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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16955 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41221/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa nato a KO JK (Pakistan) in [...] Parte_1
12.10.1985 con il patrocinio dell'Avv. Danilo Ciccarelli nei confronti del
[...]
a Islamabad, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatto ha lamentato la persistente inerzia dell' ad Islamabad Parte_1 Controparte_1 rispetto alla domanda di visto per ricongiungimento familiare.
In particolare, egli ha riferito di aver ottenuto, in data 15.04.2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, il nulla osta per il ricongiungimento dei seguenti familiari: nata a Per_1
KO JK (Pakistan) in data 13.01.1986 (moglie); nata a KO JK (Pakistan) in [...] CP_2
19.02.2021 (figlia); nata a [...] in data [...] (figlia); CP_3 CP_4
nata a [...] in data [...] (figlia); nata a [...]
[...] CP_5 in data 23.01.2008 (figlia); nata a [...] in data [...] (madre). CP_6
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di Pakistan, il ricorrente si attivava per ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata, per la legalizzazione dei documenti e il rilascio dei visti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' anche inviando per il tramite CP_1 dell'odierno difensore svariate pec volte a sollecitare la fissazione dell'appuntamento, ha attivato la tutela cautelare presso l'odierno Tribunale, all'esito della quale il giudice emetteva ordinanza di accoglimento dal seguente tenore: “...accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al ad Islamabad, di Controparte_7 definire la procedura volta al rilascio del visto in favore di: , nata a KO JK (Pakistan) in [...]_1
13.01.1986; nata a [...] in data [...]; nata a [...]_3
KO JK (Pakistan) in data 07.08.2012; nata a [...] in data [...]; CP_4
nata a [...] in data [...]; nata a [...]_5 CP_6
(Pakistan) in data 01.01.1961; per il ricogiungimento con il sig. nato a [...]_8
(Pakistan) in data 12.10.1985, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.”
A fronte della perdurante inottemperanza dell'amministrazione, il sig. si è nuovamente rivolto Pt_1 al Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “- ordinare, al
[...]
ad Islamabad (Pakistan), di emettere, soprattutto Controparte_1 in considerazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di accoglimento totale, numero cronologico 33398/2025 del 16.07.2025 emessa, dall'Intestato Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. OR IL, in data 16.07.2025, e, rimasta, ad oggi, inattuata, nonostante, la notifica, senza esito alcuno, di detto provvedimento, effettuata, dal sottoscritto procuratore, in data 21.07.2025, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativo domanda: n.
RM1408658178, e, protocollo n. , a CodiceFiscale_1 favore dei seguenti familiari: , nata a [...] in data [...] (moglie);- Per_1
nata a [...] in data [...] (figlia);- nata a [...]_3
KO JK (Pakistan) in data 07.08.2012 (figlia);- nata a KO JK (Pakistan) in [...]_4
08.05.2010 (figlia);- nata a [...] in data [...] (figlia);- CP_5 [...]
nata a [...] in data [...] (madre). CP_6
Con vittoria di spese e compenso professionale, da, distrarsi, a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c”.
Il si è costituito in giudizio domandando il rinvio dell'udienza e, in subordine, Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_1 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_9 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale osserva che in data 16.07.2025, ha riconosciuto al ricorrente la tutela cautelare consistente nell'ordine rivolto all'amministrazione di interrompere l'inerzia gravante sulla procedura di ricongiungimento familiare, mediante l'adozione di un provvedimento espresso
(ordinanza n. 33398/2025).
Orbene, va considerato che il termine per la conclusione del procedimento (da calcolarsi dal momento della presentazione della domanda) è ampiamente scaduto e che l'ordine di conclusione della procedura non è stato adempiuto.
Ebbene, ancorchè, secondo l'interpretazione più ricevuta, in mancanza di una espressa previsione di legge, si tratti di termini non perentori (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307), è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente là dove,
a fronte di essi vi sia un diritto fondamentale e la necessità di garantire, peraltro, l'interesse di due minori (dovendosi tenere conto, anche in relazione a tale profilo, del momento della domanda).
Per altro verso la vicenda in esame coinvolge anche i diritti di soggetti minori.
L'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Al riguardo, vale ricordare che l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, dispone che
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, stante la perdurante inerzia dell'amministrazione, e venendo in rilievo l'interesse di soggetti minori, il Tribunale conferma nel merito la tutela cautelare precedentemente accordata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_7
ad Islamabad, di definire la procedura volta al rilascio del visto in
[...] favore di: nata a [...] in data [...]; nata a [...] Per_1 CP_2
(Pakistan) in data 19.02.2021; nata a [...] in data [...]; CP_3
nata a [...] in data [...]; nata a [...] CP_4 CP_5 in data 23.01.2008; nata a [...] in data [...]; per il CP_6 ricogiungimento con il sig. nato a [...] in data [...], entro 15 CP_8 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice
OR IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa nato a KO JK (Pakistan) in [...] Parte_1
12.10.1985 con il patrocinio dell'Avv. Danilo Ciccarelli nei confronti del
[...]
a Islamabad, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatto ha lamentato la persistente inerzia dell' ad Islamabad Parte_1 Controparte_1 rispetto alla domanda di visto per ricongiungimento familiare.
In particolare, egli ha riferito di aver ottenuto, in data 15.04.2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, il nulla osta per il ricongiungimento dei seguenti familiari: nata a Per_1
KO JK (Pakistan) in data 13.01.1986 (moglie); nata a KO JK (Pakistan) in [...] CP_2
19.02.2021 (figlia); nata a [...] in data [...] (figlia); CP_3 CP_4
nata a [...] in data [...] (figlia); nata a [...]
[...] CP_5 in data 23.01.2008 (figlia); nata a [...] in data [...] (madre). CP_6
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di Pakistan, il ricorrente si attivava per ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata, per la legalizzazione dei documenti e il rilascio dei visti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' anche inviando per il tramite CP_1 dell'odierno difensore svariate pec volte a sollecitare la fissazione dell'appuntamento, ha attivato la tutela cautelare presso l'odierno Tribunale, all'esito della quale il giudice emetteva ordinanza di accoglimento dal seguente tenore: “...accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al ad Islamabad, di Controparte_7 definire la procedura volta al rilascio del visto in favore di: , nata a KO JK (Pakistan) in [...]_1
13.01.1986; nata a [...] in data [...]; nata a [...]_3
KO JK (Pakistan) in data 07.08.2012; nata a [...] in data [...]; CP_4
nata a [...] in data [...]; nata a [...]_5 CP_6
(Pakistan) in data 01.01.1961; per il ricogiungimento con il sig. nato a [...]_8
(Pakistan) in data 12.10.1985, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.”
A fronte della perdurante inottemperanza dell'amministrazione, il sig. si è nuovamente rivolto Pt_1 al Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “- ordinare, al
[...]
ad Islamabad (Pakistan), di emettere, soprattutto Controparte_1 in considerazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di accoglimento totale, numero cronologico 33398/2025 del 16.07.2025 emessa, dall'Intestato Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. OR IL, in data 16.07.2025, e, rimasta, ad oggi, inattuata, nonostante, la notifica, senza esito alcuno, di detto provvedimento, effettuata, dal sottoscritto procuratore, in data 21.07.2025, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativo domanda: n.
RM1408658178, e, protocollo n. , a CodiceFiscale_1 favore dei seguenti familiari: , nata a [...] in data [...] (moglie);- Per_1
nata a [...] in data [...] (figlia);- nata a [...]_3
KO JK (Pakistan) in data 07.08.2012 (figlia);- nata a KO JK (Pakistan) in [...]_4
08.05.2010 (figlia);- nata a [...] in data [...] (figlia);- CP_5 [...]
nata a [...] in data [...] (madre). CP_6
Con vittoria di spese e compenso professionale, da, distrarsi, a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c”.
Il si è costituito in giudizio domandando il rinvio dell'udienza e, in subordine, Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_1 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_9 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale osserva che in data 16.07.2025, ha riconosciuto al ricorrente la tutela cautelare consistente nell'ordine rivolto all'amministrazione di interrompere l'inerzia gravante sulla procedura di ricongiungimento familiare, mediante l'adozione di un provvedimento espresso
(ordinanza n. 33398/2025).
Orbene, va considerato che il termine per la conclusione del procedimento (da calcolarsi dal momento della presentazione della domanda) è ampiamente scaduto e che l'ordine di conclusione della procedura non è stato adempiuto.
Ebbene, ancorchè, secondo l'interpretazione più ricevuta, in mancanza di una espressa previsione di legge, si tratti di termini non perentori (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307), è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente là dove,
a fronte di essi vi sia un diritto fondamentale e la necessità di garantire, peraltro, l'interesse di due minori (dovendosi tenere conto, anche in relazione a tale profilo, del momento della domanda).
Per altro verso la vicenda in esame coinvolge anche i diritti di soggetti minori.
L'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che “[i]n tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Al riguardo, vale ricordare che l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, dispone che
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, stante la perdurante inerzia dell'amministrazione, e venendo in rilievo l'interesse di soggetti minori, il Tribunale conferma nel merito la tutela cautelare precedentemente accordata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_7
ad Islamabad, di definire la procedura volta al rilascio del visto in
[...] favore di: nata a [...] in data [...]; nata a [...] Per_1 CP_2
(Pakistan) in data 19.02.2021; nata a [...] in data [...]; CP_3
nata a [...] in data [...]; nata a [...] CP_4 CP_5 in data 23.01.2008; nata a [...] in data [...]; per il CP_6 ricogiungimento con il sig. nato a [...] in data [...], entro 15 CP_8 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice
OR IL