Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo OL -Presidente relatore- Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice- Dr. Matteo del Vesco -Giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3639/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26.05.2001 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 28.11.2007 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 20.12.2007. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e n data 26.05.2001, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte Controparte_2
II serie A uff. 1 n. 56 anno 2001 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Venezia, visto il consenso alla trattazione con note scritte in sostituzione dell'udienza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Venezia il 26.05.2001 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio nel Comune di Venezia – Atto n. 56 parte 2 serie A – anno 2001 – Comune di Venezia – Ufficio 1, tra e e ordinare all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Controparte_2
Civile del Comune Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Null'altro a provvedere.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo OL -