regime di salvaguardia (Offerta: Salvaguardia Lotto 7, Data di attivazione della fornitura: 01.01.2017) a POD intestati all'attore e meglio descritti nei documenti prodotti già in fase monitoria, come si desume con chiarezza dalle fatture-bollette acquisite agli atti e non specificatamente contestate, nella quale sono analiticamente descritti i consumi e le varie voci di credito (anche a titolo di interessi moratori) già sorte in capo ad ER MM.
Nessuna contestazione è sorta in ordine alla cessione dei crediti da ER MM a né sulla titolarità in capo all'opposta dei crediti già vantati dalla società di CP_1 vendita.
4.
L'opponente, senza contestare la titolarità dei POD indicati nelle bollette, né l'avvenuta esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia secondo le quantità di energia fornita come da fatture e alle condizioni a tale rapporto applicabili, ha dedotto:
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, invocando l'art. 185, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), quale norma speciale «in deroga» all'art. 1182, comma 3 c., c.c., ed il foro del luogo della tesoreria comunale, da individuarsi in Sessa Aurunca (CE), ove ha sede la filiale di oggi gestore del servizio di tesoreria Controparte_5 Controparte_6 comunale in forza di convenzione attualmente in proroga, oppure in Parma, ove ha sede legale già con conseguente competenza Controparte_6 Controparte_5 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o, in alternativa, del Tribunale di Parma;
b) l'insussistenza del credito azionato in mancanza di contratto sottoscritto tra le parti, necessario al sorgere dell'obbligazione contrattuale in capo all'ente pubblico;
c) l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria di cui al comma 1, art. 191, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione pagina 8 di 12 della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati») così come la mancanza dell'accettazione o sottoscrizione ad opera del Comune opponente delle condizioni generali di contratto in regime di salvaguardia predisposte da ER MM s.p.a.
5.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore opponente la veste sostanziale di convenuto.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è inammissibile e inefficace perché incompleta.
Il c.d. foro della tesoreria comunale non è un criterio esclusivo di attribuzione della competenza territoriale (per tutte, v. Cass., sez. VI - 2, ord. 18 giugno 2020, n. 11781) e dunque l'opponente aveva l'onere di sollevare eccezione di incompetenza sotto tutti i possibili profili, ossia con riferimento a tutti i criteri legali alternativi e concorrenti: il foro del convenuto, il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta.
Ciò l'opponente non ha fatto.
Dunque, la competenza si radica presso il foro del giudice adito.
6.
Il motivo di opposizione sub b) è infondato.
Nel caso di specie, come già illustrato nel ricorso per decreto ingiuntivo con argomenti non confutati e anzi neppure menzionati dall'opponente, il rapporto di somministrazione tra il ed ER MM s.p.a. è sorto ex Parte_1 lege.
Come pacifico, nel periodo meglio descritto dalle fatture acquisite già in fase monitoria e non specificatamente contestate, l'opponente ha ricevuto da ER MM s.p.a. somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia senza versare alcun corrispettivo.
E' pacifico, e documentalmente provato, che nei bienni 2017 - 2028 e 2018 - 2019 ER MM era stata individuata all'esito di gara pubblica per l'attivazione del servizio di salvaguardia (anche) a favore dell'opponente.
Neppure l'opponente nega che il rapporto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia non sorge per contratto ma ex lege (si richiama la disciplina legislativa, d.l. n. 73/2007 conv. nella l. n. 125/2007, e regolamentare applicabile nella specie;
v. tra le tante, App. Bologna, sez. II, 31 maggio 2024, n. 1194; App. Bologna, sez. II, 9 aprile 2024, n. 715; App. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 2664; Trib. Bologna, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 338; Trib. Bologna, sez. II, 8 aprile 2022, n. 932; Trib. Bologna, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 3060; nella giurisprudenza di legittimità:
pagina 9 di 12 Cass., sez. III, ord. 22 luglio 2024, n. 20140; Cass., sez. III, ord. 21 marzo 2024, n. 7592; Cass., sez. III, ord. 28 settembre 2018, n. 23478) e prevede corrispettivi predeterminati, stabiliti in base a disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, e non imposti del venditore né risultanti dalla libera contrattazione tra le parti, il che rende prive di concludenza le argomentazioni dell'attrice concernenti «le condizioni differenti dal minimo previsto dal servizio di maggior tutela» (quanto alle condizioni generali ed economiche applicate al rapporto de quo in regime di salvaguardia in Sicilia, v. i non contestati documenti 12-13).
E' pacifico che nessuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dall'opponente una volta ricevute le fatture emesse da ER MM o dopo solleciti di pagamento.
Nessuna specifica, tempestiva, circostanziata e documentata contestazione è mai stata sollevata dall'opponente in ordine alla corretta misurazione dei consumi (cfr. altresì, fra le tante, Cass., sez. III, ord. 19 marzo 2024, n. 7387; App. Bologna, sez. II, 9 aprile 2024, n. 715),
Poiché le obbligazioni dedotte in giudizio si fondano su un rapporto sorto ex lege, e non su un contratto stipulato tra le parti, il richiamo alla generale regola secondo cui gli enti pubblici assumono obbligazioni contrattuali solo in forza di contratti stipulati per iscritto non è pertinente e conduce al rigetto del motivo di opposizione.
7.
Il motivo di opposizione sub c) è infondato per le ragioni appena illustrate.
Da un lato, dopo aver stabilito al comma 1, che «L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151», in tema di «impegno di spesa» l'art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così dispone al comma 2 a proposito, fra l'altro, dei contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente:
«2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo pagina 10 di 12 dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile».
Vi sono dunque rapporti di durata, tra i quali quelli aventi ad oggetto la somministrazione da eseguire mediante prestazioni continuative, nei quali, quando il corrispettivo sia definito contrattualmente, già l'approvazione del bilancio costituisce impegno di spesa (l'opposta ha richiamato altresì l'art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di debito fuori bilancio)
Dall'altro, ed in ogni caso, il rapporto di somministrazione da cui si originano le obbligazioni dedotte in giudizio è sorto ex lege, e non dopo la stipula di un contratto sul libero mercato, ed è soggetto, anche quanto alla regolamentazione del corrispettivo dovuto e alle altre condizioni economiche, ad una predeterminata disciplina legislativa e regolamentare introdotta dal 2007 in poi, avente carattere speciale rispetto alle generali previsioni di cui alla lex priori costituita dal d.lgs. n. 267/2000, le quali dunque non trovano applicazione al caso di specie.
Oltretutto, come osservato dalla convenuta, il servizio di salvaguardia è stato istituito allo scopo di garantire la continuità della somministrazione di energia elettrica a determinati clienti, anche “pubblici”, rimasti, non importa per quale ragione, privi di fornitore sul mercato libero, e il fornitore di energia in regime di salvaguardia non potrebbe interrompere la somministrazione nei confronti di un ente pubblico (secondo la convenuta, potrebbe ipotizzarsi la violazione dell'art. 331 c.p.) quando, come nella specie, si tratta di POD non disalimentabili perché relativi a forniture di pubblica utilità, il che rende privo di rilevanza il – peraltro non decisivo – richiamo all'art.
9.3 delle condizioni generali di contratto a proposito della facoltà (art. 9.2) per il fornitore in regime di salvaguardia di inoltrare al distributore competente la richiesta di sospensione della fornitura in caso di inadempimento del cliente.
8.
In assenza di altri motivi di opposizione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta.
9.
Il decreto opposto acquista pertanto efficacia esecutiva (art. 653 c.p.c.).
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa.
11.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 26 maggio 2023 n. 2596/2023;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 26 maggio 2023 n. 2596/2023 così come corretto con decreto 30 maggio 2023;
- condanna l'attore a pagare alla convenuta le spese processuali, liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 2 giugno 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
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