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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA NO LO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1764/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.2023, RGR n. 1764/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n.29620220081470536000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.01.23 per l'importo di euro 205.938,05, per IRPEF e relative addizionali, sanzioni e interessi anni d'imposta 2004 e 2005, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, come unico motivo di ricorso, la nullità dell'iscrizione a ruolo per inefficacia delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 04.05.2023, eccepiva la legittimità della cartella di pagamento impugnata recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo effettuata dall'Ufficio a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze della C.T.R.
Sicilia n. 2301/14/2021 e n. 6086/19/2022, che, in riforma delle sentenze di primo grado, hanno accolto gli appelli proposti dall'Ufficio, confermando gli avvisi di accertamento n. RJM010T00749/2008, per l'anno d'imposta 2004, e n. TY301C301129/2010, per l'anno d'imposta 2005.
Aggiungeva che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata era stata, pertanto, effettuata in seguito alla mancata impugnazione delle sentenze emesse della Commissione Tributaria Regionale sopra emarginate, favorevoli all'Ufficio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che confermava il proprio operato e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella di pagamento impugnata reca l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo effettuata dall'Ufficio a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze della C.T.R. Sicilia n. 2301/14/2021 e n. 6086/19/2022, che, in riforma delle sentenze di primo grado, hanno accolto gli appelli proposti dall'Ufficio, confermando gli avvisi di accertamento n. RJM010T00749/2008, per l'anno d'imposta 2004, e n. TY301C301129/2010, per l'anno d'imposta 2005.
Iscrizione a ruolo effettuata in seguito alla mancata impugnazione delle sentenze emesse della Commissione
Tributaria Regionale sopra emarginate, favorevoli all'Ufficio, divenute definitive per il decorso dei termini di impugnazione.
Non vengono contestati vizi proprio della cartella impugnata.
E' da ritenersi inammissibile in questa sede, l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per inefficacia delle sentenze della C.T.R., in quanto asseritamente emesse in assenza di valida notifica degli atti di appello avverso le sentenze di primo grado proposti dall'Ufficio, sia perché in sede di esame preliminare degli atti di appello, effettuato dai giudici di secondo grado, non è stato riscontrato alcun vizio di notifica, sia perché tale circostanza, in realtà non ravvisabile nel caso di specie, potrebbe essere fatta valere soltanto con i mezzi processuali previsti dall'ordinamento e, quindi, con il ricorso per revocazione delle medesime sentenze di secondo grado o con l'eventuale impugnazione tardiva in Cassazione ex art. 327, comma 2, c.p.c., applicabile qualora la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del giudizio per la nullità della notifica dell'atto di appello.
Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore delle parti resistenti in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così' deciso in Palermo addi 11.12.2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA NO LO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1764/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220081470536000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.03.2023, RGR n. 1764/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n.29620220081470536000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.01.23 per l'importo di euro 205.938,05, per IRPEF e relative addizionali, sanzioni e interessi anni d'imposta 2004 e 2005, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, come unico motivo di ricorso, la nullità dell'iscrizione a ruolo per inefficacia delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 04.05.2023, eccepiva la legittimità della cartella di pagamento impugnata recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo effettuata dall'Ufficio a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze della C.T.R.
Sicilia n. 2301/14/2021 e n. 6086/19/2022, che, in riforma delle sentenze di primo grado, hanno accolto gli appelli proposti dall'Ufficio, confermando gli avvisi di accertamento n. RJM010T00749/2008, per l'anno d'imposta 2004, e n. TY301C301129/2010, per l'anno d'imposta 2005.
Aggiungeva che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata era stata, pertanto, effettuata in seguito alla mancata impugnazione delle sentenze emesse della Commissione Tributaria Regionale sopra emarginate, favorevoli all'Ufficio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che confermava il proprio operato e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella di pagamento impugnata reca l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo effettuata dall'Ufficio a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze della C.T.R. Sicilia n. 2301/14/2021 e n. 6086/19/2022, che, in riforma delle sentenze di primo grado, hanno accolto gli appelli proposti dall'Ufficio, confermando gli avvisi di accertamento n. RJM010T00749/2008, per l'anno d'imposta 2004, e n. TY301C301129/2010, per l'anno d'imposta 2005.
Iscrizione a ruolo effettuata in seguito alla mancata impugnazione delle sentenze emesse della Commissione
Tributaria Regionale sopra emarginate, favorevoli all'Ufficio, divenute definitive per il decorso dei termini di impugnazione.
Non vengono contestati vizi proprio della cartella impugnata.
E' da ritenersi inammissibile in questa sede, l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per inefficacia delle sentenze della C.T.R., in quanto asseritamente emesse in assenza di valida notifica degli atti di appello avverso le sentenze di primo grado proposti dall'Ufficio, sia perché in sede di esame preliminare degli atti di appello, effettuato dai giudici di secondo grado, non è stato riscontrato alcun vizio di notifica, sia perché tale circostanza, in realtà non ravvisabile nel caso di specie, potrebbe essere fatta valere soltanto con i mezzi processuali previsti dall'ordinamento e, quindi, con il ricorso per revocazione delle medesime sentenze di secondo grado o con l'eventuale impugnazione tardiva in Cassazione ex art. 327, comma 2, c.p.c., applicabile qualora la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del giudizio per la nullità della notifica dell'atto di appello.
Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore delle parti resistenti in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così' deciso in Palermo addi 11.12.2025