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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile, Gestore dei servizi energetici, Avv. Alessia Listro, che depositava conclusioni e nota spese. Udito il difensore dell'imputato, Avv. Gian Mario Sechi, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Cagliari, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di AR PA per il reato di concorso nel reato in truffa ai danni dello Stato. Si contestava allo PA, in qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società "Twelve Energy società agricola", di avere attestato al T , Penale Sent. Sez. 2 Num. 4185 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 Gestore dei Servizi energetici della regione NA di volere realizzare delle serre fotovoltaiche, che, contrariamente a quanto attestato, non erano finalizzate a supportare l'attività agricola, ma erano destinate alla produzione "industriale" di energia elettrica. Tali false attestazioni avevano indotto in errore sia il Gestore dei servizi energetici (GES), che i funzionari della Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dei pannelli ed il loro collegamento alla rete elettrica. La vendita della corrente elettrica prodotta con le serre fotovoltaiche aveva consentito (a) di trarre utili maggiori in quanto l'energia prodotta da fonti rinnovabili veniva venduta ad un prezzo più elevato rispetto a quella prodotta da fonti tradizionali, (b) di ottenere indebitamente i relativi incentivi. L'ingiusto profitto era consistito nell'ottenimento della somma di oltre quattro milioni e mezzo di euro per la vendita di energia elettrica al "Gestore dei servizi energetici" e della somma di oltre quindici milioni di euro per contributi, sotto forma di incentivi pubblici, per la produzione di energie rinnovabili connesse all'attività agricola. La Corte di appello, inoltre, confermava la confisca ai sensi dell'articolo 578-bis cod. proc. pen. dei terreni e delle serre fotovoltaiche utilizzati per consumare il reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe interpretato illegittimamente la normativa extrapenale che regola l'accesso agli incentivi per la realizzazione di impianti serricolo-fotovoltaici. Si deduceva che: (a) la normativa di settore non darebbe alcuna indicazione circa la necessità che la "redditività della produzione agricola", gestita attraverso gli impianti fotovoltaici oggetto dei contributi, dovesse essere "equivalente" o "superiore" a quella relativa ai ricavi della produzione da energia elettrica;
non indicherebbero tale necessità né la circolare dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2009 n. 32/E, che si riferirebbe esclusivamente al regime fiscale del reddito agrario, né la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 24 aprile 2005, anch'essa destinata a definire il regime fiscale applicabile all'attività agricola connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
(b) che l'impegno della "Twelve Energy" nell'attività agricola aveva una consistenza economica indicativa della sua prevalenza rispetto alla produzione di energia elettrica, come emergerebbe dal fatto che i lavoratori addetti all'attività agricola sarebbero oltre venti, mentre gli addetti alla manutenzione elettrica sarebbero solo "due o tre"; inoltre, quanto all'effettività della produzione agricola, si allegava che la società "Twelve Energy" avrebbe investito per la realizzazione dell'impianto di produzione agricola ottanta milioni di euro;
che, solo per la coltivazione, sarebbero stati investiti oltre quattro milioni 2 di euro;
che sarebbero state realizzate centotrentaquattro serre-falda, per un totale di oltre ventisei ettari di superficie coperta;
che per valutare l'effettiva redditività delle coltivazioni sarebbero occorsi diversi anni, come sarebbe stato confermato dalle dichiarazioni di ER CC;
(c) che la legittimità dei contributi dipenderebbe esclusivamente dal rispetto dei requisiti indicati dalla I.r. n. 3 del 2008, nulla rilevando quanto disposto dalle successive disposizioni regolamentari della Regione NA. Si deduceva, a conforto, che il giudice amministrativo aveva ritenuto che l'incentivo dello Stato per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica integrata fosse del tutto scollegato rispetto alla redditività da produzione agricola;
(d) che, quanto al vincolo dell'"autoconsumo" del 70% della produzione elettrica, la "Twelve Energy" non sarebbe mai stata soggetto autoproduttore e, quindi, non sarebbe stata vincolata a dedicare il 70% dell'energia all'attività agricola;
(e) che il Tar avrebbe sospeso l'efficacia della delibera della Giunta regionale sarda n. 30\02 del 2008 nella parte in cui, per le zone agricole, consentiva la localizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" limitatamente all'autoproduzione di energia necessaria allo svolgimento delle attività "connesse", poiché tale provvedimento sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali che favorivano la produzione di energia rinnovabile;
dalla delibera, peraltro, sarebbero esclusi gli impianti serricoli, come quelli oggetto del presente procedimento;
(f) che, quanto alla ritenuta assenza della qualifica di "imprenditore professionale" agricolo in capo alla "Twelve Energy", la società avrebbe ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo 1'8 luglio 2014; tuttavia il provvedimento retroagirebbe al 27 novembre 2013, data dell'iscrizione provvisoria. Pertanto, sarebbe illegittimo affermare che la società non aveva la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
2.2. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non vi sarebbe alcuna illegittimità nell'ottenimento dell'autorizzazione alla "realizzazione" dell'impianto serricolo-fotovoltaico con la procedura del "silenzio-assenso" prevista dalla I.r. n. 3 del 2008, dato che tale legge sarebbe quella applicabile ratione tempons;
le eccezioni alla procedura del silenzio-assenso non riguarderebbero l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ma solo le opere di "connessione", ovvero le infrastrutture di rete destinate al trasporto (tale sarebbe la interpretazione corretta dell'ad comma 24, lett. n) della I.r. n. 3 del 2008, lette alla luce dell'ad. 1 della I. r. n. 43 del 1989). Si deduceva, in sintesi, che solo rimpianto di connessione" per la diffusione dell'energia, ma non quello relativo alla realizzazione degli impianti, avrebbe dovuto rispettare la procedura aggravata prevista dalla I. r. n. 43 del 1989, che imponeva il ricorso alla Conferenza di servizi;
3 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione (travisamento della prova per omissione): non sarebbe stato considerato quanto allegato dalla difesa e, segnatamente, il contenuto della nota dell'Assessorato all'Industria della Regione NA del 30 aprile 2010, prot. n 1117, nella quale si specificava che la "Conferenza di servizi" sarebbe stata necessaria solo se la richiesta per la realizzazione di un impianto di connessione fosse stata presentata congiuntamente alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto produttivo di energia: in questo caso, entrata in vigore la I. r. n. 3 del 2009, la competenza per emettere l'autorizzazione apparterrebbe alla Regione nell'ambito del "procedimento unico" previsto dall'art. 12 del d. I.gs n. 387 del 2023; diversamente, se l'impianto produttivo, come nel caso in esame, fosse già stato autorizzato ai sensi della I.r. n. 3 del 2008, la competenza a rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di connessione rimarrebbe in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione (travisamento della prova per omissione): non sarebbe stato considerato il documento decisivo allegato dalla difesa, ovvero la nota dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione NA del 9 novembre 2010, con la quale si confermava che, se la autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico fosse avvenuta sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della I.r. n. 3 del 2009, il procedimento relativo alla autorizzazione degli impianti di interconnessione sarebbe rimasto di competenza dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" (Suap); 2.5. violazione di legge (artt. 110, 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità concorsuale del ricorrente: la truffa consisterebbe nell'occultamento della mancanza dei presupposti per avere diritto all'incentivo, con riferimento alla "equivalenza o prevalenza" dei ricavi da produzione agricola rispetto a quelli da produzione di energia elettrica. La Corte territoriale non avrebbe dimostrato che il ricorrente - che inizialmente aveva assunto il ruolo di mero consulente gestionale della "Twelve Energy" e che, solo a partire dal 2013 aveva rivestito la carica di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della stessa società - avesse avuto conoscenza di tale imprescindibile requisito, e che, dunque, lo stesso avesse consapevolmente agevolato l'attività fraudolenta contestata;
mancherebbe, inoltre, la motivazione in ordine al suo contributo concorsuale, anche tenuto conto del fatto che lo stesso non avrebbe alcuna partecipazione societaria. Si deduceva, infine che la condotta contestata, avrebbe, al più, potuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 316- ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche;
2.6. violazione di legge (art. 578-bis cod. proc. pen., art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001) e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'impianto serricolo- fotovoltaico, disposta ai sensi dell'art. 578-bis del codice di rito, in relazione alla 4 pertinenza degli stessi al reato di lottizzazione abusiva, dichiarato prescritto;
si deduceva che la costruzione di serre non avrebbe modificato la destinazione agricola del territorio, anche nel caso in cui, come in quello in esame, le stesse non avessero generato un reddito soddisfacente;
dunque non si sarebbe in presenza di una radicale "trasformazione urbanistica", ovvero del presupposto del reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; 2.7. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
il giudice per l'udienza preliminare aveva individuato la data di consumazione del reato nel momento in cui si erano conclusi i lavori per la realizzazione del capannone (ovvero il 20 aprile del 2015), ma il capannone sarebbe stato realizzato con una procedura autonoma, non sorretta dall'intenzione di alterare l'assetto urbanistico: pertanto la data di consumazione del reato avrebbe dovuto essere identificata nell'ottobre del 2011, data in cui era stato completato il parco serricolo-fotovoltaíco. 3.11 difensore, Avv. Gian Mario Sechi, instava per un rinvio della trattazione del procedimento, al fine di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Cagliari a carico dei coimputati. Il collegio ha respinto l'istanza rilevando che il rinvio non risulta giustificato, tenuto conto sia dell'autonomia dei procedimenti, pendenti nei confronti di imputati diversi, sia del fatto che eventuali conflitti tra giudicati - ove sussistenti - potranno essere risolti con gli strumenti previsti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorrente contesta l'interpretazione della normativa che disciplina i presupposti per ottenere gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici "connessi" alla produzione agricola e/o florovivaistica. 1.1.La Corte di appello ha ritenuto che (a) per ottenere tali incentivi, fosse necessario dimostrare la "connessione" degli impianti fotovoltaici alla produzione agricole, (b) che tale connessione implicasse la prevalenza della produzione agricola, (c) che tale prevalenza fosse verificabile attraverso la misurazione della redditività delle rispettive produzioni. Tale interpretazione è stata contestata dal ricorrente, che ha eccepito l'assenza di fonti normative che la confermassero e l'irrilevanza delle interpretazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, con la circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E, e dalla Corte costituzionale, 5 con la sentenza n. 66 del 24 aprile 2005, che sarebbero riferite al regime fiscale della produzione di energia da fonti rinnovabili e non alle condizioni per ottenere gli incentivi. Si tratta di censure manifestamente infondate. Il collegio ritiene che l'interpretazione dei giudici di merito della normativa di settore nel senso che, per integrare il requisito della connessione tra produzioni, sia necessaria la "subvalenza" della produzione energetica rispetto a quella agricola, sia corretta. Osserva, tuttavia, che, nel caso in esame il tema della "subvalenza" della produzione di energia elettrica, e dunque della sua effettiva redditività, non sia decisivo, dato che le prove raccolte, nella persuasiva valutazione effettuata dai giudici di merito, dimostrano chiaramente che l'attività agricola e florovivaistica, in Villasor località "Su Sciof-fu", era pressoché inesistente. Per l'accertamento della responsabilità dello PA si è rivelato, quindi, decisivo l'accertamento della assenza di una produzione agricola effettiva. Assenza che dimostra che la "connessione" degli impianti fotovoltaici alla produzione agricola era stata fraudolentemente rappresentata, al solo fine di ottenere gli incentivi e di produrre, con modalità industriali, energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha ritenuto la sostanziale insussistenza della produzione agricola, come descritto al § 2.1. sub (b), sia nella parte in cui ha interpretato la normativa di settore nel senso che la "connessione" della produzione elettrica alla produzione agricola dovesse esprimersi nella prevalenza di quest'ultima, e che tale prevalenza fosse verificabile attraverso la misurazione della redditività delle rispettive produzioni, come descritto al § 2.1. sub (a). 1.2. Le contestazioni rivolte nei confronti dell'accertamento della "non effettività delle colture" non superano la soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta al alcuna censura, la Corte di appello ha messo in evidenza, confermando le valutazioni del tribunale, che dal sopralluogo del 9 ottobre 2022 era emerso che le serre erano state rinvenute «quasi completamente prive di ogni coltura»; e che, dalla verifica effettuata il 31 maggio 2013 emergeva che, escluse le serre presenti all'ingresso del corpo principale, tutte le altre non presentavano alcuna coltura, mentre il terreno sottostante non risultava curato, tanto da essere infestato da erbacce. Anche le successive ispezioni effettuate il 3 ed il 22 luglio 2014 davano conto sia dell'assenza di ogni cura per la produzione delle rose (che risultavano non irrigate, infestate da cocciniglia e da erbacce), sia dell'assenza degli impianti di stoccaggio refrigerato, necessari per la loro commercializzazione (pagg. 89 e 90). 6 La Corte territoriale ha, inoltre, valorizzato il fatto che i consulenti chiamati a valutare la redditività delle colture avevano evidenziato che il loro degrado aveva condotto ad una redditività inferiore del 46% rispetto a quella derivante dalla vendita di energia elettrica (pag. 91 della sentenza impugnata). Ed ha conclusivamente ritenuto che l'assenza di colture proporzionate alla produzione di energia elettrica dimostrasse il progetto fraudolento: la "Twelve Energy", attraverso lo PA aveva rappresentato la sussistenza di una produzione agricola "di facciata", quasi insussistente, al solo fine di ottenere le agevolazioni e gli incentivi del c.d. "IV Conto Energia" che prevedevano, invece, una produzione agricola effettiva. Si tratta di una valutazione coerente con le prove raccolte e priva di vizi logici, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.3. Anche le contestazioni dirette a censurare la legittimità dell'interpretazione della normativa di settore, secondo cui sarebbe necessario che la produzione di energia elettrica fosse "subvalente" rispetto a quella agricola - descritte al § 2.1. sub (a) - sono manifestamente infondate. A sostegno di tale interpretazione la Corte di appello ha richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 369, della I. n. 296 del 27/12/2006, secondo cui la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce un'attività "connessa" ai sensi dell'art. 2135, comma 2 cod. civ., ed ha conseguentemente ritenuto che la produzione di energia - proprio in quanto "connessa" - dovesse essere subvalente, rispetto a quella agricola. Ciò in quanto l'attribuzione di incentivi rispondeva all'esigenza di dare sostegno ad un'attività - quella agricola - che doveva configurarsi come risorsa "primaria" dell'impresa che richiede il sostegno. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto che non poteva ritenersi legittimo che i benefici pervenissero ad un'azienda che svolgeva un'attività agricola non effettiva, utilizzata come mera copertura per la produzione industriale di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di un'interpretazione che trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015 la quale, contrariamente a quanto dedotto, nella parte in cui individua le attività "connesse" alla attività agricola, non ha una portata limitata al settore fiscale. Secondo i giudici della Consulta «il legislatore si preoccupa [...], di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della «prevalenza» dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione [...] riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche». Secondo la Corte costituzionale «la norma base della materia [...] è l'art. 2135 del codice civile. È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono 7 connesse «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata [...]». L'attività di produzione di energia fotovoltaica doveva qualificarsi come «attività diretta alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola». In questa ottica decisivo è «il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegata» nell'attività agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola, pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola» (Corte cost. n. 66 del 2015 § 4.3.). Come anticipato, tale interpretazione della normativa di settore conferma - ma non fonda - la sussistenza dell'illecito. Infatti, sebbene la contestata "redditività" della produzione agricola sia un parametro rilevante per valutare la "prevalenza" della stessa rispetto alle altre attività, è la stessa valutazione di tale prevalenza che, nel caso in esame, perde rilevanza a fronte della assenza di una produzione agricola effettiva, dimostrata dai numerosi sopralluoghi della polizia giudiziaria, che davano conto di una attività agricola, non solo subvalente, ma, addirittura, quasi insussistente (pag. 88 ed 89 e pagg. 92-93 della sentenza impugnata). 1.4. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze dirette a censurare la rilevanza delle fonti normative (disposizioni regolamentari della Regione) successive alla I.r. n. 3 del 2008, vigente all'atto della dichiarazione di inizio lavori (motivo descritto al § 2.1. sub c): tali fonti, invero, sono state richiamate dalla Corte di appello solo perché costituivano una conferma dell'interpretazione secondo cui, per l'accesso agli incentivi fosse necessaria - sulla base della normativa applicabile ratione temporis - la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella impiegata per la produzione di energia elettrica (pag. 82 della sentenza impugnata). 1.5. Anche le doglianze descritte al § 2 sub d), ed f) non superano la soglia di ammissibilità. Le allegazioni circa il fatto che la "Twelve Energy" non fosse soggetto autoproduttore ed avesse ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale 1'8 luglio 2014, oltre a non essere decisive rispetto alla struttura della truffa contestata - 8 che, si ripete, si sostanzia nella condotta di "falsa prospettazione" di svolgere una attività agricola cui "connettere" la produzione di energia fotovoltaica per ottenere gli incentivi - si rivelano dirette a rivalutare le prove disponibili, dunque ad invocare una attività giurisdizionale non consentita. A ciò si aggiunge che non risulta adempiuto l'onere di autosufficienza del ricorso: si ribadisce infatti che nei casi in cui - come in quello di specie - si deduca un travisamento della prova è necessario allegarla, o indicarne la precisa collocazione nel fascicolo processuale. Sul punto la giurisprudenza ha sempre chiarito che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, che per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Di contro, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato dalla giurisprudenza civile, deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione è stata aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta comunque in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito dì identificare gli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame i documenti che avrebbero consentito di verificare le affermazioni del ricorrente non sono stati allegati, né è stata indicata la loro collocazione nel fascicolo processuale con violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 9 1.6. Infine, non superano la soglia di ammissibilità le allegazioni descritte al § 2.1. sub e). La sentenza del TAR richiamata (la n. 11698 del 12 novembre 2021), non è stata allegata al ricorso ed è stata offerta in valutazione alla Corte di cassazione attraverso la mediazione interpretativa che ne fa il ricorrente, anche in questo caso in violazione del principio di autosufficienza. A ciò si aggiunge che il ricorrente ha affermato che si tratta di una pronuncia che non riguarderebbe gli impianti serricoli, dunque non pertinente al caso di specie. 2.Non supera la soglia di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la valutazione dei giudici di merito relativa alla legittimità della procedura amministrativa attivata dalla "Twelve Energy" per ottenere le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti fotovoltaici ed al loro successivo collegamento alla rete regionale. La Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha ritenuto che la procedura era stata artificiosamente frazionata, nonostante il progetto fosse ab initio quello di produrre, e vendere, energia elettrica da fonti rinnovabili, avvalendosi dei relativi incentivi, progetto che non poteva essere autorizzato facendo ricorso alla procedura semplificata. Secondo il ricorrente, invece, la procedura sarebbe stata legittimamente parcellizzata in due procedimenti distinti: il primo relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia gestito, in modo semplificato, con il "silenzio-assenso"; ed, il secondo, relativo alla connessione dell'impianto alla rete, gestito con la procedura aggravata, attraverso il vaglio della Conferenza di servizi. La dedotta legittimità del frazionamento si fonda, su una interpretazione dell'art.1, comma 24, della I.r. n. 3 del 2008 - che disciplina le ipotesi di esclusione del ricorso alla procedura semplificata — che il collegio non condivide. Si ritiene, infatti, che il riferimento agli "impianti elettrici" contenuto nella lettera n) del citato comma 24, in relazione ai quali non è consentito l'accesso alla procedura semplificata, non debba essere riferito solo all'attività di "connessione" degli impianti alla rete, ma anche alla loro "realizzazione". Tale interpretazione (a) non confligge con il testo dell'art. 1 della I.r. 43 del 1989 - richiamato dalla lettera n) del citato comma 24 -, che fa riferimento al «trasporto, trasformazione e distribuzione» dell'energia, dato che tali attività implicano, ed includono, la «produzione» di energia e dunque la realizzazione dei relativi impianti;
(b) è confermata dal testo dell'art.1, comma 24, lett. n) della I.r. n. 3 del 2008, che fa riferimento all'«esercizio ed alla realizzazione di impianti elettrici», senza alcuna ulteriore specificazione. 10 Pertanto la Corte di appello ha ritenuto legittimamente sia che la procedura del silenzio assenso non avrebbe dovuto essere azionata per ottenere l'autorizzazione alla "realizzazione" degli impianti fotovoltaici, sia che tale procedura fosse stata fraudolentemente prescelta per impedire controlli effettivi, come confermava il fatto - invero decisivo - che era stata avviata senza specificare che sarebbero stati realizzati impianti fotovoltaici (pagg. 84-87 della sentenza impugnata). In conclusione, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non si presti ad alcuna censura, in quanto la Corte di appello ha tracciato un percorso logico persuasivo, rilevando sia l'artificiosità del frazionamento della procedura, sia l'omessa rappresentazione, nella dichiarazione di inizio attività, di un dato decisivo, ovvero del fatto che le opere da autorizzare riguardavano un impianto fotovoltaico (pagg.84-89 della sentenza impugnata). 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta la mancata considerazione delle note dell'Assessorato all'agricoltura della Regione NA del 9 novembre 2010 e dell'Assessorato all'Industria della Regione NA il 30 aprile 2010 sono manifestamente infondati. In via preliminare il collegio ribadisce che l'interpretazione delle leggi effettuata da organi della pubblica amministrazione non impedisce interpretazioni differenti da parte dell'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunge il fatto che il parere reso dall'Assessorato all'industria della Regione NA (peraltro sollecitato dalla "Twelve Energy") è stato esaminato dalla Corte di appello, e ritenuto non pertinente, sulla base del decisivo rilievo che la procedura semplificata era stata attivata non solo senza rispettare la procedura prevista dalla I.r. n. 43 del 1989, ma anche in modo fraudolentemente omissivo, dato che nella dichiarazione di inizio attività non era stata sbarrata la casella relativa all'impianto fotovoltaico (pag. 87 della senza impugnata). 4.Le doglianze proposte con il quinto motivo, con le quali si invoca il riconoscimento della carenza di motivazione in ordine alla conferma del "concorso" del ricorrente nella truffa contestata, sono manifestamente infondate. AR PA ha, infatti, ammesso davanti al Giudice per l'udienza preliminare di avere avuto un ruolo attivo nella vicenda oggetto di giudizio sin da quando l'iniziativa era formalmente intestata a AN NN, per poi impugnarne definitivamente le redini sul piano operativo, quando era subentrata nella gestione la "Twelve Energy" (pag. 78) della sentenza impugnata). Tali dichiarazioni, coerenti con l'intero compendio probatorio raccolto, confermano il ruolo di gestione dello PA e la sua piena consapevolezza dell'illecito compiuto, il che 11 esclude, come legittimamente rilevato nella sentenza impugnata, che vi siano dubbi sulla sua consapevole partecipazione alla operazione fraudolenta contestata (pag.94 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura. 5. Non vi sono, infine, margini per accogliere le doglianze in ordine alla qualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. Il collegio riafferma che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (tra le altre: Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il frazionamento della procedura e la omessa specificazione, nella dichiarazione di inizio attività, del fatto che i lavori riguardassero impianti fotovoltaici, indicavano con chiarezza che il ricorrente aveva concorso a progettare ed eseguire un disegno fraudolento, funzionale ad ingannare l'amministrazione che, se fosse stata edotta della reale consistenza e direzione dei lavori, avrebbe negato l'autorizzazione. La emersione di tale articolato progetto funzionale a trarre in inganno la pubblica amministrazione per orientare la sua discrezionalità - il cui esercizio veniva inibito e sviato con la attivazione della procedura semplificata - esclude che si verta in un caso inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. 6. Il quarto motivo di ricorso che contesta la legittimità della conferma della confisca in relazione al reato previsto dall'art. 44 comma 1, lettera c) d. P.R. n. 380 del 2001, dichiarato prescritto, è manifestamente infondato Sul punto il collegio ribadisce che in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere tale accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). 12 Nel caso in esame, la Corte d'appello rilevava che gli impianti oggetto di confisca (la confisca del denaro e delle quote societarie non è stata contestata) avevano una genesi illecita, evidenziata dalla loro palese destinazione ad un'attività industriale di produzione di energia elettrica, non autorizzata, che aveva prodotto la "radicale trasformazione del territorio" in assenza di ogni autorizzazione;
la pertinenza e connessione di tali beni con la lottizzazione abusiva, secondo la Corte di appello, consentiva di confermare la confisca Si tratta di una scelta interpretativa coerente anche con la giurisprudenza convenzionale e, segnatamente, con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso G.I.E.M. s.r.l. v. Italia del 28 giugno 2018. 7. Infine non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo di ricorso, con il quale si insta per la retrodatazione della consumazione del reato di lottizzazione abusiva. Secondo il ricorrente l'attività illecita non comprenderebbe la condotta di costruzione del capannone, che si configurerebbe come un post factum neutro, ed imporrebbe, pertanto, retrodatando la data di consumazione dell'illecito, di ritenere il reato prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il che osterebbe all'applicazione della confisca dopo la prescrizione. Il collegio riafferma, sul punto, che il giudice di legittimità può effettuare valutazioni sulla decorrenza del termine dì prescrizione solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata, e ritenuto nella sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 27019 del 16\06\2015, Rv 263869; Sez. 2 n. 34891 del 16\05\2013, Vecchia, Rv 256096). Nel caso in esame il tema della retrodatazione del reato di lottizzazione abusiva è stato tardivamente proposto solo con il ricorso per Cassazione, il che esclude che la censura sia consentita, in quanto, con la stessa, non si critica la coerenza logica della motivazione della sentenza di appello, ma si propone una inedita richiesta di valutazione degli elementi di prova, funzionale ad ottenere una nuova collocazione temporale del reato;
tale valutazione della capacità dimostrativa delle prove è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità e, dunque, non è consentita. 8.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a." che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro tremilaseicentoottantasei, oltre accessori di legge. 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a.", che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile, Gestore dei servizi energetici, Avv. Alessia Listro, che depositava conclusioni e nota spese. Udito il difensore dell'imputato, Avv. Gian Mario Sechi, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Cagliari, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità di AR PA per il reato di concorso nel reato in truffa ai danni dello Stato. Si contestava allo PA, in qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società "Twelve Energy società agricola", di avere attestato al T , Penale Sent. Sez. 2 Num. 4185 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 Gestore dei Servizi energetici della regione NA di volere realizzare delle serre fotovoltaiche, che, contrariamente a quanto attestato, non erano finalizzate a supportare l'attività agricola, ma erano destinate alla produzione "industriale" di energia elettrica. Tali false attestazioni avevano indotto in errore sia il Gestore dei servizi energetici (GES), che i funzionari della Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dei pannelli ed il loro collegamento alla rete elettrica. La vendita della corrente elettrica prodotta con le serre fotovoltaiche aveva consentito (a) di trarre utili maggiori in quanto l'energia prodotta da fonti rinnovabili veniva venduta ad un prezzo più elevato rispetto a quella prodotta da fonti tradizionali, (b) di ottenere indebitamente i relativi incentivi. L'ingiusto profitto era consistito nell'ottenimento della somma di oltre quattro milioni e mezzo di euro per la vendita di energia elettrica al "Gestore dei servizi energetici" e della somma di oltre quindici milioni di euro per contributi, sotto forma di incentivi pubblici, per la produzione di energie rinnovabili connesse all'attività agricola. La Corte di appello, inoltre, confermava la confisca ai sensi dell'articolo 578-bis cod. proc. pen. dei terreni e delle serre fotovoltaiche utilizzati per consumare il reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe interpretato illegittimamente la normativa extrapenale che regola l'accesso agli incentivi per la realizzazione di impianti serricolo-fotovoltaici. Si deduceva che: (a) la normativa di settore non darebbe alcuna indicazione circa la necessità che la "redditività della produzione agricola", gestita attraverso gli impianti fotovoltaici oggetto dei contributi, dovesse essere "equivalente" o "superiore" a quella relativa ai ricavi della produzione da energia elettrica;
non indicherebbero tale necessità né la circolare dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2009 n. 32/E, che si riferirebbe esclusivamente al regime fiscale del reddito agrario, né la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 24 aprile 2005, anch'essa destinata a definire il regime fiscale applicabile all'attività agricola connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
(b) che l'impegno della "Twelve Energy" nell'attività agricola aveva una consistenza economica indicativa della sua prevalenza rispetto alla produzione di energia elettrica, come emergerebbe dal fatto che i lavoratori addetti all'attività agricola sarebbero oltre venti, mentre gli addetti alla manutenzione elettrica sarebbero solo "due o tre"; inoltre, quanto all'effettività della produzione agricola, si allegava che la società "Twelve Energy" avrebbe investito per la realizzazione dell'impianto di produzione agricola ottanta milioni di euro;
che, solo per la coltivazione, sarebbero stati investiti oltre quattro milioni 2 di euro;
che sarebbero state realizzate centotrentaquattro serre-falda, per un totale di oltre ventisei ettari di superficie coperta;
che per valutare l'effettiva redditività delle coltivazioni sarebbero occorsi diversi anni, come sarebbe stato confermato dalle dichiarazioni di ER CC;
(c) che la legittimità dei contributi dipenderebbe esclusivamente dal rispetto dei requisiti indicati dalla I.r. n. 3 del 2008, nulla rilevando quanto disposto dalle successive disposizioni regolamentari della Regione NA. Si deduceva, a conforto, che il giudice amministrativo aveva ritenuto che l'incentivo dello Stato per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica integrata fosse del tutto scollegato rispetto alla redditività da produzione agricola;
(d) che, quanto al vincolo dell'"autoconsumo" del 70% della produzione elettrica, la "Twelve Energy" non sarebbe mai stata soggetto autoproduttore e, quindi, non sarebbe stata vincolata a dedicare il 70% dell'energia all'attività agricola;
(e) che il Tar avrebbe sospeso l'efficacia della delibera della Giunta regionale sarda n. 30\02 del 2008 nella parte in cui, per le zone agricole, consentiva la localizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" limitatamente all'autoproduzione di energia necessaria allo svolgimento delle attività "connesse", poiché tale provvedimento sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali che favorivano la produzione di energia rinnovabile;
dalla delibera, peraltro, sarebbero esclusi gli impianti serricoli, come quelli oggetto del presente procedimento;
(f) che, quanto alla ritenuta assenza della qualifica di "imprenditore professionale" agricolo in capo alla "Twelve Energy", la società avrebbe ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo 1'8 luglio 2014; tuttavia il provvedimento retroagirebbe al 27 novembre 2013, data dell'iscrizione provvisoria. Pertanto, sarebbe illegittimo affermare che la società non aveva la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
2.2. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non vi sarebbe alcuna illegittimità nell'ottenimento dell'autorizzazione alla "realizzazione" dell'impianto serricolo-fotovoltaico con la procedura del "silenzio-assenso" prevista dalla I.r. n. 3 del 2008, dato che tale legge sarebbe quella applicabile ratione tempons;
le eccezioni alla procedura del silenzio-assenso non riguarderebbero l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ma solo le opere di "connessione", ovvero le infrastrutture di rete destinate al trasporto (tale sarebbe la interpretazione corretta dell'ad comma 24, lett. n) della I.r. n. 3 del 2008, lette alla luce dell'ad. 1 della I. r. n. 43 del 1989). Si deduceva, in sintesi, che solo rimpianto di connessione" per la diffusione dell'energia, ma non quello relativo alla realizzazione degli impianti, avrebbe dovuto rispettare la procedura aggravata prevista dalla I. r. n. 43 del 1989, che imponeva il ricorso alla Conferenza di servizi;
3 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione (travisamento della prova per omissione): non sarebbe stato considerato quanto allegato dalla difesa e, segnatamente, il contenuto della nota dell'Assessorato all'Industria della Regione NA del 30 aprile 2010, prot. n 1117, nella quale si specificava che la "Conferenza di servizi" sarebbe stata necessaria solo se la richiesta per la realizzazione di un impianto di connessione fosse stata presentata congiuntamente alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto produttivo di energia: in questo caso, entrata in vigore la I. r. n. 3 del 2009, la competenza per emettere l'autorizzazione apparterrebbe alla Regione nell'ambito del "procedimento unico" previsto dall'art. 12 del d. I.gs n. 387 del 2023; diversamente, se l'impianto produttivo, come nel caso in esame, fosse già stato autorizzato ai sensi della I.r. n. 3 del 2008, la competenza a rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di connessione rimarrebbe in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione (travisamento della prova per omissione): non sarebbe stato considerato il documento decisivo allegato dalla difesa, ovvero la nota dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione NA del 9 novembre 2010, con la quale si confermava che, se la autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico fosse avvenuta sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della I.r. n. 3 del 2009, il procedimento relativo alla autorizzazione degli impianti di interconnessione sarebbe rimasto di competenza dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" (Suap); 2.5. violazione di legge (artt. 110, 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità concorsuale del ricorrente: la truffa consisterebbe nell'occultamento della mancanza dei presupposti per avere diritto all'incentivo, con riferimento alla "equivalenza o prevalenza" dei ricavi da produzione agricola rispetto a quelli da produzione di energia elettrica. La Corte territoriale non avrebbe dimostrato che il ricorrente - che inizialmente aveva assunto il ruolo di mero consulente gestionale della "Twelve Energy" e che, solo a partire dal 2013 aveva rivestito la carica di vicepresidente del Consiglio di amministrazione della stessa società - avesse avuto conoscenza di tale imprescindibile requisito, e che, dunque, lo stesso avesse consapevolmente agevolato l'attività fraudolenta contestata;
mancherebbe, inoltre, la motivazione in ordine al suo contributo concorsuale, anche tenuto conto del fatto che lo stesso non avrebbe alcuna partecipazione societaria. Si deduceva, infine che la condotta contestata, avrebbe, al più, potuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 316- ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche;
2.6. violazione di legge (art. 578-bis cod. proc. pen., art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001) e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'impianto serricolo- fotovoltaico, disposta ai sensi dell'art. 578-bis del codice di rito, in relazione alla 4 pertinenza degli stessi al reato di lottizzazione abusiva, dichiarato prescritto;
si deduceva che la costruzione di serre non avrebbe modificato la destinazione agricola del territorio, anche nel caso in cui, come in quello in esame, le stesse non avessero generato un reddito soddisfacente;
dunque non si sarebbe in presenza di una radicale "trasformazione urbanistica", ovvero del presupposto del reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; 2.7. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
il giudice per l'udienza preliminare aveva individuato la data di consumazione del reato nel momento in cui si erano conclusi i lavori per la realizzazione del capannone (ovvero il 20 aprile del 2015), ma il capannone sarebbe stato realizzato con una procedura autonoma, non sorretta dall'intenzione di alterare l'assetto urbanistico: pertanto la data di consumazione del reato avrebbe dovuto essere identificata nell'ottobre del 2011, data in cui era stato completato il parco serricolo-fotovoltaíco. 3.11 difensore, Avv. Gian Mario Sechi, instava per un rinvio della trattazione del procedimento, al fine di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Cagliari a carico dei coimputati. Il collegio ha respinto l'istanza rilevando che il rinvio non risulta giustificato, tenuto conto sia dell'autonomia dei procedimenti, pendenti nei confronti di imputati diversi, sia del fatto che eventuali conflitti tra giudicati - ove sussistenti - potranno essere risolti con gli strumenti previsti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorrente contesta l'interpretazione della normativa che disciplina i presupposti per ottenere gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici "connessi" alla produzione agricola e/o florovivaistica. 1.1.La Corte di appello ha ritenuto che (a) per ottenere tali incentivi, fosse necessario dimostrare la "connessione" degli impianti fotovoltaici alla produzione agricole, (b) che tale connessione implicasse la prevalenza della produzione agricola, (c) che tale prevalenza fosse verificabile attraverso la misurazione della redditività delle rispettive produzioni. Tale interpretazione è stata contestata dal ricorrente, che ha eccepito l'assenza di fonti normative che la confermassero e l'irrilevanza delle interpretazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, con la circolare del 6 luglio 2009 n. 32/E, e dalla Corte costituzionale, 5 con la sentenza n. 66 del 24 aprile 2005, che sarebbero riferite al regime fiscale della produzione di energia da fonti rinnovabili e non alle condizioni per ottenere gli incentivi. Si tratta di censure manifestamente infondate. Il collegio ritiene che l'interpretazione dei giudici di merito della normativa di settore nel senso che, per integrare il requisito della connessione tra produzioni, sia necessaria la "subvalenza" della produzione energetica rispetto a quella agricola, sia corretta. Osserva, tuttavia, che, nel caso in esame il tema della "subvalenza" della produzione di energia elettrica, e dunque della sua effettiva redditività, non sia decisivo, dato che le prove raccolte, nella persuasiva valutazione effettuata dai giudici di merito, dimostrano chiaramente che l'attività agricola e florovivaistica, in Villasor località "Su Sciof-fu", era pressoché inesistente. Per l'accertamento della responsabilità dello PA si è rivelato, quindi, decisivo l'accertamento della assenza di una produzione agricola effettiva. Assenza che dimostra che la "connessione" degli impianti fotovoltaici alla produzione agricola era stata fraudolentemente rappresentata, al solo fine di ottenere gli incentivi e di produrre, con modalità industriali, energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha ritenuto la sostanziale insussistenza della produzione agricola, come descritto al § 2.1. sub (b), sia nella parte in cui ha interpretato la normativa di settore nel senso che la "connessione" della produzione elettrica alla produzione agricola dovesse esprimersi nella prevalenza di quest'ultima, e che tale prevalenza fosse verificabile attraverso la misurazione della redditività delle rispettive produzioni, come descritto al § 2.1. sub (a). 1.2. Le contestazioni rivolte nei confronti dell'accertamento della "non effettività delle colture" non superano la soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta al alcuna censura, la Corte di appello ha messo in evidenza, confermando le valutazioni del tribunale, che dal sopralluogo del 9 ottobre 2022 era emerso che le serre erano state rinvenute «quasi completamente prive di ogni coltura»; e che, dalla verifica effettuata il 31 maggio 2013 emergeva che, escluse le serre presenti all'ingresso del corpo principale, tutte le altre non presentavano alcuna coltura, mentre il terreno sottostante non risultava curato, tanto da essere infestato da erbacce. Anche le successive ispezioni effettuate il 3 ed il 22 luglio 2014 davano conto sia dell'assenza di ogni cura per la produzione delle rose (che risultavano non irrigate, infestate da cocciniglia e da erbacce), sia dell'assenza degli impianti di stoccaggio refrigerato, necessari per la loro commercializzazione (pagg. 89 e 90). 6 La Corte territoriale ha, inoltre, valorizzato il fatto che i consulenti chiamati a valutare la redditività delle colture avevano evidenziato che il loro degrado aveva condotto ad una redditività inferiore del 46% rispetto a quella derivante dalla vendita di energia elettrica (pag. 91 della sentenza impugnata). Ed ha conclusivamente ritenuto che l'assenza di colture proporzionate alla produzione di energia elettrica dimostrasse il progetto fraudolento: la "Twelve Energy", attraverso lo PA aveva rappresentato la sussistenza di una produzione agricola "di facciata", quasi insussistente, al solo fine di ottenere le agevolazioni e gli incentivi del c.d. "IV Conto Energia" che prevedevano, invece, una produzione agricola effettiva. Si tratta di una valutazione coerente con le prove raccolte e priva di vizi logici, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.3. Anche le contestazioni dirette a censurare la legittimità dell'interpretazione della normativa di settore, secondo cui sarebbe necessario che la produzione di energia elettrica fosse "subvalente" rispetto a quella agricola - descritte al § 2.1. sub (a) - sono manifestamente infondate. A sostegno di tale interpretazione la Corte di appello ha richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 369, della I. n. 296 del 27/12/2006, secondo cui la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce un'attività "connessa" ai sensi dell'art. 2135, comma 2 cod. civ., ed ha conseguentemente ritenuto che la produzione di energia - proprio in quanto "connessa" - dovesse essere subvalente, rispetto a quella agricola. Ciò in quanto l'attribuzione di incentivi rispondeva all'esigenza di dare sostegno ad un'attività - quella agricola - che doveva configurarsi come risorsa "primaria" dell'impresa che richiede il sostegno. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto che non poteva ritenersi legittimo che i benefici pervenissero ad un'azienda che svolgeva un'attività agricola non effettiva, utilizzata come mera copertura per la produzione industriale di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di un'interpretazione che trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015 la quale, contrariamente a quanto dedotto, nella parte in cui individua le attività "connesse" alla attività agricola, non ha una portata limitata al settore fiscale. Secondo i giudici della Consulta «il legislatore si preoccupa [...], di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della «prevalenza» dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione [...] riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche». Secondo la Corte costituzionale «la norma base della materia [...] è l'art. 2135 del codice civile. È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono 7 connesse «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata [...]». L'attività di produzione di energia fotovoltaica doveva qualificarsi come «attività diretta alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola». In questa ottica decisivo è «il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegata» nell'attività agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola, pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola» (Corte cost. n. 66 del 2015 § 4.3.). Come anticipato, tale interpretazione della normativa di settore conferma - ma non fonda - la sussistenza dell'illecito. Infatti, sebbene la contestata "redditività" della produzione agricola sia un parametro rilevante per valutare la "prevalenza" della stessa rispetto alle altre attività, è la stessa valutazione di tale prevalenza che, nel caso in esame, perde rilevanza a fronte della assenza di una produzione agricola effettiva, dimostrata dai numerosi sopralluoghi della polizia giudiziaria, che davano conto di una attività agricola, non solo subvalente, ma, addirittura, quasi insussistente (pag. 88 ed 89 e pagg. 92-93 della sentenza impugnata). 1.4. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze dirette a censurare la rilevanza delle fonti normative (disposizioni regolamentari della Regione) successive alla I.r. n. 3 del 2008, vigente all'atto della dichiarazione di inizio lavori (motivo descritto al § 2.1. sub c): tali fonti, invero, sono state richiamate dalla Corte di appello solo perché costituivano una conferma dell'interpretazione secondo cui, per l'accesso agli incentivi fosse necessaria - sulla base della normativa applicabile ratione temporis - la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella impiegata per la produzione di energia elettrica (pag. 82 della sentenza impugnata). 1.5. Anche le doglianze descritte al § 2 sub d), ed f) non superano la soglia di ammissibilità. Le allegazioni circa il fatto che la "Twelve Energy" non fosse soggetto autoproduttore ed avesse ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale 1'8 luglio 2014, oltre a non essere decisive rispetto alla struttura della truffa contestata - 8 che, si ripete, si sostanzia nella condotta di "falsa prospettazione" di svolgere una attività agricola cui "connettere" la produzione di energia fotovoltaica per ottenere gli incentivi - si rivelano dirette a rivalutare le prove disponibili, dunque ad invocare una attività giurisdizionale non consentita. A ciò si aggiunge che non risulta adempiuto l'onere di autosufficienza del ricorso: si ribadisce infatti che nei casi in cui - come in quello di specie - si deduca un travisamento della prova è necessario allegarla, o indicarne la precisa collocazione nel fascicolo processuale. Sul punto la giurisprudenza ha sempre chiarito che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, che per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Di contro, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato dalla giurisprudenza civile, deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione è stata aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta comunque in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito dì identificare gli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame i documenti che avrebbero consentito di verificare le affermazioni del ricorrente non sono stati allegati, né è stata indicata la loro collocazione nel fascicolo processuale con violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 9 1.6. Infine, non superano la soglia di ammissibilità le allegazioni descritte al § 2.1. sub e). La sentenza del TAR richiamata (la n. 11698 del 12 novembre 2021), non è stata allegata al ricorso ed è stata offerta in valutazione alla Corte di cassazione attraverso la mediazione interpretativa che ne fa il ricorrente, anche in questo caso in violazione del principio di autosufficienza. A ciò si aggiunge che il ricorrente ha affermato che si tratta di una pronuncia che non riguarderebbe gli impianti serricoli, dunque non pertinente al caso di specie. 2.Non supera la soglia di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la valutazione dei giudici di merito relativa alla legittimità della procedura amministrativa attivata dalla "Twelve Energy" per ottenere le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti fotovoltaici ed al loro successivo collegamento alla rete regionale. La Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha ritenuto che la procedura era stata artificiosamente frazionata, nonostante il progetto fosse ab initio quello di produrre, e vendere, energia elettrica da fonti rinnovabili, avvalendosi dei relativi incentivi, progetto che non poteva essere autorizzato facendo ricorso alla procedura semplificata. Secondo il ricorrente, invece, la procedura sarebbe stata legittimamente parcellizzata in due procedimenti distinti: il primo relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia gestito, in modo semplificato, con il "silenzio-assenso"; ed, il secondo, relativo alla connessione dell'impianto alla rete, gestito con la procedura aggravata, attraverso il vaglio della Conferenza di servizi. La dedotta legittimità del frazionamento si fonda, su una interpretazione dell'art.1, comma 24, della I.r. n. 3 del 2008 - che disciplina le ipotesi di esclusione del ricorso alla procedura semplificata — che il collegio non condivide. Si ritiene, infatti, che il riferimento agli "impianti elettrici" contenuto nella lettera n) del citato comma 24, in relazione ai quali non è consentito l'accesso alla procedura semplificata, non debba essere riferito solo all'attività di "connessione" degli impianti alla rete, ma anche alla loro "realizzazione". Tale interpretazione (a) non confligge con il testo dell'art. 1 della I.r. 43 del 1989 - richiamato dalla lettera n) del citato comma 24 -, che fa riferimento al «trasporto, trasformazione e distribuzione» dell'energia, dato che tali attività implicano, ed includono, la «produzione» di energia e dunque la realizzazione dei relativi impianti;
(b) è confermata dal testo dell'art.1, comma 24, lett. n) della I.r. n. 3 del 2008, che fa riferimento all'«esercizio ed alla realizzazione di impianti elettrici», senza alcuna ulteriore specificazione. 10 Pertanto la Corte di appello ha ritenuto legittimamente sia che la procedura del silenzio assenso non avrebbe dovuto essere azionata per ottenere l'autorizzazione alla "realizzazione" degli impianti fotovoltaici, sia che tale procedura fosse stata fraudolentemente prescelta per impedire controlli effettivi, come confermava il fatto - invero decisivo - che era stata avviata senza specificare che sarebbero stati realizzati impianti fotovoltaici (pagg. 84-87 della sentenza impugnata). In conclusione, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non si presti ad alcuna censura, in quanto la Corte di appello ha tracciato un percorso logico persuasivo, rilevando sia l'artificiosità del frazionamento della procedura, sia l'omessa rappresentazione, nella dichiarazione di inizio attività, di un dato decisivo, ovvero del fatto che le opere da autorizzare riguardavano un impianto fotovoltaico (pagg.84-89 della sentenza impugnata). 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta la mancata considerazione delle note dell'Assessorato all'agricoltura della Regione NA del 9 novembre 2010 e dell'Assessorato all'Industria della Regione NA il 30 aprile 2010 sono manifestamente infondati. In via preliminare il collegio ribadisce che l'interpretazione delle leggi effettuata da organi della pubblica amministrazione non impedisce interpretazioni differenti da parte dell'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunge il fatto che il parere reso dall'Assessorato all'industria della Regione NA (peraltro sollecitato dalla "Twelve Energy") è stato esaminato dalla Corte di appello, e ritenuto non pertinente, sulla base del decisivo rilievo che la procedura semplificata era stata attivata non solo senza rispettare la procedura prevista dalla I.r. n. 43 del 1989, ma anche in modo fraudolentemente omissivo, dato che nella dichiarazione di inizio attività non era stata sbarrata la casella relativa all'impianto fotovoltaico (pag. 87 della senza impugnata). 4.Le doglianze proposte con il quinto motivo, con le quali si invoca il riconoscimento della carenza di motivazione in ordine alla conferma del "concorso" del ricorrente nella truffa contestata, sono manifestamente infondate. AR PA ha, infatti, ammesso davanti al Giudice per l'udienza preliminare di avere avuto un ruolo attivo nella vicenda oggetto di giudizio sin da quando l'iniziativa era formalmente intestata a AN NN, per poi impugnarne definitivamente le redini sul piano operativo, quando era subentrata nella gestione la "Twelve Energy" (pag. 78) della sentenza impugnata). Tali dichiarazioni, coerenti con l'intero compendio probatorio raccolto, confermano il ruolo di gestione dello PA e la sua piena consapevolezza dell'illecito compiuto, il che 11 esclude, come legittimamente rilevato nella sentenza impugnata, che vi siano dubbi sulla sua consapevole partecipazione alla operazione fraudolenta contestata (pag.94 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura. 5. Non vi sono, infine, margini per accogliere le doglianze in ordine alla qualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. Il collegio riafferma che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (tra le altre: Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il frazionamento della procedura e la omessa specificazione, nella dichiarazione di inizio attività, del fatto che i lavori riguardassero impianti fotovoltaici, indicavano con chiarezza che il ricorrente aveva concorso a progettare ed eseguire un disegno fraudolento, funzionale ad ingannare l'amministrazione che, se fosse stata edotta della reale consistenza e direzione dei lavori, avrebbe negato l'autorizzazione. La emersione di tale articolato progetto funzionale a trarre in inganno la pubblica amministrazione per orientare la sua discrezionalità - il cui esercizio veniva inibito e sviato con la attivazione della procedura semplificata - esclude che si verta in un caso inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. 6. Il quarto motivo di ricorso che contesta la legittimità della conferma della confisca in relazione al reato previsto dall'art. 44 comma 1, lettera c) d. P.R. n. 380 del 2001, dichiarato prescritto, è manifestamente infondato Sul punto il collegio ribadisce che in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere tale accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). 12 Nel caso in esame, la Corte d'appello rilevava che gli impianti oggetto di confisca (la confisca del denaro e delle quote societarie non è stata contestata) avevano una genesi illecita, evidenziata dalla loro palese destinazione ad un'attività industriale di produzione di energia elettrica, non autorizzata, che aveva prodotto la "radicale trasformazione del territorio" in assenza di ogni autorizzazione;
la pertinenza e connessione di tali beni con la lottizzazione abusiva, secondo la Corte di appello, consentiva di confermare la confisca Si tratta di una scelta interpretativa coerente anche con la giurisprudenza convenzionale e, segnatamente, con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso G.I.E.M. s.r.l. v. Italia del 28 giugno 2018. 7. Infine non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo di ricorso, con il quale si insta per la retrodatazione della consumazione del reato di lottizzazione abusiva. Secondo il ricorrente l'attività illecita non comprenderebbe la condotta di costruzione del capannone, che si configurerebbe come un post factum neutro, ed imporrebbe, pertanto, retrodatando la data di consumazione dell'illecito, di ritenere il reato prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il che osterebbe all'applicazione della confisca dopo la prescrizione. Il collegio riafferma, sul punto, che il giudice di legittimità può effettuare valutazioni sulla decorrenza del termine dì prescrizione solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata, e ritenuto nella sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 27019 del 16\06\2015, Rv 263869; Sez. 2 n. 34891 del 16\05\2013, Vecchia, Rv 256096). Nel caso in esame il tema della retrodatazione del reato di lottizzazione abusiva è stato tardivamente proposto solo con il ricorso per Cassazione, il che esclude che la censura sia consentita, in quanto, con la stessa, non si critica la coerenza logica della motivazione della sentenza di appello, ma si propone una inedita richiesta di valutazione degli elementi di prova, funzionale ad ottenere una nuova collocazione temporale del reato;
tale valutazione della capacità dimostrativa delle prove è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità e, dunque, non è consentita. 8.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a." che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro tremilaseicentoottantasei, oltre accessori di legge. 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a.", che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024.