Sentenza 3 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2004, n. 10601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10601 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG BA, (in proprio e nella qualità di procuratore speciale di NG NT E ZZ SA, tutti nella qualità di eredi di NG SC), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMOLO G. CIPRIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 229/01 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/01/02 R.G.N. 564/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/12/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, pronunziando in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza.
RILEVATO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 2.1.01, ha ritenuto che al sign. CE TT non spetta l'indennità di accompagnamento dallo stesso richiesta;
2 - che ad avviso dei giudici d'appello rilievi medico - legali contenuti nelle c.t.u. espletate in entrambi i gradi di giudizio, non giustificavano la valutazione di spettanza dell'indennità in questione nelle stesse contenuta;
3 - che gli eredi NG impugnano detta decisione con ricorso per Cassazione;
4 - che la causa è stata decisa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.;
5 - che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia disatteso entrambe le c.t.u. favorevoli al proprio dante causa ma non denunciano alcun vizio, deducibile in sede di legittimità, nel quale sarebbero incorsi i giudici d'appello limitandosi a dissentire dal loro convincimento;
2 - che il ricorso va, pertanto, rigettato;
3 - che non va adottata alcuna decisione sulle spese non avendo l'INPS svolto alcuna attività processuale ed essendo il Ministero dell'Interno rimasto intimato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004