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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22095-2017 proposto da: CA NN AR, DE AZ LV, DE AZ AB, nella qualità di eredi di DE AZ PP, elettivamente domiciliati in Roma, via Giambattista Vico, 22, presso lo studio dell'avv. Giorgio Vecchione che le rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro DE AZ RL, elettivamente domiciliato in Roma, viale America 11, presso lo studio dell'avv. Massimo Biancolillo che lo rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;
- controricorrente — e contro DE AZ ON E DE AZ EA, nella qualità di eredi di DE AZ CL, elettivamente domiciliati in Roma, via Civile Sent. Sez. 2 Num. 7594 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 Germanico 101, presso lo studio dell'avv. Stefano Peconi che li rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;
- controri correnti - nonché contro ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 4165/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale dr. LA D'OV che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del primo motivo;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 9/4/2005, CA e PP De FA (quest'ultimo, poi deceduto in corso di giudizio, dante causa delle attuali ricorrenti) convennero in giudizio il loro fratello IO chiedendo lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria, costituitasi per morte della madre AR De ET prima (il 25 febbraio 1986) e, poi, per morte del padre AR De FA (il 26 settembre 1994), avente ad oggetto tre appartamenti, al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, numero di interno 1, 2 e 3, distinti rispettivamente in catasto al fg1.130, part.11e 128 sub 6, 128 sub 2 e 128 sub 5 e del locale commerciale a piano terra, adibito a panificio, distinto in catasto con la part.128 sub 2 dello stesso fgl. 130, con vani accessori come magazzini e uno spazio di Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- manovra antistante, appartenuti in comproprietà ai due genitori. L'appartamento numero di interno 2 era stato gravato da ipoteca iscritta nel 1992 contro tutti i comunisti, a garanzia di un debito del solo IO. In data 23 gennaio 1975, inoltre, i tre fratelli avevano acquistato la nuda proprietà, consolidandola alla morte della madre usufruttuaria, di altra unità immobiliare nel Comune di NF, iscritto in catasto al fgl 17, p.11a 762 sub 3; anche su questo immobile era stata iscritta ipoteca contro i tre fratelli, nel 1990, in favore della Cassa di risparmio di Roma, a garanzia di un credito dei soli CA e IO. Con la citazione, CA e PP chiesero di definire anche i rapporti conseguenti alla preesistente comunione - a titolo contrattuale - su questo immobile. Costituendosi, IO non si oppose alla divisione, ma rappresentò che il debito nei confronti della Cassa di risparmio di Roma, garantito dall'appartamento in NF, era da imputarsi in parti uguali a lui e al fratello CA e che il fratello PP aveva occupato l'immobile di via Vitorchiano 22 sin dal 1994. 2. In pendenza di giudizio, l'appartamento numero di interno 2 di via Vitorchiano 22, gravato, come detto, dall'ipoteca iscritta nel 1992, fu oggetto di espropriazione forzata (e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009), per il debito insoluto del solo IO;
il prezzo di aggiudicazione fu di RO 195.000,00 di cui RO 162,399,48 versati ai creditori ed RO 32.600,52, attribuito ai comunisti. Anche l'immobile in NF fu espropriato e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009 per il prezzo di RO 32.000,00 che, tuttavia, fu interamente destinato ai creditori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Pure in pendenza del giudizio, con contratto del 4 agosto 2008, i locali commerciali al piano terra di via Vitorchiano 22, già utilizzati da PP che vi esercitava la sua impresa, furono concessi, da tutti i coeredi, in locazione alla società FF AN s.r.l. per la durata di sei anni e con un canone annuo di RO 36.000,00. 3. Per quel che qui ancora rileva, con sentenza n.14108/2011, il Tribunale di Roma, sulla base della c.t.u. espletata, determinò il valore di ciascuna quota ereditaria in RO 480.843,33 e, preso atto dell'impossibilità di divisione in natura per il valore evidentemente diseguale del locale commerciale a piano terra dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, adibito a panificio, con i vani accessori come magazzini e lo spazio di manovra antistante, attribuì, congiuntamente e pro indiviso, alle eredi di PP, questo bene e l'appartamento al piano primo e secondo dello stesso immobile, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 6; impose loro, pertanto, il pagamento di un conguaglio di RO 480.843,33 in favore di IO ed RO 132.295,83 in favore di CA;
attribuì a CA l'appartamento al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 5, con il suddetto diritto al conguaglio da pagarsi dalle eredi di PP;
infine, non residuando beni in natura, stabilì la quota di IO nel conguaglio in denaro pure dovuto dalle eredi di PP. In particolare, per determinare l'ammontare di ciascuna quota il primo giudice fissò il valore dei due appartamenti e del locale commerciale secondo le conclusioni del c.t.u. nominato e, pertanto, in RO 367.290,00 il valore dell'appartamento interno 1 (p.11a 128 sub 6), in RO 348.547,50 l'appartamento interno 3 (p.11a 128 sub 5) e in RO 726.692,50 il locale commerciale e gli accessori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- Escluse, invece, dal calcolo della massa ereditaria il valore dell'appartamento numero interno 2, in quanto espropriato, anche quanto al prezzo residuo dell'espropriazione, pari ad RO 32.600,52, rimasto ai coeredi, rimarcando la mancanza di indicazioni sulla collocazione di questo denaro e di richieste specifiche su di esso. Quanto ai due appartamenti espropriati, quello all'interno 2 di via Vitorchiano 22 e quello in NF, escluse che ai rapporti tra gli ex comproprietari datori di ipoteca operasse l'art. 724 cod.civ., perché questa norma disciplina la diversa ipotesi in cui l'erede fosse debitore verso il defunto o sia debitore verso i coeredi in dipendenza della gestione della comunione ereditaria: i crediti dei terzi datori di ipoteca, seppure coeredi, costituivano, invece, crediti di regresso ex art. 2871 cod.civ.. Considerò, pertanto, relativamente all'appartamento int. 2 dell'immobile in via Vitorchiano 22, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dal debitore esecutato IO agli altri fratelli datori di ipoteca, soltanto il valore della parte del prezzo di aggiudicazione dell'immobile versata ai creditori, pari ad RO 162,399,48 e riconobbe perciò come dovuto in regresso da IO a ciascun fratello un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione, avvenuta il 20/10/04. Ugualmente, quanto all'appartamento in NF, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dai debitori esecutati IO e CA al fratello datore di ipoteca PP, il valore del prezzo di aggiudicazione interamente versato ai creditori, pari ad RO 32.000,00, riconoscendo come dovuto in regresso da IO e da CA al fratello PP un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione. Liquidò, quindi, in RO 230.189,59 il valore globale del godimento dell'immobile a piano terra in via Vitorchiano 22, Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- quantificandolo in riferimento ad un canone di locazione teorico, percepito sul libero mercato, con decorrenza, in mancanza di un'apposita domanda di prelevamento o di incremento di quota, a far data dalla domanda giudiziale (aprile 2005) sino al momento in cui il bene era stato locato da tutti i coeredi (settembre 2008), in mancanza di prova di una richiesta dei comunisti non in possesso del suddetto cespite, proposta prima dell'inizio della lite, di pervenire ad un uso diverso della cosa comune. Così stabilite le somme dovute e spettanti, operata la compensazione tra i debiti per l'uso esclusivo e i crediti in regresso, stabilì che le eredi di PP versassero a IO RO 8.817,89, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (RO 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (RO 62.467,44 per espropriazione dell'immobile in Roma ed RO 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di NF), nonché a CA RO 71.285,33, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (RO 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (RO 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di NF); infine, liquidò in RO 62.467,44 il debito di CA verso IO in regresso per l'espropriazione dell'immobile in Roma. 4. Avverso questa sentenza proposero appello le eredi di PP De FA, attuali ricorrenti, sostenendo tra l'altro, per quel che qui ancora rileva, che il primo giudice avesse erroneamente considerato il valore dei beni da dividere al tempo dell'apertura della successione e non della divisione;
aggiunsero che sarebbe stato perciò necessario rinnovare la c.t.u. per essere trascorsi otto anni tra il suo espletamento e la decisione;
contestarono pure la debenza, da parte del loro dante causa, di Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- un corrispettivo per il godimento esclusivo del locale commerciale, perché condotto in locazione dalla società FF AN, cioè da soggetto giuridico differente, sin dal 1986. De FA CA aderì al motivo di appello concernente il difetto di attualità della c.t.u., De FA IO chiese il rigetto dell'impugnazione. Intervenne la ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a. quale creditore della 2 C di IO e CA De FA, sostenendo di avere interesse all'accertamento del credito di entrambi nei confronti delle appellanti. Dichiarato inammissibile l'intervento della terza società, con sentenza n. 4165/2017, depositata il 22/06/2017, la Corte d'appello di Roma rigettò l'impugnazione, escludendo la necessità di rinnovare la c.t.u. per essere trascorsi soltanto tre anni tra la stima e la decisione;
ribadì che la locazione con la società FF AN risultava iniziata soltanto nel 2009 e che prima di tale contratto l'immobile era stato goduto da PP e dalle sue eredi in modo esclusivo. 5. Avverso questa sentenza hanno spiegato ricorso per cassazione NA AR AR, VI ed ET De FA, eredi di PP per due motivi;
IO e CA De FA hanno resistito con separati controricorsi;
ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 2462 cod.civ., in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., le ricorrenti hanno lamentato che erroneamente la Corte d'appello le avrebbe ritenute personalmente responsabili per obbligazioni invece gravanti su un soggetto giuridico autonomo, la società di capitali FF AN s.r.I., nonché, in riferimento al n.5 del comma I dell'art.360 Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto storico principale acquisito al processo, consistente nella esistenza di un contratto di locazione a nome della società già prima della apertura della successione, sin dal 30 novembre 1986; questa circostanza, dal nominato c.t.u. nelle "nuove precisazioni alla consulenza tecnica d'ufficio" datata 22 aprile 2009, era stata rappresentata in atto d'appello e nelle memorie conclusionali di secondo grado. Con il secondo motivo, rubricato quale violazione e falsa applicazione dell'art. 2908 cod.civ., in riferimento al n.3 del comma I dell'art.360 cod.proc.civ., le eredi di PP hanno sostenuto che erroneamente la Corte avrebbe rigettato l'istanza di rinnovo della c.t.u. nonostante la natura costitutiva della pronuncia che ha determinato i conguagli imponesse di attualizzarne il valore al tempo della decisione. 2. Entrambi i profili del primo motivo sono infondati. Sul punto, la Corte d'appello, richiamando la motivazione del primo giudice, ha rimarcato che in primo grado era risultato che PP aveva utilizzato per l'attività di panificazione, in modo esclusivo, il locale commerciale a piano terra o, in ogni caso, aveva «consentito» che lo utilizzasse «la società incontestabilmente riconducibile al proprio nucleo familiare» per l'esercizio dell'attività suddetta (così nella sentenza qui impugnata) fino a quando, nel 2008, era stato stipulato il contratto di locazione con la FF AN s.r.I.. Il primo profilo, pertanto, è certamente infondato in quanto la Corte territoriale, con la sua decisione, non ha violato il principio della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali - per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - in quanto ha distinto in fatto il periodo di tempo, precedente il contratto di locazione del 2008, in cui non risulta prova della imputabilità dell'uso esclusivo del Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- bene comune a un soggetto terzo diverso dal coerede PP ed ha imposto a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un indennizzo pari al valore locativo soltanto per tale limitato periodo (2005/2008). Quanto all'omesso esame del contratto del 30 novembre 1986, oggetto del secondo profilo di censura, deve rilevarsi che la Corte non ha ignorato in motivazione tale fatto, ma ha escluso che ne sia stata acquisita la prova durante il giudizio di primo grado. Invero, le ricorrenti hanno rappresentato in ricorso che il nominato consulente, nella sua relazione integrativa del 22 aprile 2009, ha riferito di un contratto di locazione del 30 novembre 1986, della durata di 6 anni, rinnovabile in mancanza di disdetta formale;
hanno quindi riportato di aver rappresentato questo fatto in appello e, poi, nelle comparse conclusionali di secondo grado;
non hanno indicato, tuttavia, se e quando questo contratto di locazione sia stato allegato e prodotto dal loro dante causa, nei limiti delle preclusioni assertive e probatorie. Per principio consolidato, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022): dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso si evince comunque che, agli atti, risulta soltanto un'indicazione nella consulenza dell'esistenza di questo contratto del 30 novembre 1986; non si conosce, invece - e ciò rileva ulteriormente ai fini della decisività Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -9- - se questo contratto sia stato prodotto dal fratello PP o dalle sue eredi, né se in ogni caso fosse ancora in essere alla data di introduzione della domanda di divisione (la decorrenza iniziale dell'obbligo di indennizzo confermata dalla Corte d'appello) fino alla data del contratto di locazione del 2008. Conseguentemente, correttamente la Corte non ha attribuito alcuna rilevanza, ai fini della decisione di merito, alla affermazione del c.t.u. dell'esistenza, nel 1986, di un contratto di locazione a un terzo soggetto, perché questa mera considerazione contenuta nella relazione integrativa non equivaleva alla prova della sussistenza di questo contratto alla data di introduzione del giudizio di divisione, né della sua persistenza fino alla stipula del nuovo contratto nel 2008. È, invece, fondato il secondo motivo. Dalla narrativa della sentenza risulta esplicitamente, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, che con un profilo del primo motivo di appello era stato proprio censurato che la stima fosse stata «riferita» (così in sentenza) al tempo della apertura della successione e non al tempo della divisione. La Corte territoriale, senza stabilire quale parametro di tempo avrebbe dovuto essere adottato, si è limitata a rigettare il motivo di impugnazione e la richiesta di rinnovo della c.t.u., rilevando soltanto che, comunque, tra l'espletamento della consulenza e la decisione erano trascorsi «soltanto tre anni» e che, in conseguenza, questo tempo così breve «non poteva aver inciso significativamente sulla consistenza dei valori immobiliari» (così in sentenza). Così decidendo, la Corte di secondo grado non ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 16/02/2007, Sez. 2, Sentenza n. 20383 del 26/07/2019) secondo cui nel giudizio Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -10- di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, mentre è necessario l'aggiornamento, anche in appello, dei valori in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (Cass. 21/10/2010, n. 21632; Cass. 04/05/2005, n. 9207). Nella sentenza impugnata, invero, la motivazione del diniego di rinnovo della c.t.u. chiesta dalle appellanti attuali ricorrenti è apodittica e non rappresenta quali fatti siano stati considerati per confermare l'attualità della determinazione del valore dei conguagli. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione, limitatamente a questo motivo accolto, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la questione concernente la sola determinazione dei conguagli, applicando il principio secondo cui devono corrispondere all'effettivo valore di mercato dei corrispondenti beni al momento della decisione di attribuzione, eventualmente provvedendo alla rinnovazione della c.t.u.. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo;
cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -11- accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25
- ricorrenti -
contro DE AZ RL, elettivamente domiciliato in Roma, viale America 11, presso lo studio dell'avv. Massimo Biancolillo che lo rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;
- controricorrente — e contro DE AZ ON E DE AZ EA, nella qualità di eredi di DE AZ CL, elettivamente domiciliati in Roma, via Civile Sent. Sez. 2 Num. 7594 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 Germanico 101, presso lo studio dell'avv. Stefano Peconi che li rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;
- controri correnti - nonché contro ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 4165/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale dr. LA D'OV che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del primo motivo;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 9/4/2005, CA e PP De FA (quest'ultimo, poi deceduto in corso di giudizio, dante causa delle attuali ricorrenti) convennero in giudizio il loro fratello IO chiedendo lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria, costituitasi per morte della madre AR De ET prima (il 25 febbraio 1986) e, poi, per morte del padre AR De FA (il 26 settembre 1994), avente ad oggetto tre appartamenti, al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, numero di interno 1, 2 e 3, distinti rispettivamente in catasto al fg1.130, part.11e 128 sub 6, 128 sub 2 e 128 sub 5 e del locale commerciale a piano terra, adibito a panificio, distinto in catasto con la part.128 sub 2 dello stesso fgl. 130, con vani accessori come magazzini e uno spazio di Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- manovra antistante, appartenuti in comproprietà ai due genitori. L'appartamento numero di interno 2 era stato gravato da ipoteca iscritta nel 1992 contro tutti i comunisti, a garanzia di un debito del solo IO. In data 23 gennaio 1975, inoltre, i tre fratelli avevano acquistato la nuda proprietà, consolidandola alla morte della madre usufruttuaria, di altra unità immobiliare nel Comune di NF, iscritto in catasto al fgl 17, p.11a 762 sub 3; anche su questo immobile era stata iscritta ipoteca contro i tre fratelli, nel 1990, in favore della Cassa di risparmio di Roma, a garanzia di un credito dei soli CA e IO. Con la citazione, CA e PP chiesero di definire anche i rapporti conseguenti alla preesistente comunione - a titolo contrattuale - su questo immobile. Costituendosi, IO non si oppose alla divisione, ma rappresentò che il debito nei confronti della Cassa di risparmio di Roma, garantito dall'appartamento in NF, era da imputarsi in parti uguali a lui e al fratello CA e che il fratello PP aveva occupato l'immobile di via Vitorchiano 22 sin dal 1994. 2. In pendenza di giudizio, l'appartamento numero di interno 2 di via Vitorchiano 22, gravato, come detto, dall'ipoteca iscritta nel 1992, fu oggetto di espropriazione forzata (e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009), per il debito insoluto del solo IO;
il prezzo di aggiudicazione fu di RO 195.000,00 di cui RO 162,399,48 versati ai creditori ed RO 32.600,52, attribuito ai comunisti. Anche l'immobile in NF fu espropriato e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009 per il prezzo di RO 32.000,00 che, tuttavia, fu interamente destinato ai creditori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Pure in pendenza del giudizio, con contratto del 4 agosto 2008, i locali commerciali al piano terra di via Vitorchiano 22, già utilizzati da PP che vi esercitava la sua impresa, furono concessi, da tutti i coeredi, in locazione alla società FF AN s.r.l. per la durata di sei anni e con un canone annuo di RO 36.000,00. 3. Per quel che qui ancora rileva, con sentenza n.14108/2011, il Tribunale di Roma, sulla base della c.t.u. espletata, determinò il valore di ciascuna quota ereditaria in RO 480.843,33 e, preso atto dell'impossibilità di divisione in natura per il valore evidentemente diseguale del locale commerciale a piano terra dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, adibito a panificio, con i vani accessori come magazzini e lo spazio di manovra antistante, attribuì, congiuntamente e pro indiviso, alle eredi di PP, questo bene e l'appartamento al piano primo e secondo dello stesso immobile, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 6; impose loro, pertanto, il pagamento di un conguaglio di RO 480.843,33 in favore di IO ed RO 132.295,83 in favore di CA;
attribuì a CA l'appartamento al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 5, con il suddetto diritto al conguaglio da pagarsi dalle eredi di PP;
infine, non residuando beni in natura, stabilì la quota di IO nel conguaglio in denaro pure dovuto dalle eredi di PP. In particolare, per determinare l'ammontare di ciascuna quota il primo giudice fissò il valore dei due appartamenti e del locale commerciale secondo le conclusioni del c.t.u. nominato e, pertanto, in RO 367.290,00 il valore dell'appartamento interno 1 (p.11a 128 sub 6), in RO 348.547,50 l'appartamento interno 3 (p.11a 128 sub 5) e in RO 726.692,50 il locale commerciale e gli accessori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- Escluse, invece, dal calcolo della massa ereditaria il valore dell'appartamento numero interno 2, in quanto espropriato, anche quanto al prezzo residuo dell'espropriazione, pari ad RO 32.600,52, rimasto ai coeredi, rimarcando la mancanza di indicazioni sulla collocazione di questo denaro e di richieste specifiche su di esso. Quanto ai due appartamenti espropriati, quello all'interno 2 di via Vitorchiano 22 e quello in NF, escluse che ai rapporti tra gli ex comproprietari datori di ipoteca operasse l'art. 724 cod.civ., perché questa norma disciplina la diversa ipotesi in cui l'erede fosse debitore verso il defunto o sia debitore verso i coeredi in dipendenza della gestione della comunione ereditaria: i crediti dei terzi datori di ipoteca, seppure coeredi, costituivano, invece, crediti di regresso ex art. 2871 cod.civ.. Considerò, pertanto, relativamente all'appartamento int. 2 dell'immobile in via Vitorchiano 22, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dal debitore esecutato IO agli altri fratelli datori di ipoteca, soltanto il valore della parte del prezzo di aggiudicazione dell'immobile versata ai creditori, pari ad RO 162,399,48 e riconobbe perciò come dovuto in regresso da IO a ciascun fratello un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione, avvenuta il 20/10/04. Ugualmente, quanto all'appartamento in NF, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dai debitori esecutati IO e CA al fratello datore di ipoteca PP, il valore del prezzo di aggiudicazione interamente versato ai creditori, pari ad RO 32.000,00, riconoscendo come dovuto in regresso da IO e da CA al fratello PP un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione. Liquidò, quindi, in RO 230.189,59 il valore globale del godimento dell'immobile a piano terra in via Vitorchiano 22, Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- quantificandolo in riferimento ad un canone di locazione teorico, percepito sul libero mercato, con decorrenza, in mancanza di un'apposita domanda di prelevamento o di incremento di quota, a far data dalla domanda giudiziale (aprile 2005) sino al momento in cui il bene era stato locato da tutti i coeredi (settembre 2008), in mancanza di prova di una richiesta dei comunisti non in possesso del suddetto cespite, proposta prima dell'inizio della lite, di pervenire ad un uso diverso della cosa comune. Così stabilite le somme dovute e spettanti, operata la compensazione tra i debiti per l'uso esclusivo e i crediti in regresso, stabilì che le eredi di PP versassero a IO RO 8.817,89, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (RO 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (RO 62.467,44 per espropriazione dell'immobile in Roma ed RO 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di NF), nonché a CA RO 71.285,33, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (RO 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (RO 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di NF); infine, liquidò in RO 62.467,44 il debito di CA verso IO in regresso per l'espropriazione dell'immobile in Roma. 4. Avverso questa sentenza proposero appello le eredi di PP De FA, attuali ricorrenti, sostenendo tra l'altro, per quel che qui ancora rileva, che il primo giudice avesse erroneamente considerato il valore dei beni da dividere al tempo dell'apertura della successione e non della divisione;
aggiunsero che sarebbe stato perciò necessario rinnovare la c.t.u. per essere trascorsi otto anni tra il suo espletamento e la decisione;
contestarono pure la debenza, da parte del loro dante causa, di Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- un corrispettivo per il godimento esclusivo del locale commerciale, perché condotto in locazione dalla società FF AN, cioè da soggetto giuridico differente, sin dal 1986. De FA CA aderì al motivo di appello concernente il difetto di attualità della c.t.u., De FA IO chiese il rigetto dell'impugnazione. Intervenne la ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a. quale creditore della 2 C di IO e CA De FA, sostenendo di avere interesse all'accertamento del credito di entrambi nei confronti delle appellanti. Dichiarato inammissibile l'intervento della terza società, con sentenza n. 4165/2017, depositata il 22/06/2017, la Corte d'appello di Roma rigettò l'impugnazione, escludendo la necessità di rinnovare la c.t.u. per essere trascorsi soltanto tre anni tra la stima e la decisione;
ribadì che la locazione con la società FF AN risultava iniziata soltanto nel 2009 e che prima di tale contratto l'immobile era stato goduto da PP e dalle sue eredi in modo esclusivo. 5. Avverso questa sentenza hanno spiegato ricorso per cassazione NA AR AR, VI ed ET De FA, eredi di PP per due motivi;
IO e CA De FA hanno resistito con separati controricorsi;
ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 2462 cod.civ., in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., le ricorrenti hanno lamentato che erroneamente la Corte d'appello le avrebbe ritenute personalmente responsabili per obbligazioni invece gravanti su un soggetto giuridico autonomo, la società di capitali FF AN s.r.I., nonché, in riferimento al n.5 del comma I dell'art.360 Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto storico principale acquisito al processo, consistente nella esistenza di un contratto di locazione a nome della società già prima della apertura della successione, sin dal 30 novembre 1986; questa circostanza, dal nominato c.t.u. nelle "nuove precisazioni alla consulenza tecnica d'ufficio" datata 22 aprile 2009, era stata rappresentata in atto d'appello e nelle memorie conclusionali di secondo grado. Con il secondo motivo, rubricato quale violazione e falsa applicazione dell'art. 2908 cod.civ., in riferimento al n.3 del comma I dell'art.360 cod.proc.civ., le eredi di PP hanno sostenuto che erroneamente la Corte avrebbe rigettato l'istanza di rinnovo della c.t.u. nonostante la natura costitutiva della pronuncia che ha determinato i conguagli imponesse di attualizzarne il valore al tempo della decisione. 2. Entrambi i profili del primo motivo sono infondati. Sul punto, la Corte d'appello, richiamando la motivazione del primo giudice, ha rimarcato che in primo grado era risultato che PP aveva utilizzato per l'attività di panificazione, in modo esclusivo, il locale commerciale a piano terra o, in ogni caso, aveva «consentito» che lo utilizzasse «la società incontestabilmente riconducibile al proprio nucleo familiare» per l'esercizio dell'attività suddetta (così nella sentenza qui impugnata) fino a quando, nel 2008, era stato stipulato il contratto di locazione con la FF AN s.r.I.. Il primo profilo, pertanto, è certamente infondato in quanto la Corte territoriale, con la sua decisione, non ha violato il principio della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali - per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - in quanto ha distinto in fatto il periodo di tempo, precedente il contratto di locazione del 2008, in cui non risulta prova della imputabilità dell'uso esclusivo del Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- bene comune a un soggetto terzo diverso dal coerede PP ed ha imposto a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un indennizzo pari al valore locativo soltanto per tale limitato periodo (2005/2008). Quanto all'omesso esame del contratto del 30 novembre 1986, oggetto del secondo profilo di censura, deve rilevarsi che la Corte non ha ignorato in motivazione tale fatto, ma ha escluso che ne sia stata acquisita la prova durante il giudizio di primo grado. Invero, le ricorrenti hanno rappresentato in ricorso che il nominato consulente, nella sua relazione integrativa del 22 aprile 2009, ha riferito di un contratto di locazione del 30 novembre 1986, della durata di 6 anni, rinnovabile in mancanza di disdetta formale;
hanno quindi riportato di aver rappresentato questo fatto in appello e, poi, nelle comparse conclusionali di secondo grado;
non hanno indicato, tuttavia, se e quando questo contratto di locazione sia stato allegato e prodotto dal loro dante causa, nei limiti delle preclusioni assertive e probatorie. Per principio consolidato, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022): dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso si evince comunque che, agli atti, risulta soltanto un'indicazione nella consulenza dell'esistenza di questo contratto del 30 novembre 1986; non si conosce, invece - e ciò rileva ulteriormente ai fini della decisività Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -9- - se questo contratto sia stato prodotto dal fratello PP o dalle sue eredi, né se in ogni caso fosse ancora in essere alla data di introduzione della domanda di divisione (la decorrenza iniziale dell'obbligo di indennizzo confermata dalla Corte d'appello) fino alla data del contratto di locazione del 2008. Conseguentemente, correttamente la Corte non ha attribuito alcuna rilevanza, ai fini della decisione di merito, alla affermazione del c.t.u. dell'esistenza, nel 1986, di un contratto di locazione a un terzo soggetto, perché questa mera considerazione contenuta nella relazione integrativa non equivaleva alla prova della sussistenza di questo contratto alla data di introduzione del giudizio di divisione, né della sua persistenza fino alla stipula del nuovo contratto nel 2008. È, invece, fondato il secondo motivo. Dalla narrativa della sentenza risulta esplicitamente, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, che con un profilo del primo motivo di appello era stato proprio censurato che la stima fosse stata «riferita» (così in sentenza) al tempo della apertura della successione e non al tempo della divisione. La Corte territoriale, senza stabilire quale parametro di tempo avrebbe dovuto essere adottato, si è limitata a rigettare il motivo di impugnazione e la richiesta di rinnovo della c.t.u., rilevando soltanto che, comunque, tra l'espletamento della consulenza e la decisione erano trascorsi «soltanto tre anni» e che, in conseguenza, questo tempo così breve «non poteva aver inciso significativamente sulla consistenza dei valori immobiliari» (così in sentenza). Così decidendo, la Corte di secondo grado non ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 16/02/2007, Sez. 2, Sentenza n. 20383 del 26/07/2019) secondo cui nel giudizio Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -10- di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, mentre è necessario l'aggiornamento, anche in appello, dei valori in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (Cass. 21/10/2010, n. 21632; Cass. 04/05/2005, n. 9207). Nella sentenza impugnata, invero, la motivazione del diniego di rinnovo della c.t.u. chiesta dalle appellanti attuali ricorrenti è apodittica e non rappresenta quali fatti siano stati considerati per confermare l'attualità della determinazione del valore dei conguagli. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione, limitatamente a questo motivo accolto, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la questione concernente la sola determinazione dei conguagli, applicando il principio secondo cui devono corrispondere all'effettivo valore di mercato dei corrispondenti beni al momento della decisione di attribuzione, eventualmente provvedendo alla rinnovazione della c.t.u.. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo;
cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -11- accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25