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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.893/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1
viale XX Settembre, 50 presso lo studio dell'avv. Mara Reitano che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario, 23 presso lo studio dell'avv. P.IVA_3
Guglielmo Lenzo rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.65/2023, pubblicata il 5.1.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale con cui era stato ingiunto alla di pagare alla Parte_1 [...]
[..
[...] cessionaria del credito oggetto di cessione in blocco da la Controparte_1 Controparte_3 somma di €.235.158,44 oltre interessi e spese non potendo opporsi alla cessionaria le nullità del rapporto intercorso con la cedente come affermato dai giudici di legittimità, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 4.7.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta statuizione che censurava per le ragioni ivi esposte e ne chiedeva, in riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite anche del primo grado.
Si costituiva per la mandataria contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna di controparte a pagare le spese di causa.
1) Ritiene il collegio che vadano esaminati i primi due motivi di gravame congiuntamente a cominciare dal 2° motivo con il quale l'appellante eccepisce l'omessa pronuncia da parte del tribunale sull'eccezione di carenza di titolarità del diritto in capo a non Controparte_1 avendo dato prova dell'inclusione, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti ceduti anche di quello oggetto di lite, in mancanza della produzione dell'atto di Controparte_3
cessione.
Assume che trattasi di eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio.
1.1) Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione in esame tardiva e come tale inammissibile qualificandola non come eccezione di titolarità del diritto ad agire, bensì quale carenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio in considerazione del differente regime decadenziale previsto nelle due ipotesi, per cui solo l'eccezione di carenza di titolarità del diritto ad agire può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, mentre quella di carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attenendo al merito della causa, soggiace alle decadenze processuali, citando all'uopo l'arresto delle sezioni unite del 16.2.2016, n.2951, secondo cui “la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”.
1.2) Effettivamente, a fronte del decreto ingiuntivo richiesto dalla cessionaria Controparte_1
tramite la mandataria con l'opposizione a decreto ingiuntivo la società
[...] CP_2
opponente si era limitata ad eccepire che vi fosse un'evidente discrasia tra l'atto depositato dal
2 presunto creditore (ricorso ex art. 633 c.p.c.) ed il provvedimento emesso dal Giudice (decreto ingiuntivo).
Infatti, mentre il ricorso era stato proposto da e per essa dalla sua Controparte_1
mandataria denominazione assunta da CP_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro, giusta procura generale in atti, invece il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in favore di soggetto diverso da quello che aveva conferito la procura alle liti al difensore, ovvero direttamente in favore della mandante anziché della mandataria, senza che la prima avesse conferito alcuna procura al difensore.
1.3) Tale questione, riproposta con il 1° motivo di gravame, è però differente da quella oggetto del
2° motivo, poiché non attiene alla mancanza di titolarità del credito, bensì alla omessa indicazione, nel provvedimento monitorio, che ad agire sia la mandataria in nome e per conto della mandante, che ha conferito regolare procura alle liti al difensore, fermo restando che il soggetto titolare del credito è comunque la questione che a seguito della regolare Controparte_1
instaurazione del contradittorio non merita di essere accolta.
1.4) Solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado la società appellante ha avanzato la differente eccezione che si riporta testualmente “corre l'obbligo rilevare che la cessionaria non è riuscita in alcun modo a dimostrare la propria legittimazione, né l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Non avendo la cessionaria fornito la prova specifica dell'inclusione del credito, ne discende che va dichiarato il difetto di prova della titolarità attiva del cessionario avendo quest'ultimo prodotto in giudizio solo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale le categorie di credito sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto, con la conseguenza che la proposta eccezione di carenza di legittimazione con riferimento alla questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario”.
1.5) Ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità, anche di recente, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884).
3 La ragione è che in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
1.6) Nel caso che ci occupa, non solo la mancata tempestiva contestazione della carenza di titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla cessionaria ne comporta tacito riconoscimento
(cfr. Cass. sez. 1, 22.2.2022, n.5857) ma peraltro la Gazzetta Ufficiale prodotta in atti dalla cessionaria -con la quale è stata data notizia ai debitori ceduti della cessione in blocco ex lege n.
130 del 1999 - individua esplicitamente quale oggetto della cessione da a Controparte_3 [...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_3
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
4
Considerato che
il credito vantato dall'appellata attiene al saldo a debito del conto corrente aperto nel 1995 con l'allora Banco di Sicilia S.p.A. e poi transitato ad per effetto Controparte_3
della fusione per incorporazione della prima alla seconda e con la quale il rapporto è proseguito, fino alla sua chiusura a sofferenza, vi è la prova dell'inclusione del credito in esame nel novero di quelli oggetto della operazione di cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., in quanto le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.8.2017, n.93, parte seconda, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, dovendosi anche precisare che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione.
Trattasi di prova a parere del collegio sufficiente a dimostrare che il credito in esame rientri nella cessione in blocco conclusa con contratto del 14.7.2017, considerato che la prova della cessione come già sopra riferito può essere fornita anche con presunzioni.
2) Vanno esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati, i motivi 3°, 4° e 5° con cui si censura la sentenza gravata per avere fatto erronea applicazione dell'art.58 del t.u.b. in contrasto con la legge n.130 del 1999 ed errata applicazione della sentenza della Corte di Cassazione
n.21843/2019 in tema di cessione di crediti bancari in blocco e di conseguenza per avere riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle nullità eccepite dall'opponente che non ha proposto né domande riconvenzionali né eccezioni di compensazione limitandosi a contestare la stessa esistenza del credito per evitare che la controparte percepisca somme non dovute in quanto illegittime.
2.1) La sentenza di prime cure ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, inteso come difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, della cessionaria
[...] in ordine alle eccezioni di nullità avanzate dall'opponente riguardo gli interessi Controparte_1
ultralegali applicati, la capitalizzazione trimestrale, le c.m.s., i giorni di valuta ed ogni altra voce di spesa risultante dagli estratti conto prodotti, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria della non essendo stato prodotto il contratto di apertura del conto stipulato con Banco Parte_1
di Sicilia nel 1995 e proseguito con e con la quale è stato stipulato contratto con Controparte_3
forma scritta il 27.10.2009.
5 Il tribunale etneo ha ritenuto che tale statuizione fosse conforme a quanto deciso dai giudici di legittimità con la sentenza n.21843 del 2019 i quali hanno escluso che il debitore ceduto nelle operazioni di cessione in blocco possa proporre domande riconvenzionali o opporre in compensazione controcrediti vantati verso il cedente nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso e ignoto alla società veicolo al momento della cessione, da accertarsi giudizialmente.
La difesa dell'appellata a sostegno della propria carenza di legittimazione assume che la Suprema
Corte abbia emesso in senso conforme alla sentenza del 2019 n.21843 applicata dal tribunale, anche altra decisione conforme, n.13735 del 2022 e con la conclusionale segnala altra successiva del 2024
n.18454.
2.2) Ritiene il collegio che l'interpretazione data dal Tribunale di Catania alla citata sentenza n.
21843/2019 non sia corretta.
Va premesso, per rendere chiaro il ragionamento, come tutte le tre sentenze sopra citate afferiscano alla ipotesi diversa, da quella in esame, ove il debitore ceduto, nell'ambito di una cessione in blocco disciplinata dalla legge 130 del 1999, abbia proposto domanda riconvenzionale nei riguardi della cessionaria, avendone la Corte escluso l'ammissibilità, al pari dell'eccezione di compensazione di crediti vantati verso la cedente e sorti successivamente alla cessione in blocco.
Le motivazioni sono chiarite nell'arresto della sentenza cui ha fatto riferimento il Tribunale ed in quelle successive citate dall'appellata, la cui spiegazione si fonda sulla ratio della legge n.130 del
1999 e succ. modifiche, secondo cui “le operazioni di cartolarizzazione dei crediti si realizzano attraverso società appositamente costituite, dette società veicolo o special pourpose veichle (SPV).
In particolare, tali società provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente, l'Ordinator…Successivamente, le stesse si occupano del recupero dei crediti acquistati e del rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2 legge n. 130 del 1999) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo come pure rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 130 del 1999, è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Pertanto, in base alle norme richiamate, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare in favore della società veicolo è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione (flussi passivi). Per tale ragione,
6 anche gli interessi percepiti sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato devono ritenersi ricompresi tra i «flussi attivi» del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Ne consegue che nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fino al momento in cui permane il vincolo di destinazione, ossia sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione. Si è chiarito, in tale contesto normativo, che gli interessi maturati sui conti correnti bancari in cui erano approdati gli incassi relativi alla riscossione dei debiti ceduti, alla data in cui erano state operate le ritenute da parte della non CP_6
costituivano reddito della società veicolo, proprio perché costituenti parte dei flussi attivi destinati al soddisfacimento dei risparmiatori che avevano investito in titoli emessi dalla medesima società veicolo o da altra società. Pertanto, la società veicolo non può maturare un diritto al rimborso delle ritenute operate prima della conclusione delle operazioni di cartolarizzazione ovvero, prima del momento in cui, incassati tutti i crediti e realizzate tutte le componenti attive del patrimonio separato si provveda alla destinazione vincolata degli stessi. Solo in tale momento, quindi, una volta esaurita l'intera operazione di cartolarizzazione e, quindi all'esito della stessa, è evidente quale destinazione ha avuto il patrimonio separato ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito.
Pertanto, ove siano stati soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, compreso ovviamente il pagamento delle spese della operazione di cartolarizzazione, può emergere un reddito attivo non solo nei confronti dei sottoscrittori ma anche della stessa società veicolo” (cfr. Cassazione civ., sez.
1°, 5.7.2024, n.18454).
Alla luce dei superiori principi, i giudici di legittimità hanno escluso che il patrimonio separato della cessionaria possa essere aggredito dalle azioni dei debitori ceduti per i controcrediti vantati nei riguardi della cedente “collidendo tale possibilità con la natura e le finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio «patrimonio separato», ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione
7 vincolata, in tal modo «scaricandone» le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo. Si sottolinea, quindi, una delle finalità della normativa sulla cartolarizzazione dei crediti che è quella di salvaguardare la tutela del risparmio. Pertanto, i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo (Special Pourpose Vehicle -
SPV) possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti attualizzati non siano incassati, perché non soddisfatti dai debitori ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione;
ma non anche a rischio che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartoralizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori, pena, altrimenti, la negazione stessa del meccanismo della separazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 130 del 1999.”
Può quindi concludersi che le società veicolo, per disposizione normativa, sono titolari di un patrimonio di destinazione che è destinato a rimborsare gli acquirenti dei titoli emessi dalla società veicolo per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti dal cedente, patrimonio quindi che è inattaccabile da parte dei debitori ceduti, mentre gli unici soggetti che possono agire nei riguardi del patrimonio di destinazione sono coloro i quali hanno investito per finanziare l'acquisto e sono portatori dei titoli emessi per l'acquisto dei crediti.
Tanto che il patrimonio di destinazione è protetto anche in caso di procedure concorsuali attivate nei confronti delle società depositarie dei titoli e i pagamenti eseguiti dai debitori ceduti alle società veicolo non sono oggetto di azione revocatoria.
Ancora, la disciplina speciale all'art.4 comma 2 vieta anche la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti vantati dai debitori ceduti nei confronti del cedente e sorti posteriormente alla data di pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale allo scopo di salvaguardare il patrimonio separato delle società veicolo.
2.3) Premesso quanto sopra ritiene il collegio che l'interpretazione data dal tribunale agli arresti dei giudici di legittimità non sia corretta.
Nella fattispecie, infatti, la società , debitore ceduto per effetto Parte_1
della cessione in blocco da (cedente) alla società veicolo Controparte_3 Controparte_7
, non ha proposto né domande riconvenzionali, né eccezioni di compensazione.
[...]
Infatti le eccepite nullità - peraltro rilevabili anche d'ufficio - hanno lo scopo di accertare l'esatto ammontare del credito ceduto fra quelli in blocco dalla cedente alla società veicolo, senza CP_3
che sia stata proposta domanda riconvenzionale di ripetizione di eventuali indebiti, ma nemmeno eccezioni di compensazione, trattandosi della verifica di legittimità delle poste passive risultanti dagli estratti conto e quindi il corretto computo delle poste di dare e avere annotate nel conto
8 corrente in esame e dalle quali è scaturito il saldo finale richiesto con il procedimento monitorio, direttamente introdotto dalla società cessionaria.
D'altra parte, è principio pacifico in giurisprudenza che, nei rapporti bancari di conto corrente, la banca che ha agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione del contratto e degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero, mentre una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, il saldo del conto va ricalcolato eliminando le poste affette da nullità per giungere alla determinazione del saldo corretto e quindi all'ammontare dell'effettivo credito ceduto.
Tali principi ritiene il collegio non possono essere derogati se ad agire per la riscossione del credito sia la cessionaria piuttosto che la cedente incombendo sempre su chi assume la veste di creditore che richieda un pagamento la prova della entità del proprio credito.
2.4) Infondato è invece l'assunto sostenuto dall'appellante con il 5° motivo che si verserebbe in ipotesi di cessione di contratto e non di cessione di credito, rientrando l'operazione in esame - per le ragioni sopra esposte - nell'ambito della disciplina delle cessione in blocco di cui alla legge n.130 del 1999 e succ. modifiche.
3) Con il 6° motivo l'appellante ha contestato l'entità del credito ingiunto, quantificato in euro
235.158,44 oltre interessi, posto che il contratto di conto corrente con affidamento n.930010009622 da cui scaturisce il credito vantato dalla cessionaria, non è stato aperto il 27.10.2009 con CP_3
ma trae origini dall'iniziale rapporto intrattenuto con l'allora Banco di Sicilia S.p.A.
[...]
contrassegnato dal numero 410614048 acceso il 28.2.1995, poi divenuto dal 1.11.2005 n.85651, come si evincerebbe dal primo degli estratti conto con saldo zero ed infine transitato dal 31.10.2008 con il numero 500011812 ad per effetto della fusione per incorporazione del Banco Controparte_3
di Sicilia S.p.A. in fino alla sua chiusura il 6.6.2012. Controparte_3
Tale ricostruzione è stata avallata dalla appellata la quale, costituitasi in primo grado, in seno alla comparsa di costituzione testualmente affermava: “In punto di fatto, giova rammentare che il credito della trae origine da un UNICO rapporto contrattuale e, precisamente dal contratto di CP_6 conto corrente n. 0930010009622 (ricodificato dall'originario n.500011812 e, ancor prima, dal rapporto intrattenuto presso il Banco di Sicilia, avente n. 85651, e ancora prima, fino al 31.10.2005,
n.000410614048) stipulato in data 27/10/2009 con Controparte_8 CP_9
con affidamento mediante scopertura concesso in data 13.11.2009 sino alla somma di €
[...]
200.000,00, giusti contratti allegati, chiusi in data 27.04.2012. Il contratto del 27.10.2009 sostituiva integralmente, come è possibile desumere dalla indicazione riportata in calce al citato contratto,
9 precedente ed originaria convenzione del 17.02.1995 (e successive modifiche e/o integrazioni), data dalla quale, in effetti, si registrano i primi movimenti sul conto corrente. Gli estratti conto risultano integralmente acquisiti al giudizio, anche grazie alla produzione documentale offerta da controparte…”
3.1) Rileva l'appellante che, in assenza del contratto originario di apertura del conto con il Banco di
Sicilia S.p.A., sono illegittime e quindi non vanno computati nel saldo, gli interessi convenzionali, le spese, le commissioni e tutte le altre voci non concordate per iscritto posto che il primo contratto scritto prodotto dall'appellata è quello stipulato con datato 27.10.2009 a fronte di Controparte_3
un rapporto sorto nel 1995.
Inoltre ha eccepito la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi applicati dalla banca.
La società appellata, pur confermando che il rapporto in esame abbia avuto avvio con Banco di
Sicilia S.p.A. con contratto stipulato il 17.2.1995, tuttavia non lo ha prodotto.
3.2) Ciò posto, in assenza di prova del contratto scritto in ordine al rapporto inizialmente intercorso con il Banco di Sicilia S.p.A. fin dal 17.2.1995, il cui onere di produzione, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla cessionaria che ha richiesto il pagamento del saldo, sono nulle per mancanza della forma scritta richiesta dall'art.117 del
T.U.B., tutte le somme addebitate per spese, commissioni, interessi ultralegali, capitalizzazione, sicchè tali addebiti vanno detratti dal saldo richiesto dalla cessionaria, dovendosi applicare fino alla stipula del contratto scritto solo gli interessi al tasso legale.
Infatti la società correntista ha eccepito specifiche nullità conseguenti alla omessa prova della stipula per iscritto del contratto di apertura del conto corrente in esame, quali l'applicazione di interessi debitori ultralegali, spese e commissioni, senza che siano stati pattuiti per iscritto, oltre la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, determinando così un saldo finale non dovuto.
Di conseguenza eccepite le predette nullità, era onere della cessionaria che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento del vantato credito, dare prova della esatta ricostruzione del saldo occorrendo determinare il rapporto di dare e avere basandosi su elementi certi, ove la mancata produzione del contratto di conto corrente preclude la prova del tasso degli interessi applicabile e delle altre voci non pattuite per iscritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/05/2024, n.11735).
Ne consegue che per definire la controversia ed accertare l'ammontare dell'eventuale credito ingiunto, oggetto del 6° motivo d'appello, occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza e quindi rimettere la causa sul ruolo.
Anche l'esame del 7° motivo di gravame, riguardando le spese del giudizio, va rinviato alla sentenza definitiva.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 893/2023
R.G. rigetta i motivi 1, 2 e 5 ed accoglie i motivi 3° e 4° dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.65/2023, pubblicata il 5.1.2023; Parte_1
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.893/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1
viale XX Settembre, 50 presso lo studio dell'avv. Mara Reitano che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario, 23 presso lo studio dell'avv. P.IVA_3
Guglielmo Lenzo rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.65/2023, pubblicata il 5.1.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale con cui era stato ingiunto alla di pagare alla Parte_1 [...]
[..
[...] cessionaria del credito oggetto di cessione in blocco da la Controparte_1 Controparte_3 somma di €.235.158,44 oltre interessi e spese non potendo opporsi alla cessionaria le nullità del rapporto intercorso con la cedente come affermato dai giudici di legittimità, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 4.7.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta statuizione che censurava per le ragioni ivi esposte e ne chiedeva, in riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite anche del primo grado.
Si costituiva per la mandataria contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna di controparte a pagare le spese di causa.
1) Ritiene il collegio che vadano esaminati i primi due motivi di gravame congiuntamente a cominciare dal 2° motivo con il quale l'appellante eccepisce l'omessa pronuncia da parte del tribunale sull'eccezione di carenza di titolarità del diritto in capo a non Controparte_1 avendo dato prova dell'inclusione, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti ceduti anche di quello oggetto di lite, in mancanza della produzione dell'atto di Controparte_3
cessione.
Assume che trattasi di eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio.
1.1) Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione in esame tardiva e come tale inammissibile qualificandola non come eccezione di titolarità del diritto ad agire, bensì quale carenza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio in considerazione del differente regime decadenziale previsto nelle due ipotesi, per cui solo l'eccezione di carenza di titolarità del diritto ad agire può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, mentre quella di carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attenendo al merito della causa, soggiace alle decadenze processuali, citando all'uopo l'arresto delle sezioni unite del 16.2.2016, n.2951, secondo cui “la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”.
1.2) Effettivamente, a fronte del decreto ingiuntivo richiesto dalla cessionaria Controparte_1
tramite la mandataria con l'opposizione a decreto ingiuntivo la società
[...] CP_2
opponente si era limitata ad eccepire che vi fosse un'evidente discrasia tra l'atto depositato dal
2 presunto creditore (ricorso ex art. 633 c.p.c.) ed il provvedimento emesso dal Giudice (decreto ingiuntivo).
Infatti, mentre il ricorso era stato proposto da e per essa dalla sua Controparte_1
mandataria denominazione assunta da CP_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Passaro, giusta procura generale in atti, invece il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in favore di soggetto diverso da quello che aveva conferito la procura alle liti al difensore, ovvero direttamente in favore della mandante anziché della mandataria, senza che la prima avesse conferito alcuna procura al difensore.
1.3) Tale questione, riproposta con il 1° motivo di gravame, è però differente da quella oggetto del
2° motivo, poiché non attiene alla mancanza di titolarità del credito, bensì alla omessa indicazione, nel provvedimento monitorio, che ad agire sia la mandataria in nome e per conto della mandante, che ha conferito regolare procura alle liti al difensore, fermo restando che il soggetto titolare del credito è comunque la questione che a seguito della regolare Controparte_1
instaurazione del contradittorio non merita di essere accolta.
1.4) Solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado la società appellante ha avanzato la differente eccezione che si riporta testualmente “corre l'obbligo rilevare che la cessionaria non è riuscita in alcun modo a dimostrare la propria legittimazione, né l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Non avendo la cessionaria fornito la prova specifica dell'inclusione del credito, ne discende che va dichiarato il difetto di prova della titolarità attiva del cessionario avendo quest'ultimo prodotto in giudizio solo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale le categorie di credito sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto, con la conseguenza che la proposta eccezione di carenza di legittimazione con riferimento alla questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario”.
1.5) Ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità, anche di recente, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884).
3 La ragione è che in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
1.6) Nel caso che ci occupa, non solo la mancata tempestiva contestazione della carenza di titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla cessionaria ne comporta tacito riconoscimento
(cfr. Cass. sez. 1, 22.2.2022, n.5857) ma peraltro la Gazzetta Ufficiale prodotta in atti dalla cessionaria -con la quale è stata data notizia ai debitori ceduti della cessione in blocco ex lege n.
130 del 1999 - individua esplicitamente quale oggetto della cessione da a Controparte_3 [...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_3
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
4
Considerato che
il credito vantato dall'appellata attiene al saldo a debito del conto corrente aperto nel 1995 con l'allora Banco di Sicilia S.p.A. e poi transitato ad per effetto Controparte_3
della fusione per incorporazione della prima alla seconda e con la quale il rapporto è proseguito, fino alla sua chiusura a sofferenza, vi è la prova dell'inclusione del credito in esame nel novero di quelli oggetto della operazione di cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., in quanto le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.8.2017, n.93, parte seconda, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, dovendosi anche precisare che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione.
Trattasi di prova a parere del collegio sufficiente a dimostrare che il credito in esame rientri nella cessione in blocco conclusa con contratto del 14.7.2017, considerato che la prova della cessione come già sopra riferito può essere fornita anche con presunzioni.
2) Vanno esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati, i motivi 3°, 4° e 5° con cui si censura la sentenza gravata per avere fatto erronea applicazione dell'art.58 del t.u.b. in contrasto con la legge n.130 del 1999 ed errata applicazione della sentenza della Corte di Cassazione
n.21843/2019 in tema di cessione di crediti bancari in blocco e di conseguenza per avere riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle nullità eccepite dall'opponente che non ha proposto né domande riconvenzionali né eccezioni di compensazione limitandosi a contestare la stessa esistenza del credito per evitare che la controparte percepisca somme non dovute in quanto illegittime.
2.1) La sentenza di prime cure ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, inteso come difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, della cessionaria
[...] in ordine alle eccezioni di nullità avanzate dall'opponente riguardo gli interessi Controparte_1
ultralegali applicati, la capitalizzazione trimestrale, le c.m.s., i giorni di valuta ed ogni altra voce di spesa risultante dagli estratti conto prodotti, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria della non essendo stato prodotto il contratto di apertura del conto stipulato con Banco Parte_1
di Sicilia nel 1995 e proseguito con e con la quale è stato stipulato contratto con Controparte_3
forma scritta il 27.10.2009.
5 Il tribunale etneo ha ritenuto che tale statuizione fosse conforme a quanto deciso dai giudici di legittimità con la sentenza n.21843 del 2019 i quali hanno escluso che il debitore ceduto nelle operazioni di cessione in blocco possa proporre domande riconvenzionali o opporre in compensazione controcrediti vantati verso il cedente nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso e ignoto alla società veicolo al momento della cessione, da accertarsi giudizialmente.
La difesa dell'appellata a sostegno della propria carenza di legittimazione assume che la Suprema
Corte abbia emesso in senso conforme alla sentenza del 2019 n.21843 applicata dal tribunale, anche altra decisione conforme, n.13735 del 2022 e con la conclusionale segnala altra successiva del 2024
n.18454.
2.2) Ritiene il collegio che l'interpretazione data dal Tribunale di Catania alla citata sentenza n.
21843/2019 non sia corretta.
Va premesso, per rendere chiaro il ragionamento, come tutte le tre sentenze sopra citate afferiscano alla ipotesi diversa, da quella in esame, ove il debitore ceduto, nell'ambito di una cessione in blocco disciplinata dalla legge 130 del 1999, abbia proposto domanda riconvenzionale nei riguardi della cessionaria, avendone la Corte escluso l'ammissibilità, al pari dell'eccezione di compensazione di crediti vantati verso la cedente e sorti successivamente alla cessione in blocco.
Le motivazioni sono chiarite nell'arresto della sentenza cui ha fatto riferimento il Tribunale ed in quelle successive citate dall'appellata, la cui spiegazione si fonda sulla ratio della legge n.130 del
1999 e succ. modifiche, secondo cui “le operazioni di cartolarizzazione dei crediti si realizzano attraverso società appositamente costituite, dette società veicolo o special pourpose veichle (SPV).
In particolare, tali società provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente, l'Ordinator…Successivamente, le stesse si occupano del recupero dei crediti acquistati e del rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2 legge n. 130 del 1999) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo come pure rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 130 del 1999, è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Pertanto, in base alle norme richiamate, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare in favore della società veicolo è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione (flussi passivi). Per tale ragione,
6 anche gli interessi percepiti sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato devono ritenersi ricompresi tra i «flussi attivi» del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Ne consegue che nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fino al momento in cui permane il vincolo di destinazione, ossia sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione. Si è chiarito, in tale contesto normativo, che gli interessi maturati sui conti correnti bancari in cui erano approdati gli incassi relativi alla riscossione dei debiti ceduti, alla data in cui erano state operate le ritenute da parte della non CP_6
costituivano reddito della società veicolo, proprio perché costituenti parte dei flussi attivi destinati al soddisfacimento dei risparmiatori che avevano investito in titoli emessi dalla medesima società veicolo o da altra società. Pertanto, la società veicolo non può maturare un diritto al rimborso delle ritenute operate prima della conclusione delle operazioni di cartolarizzazione ovvero, prima del momento in cui, incassati tutti i crediti e realizzate tutte le componenti attive del patrimonio separato si provveda alla destinazione vincolata degli stessi. Solo in tale momento, quindi, una volta esaurita l'intera operazione di cartolarizzazione e, quindi all'esito della stessa, è evidente quale destinazione ha avuto il patrimonio separato ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito.
Pertanto, ove siano stati soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, compreso ovviamente il pagamento delle spese della operazione di cartolarizzazione, può emergere un reddito attivo non solo nei confronti dei sottoscrittori ma anche della stessa società veicolo” (cfr. Cassazione civ., sez.
1°, 5.7.2024, n.18454).
Alla luce dei superiori principi, i giudici di legittimità hanno escluso che il patrimonio separato della cessionaria possa essere aggredito dalle azioni dei debitori ceduti per i controcrediti vantati nei riguardi della cedente “collidendo tale possibilità con la natura e le finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio «patrimonio separato», ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione
7 vincolata, in tal modo «scaricandone» le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo. Si sottolinea, quindi, una delle finalità della normativa sulla cartolarizzazione dei crediti che è quella di salvaguardare la tutela del risparmio. Pertanto, i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo (Special Pourpose Vehicle -
SPV) possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti attualizzati non siano incassati, perché non soddisfatti dai debitori ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione;
ma non anche a rischio che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartoralizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori, pena, altrimenti, la negazione stessa del meccanismo della separazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 130 del 1999.”
Può quindi concludersi che le società veicolo, per disposizione normativa, sono titolari di un patrimonio di destinazione che è destinato a rimborsare gli acquirenti dei titoli emessi dalla società veicolo per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti dal cedente, patrimonio quindi che è inattaccabile da parte dei debitori ceduti, mentre gli unici soggetti che possono agire nei riguardi del patrimonio di destinazione sono coloro i quali hanno investito per finanziare l'acquisto e sono portatori dei titoli emessi per l'acquisto dei crediti.
Tanto che il patrimonio di destinazione è protetto anche in caso di procedure concorsuali attivate nei confronti delle società depositarie dei titoli e i pagamenti eseguiti dai debitori ceduti alle società veicolo non sono oggetto di azione revocatoria.
Ancora, la disciplina speciale all'art.4 comma 2 vieta anche la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti vantati dai debitori ceduti nei confronti del cedente e sorti posteriormente alla data di pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale allo scopo di salvaguardare il patrimonio separato delle società veicolo.
2.3) Premesso quanto sopra ritiene il collegio che l'interpretazione data dal tribunale agli arresti dei giudici di legittimità non sia corretta.
Nella fattispecie, infatti, la società , debitore ceduto per effetto Parte_1
della cessione in blocco da (cedente) alla società veicolo Controparte_3 Controparte_7
, non ha proposto né domande riconvenzionali, né eccezioni di compensazione.
[...]
Infatti le eccepite nullità - peraltro rilevabili anche d'ufficio - hanno lo scopo di accertare l'esatto ammontare del credito ceduto fra quelli in blocco dalla cedente alla società veicolo, senza CP_3
che sia stata proposta domanda riconvenzionale di ripetizione di eventuali indebiti, ma nemmeno eccezioni di compensazione, trattandosi della verifica di legittimità delle poste passive risultanti dagli estratti conto e quindi il corretto computo delle poste di dare e avere annotate nel conto
8 corrente in esame e dalle quali è scaturito il saldo finale richiesto con il procedimento monitorio, direttamente introdotto dalla società cessionaria.
D'altra parte, è principio pacifico in giurisprudenza che, nei rapporti bancari di conto corrente, la banca che ha agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione del contratto e degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero, mentre una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, il saldo del conto va ricalcolato eliminando le poste affette da nullità per giungere alla determinazione del saldo corretto e quindi all'ammontare dell'effettivo credito ceduto.
Tali principi ritiene il collegio non possono essere derogati se ad agire per la riscossione del credito sia la cessionaria piuttosto che la cedente incombendo sempre su chi assume la veste di creditore che richieda un pagamento la prova della entità del proprio credito.
2.4) Infondato è invece l'assunto sostenuto dall'appellante con il 5° motivo che si verserebbe in ipotesi di cessione di contratto e non di cessione di credito, rientrando l'operazione in esame - per le ragioni sopra esposte - nell'ambito della disciplina delle cessione in blocco di cui alla legge n.130 del 1999 e succ. modifiche.
3) Con il 6° motivo l'appellante ha contestato l'entità del credito ingiunto, quantificato in euro
235.158,44 oltre interessi, posto che il contratto di conto corrente con affidamento n.930010009622 da cui scaturisce il credito vantato dalla cessionaria, non è stato aperto il 27.10.2009 con CP_3
ma trae origini dall'iniziale rapporto intrattenuto con l'allora Banco di Sicilia S.p.A.
[...]
contrassegnato dal numero 410614048 acceso il 28.2.1995, poi divenuto dal 1.11.2005 n.85651, come si evincerebbe dal primo degli estratti conto con saldo zero ed infine transitato dal 31.10.2008 con il numero 500011812 ad per effetto della fusione per incorporazione del Banco Controparte_3
di Sicilia S.p.A. in fino alla sua chiusura il 6.6.2012. Controparte_3
Tale ricostruzione è stata avallata dalla appellata la quale, costituitasi in primo grado, in seno alla comparsa di costituzione testualmente affermava: “In punto di fatto, giova rammentare che il credito della trae origine da un UNICO rapporto contrattuale e, precisamente dal contratto di CP_6 conto corrente n. 0930010009622 (ricodificato dall'originario n.500011812 e, ancor prima, dal rapporto intrattenuto presso il Banco di Sicilia, avente n. 85651, e ancora prima, fino al 31.10.2005,
n.000410614048) stipulato in data 27/10/2009 con Controparte_8 CP_9
con affidamento mediante scopertura concesso in data 13.11.2009 sino alla somma di €
[...]
200.000,00, giusti contratti allegati, chiusi in data 27.04.2012. Il contratto del 27.10.2009 sostituiva integralmente, come è possibile desumere dalla indicazione riportata in calce al citato contratto,
9 precedente ed originaria convenzione del 17.02.1995 (e successive modifiche e/o integrazioni), data dalla quale, in effetti, si registrano i primi movimenti sul conto corrente. Gli estratti conto risultano integralmente acquisiti al giudizio, anche grazie alla produzione documentale offerta da controparte…”
3.1) Rileva l'appellante che, in assenza del contratto originario di apertura del conto con il Banco di
Sicilia S.p.A., sono illegittime e quindi non vanno computati nel saldo, gli interessi convenzionali, le spese, le commissioni e tutte le altre voci non concordate per iscritto posto che il primo contratto scritto prodotto dall'appellata è quello stipulato con datato 27.10.2009 a fronte di Controparte_3
un rapporto sorto nel 1995.
Inoltre ha eccepito la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi applicati dalla banca.
La società appellata, pur confermando che il rapporto in esame abbia avuto avvio con Banco di
Sicilia S.p.A. con contratto stipulato il 17.2.1995, tuttavia non lo ha prodotto.
3.2) Ciò posto, in assenza di prova del contratto scritto in ordine al rapporto inizialmente intercorso con il Banco di Sicilia S.p.A. fin dal 17.2.1995, il cui onere di produzione, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla cessionaria che ha richiesto il pagamento del saldo, sono nulle per mancanza della forma scritta richiesta dall'art.117 del
T.U.B., tutte le somme addebitate per spese, commissioni, interessi ultralegali, capitalizzazione, sicchè tali addebiti vanno detratti dal saldo richiesto dalla cessionaria, dovendosi applicare fino alla stipula del contratto scritto solo gli interessi al tasso legale.
Infatti la società correntista ha eccepito specifiche nullità conseguenti alla omessa prova della stipula per iscritto del contratto di apertura del conto corrente in esame, quali l'applicazione di interessi debitori ultralegali, spese e commissioni, senza che siano stati pattuiti per iscritto, oltre la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, determinando così un saldo finale non dovuto.
Di conseguenza eccepite le predette nullità, era onere della cessionaria che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento del vantato credito, dare prova della esatta ricostruzione del saldo occorrendo determinare il rapporto di dare e avere basandosi su elementi certi, ove la mancata produzione del contratto di conto corrente preclude la prova del tasso degli interessi applicabile e delle altre voci non pattuite per iscritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/05/2024, n.11735).
Ne consegue che per definire la controversia ed accertare l'ammontare dell'eventuale credito ingiunto, oggetto del 6° motivo d'appello, occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio come da separata ordinanza e quindi rimettere la causa sul ruolo.
Anche l'esame del 7° motivo di gravame, riguardando le spese del giudizio, va rinviato alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 893/2023
R.G. rigetta i motivi 1, 2 e 5 ed accoglie i motivi 3° e 4° dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.65/2023, pubblicata il 5.1.2023; Parte_1
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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