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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2817/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
835/2023 del 03/07/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'avv. SARACINO ANNA MILENA e dell'avv. MANZO C.F._2
MARIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in Controparte_1 Scicli via Dei Lillà n. 22, P.I. , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI SEBASTIANO, P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 835/2023 del 03/07/2023 è stato ingiunto a e Parte_1 [...]
di pagare alla la somma di € 230.835,68, Parte_2 Controparte_2 oltre agli interessi ed alle spese in base alle fideiussioni sottoscritte dal e dalla , Pt_1 Pt_2 rispettivamente, in data 14/06/2021 e 15/06/2021, con le quali gli stessi hanno garantito le obbligazioni della nei confronti della Parte_3 CP_1
È fondata e deve pertanto essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Cassino formulata dagli opponenti. I contratti di fideussione sottoscritti da e , con i quali si Parte_1 Parte_2 garantiscono le obbligazioni del debitore principale prevedono all'art. 10 che Parte_3 per qualunque controversia il foro competente, unico ed esclusivo, sia quello di Ragusa. Giova osservare che riveste nella specie la qualifica di consumatore. Invero, Parte_2 secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 CP_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa)” Cass. VI n. 742/20; nello stesso senso Sez. VI n. 1666/20 e Sez. III n. 32225/18). Con sentenza n. 5868 del 27/02/2023 le Sezioni unite hanno confermato l'orientamento, sancendo il seguente principio: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa Per_1
C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_3 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. Nella specie , moglie del PU, non ha prestato fideiussione nell'ambito di Parte_2 un'attività professionale da lei svolta. Il PU, invece, non può considerarsi consumatore, essendo socio unico e amministratore della e avendo pertanto prestato la fideiussione nell'ambito della sua attività CP_4 professionale. L'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) stabilisce che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
pagina 2 di 3 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. – corrispondente all'attuale art. 33 lett. u) sopra citata – si interpreta
“nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto” (Cass. Sez. unite n. 14669/03 e successive conformi delle sezioni semplici). Nel caso in esame risiede a Itri, comune ricadente nel circondario del Parte_2
Tribunale di Cassino, per cui secondo le regole esposte è competente il Tribunale di Cassino. Anche per sussiste la competenza del Tribunale di Cassino in quanto la Parte_1 con il ricorso monitorio ha formulato la domanda nei suoi confronti unitamente a CP_1 quella nei confronti dell'altro fideiussore, vertendosi pertanto in un'ipotesi di cumulo soggettivo ex art 33 cpc. Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro” (cfr. Cass. VI n. 5705/2014). Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 03/07/2023 nei confronti di e , sussistendo l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Ragusa in favore del Tribunale di Cassino. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2817/2023: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 03/07/2023 nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Cassino, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Mario Manzo e dell'avv. Anna Milena Saracino. Ragusa, 11/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2817/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
835/2023 del 03/07/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'avv. SARACINO ANNA MILENA e dell'avv. MANZO C.F._2
MARIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in Controparte_1 Scicli via Dei Lillà n. 22, P.I. , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI SEBASTIANO, P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 835/2023 del 03/07/2023 è stato ingiunto a e Parte_1 [...]
di pagare alla la somma di € 230.835,68, Parte_2 Controparte_2 oltre agli interessi ed alle spese in base alle fideiussioni sottoscritte dal e dalla , Pt_1 Pt_2 rispettivamente, in data 14/06/2021 e 15/06/2021, con le quali gli stessi hanno garantito le obbligazioni della nei confronti della Parte_3 CP_1
È fondata e deve pertanto essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Cassino formulata dagli opponenti. I contratti di fideussione sottoscritti da e , con i quali si Parte_1 Parte_2 garantiscono le obbligazioni del debitore principale prevedono all'art. 10 che Parte_3 per qualunque controversia il foro competente, unico ed esclusivo, sia quello di Ragusa. Giova osservare che riveste nella specie la qualifica di consumatore. Invero, Parte_2 secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 CP_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa)” Cass. VI n. 742/20; nello stesso senso Sez. VI n. 1666/20 e Sez. III n. 32225/18). Con sentenza n. 5868 del 27/02/2023 le Sezioni unite hanno confermato l'orientamento, sancendo il seguente principio: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa Per_1
C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_3 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. Nella specie , moglie del PU, non ha prestato fideiussione nell'ambito di Parte_2 un'attività professionale da lei svolta. Il PU, invece, non può considerarsi consumatore, essendo socio unico e amministratore della e avendo pertanto prestato la fideiussione nell'ambito della sua attività CP_4 professionale. L'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) stabilisce che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
pagina 2 di 3 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. – corrispondente all'attuale art. 33 lett. u) sopra citata – si interpreta
“nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto” (Cass. Sez. unite n. 14669/03 e successive conformi delle sezioni semplici). Nel caso in esame risiede a Itri, comune ricadente nel circondario del Parte_2
Tribunale di Cassino, per cui secondo le regole esposte è competente il Tribunale di Cassino. Anche per sussiste la competenza del Tribunale di Cassino in quanto la Parte_1 con il ricorso monitorio ha formulato la domanda nei suoi confronti unitamente a CP_1 quella nei confronti dell'altro fideiussore, vertendosi pertanto in un'ipotesi di cumulo soggettivo ex art 33 cpc. Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro” (cfr. Cass. VI n. 5705/2014). Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 03/07/2023 nei confronti di e , sussistendo l'incompetenza per territorio del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Ragusa in favore del Tribunale di Cassino. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2817/2023: In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 03/07/2023 nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Cassino, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Mario Manzo e dell'avv. Anna Milena Saracino. Ragusa, 11/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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