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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 13824/2024 del
R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso da avv. Rocco Lattanzio
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente
OGGETTO: assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 il ricorrente chiedeva riconoscersi il cumulo tra due provvedimenti assistenziali, cumulo negato dall . CP_1
Fissata la discussione per la udienza del 18 marzo 2025, nessuno compariva all'udienza, sì che non era possibile valutare la rituale notifica del ricorso.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
1 decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291, cod. proc. civ., sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l' improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-
2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153
c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però
"prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U. n.
20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposta, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giovanna
Campanile, in funzione di giudice del lavoro,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell , così provvede: CP_1
1. Dichiara improcedibile il ricorso.
2. Nulla per le spese
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 13824/2024 del
R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso da avv. Rocco Lattanzio
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente
OGGETTO: assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 il ricorrente chiedeva riconoscersi il cumulo tra due provvedimenti assistenziali, cumulo negato dall . CP_1
Fissata la discussione per la udienza del 18 marzo 2025, nessuno compariva all'udienza, sì che non era possibile valutare la rituale notifica del ricorso.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
1 decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291, cod. proc. civ., sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l' improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-
2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153
c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però
"prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U. n.
20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposta, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giovanna
Campanile, in funzione di giudice del lavoro,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell , così provvede: CP_1
1. Dichiara improcedibile il ricorso.
2. Nulla per le spese
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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