TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1752 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dall'Igna
e
SO ER, C.F. , nata a [...] il C.F._2
08.08.1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Natale
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Disporsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra IS ER
e in TH il giorno 9/6/2007 atto trascritto presso il Comune di Parte_1
TH – Atto N. 19 – Parte 1 – Anno 2007.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TH di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
3) Affidare la IG minore nata il [...] a [...] Per_1
congiuntamente a entrambi i genitori, secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre ER IS.
Disporsi che l'esercizio della potestà genitoriale spetta a ciascuno dei genitori in via disgiunta per quanto attiene le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui la IG si trovi nella rispettiva custodia dei genitori.
4) La casa coniugale sita in TH, Via Puglie n. 69, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimane nella disponibilità del sig. I coniugi hanno Parte_1
comunque deciso che la sig.ra IS assieme alla IG si trasferirà Per_1
altrove entro 8 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, periodo di tempo necessario per finire i lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà dei genitori della sig.ra IS.
2 5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la IG ogniqualvolta sia Pt_1 Per_1
possibile, compatibilmente con le esigenze di salute e di impegni scolastici della minore e con le esigenze lavorative del padre – previo accordo, anche telefonico, con la madre. Disporsi, in ogni caso, che il padre possa vedere e tenere con sé la IG secondo le seguenti modalità:
a- il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 14:00 fino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
b- a fine settima alternati, dalle ore 9,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica;
c- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze scolastiche estive, periodo che il sig. comunicherà alla sig.ra Parte_1
IS ER entro il 15 Maggio di ogni anno;
d- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il
Capodanno;
e- alternativamente tra di loro, un anno le vacanze scolastiche pasquali ed un anno le vacanze scolastiche di Carnevale;
f- nel giorno del compleanno del padre e nel giorno della Festa del Papà
nonché nel giorno del compleanno di , per non meno di quattro ore che Per_1
verranno concordate tra i genitori.
6) Disporsi che il sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento Parte_1
della IG , versi alla sig.ra IS ER la somma mensile di € Per_1
3 350,00, in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
il sig. inoltre Pt_1
provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
in essere presso il Tribunale di Vicenza 26/06/2017 sottoscritto dai coniugi,
allegato al presente atto.
7) Disporsi che l'“assegno unico universale” relativo alla IG sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla sig.ra IS impegnandosi il sig. a Pt_1
validare all'INPS e al CAF, tramite le proprie credenziali, detta scelta;
disporsi che le detrazioni fiscali per la IG a carico siano suddivise al 50% tra i genitori.
8) Nulla disporsi per i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in TH
(VI) in data 09/06/2007.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
471/2024 pubblicata in data 07.10.2024 e passata in giudicato .
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
4 art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 471/2024 del
07.10.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del
5 padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
SO EN in TH (VI) il 09.06.2007 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TH (VI) al n. 19, parte
1, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1752 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dall'Igna
e
SO ER, C.F. , nata a [...] il C.F._2
08.08.1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Natale
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Disporsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra IS ER
e in TH il giorno 9/6/2007 atto trascritto presso il Comune di Parte_1
TH – Atto N. 19 – Parte 1 – Anno 2007.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TH di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
3) Affidare la IG minore nata il [...] a [...] Per_1
congiuntamente a entrambi i genitori, secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre ER IS.
Disporsi che l'esercizio della potestà genitoriale spetta a ciascuno dei genitori in via disgiunta per quanto attiene le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui la IG si trovi nella rispettiva custodia dei genitori.
4) La casa coniugale sita in TH, Via Puglie n. 69, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimane nella disponibilità del sig. I coniugi hanno Parte_1
comunque deciso che la sig.ra IS assieme alla IG si trasferirà Per_1
altrove entro 8 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, periodo di tempo necessario per finire i lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà dei genitori della sig.ra IS.
2 5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la IG ogniqualvolta sia Pt_1 Per_1
possibile, compatibilmente con le esigenze di salute e di impegni scolastici della minore e con le esigenze lavorative del padre – previo accordo, anche telefonico, con la madre. Disporsi, in ogni caso, che il padre possa vedere e tenere con sé la IG secondo le seguenti modalità:
a- il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 14:00 fino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
b- a fine settima alternati, dalle ore 9,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica;
c- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze scolastiche estive, periodo che il sig. comunicherà alla sig.ra Parte_1
IS ER entro il 15 Maggio di ogni anno;
d- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il
Capodanno;
e- alternativamente tra di loro, un anno le vacanze scolastiche pasquali ed un anno le vacanze scolastiche di Carnevale;
f- nel giorno del compleanno del padre e nel giorno della Festa del Papà
nonché nel giorno del compleanno di , per non meno di quattro ore che Per_1
verranno concordate tra i genitori.
6) Disporsi che il sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento Parte_1
della IG , versi alla sig.ra IS ER la somma mensile di € Per_1
3 350,00, in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese;
il sig. inoltre Pt_1
provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
in essere presso il Tribunale di Vicenza 26/06/2017 sottoscritto dai coniugi,
allegato al presente atto.
7) Disporsi che l'“assegno unico universale” relativo alla IG sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla sig.ra IS impegnandosi il sig. a Pt_1
validare all'INPS e al CAF, tramite le proprie credenziali, detta scelta;
disporsi che le detrazioni fiscali per la IG a carico siano suddivise al 50% tra i genitori.
8) Nulla disporsi per i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in TH
(VI) in data 09/06/2007.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
471/2024 pubblicata in data 07.10.2024 e passata in giudicato .
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
4 art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 471/2024 del
07.10.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del
5 padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
SO EN in TH (VI) il 09.06.2007 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TH (VI) al n. 19, parte
1, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7