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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 14.4.2025, nella causa civile iscritta al n.
3445 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna D'Anza che lo rappresentata e difende, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in persona del sindaco pro tempore, (C.F. TE P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabbetti Nicola dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 14 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti dell'Ente convenuto quanto segue:
“. ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del TE per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, Parte_1 per l'effetto,
pagina 1 di 5 . CONDANNARE il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 8.000,00= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Il convenuto Ente si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti degli convenuto è fondata e deve CP_1 essere accolta per quanto di seguito indicato.
La domanda attorea inerisce il sinistro alla stessa occorso in in data 2.3.2015 TE mentre scendeva gli ultimi gradini della rampa di scala di via Ludovico Ariosto, posta nei pressi del bar
Tiffany's; l'attore evidenziava che nello scendere dette scale, a causa della presenza di Parte_1 gradini rotti non segnalati, cadeva al suolo riportando danni alla salute.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
Preliminarmente va rilevato che da tempo la giurisprudenza ha di volta in volta proposto orientamenti diversi sulla responsabilità della PA per i danni prodotti dalle insidie stradali: da una parte si configura tale responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. dall'altra parte, invece, si riconduceva tale fattispecie nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La prova orale ha confermato i fatti di causa, come lamentati dall'attore (cfr. dichiarazioni rese dal teste attoreo all'udienza del 14/09/2020); pertanto ha provato il nesso di Parte_2 Parte_1 causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord.
Cass. Civ. 3305/2018.
Rileva richiamare sul punto anche la recente ordinanza della Suprema Corte che dà continuità al seguente consolidato indirizzo nella fattispecie in esame: “In materia di responsabilità del custode, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità. In proposito non può integrare valido caso fortuito la condotta del danneggiato che non abbia notato un avvallamento del fondo stradale che il custode assume fosse percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro.”, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022,
n. 13729.
pagina 2 di 5 Va pure rilevato, inoltre, che: “In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento all'insidia o al trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha
l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva. E' onere dell'ente pubblico preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del
dovere di vigilanza, dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.”, Trib. Milano, Sez. XII, 24/09/2013.
All'esito dell'istruttoria parte convenuta non ha provato né la prevedibilità dell'insidia né che la stessa fosse frutto di caso fortuito.
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha evidenziato:
““…l'inabilità temporanea al 75% sia stata di giorni 30, corrispondenti al periodo complessivo di immobilizzazione del polso e ulteriori giorni 20 al 50% corrispondenti periodo di trattamento riabilitativo
e di ulteriori giorni 15 al 25% per il recupero completo anatomico e funzionale del distretto anatomico lesionato.
Per quanto riguarda il quesito sulla esistenza di postumi, rispondiamo affermativamente. Questi sono rappresentati da: “Esiti algici e funzionali di frattura epifisi distale radio e stiloide ulna polso destro e frattura scafoide carpale polso omolaterale.” Tali postumi in virtù della loro natura configurano per il periziando un postumo permanente e non sono state individuate eventuali concause e/o stati di morbilità pregressa che possano aver influito sulla esistenza dei postumi riscontrati. Pertanto la riduzione della validità psico- fisica dell'infortunato come invalidità permanente può essere valutata nella misura del 4% (quattro per cento) e non suscettibile di miglioramento3
…. In ultimo, si rileva che le spese sostenute, documentate ed elencate di complessivi euro 100.08 siano congrue e si ritiene che non vi sia la necessità di eventuali terapie ed interventi, con relativi costi.””.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno patito deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent n. 27962/2008).
pagina 3 di 5 A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 2.3.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente del 4%, all'attrice vanno ristorate le seguenti somme: euro 1.041,53 per giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%; euro 462,90 per giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 117,59 per giorni 15 di inabilità temporanea al
25%, oltre ad euro 4.841,41 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 4% e in relazione all'età che l'attore aveva al momento del sinistro), cui vanno aggiunti euro 100,08 per spese mediche documentate, per un totale di euro 6.619,51.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla su esposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (2.3.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014, divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 TE
, rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità del nella causazione dei danni alla salute patiti TE dall'attore in conseguenza del sinistro allo stesso occorso il 2.3.2015;
pagina 4 di 5 - per l'effetto condanna l'Ente convenuto al pagamento in favore di , a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di € 6.619,51 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (2.3.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite TE Parte_1 sostenute nel presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico del convenuto le spese della CTU. CP_1
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 14.4.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 14.4.2025, nella causa civile iscritta al n.
3445 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna D'Anza che lo rappresentata e difende, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in persona del sindaco pro tempore, (C.F. TE P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabbetti Nicola dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 14 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti dell'Ente convenuto quanto segue:
“. ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del TE per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, Parte_1 per l'effetto,
pagina 1 di 5 . CONDANNARE il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 8.000,00= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Il convenuto Ente si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti degli convenuto è fondata e deve CP_1 essere accolta per quanto di seguito indicato.
La domanda attorea inerisce il sinistro alla stessa occorso in in data 2.3.2015 TE mentre scendeva gli ultimi gradini della rampa di scala di via Ludovico Ariosto, posta nei pressi del bar
Tiffany's; l'attore evidenziava che nello scendere dette scale, a causa della presenza di Parte_1 gradini rotti non segnalati, cadeva al suolo riportando danni alla salute.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
Preliminarmente va rilevato che da tempo la giurisprudenza ha di volta in volta proposto orientamenti diversi sulla responsabilità della PA per i danni prodotti dalle insidie stradali: da una parte si configura tale responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. dall'altra parte, invece, si riconduceva tale fattispecie nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La prova orale ha confermato i fatti di causa, come lamentati dall'attore (cfr. dichiarazioni rese dal teste attoreo all'udienza del 14/09/2020); pertanto ha provato il nesso di Parte_2 Parte_1 causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord.
Cass. Civ. 3305/2018.
Rileva richiamare sul punto anche la recente ordinanza della Suprema Corte che dà continuità al seguente consolidato indirizzo nella fattispecie in esame: “In materia di responsabilità del custode, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità. In proposito non può integrare valido caso fortuito la condotta del danneggiato che non abbia notato un avvallamento del fondo stradale che il custode assume fosse percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro.”, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022,
n. 13729.
pagina 2 di 5 Va pure rilevato, inoltre, che: “In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento all'insidia o al trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha
l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva. E' onere dell'ente pubblico preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del
dovere di vigilanza, dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.”, Trib. Milano, Sez. XII, 24/09/2013.
All'esito dell'istruttoria parte convenuta non ha provato né la prevedibilità dell'insidia né che la stessa fosse frutto di caso fortuito.
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha evidenziato:
““…l'inabilità temporanea al 75% sia stata di giorni 30, corrispondenti al periodo complessivo di immobilizzazione del polso e ulteriori giorni 20 al 50% corrispondenti periodo di trattamento riabilitativo
e di ulteriori giorni 15 al 25% per il recupero completo anatomico e funzionale del distretto anatomico lesionato.
Per quanto riguarda il quesito sulla esistenza di postumi, rispondiamo affermativamente. Questi sono rappresentati da: “Esiti algici e funzionali di frattura epifisi distale radio e stiloide ulna polso destro e frattura scafoide carpale polso omolaterale.” Tali postumi in virtù della loro natura configurano per il periziando un postumo permanente e non sono state individuate eventuali concause e/o stati di morbilità pregressa che possano aver influito sulla esistenza dei postumi riscontrati. Pertanto la riduzione della validità psico- fisica dell'infortunato come invalidità permanente può essere valutata nella misura del 4% (quattro per cento) e non suscettibile di miglioramento3
…. In ultimo, si rileva che le spese sostenute, documentate ed elencate di complessivi euro 100.08 siano congrue e si ritiene che non vi sia la necessità di eventuali terapie ed interventi, con relativi costi.””.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno patito deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent n. 27962/2008).
pagina 3 di 5 A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 2.3.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente del 4%, all'attrice vanno ristorate le seguenti somme: euro 1.041,53 per giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%; euro 462,90 per giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 117,59 per giorni 15 di inabilità temporanea al
25%, oltre ad euro 4.841,41 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 4% e in relazione all'età che l'attore aveva al momento del sinistro), cui vanno aggiunti euro 100,08 per spese mediche documentate, per un totale di euro 6.619,51.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla su esposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (2.3.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014, divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 TE
, rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità del nella causazione dei danni alla salute patiti TE dall'attore in conseguenza del sinistro allo stesso occorso il 2.3.2015;
pagina 4 di 5 - per l'effetto condanna l'Ente convenuto al pagamento in favore di , a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di € 6.619,51 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (2.3.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite TE Parte_1 sostenute nel presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico del convenuto le spese della CTU. CP_1
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 14.4.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5