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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del giorno 22 gennaio 2025, come da verbale in atti, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti, e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, via G. Da Fiore n. 73, presso lo studio dell'avv. Francesco Giampà che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
-attore querelante- contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Aldo Moro n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Felcia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
- convenuta querelata - e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.1.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 739 c.p.c., proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro avverso l'ordinanza n. Cron. 9561/2019 emessa il 7.11.2019 nell'ambito del giudizio R.G. n. 373/2019 dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione Collegiale. In via preliminare, eccepiva la nullità del procedimento di primo grado, assumendo di non essersi costituito in quanto non aveva mai avuto contezza della pendenza del procedimento R.G. n. 373/2019. Assumeva, invero, il che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio – avvenuta tramite raccomandata a.r. - non Pt_1 si sarebbe perfezionata, non essendogli mai stato consegnato il plico postale;
pertanto, disconosceva la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e proponeva querela di falso. La Corte d'Appello, accogliendo la richiesta, sospendeva il giudizio e l'esecutività dell'ordinanza impugnata, assegnando termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale. Pertanto, l'odierno attore introduceva il presente giudizio affermando di disconoscere la sua sottoscrizione sull'avviso di ricevimento n. cron. 2116/AT del 24.07.2020. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, rilevando l'anomalia della vicenda e la somiglianza di altre firme certamente riconducibili al con quella oggetto di Pt_1 disconoscimento. Chiedeva, pertanto, di dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda o di rigettarla nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. La controversia veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU grafologica sulla firma della ricevuta postale, che ne attestava la riferibilità a . Dopo alcuni rinvii interlocutori Parte_1 dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, all'udienza del 22.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione alle parti del termine di legge per il deposito di comparse conclusionali, espressamente rinunciati dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di procedimento per querela di falso instaurato precedentemente alla data del
28.02.2023 (ossia ante art. 3, c. 16, lett. A), n. 1 d.lgs. n. 149/2022), che quindi rientra tra le controversie regolate dagli artt. 221 ult. co. e 50 bis n. 1 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di querela di falso deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, l'oggetto dell'accertamento richiesto esula dalla domanda di querela di falso. Essa, infatti, è diretta unicamente a privare del valore di prova legale quanto compiuto dal pubblico ufficiale o da lui attestato come avvenuto in sua presenza –oltre alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso-.
Nel caso specifico, l'attestazione del pubblico ufficiale concerne il fatto che una persona presente all'indirizzo ove era stata recapitato l'atto da notificare ha apposto sulla ricevuta di ritorno della suddetta cartolina la firma apparente dell'attore. Posto che l'agente postale, quando la situazione apparente determinata dalla presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni del destinatario –Cass. sez. un. N.22044 del 23.11.2004-, nel caso di specie, sussistendo tale requisito – persona presente al suddetto indirizzo che si firma come il destinatario-,
l'agente postale non era tenuto ad accertare l'identità di colui che riceveva la cartolina postale e legittimamente non lo ha fatto.
Consegue quindi che quanto accertato dall'agente postale è solo il fatto che una persona presente all'indirizzo del destinatario ha ricevuto l'atto firmando la cartolina postale con il nome dell'attore. Non avendo l'agente postale accertato l'identità dello stesso – in quanto non era tenuto a farlo - la veridicità del contenuto della sottoscrizione dell'attore (cioè se il soggetto che ha firmato l'atto fosse realmente l'attore) esula da quanto accertato dal pubblico ufficiale e quindi non può essere oggetto di querela di falso.
La circostanza addotta dal avrebbe potuto essere contrastata con gli ordinari mezzi di prova Pt_1 ma non con la querela di falso (Cass., n. 10955 del 12.9.2009). Consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di querela di falso.
Per completezza motivazionale deve anche rilevarsi che la CTU ha accertato la riferibilità della firma apposta sulla cartolina al . Pt_1
Quanto al governo delle spese di lite, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, la loro varietà e la sostanziale novità sotto alcuni aspetti giustificano la pronuncia di compensazione integrale delle medesime tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Le spese di CTU, liquidate separatamente, sono poste a carico dell'attore. All'inammissibilità in rito della querela di falso consegue la non applicabilità dell'art. 226 c.p.c. (cfr. Trib. Bolzano, 26.7.2022, n. 742).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via principale da così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone a carico dell'attore il pagamento della CTU, come liquidata con separato decreto. Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
22 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo