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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. AR Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 795/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Alessandro Massai
appellante contro
CP_1
Avv.ti NI LI e IA TI
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro n. 680/2024 pubblicata in data 28.10.2024
all'udienza del 9.12.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
ha agito in primo grado per sentire accertata la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenze di quale badante convivente livello CS CP_1 dall'11.3.2020 al 30.6.2021, di cui :
-1) un primo periodo sino al 6.8.2020 senza alcuna regolarizzazione contrattuale
-2) un secondo dal 7.8.2020 sino al 31.3.2021 assunta con contratto a termine quale badante convivente livello CS orario 54 ore, con vitto e alloggio, per assistere i coniugi CP_1
e Persona_1
-3) un terzo periodo dal 1.4.2021 sino al 30.6.2021 assunta con contratto a termine -dopo il decesso di quale badante livello CS con orario di 18 ore settimanali, non Persona_1 convivente e di conseguenza ha chiesto la condanna di a pagarle le differenze retributive CP_1 maturate per le prestazioni rese – a suo dire sempre svolte in regime di convivenza con orario di 54 ore settimanali full time e anche ulteriore straordinario (per attività lavorativa da lunedì a sabato pomeriggio e lavoro notturno) e senza effettivamente godere di vitto e alloggio, provvedendo a sue spese al vitto e dovendo pagare un canone di locazione di euro 350 mensili (oltre euro 100 quale acconto spese accessorie) per i locali messi a sua disposizione nell'appartamento abitato dai coniugi – differenze che quantificava, detratti gli importi ricevuti nel periodo regolarizzato, in euro 10.433,74 per l'intera durata del rapporto, oltre accessori. In ipotesi ha chiesto la condanna della ex datrice al pagamento della somma di euro 6.454,62 relativa al periodo non regolarizzato dal 11.3.2020 al 6.8.2020, per il quale riferiva di non avere ricevuto alcun compenso. In ulteriore subordine ha chiesto la condanna al pagamento di euro 3.979,12 per le differenze retributive riguardanti il periodo regolarizzato dal 7.8.2020 al 30.6.2021, dando atto di avere ricevuto da agosto 2020 a marzo 2021 l'importo complessivo di euro 8.606,16 e da aprile a giugno 2021 l'importo complessivo di euro 1.934,99, importi comprensivi di t.f.r. e ferie non godute come da buste paga.
ha resistito contestando la versione dei fatti della ricorrente e proponendo CP_1 domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione dei locali concessi alla con contratto di locazione ad uso transitorio del Pt_1
7.9.2020 (scadenza 31 agosto 2021), per complessivi euro 6.300 compresi rimborsi utenze, considerato che la non aveva pagato i canoni di agosto e settembre 2020 e aveva Pt_1 continuato ad occupare i locali anche dopo la scadenza del contratto, accogliendovi da settembre 2020 anche la figlia separata con due bambini piccoli. In ipotesi ha chiesto la compensazione dei reciproci crediti vantati dalle parti.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, assunte prove per testi, ha rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti e compensato per intero le spese processuali. In sintesi, ha così motivato:
-quanto alla domanda relativa al primo periodo non regolarizzato, ha ritenuto che sulla base delle prove assunte la retrodatazione del rapporto all'11.3.2020 rispetto alla forma assunzione del 7.8.2020 non fosse pienamente provata (Riterremmo in definitiva certamente possibile quella antedatazione ma non pienamente provata in giudizio, attesa anche la sovrapposizione, ma anche l'autonomia, dei due rapporti giuridici instaurati, quello di locazione e quello di lavoro, oltre al dato emerso abbastanza nettamente di più familiari che in ogni caso avevano cura dei due anziani)
-quanto al periodo regolarizzato fino al decesso di (agosto 2020/marzo 2021) Persona_1
e a quello successivo (sino al 30.6.2021), ha ritenuto che non fosse stata provata una
“superiore dimensione oraria” del rapporto di lavoro, considerato che i testi erano stati generici e inoltre lo stato logistico delle due abitazioni indipendenti e la presenza nella porzione abitata dalla lavoratrice di familiari e bambini rendeva impossibile una esatta quantificazione superiore della prestazione, pur riconoscibile “in limiti contenuti”; ha aggiunto che anche il figlio della lavoratrice aveva riferito in via del tutto generica della disponibilità della madre durante la giornata dalla mattina alla sera, mentre per la notte si era limitata a qualche occasione, oltre al fatto che non erano mai state indicate le specifiche esigenze assistenziali dei due anziani coniugi
-quanto all'occupazione abitativa, ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse infondata essendo pacifica la fruizione, in base al contratto di locazione, di una porzione sovrastante l'immobile dei coniugi con ingresso indipendente, nell'interesse non solo della lavoratrice ma anzitutto del figlio all'epoca minorenne, oltre che di numerose altre persone nel tempo (figlia della con due bambine piccole) anche dopo la scadenza della locazione, con Pt_1 conseguente notevole aggravio di spese per le utenze
-quanto al vitto, ha ritenuto la pretesa infondata poiché era estremamente arduo determinare giorno per giorno che nel lungo periodo in che misura, nel complesso menage instauratosi, la lavoratrice provvedesse in via autonoma al vitto o attingesse almeno in parte alla attività culinaria svolta a favore dei due anziani coniugi o poi della moglie superstite negli ultimi mesi del rapporto
-quanto alla domanda riconvenzionale, il giudice ha compensato la somma pretesa dalla er l'occupazione dell'immobile con l'impegno lavorativo maggiore della ricorrente CP_1 per i periodo regolarizzati comunque emerso dall'istruttoria, con la motivazione che “La pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale merita di essere compensata con una sia pur limitata superiore dimensione del rapporto lavorativo, che sebbene non dimostrata puntualmente deve tuttavia riconoscersi, considerando se non altro la presenza e disponibilità della lavoratrice per le esigenze dei due anziani nel tempo, certamente al bisogno anche in orario notturno, rilevando i loro familiari dall'opportuno incombente, attraverso la sistemazione logistica al piano di sopra ma comunicante con l'alloggio sottostante”.
ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma con accoglimento Parte_1 delle conclusioni già proposte in primo grado, e ha formulato tre motivi di appello. Col primo contesta la mancata/errata valutazione delle prove testimoniali e la carenza di motivazione sul punto ai sensi degli artt.2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento della retrodatazione del rapporto di lavoro all'11.3.2020, sulla base sia delle prove per testi assunte sia delle norme in materia di presunzioni, considerato che pacificamente la ricorrente aveva iniziato a coabitare con i coniugi nel mese Persona_2 di marzo 2020, ad inizio del periodo Covid, che i coniugi necessitavano di assistenza, che nessun altra badante lavorava per loro in quel periodo e che la resistente non aveva contestato in modo espresso e puntuale la prestazione di attività lavorativa di assistenza da parte della sin da allora. Pt_1
Col secondo contesta, per gli stessi motivi, il mancato riconoscimento della qualificazione del rapporto secondo una maggiore dimensione oraria (per prestazioni rese da lunedì a sabato pomeriggio, con sorveglianza notturna tutti i giorni senza fruire di un giorno di riposo, per un totale di 54 ore settimanali full time h 24, oltre ore aggiuntive straordinarie, ferie e festività). Col terzo contesta, per gli stessi motivi, il mancato riconoscimento delle indennità sostitutive di vitto e alloggio non goduti, come previsti dall'art.31 del CCNL, risultando per tabulas che non aveva goduto dell'alloggio gratuito stante il contratto di locazione ed essendo emerso dalle prove per testi che non aveva usufruito neppure del vitto. Infine l'appellante reitera le difese relative alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato (stipulato dopo un periodo di lavoro nero) a tempo indeterminato e alla nullità del licenziamento privo di forma scritta.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per tardività CP_1 della notifica in violazione dell'art.435 c.p.c., nonché l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.434 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata e chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La prima eccezione preliminare proposta dalla parte appellata va respinta. L'appellata denuncia la violazione dell'art.435 c.p.c. poiché l'atto di appello le è stato notificato solo il giorno prima dell'udienza di discussione fissata per la data del 23.9.2025, quando il Collegio ha rifissato l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2025, richiedendo alla parte appellante di notificare l'appello e il verbale di udienza nel rispetto del termine di rito, termine che è stato osservato, posto che la notifica è avvenuta in data 24.9.2025, così che è stato garantito il termine a difesa dei 25 giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'appello e l'udienza di discussione come prescritto dall'art.435 comma 3 c.p.c. Quanto all'inosservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art.435 comma 2 c.p.c. per la notifica del ricorso e del decreto all'appellato, si tratta di un termine di natura ordinatoria per giurisprudenza consolidata (Cass.24034/2020, Cass.22166/2018), il cui mancato rispetto non comporta alcuna decadenza.
La seconda eccezione è in parte fondata. L'appellata denuncia in via generale la violazione dell'art.434 c.p.c., ma l'atto di appello con riguardo al primo motivo relativo alla retrodatazione del rapporto risulta del tutto rispondente ai canoni di specificità dettati dalla norma, posto che individua con sufficiente puntualità e compiutezza la parte della sentenza di primo grado che viene censurata, i motivi della censura e la soluzione alternativa proposta con l'impugnazione e le relative motivazioni.
Non altrettanto può dirsi per gli altri due motivi di impugnazione. Circa il secondo, riguardante la dimensione oraria del rapporto di lavoro, il giudice di primo grado ha dapprima ritenuto che la maggiore dimensione oraria rivendicata con riguardo al periodo contrattualizzato (non avendo comunque riconosciuto quello “in nero”) non fosse stata provata in modo puntuale per la genericità delle dichiarazioni dei testi, pur riconoscendola “in limiti contenuti”, e poi nel trattare la domanda riconvenzionale ha operato una compensazione del credito vantato dalla lavoratrice, ritenuto appunto sussistente in detti limiti, con il credito vantato dalla datrice relativo ai canoni di locazione e/o indennità di occupazione dell'immobile non corrisposti, riconoscendone parimenti l'esistenza. La decisione in merito alla compensazione e ai relativi crediti presupposti non è stata impugnata, né dalla lavoratrice ricorrente, né dalla datrice di lavoro, ed è pertanto divenuta definitiva. In particolare la lavoratrice appellante, oltre ad insistere per il riconoscimento di una maggiore dimensione oraria, non ha in alcun modo argomentato nell'atto di appello quali sarebbero le conseguenze sull'operata compensazione, ciò da cui deriva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.434 c.p.c. per la mancata prospettazione di una soluzione alternativa rispetto a quella del giudice di primo grado. In ogni caso, il motivo sarebbe inammissibile a prescindere dalla questione della compensazione, o comunque manifestamente infondato, considerato che alle argomentazioni del giudice, sopra trascritte, l'appellante ha opposto solo alcune dichiarazioni testimoniali, quella del figlio della ricorrente e dell'amica in Parte_2 Persona_3 effetti del tutto generiche e vaghe ai fini della precisa quantificazione oraria della prestazione.
Circa il terzo motivo, relativo all'indennità per vitto e alloggio, l'impugnazione non affronta minimamente le motivazioni addotte dal primo giudice, fondate sulla testimonianza del figlio della lavoratrice - sopra riportate per esteso – limitandosi a reiterate le difese del primo grado quanto all'alloggio e ad affermare in modo apodittico che le prove testimoniali dimostravano che la non aveva usufruito del vitto. Pt_1
Venendo quindi al primo motivo, a parere della Corte la censura è fondata e va accolta, dovendosi riconoscere la retrodatazione del rapporto sin dall'11.3.2020, da intendersi quale rapporto di lavoro quale badante convivente livello CS per assistenza a persona non autosufficiente, con orario di 54 ore settimanali, come previsto dal contratto di assunzione del 7.8.2020. Depongono in tal senso una serie di elementi tratti dalle risultanze istruttorie, dai quali può ricostruirsi in modo del tutto verosimile e plausibile che iniziò a prestare la Parte_1 propria attività lavorativa di assistenza ai due coniugi sin da quando si trasferì Persona_2
a vivere col figlio nella porzione di immobile posto al piano superiore dell'appartamento dei coniugi (poi oggetto del contratto di locazione del 7.9.2020), ovvero dalla data dell'11.3.2020.
E' pacifico che la si trasferì a vivere col figlio nella porzione di immobile, collegato Pt_1 da una scala interna col piano inferiore abitato dai coniugi, sin da tale data – come ammesso dalla parte resistente e confermato da vari testi – data che come noto coincide con l'inizio del periodo del lock down totale disposto in ragione della pandemia da Covid 2019, periodo durato sino alla prima decade di maggio 2020 nel quale vigeva un divieto generalizzato di spostarsi dalla propria abitazione, con possibilità di uscire solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o altre necessità, da comprovarsi a mezzo di autodichiarazione.
E' pure provato che i due coniugi non fossero autosufficienti, in particolare il marito della coppia e che pertanto vi fosse la necessità di una assistenza continuativa. Persona_1
Il teste , commercialista che si occupò di definire i contratti di lavoro e locazione su Tes_1 incarico della parte datrice, ha riferito che nel marzo 2020 i figli dei due anziani coniugi
“stavano cercando qualcuno che si occupasse dei due genitori ed uno dei figli conosceva la signora che referenziò, precisando che la stessa aveva bisogno impellente di casa, Pt_1 credo per uno sfratto, per lei e per il figlio, incontrandosi pertanto le due esigenze”. Il teste ha precisato di non sapere se poi la signora che si trasferì da subito Pt_1 nell'appartamento col figlio, iniziò già allora a lavorare per prestare assistenza ai due anziani, pur essendo stato concluso il contratto di lavoro nel mese di agosto, ma il dato appare poco significativo, considerato che il teste non era a conoscenza della situazione in loco ed ha anzi specificato che da marzo 2020 rimase chiuso in casa per due mesi e fu possibile definire il contratto solo a luglio, alla riapertura dal Covid. I due contratti successivi di assunzione della la inquadrano nel livello CS (badante per Pt_1 persone non autosufficienti) ed il primo stipulato ad agosto 2020 è stato concluso quale badante convivente con l'orario massimo delle 54 ore, segno della necessità di una assistenza continuativa estesa all'intera giornata. Nel doc.7 prodotto dalla ricorrente (lettera 2.9.2021 del figlio dei coniugi alla Parte_3
la signora definita dal figlio come portatrice di L.104 e quindi invalida e
Pt_1 CP_1 non autosufficiente. Tale condizione dei due coniugi emerge inoltre in varia misura dalle dichiarazioni di tutti i testi, sia indotti dalla (compreso il figlio che, vivendo con lei, ne aveva una conoscenza
Pt_1 diretta), che indotti dalla parte appellata, e dà spiegazione del fatto che a marzo 2020 i figli si misero alla ricerca di una persona che badasse ai due genitori poiché ne avevano bisogno nell'immediatezza, tanto più nella sopraggiunta emergenza Covid, come dimostra il fatto che consentirono alla e al figlio di prendere possesso di alcuni locali all'interno
Pt_1 dell'abitazione dei genitori pur senza stipulare un contratto di locazione, che fu concluso solo diversi mesi dopo, a settembre 2020. Tutti i testi indotti dalla lavoratrice, pur con variabile conoscenza dei fatti, hanno infatti confermato che sin dal mese di marzo 2020 la lavorò prestando assistenza ai signori
Pt_1 Persona_2
Per contro la difesa della datrice di lavoro ha sostenuto che prima di agosto vi furono solo contatti conoscitivi tra le parti, che la (che pure si era già trasferita a vivere nella casa Pt_1 dei coniugi) non iniziò a lavorare se non dopo la definizione del contratto ad agosto e che in precedenza furono i figli ad occuparsi dei genitori. La difesa è ben poco plausibile nelle concrete circostanze di fatto, date dalla non autosufficienza di entrambi i genitori, dal lock down con divieto di uscire da casa se non per casi di necessità, dalla presenza nell'abitazione di una persona contattata per svolgere attività di badante. In ogni caso non è stata fornita la prova che furono i figli a provvedere da marzo ad agosto 2020 a quel tipo di assistenza continuativa e diretta, necessaria a fronte della non autosufficienza dei due genitori, implicante una presenza costante in casa e una piena disponibilità a sopperire alle loro esigenze ordinarie e variabili, con interventi “alla bisogna”, occasionalmente anche in orario notturno. In proposito non sono state neppure formulate allegazioni precise e dettagliate su detto periodo, ad es. su come i figli si ripartissero i compiti di cura dei genitori, che lavori facessero e con quali orari, dove abitassero, se e come si spostassero dalla loro abitazione a quella dei genitori nel periodo del lock down. Né i capitoli di prova della parte resistente si sono incentrati specificamente su tale periodo. Le testimonianze dei figli e dei parenti dei coniugi hanno riferito più Persona_2 genericamente di come i familiari si facessero carico di diversi compiti, anche nel periodo di assunzione della “contrattualizzato”, come fare la spesa, acquistare e consegnare Pt_1 farmaci, tenere i rapporti col medico, accompagnare la signora al parrucchiere o a CP_1 visite e controlli, dormire dai genitori la notte in caso di necessità.. Per contro, non paiono verosimilmente riferibili al periodo del lock down le dichiarazioni dei figli laddove riferiscono che andavano a trovare i genitori tutti i giorni (..anche quattro cinque volte al giorno, trascorrendovi più ore, ad ogni momento di giorno e di notte.. teste Pt_3
...andavo dalla mia mamma, spesso, costantemente, quasi tutti i giorni, in orari
[...] variabili.. teste mentre il figlio ha dichiarato che, lavorando a Tes_2 Testimone_3
Siena, frequentava la casa dei genitori la sera e il fine settimana).
Riconosciuta la retrodatazione del rapporto di lavoro, le somme dovute alla lavoratrice relative al periodo 11.3.2020/6.8.2020 si possono calcolare sulla base della retribuzione mensile corrisposta alla come risulta dalle concordi allegazioni delle parti e dalle buste Pt_1 paga, ovvero una retribuzione netta mensile di euro 1.075,73, di cui euro 984,01 per retribuzione mensile, euro 72,89 quota t.f.r. ed euro 82 per quota di tredicesima mensilità. Ne deriva che, per cinque mesi, l'importo dovuto sarebbe di euro 5.378,65. Detratti cinque giorni (dal 7 all'11 agosto 2020), pari ad euro179,30, l'importo spettante alla ammonta ad euro 5.199,35, arrotondabile ad euro 5.200, da maggiorarsi di interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. dalle singole scadenze delle mensilità al saldo.
Quanto infine alle difese reiterate dalla in appello relative alla trasformazione del Pt_1 contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla nullità del licenziamento privo di forma scritta (in assenza di qualsiasi allegazione circa un recesso datoriale), non è stata formulata alcuna specifica domanda, di conseguenza non si vede quale sia l'interesse della parte alla pronuncia. Considerato l'esito della causa, le spese processuali dei due gradi di giudizio si compensano per 1/3 e si condanna la parte datoriale a pagare alla lavoratrice i restanti 2/3, che si liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della domanda nella misura accolta (euro 1.000/5.201), secondo valori medi, per le fasi svolte (compresa istruttoria in primo grado).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata
- accertata la anticipata decorrenza del rapporto di lavoro dall'11.3.2020, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 5.200, oltre rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità sino al saldo;
-compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna a rimborsare a i residui 2/3, che si liquidano per il primo grado CP_1 Parte_1 in euro 1.751 e per il secondo grado in euro 1.282, oltre rimborso spese generali, iva e cap per entrambi i gradi.
Firenze, 9.12.2025
La Presidente rel.
dr. AR Lorena Papait
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. AR Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 795/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Alessandro Massai
appellante contro
CP_1
Avv.ti NI LI e IA TI
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro n. 680/2024 pubblicata in data 28.10.2024
all'udienza del 9.12.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
ha agito in primo grado per sentire accertata la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenze di quale badante convivente livello CS CP_1 dall'11.3.2020 al 30.6.2021, di cui :
-1) un primo periodo sino al 6.8.2020 senza alcuna regolarizzazione contrattuale
-2) un secondo dal 7.8.2020 sino al 31.3.2021 assunta con contratto a termine quale badante convivente livello CS orario 54 ore, con vitto e alloggio, per assistere i coniugi CP_1
e Persona_1
-3) un terzo periodo dal 1.4.2021 sino al 30.6.2021 assunta con contratto a termine -dopo il decesso di quale badante livello CS con orario di 18 ore settimanali, non Persona_1 convivente e di conseguenza ha chiesto la condanna di a pagarle le differenze retributive CP_1 maturate per le prestazioni rese – a suo dire sempre svolte in regime di convivenza con orario di 54 ore settimanali full time e anche ulteriore straordinario (per attività lavorativa da lunedì a sabato pomeriggio e lavoro notturno) e senza effettivamente godere di vitto e alloggio, provvedendo a sue spese al vitto e dovendo pagare un canone di locazione di euro 350 mensili (oltre euro 100 quale acconto spese accessorie) per i locali messi a sua disposizione nell'appartamento abitato dai coniugi – differenze che quantificava, detratti gli importi ricevuti nel periodo regolarizzato, in euro 10.433,74 per l'intera durata del rapporto, oltre accessori. In ipotesi ha chiesto la condanna della ex datrice al pagamento della somma di euro 6.454,62 relativa al periodo non regolarizzato dal 11.3.2020 al 6.8.2020, per il quale riferiva di non avere ricevuto alcun compenso. In ulteriore subordine ha chiesto la condanna al pagamento di euro 3.979,12 per le differenze retributive riguardanti il periodo regolarizzato dal 7.8.2020 al 30.6.2021, dando atto di avere ricevuto da agosto 2020 a marzo 2021 l'importo complessivo di euro 8.606,16 e da aprile a giugno 2021 l'importo complessivo di euro 1.934,99, importi comprensivi di t.f.r. e ferie non godute come da buste paga.
ha resistito contestando la versione dei fatti della ricorrente e proponendo CP_1 domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione dei locali concessi alla con contratto di locazione ad uso transitorio del Pt_1
7.9.2020 (scadenza 31 agosto 2021), per complessivi euro 6.300 compresi rimborsi utenze, considerato che la non aveva pagato i canoni di agosto e settembre 2020 e aveva Pt_1 continuato ad occupare i locali anche dopo la scadenza del contratto, accogliendovi da settembre 2020 anche la figlia separata con due bambini piccoli. In ipotesi ha chiesto la compensazione dei reciproci crediti vantati dalle parti.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, assunte prove per testi, ha rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti e compensato per intero le spese processuali. In sintesi, ha così motivato:
-quanto alla domanda relativa al primo periodo non regolarizzato, ha ritenuto che sulla base delle prove assunte la retrodatazione del rapporto all'11.3.2020 rispetto alla forma assunzione del 7.8.2020 non fosse pienamente provata (Riterremmo in definitiva certamente possibile quella antedatazione ma non pienamente provata in giudizio, attesa anche la sovrapposizione, ma anche l'autonomia, dei due rapporti giuridici instaurati, quello di locazione e quello di lavoro, oltre al dato emerso abbastanza nettamente di più familiari che in ogni caso avevano cura dei due anziani)
-quanto al periodo regolarizzato fino al decesso di (agosto 2020/marzo 2021) Persona_1
e a quello successivo (sino al 30.6.2021), ha ritenuto che non fosse stata provata una
“superiore dimensione oraria” del rapporto di lavoro, considerato che i testi erano stati generici e inoltre lo stato logistico delle due abitazioni indipendenti e la presenza nella porzione abitata dalla lavoratrice di familiari e bambini rendeva impossibile una esatta quantificazione superiore della prestazione, pur riconoscibile “in limiti contenuti”; ha aggiunto che anche il figlio della lavoratrice aveva riferito in via del tutto generica della disponibilità della madre durante la giornata dalla mattina alla sera, mentre per la notte si era limitata a qualche occasione, oltre al fatto che non erano mai state indicate le specifiche esigenze assistenziali dei due anziani coniugi
-quanto all'occupazione abitativa, ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse infondata essendo pacifica la fruizione, in base al contratto di locazione, di una porzione sovrastante l'immobile dei coniugi con ingresso indipendente, nell'interesse non solo della lavoratrice ma anzitutto del figlio all'epoca minorenne, oltre che di numerose altre persone nel tempo (figlia della con due bambine piccole) anche dopo la scadenza della locazione, con Pt_1 conseguente notevole aggravio di spese per le utenze
-quanto al vitto, ha ritenuto la pretesa infondata poiché era estremamente arduo determinare giorno per giorno che nel lungo periodo in che misura, nel complesso menage instauratosi, la lavoratrice provvedesse in via autonoma al vitto o attingesse almeno in parte alla attività culinaria svolta a favore dei due anziani coniugi o poi della moglie superstite negli ultimi mesi del rapporto
-quanto alla domanda riconvenzionale, il giudice ha compensato la somma pretesa dalla er l'occupazione dell'immobile con l'impegno lavorativo maggiore della ricorrente CP_1 per i periodo regolarizzati comunque emerso dall'istruttoria, con la motivazione che “La pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale merita di essere compensata con una sia pur limitata superiore dimensione del rapporto lavorativo, che sebbene non dimostrata puntualmente deve tuttavia riconoscersi, considerando se non altro la presenza e disponibilità della lavoratrice per le esigenze dei due anziani nel tempo, certamente al bisogno anche in orario notturno, rilevando i loro familiari dall'opportuno incombente, attraverso la sistemazione logistica al piano di sopra ma comunicante con l'alloggio sottostante”.
ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma con accoglimento Parte_1 delle conclusioni già proposte in primo grado, e ha formulato tre motivi di appello. Col primo contesta la mancata/errata valutazione delle prove testimoniali e la carenza di motivazione sul punto ai sensi degli artt.2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento della retrodatazione del rapporto di lavoro all'11.3.2020, sulla base sia delle prove per testi assunte sia delle norme in materia di presunzioni, considerato che pacificamente la ricorrente aveva iniziato a coabitare con i coniugi nel mese Persona_2 di marzo 2020, ad inizio del periodo Covid, che i coniugi necessitavano di assistenza, che nessun altra badante lavorava per loro in quel periodo e che la resistente non aveva contestato in modo espresso e puntuale la prestazione di attività lavorativa di assistenza da parte della sin da allora. Pt_1
Col secondo contesta, per gli stessi motivi, il mancato riconoscimento della qualificazione del rapporto secondo una maggiore dimensione oraria (per prestazioni rese da lunedì a sabato pomeriggio, con sorveglianza notturna tutti i giorni senza fruire di un giorno di riposo, per un totale di 54 ore settimanali full time h 24, oltre ore aggiuntive straordinarie, ferie e festività). Col terzo contesta, per gli stessi motivi, il mancato riconoscimento delle indennità sostitutive di vitto e alloggio non goduti, come previsti dall'art.31 del CCNL, risultando per tabulas che non aveva goduto dell'alloggio gratuito stante il contratto di locazione ed essendo emerso dalle prove per testi che non aveva usufruito neppure del vitto. Infine l'appellante reitera le difese relative alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato (stipulato dopo un periodo di lavoro nero) a tempo indeterminato e alla nullità del licenziamento privo di forma scritta.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per tardività CP_1 della notifica in violazione dell'art.435 c.p.c., nonché l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.434 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata e chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La prima eccezione preliminare proposta dalla parte appellata va respinta. L'appellata denuncia la violazione dell'art.435 c.p.c. poiché l'atto di appello le è stato notificato solo il giorno prima dell'udienza di discussione fissata per la data del 23.9.2025, quando il Collegio ha rifissato l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2025, richiedendo alla parte appellante di notificare l'appello e il verbale di udienza nel rispetto del termine di rito, termine che è stato osservato, posto che la notifica è avvenuta in data 24.9.2025, così che è stato garantito il termine a difesa dei 25 giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'appello e l'udienza di discussione come prescritto dall'art.435 comma 3 c.p.c. Quanto all'inosservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art.435 comma 2 c.p.c. per la notifica del ricorso e del decreto all'appellato, si tratta di un termine di natura ordinatoria per giurisprudenza consolidata (Cass.24034/2020, Cass.22166/2018), il cui mancato rispetto non comporta alcuna decadenza.
La seconda eccezione è in parte fondata. L'appellata denuncia in via generale la violazione dell'art.434 c.p.c., ma l'atto di appello con riguardo al primo motivo relativo alla retrodatazione del rapporto risulta del tutto rispondente ai canoni di specificità dettati dalla norma, posto che individua con sufficiente puntualità e compiutezza la parte della sentenza di primo grado che viene censurata, i motivi della censura e la soluzione alternativa proposta con l'impugnazione e le relative motivazioni.
Non altrettanto può dirsi per gli altri due motivi di impugnazione. Circa il secondo, riguardante la dimensione oraria del rapporto di lavoro, il giudice di primo grado ha dapprima ritenuto che la maggiore dimensione oraria rivendicata con riguardo al periodo contrattualizzato (non avendo comunque riconosciuto quello “in nero”) non fosse stata provata in modo puntuale per la genericità delle dichiarazioni dei testi, pur riconoscendola “in limiti contenuti”, e poi nel trattare la domanda riconvenzionale ha operato una compensazione del credito vantato dalla lavoratrice, ritenuto appunto sussistente in detti limiti, con il credito vantato dalla datrice relativo ai canoni di locazione e/o indennità di occupazione dell'immobile non corrisposti, riconoscendone parimenti l'esistenza. La decisione in merito alla compensazione e ai relativi crediti presupposti non è stata impugnata, né dalla lavoratrice ricorrente, né dalla datrice di lavoro, ed è pertanto divenuta definitiva. In particolare la lavoratrice appellante, oltre ad insistere per il riconoscimento di una maggiore dimensione oraria, non ha in alcun modo argomentato nell'atto di appello quali sarebbero le conseguenze sull'operata compensazione, ciò da cui deriva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.434 c.p.c. per la mancata prospettazione di una soluzione alternativa rispetto a quella del giudice di primo grado. In ogni caso, il motivo sarebbe inammissibile a prescindere dalla questione della compensazione, o comunque manifestamente infondato, considerato che alle argomentazioni del giudice, sopra trascritte, l'appellante ha opposto solo alcune dichiarazioni testimoniali, quella del figlio della ricorrente e dell'amica in Parte_2 Persona_3 effetti del tutto generiche e vaghe ai fini della precisa quantificazione oraria della prestazione.
Circa il terzo motivo, relativo all'indennità per vitto e alloggio, l'impugnazione non affronta minimamente le motivazioni addotte dal primo giudice, fondate sulla testimonianza del figlio della lavoratrice - sopra riportate per esteso – limitandosi a reiterate le difese del primo grado quanto all'alloggio e ad affermare in modo apodittico che le prove testimoniali dimostravano che la non aveva usufruito del vitto. Pt_1
Venendo quindi al primo motivo, a parere della Corte la censura è fondata e va accolta, dovendosi riconoscere la retrodatazione del rapporto sin dall'11.3.2020, da intendersi quale rapporto di lavoro quale badante convivente livello CS per assistenza a persona non autosufficiente, con orario di 54 ore settimanali, come previsto dal contratto di assunzione del 7.8.2020. Depongono in tal senso una serie di elementi tratti dalle risultanze istruttorie, dai quali può ricostruirsi in modo del tutto verosimile e plausibile che iniziò a prestare la Parte_1 propria attività lavorativa di assistenza ai due coniugi sin da quando si trasferì Persona_2
a vivere col figlio nella porzione di immobile posto al piano superiore dell'appartamento dei coniugi (poi oggetto del contratto di locazione del 7.9.2020), ovvero dalla data dell'11.3.2020.
E' pacifico che la si trasferì a vivere col figlio nella porzione di immobile, collegato Pt_1 da una scala interna col piano inferiore abitato dai coniugi, sin da tale data – come ammesso dalla parte resistente e confermato da vari testi – data che come noto coincide con l'inizio del periodo del lock down totale disposto in ragione della pandemia da Covid 2019, periodo durato sino alla prima decade di maggio 2020 nel quale vigeva un divieto generalizzato di spostarsi dalla propria abitazione, con possibilità di uscire solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o altre necessità, da comprovarsi a mezzo di autodichiarazione.
E' pure provato che i due coniugi non fossero autosufficienti, in particolare il marito della coppia e che pertanto vi fosse la necessità di una assistenza continuativa. Persona_1
Il teste , commercialista che si occupò di definire i contratti di lavoro e locazione su Tes_1 incarico della parte datrice, ha riferito che nel marzo 2020 i figli dei due anziani coniugi
“stavano cercando qualcuno che si occupasse dei due genitori ed uno dei figli conosceva la signora che referenziò, precisando che la stessa aveva bisogno impellente di casa, Pt_1 credo per uno sfratto, per lei e per il figlio, incontrandosi pertanto le due esigenze”. Il teste ha precisato di non sapere se poi la signora che si trasferì da subito Pt_1 nell'appartamento col figlio, iniziò già allora a lavorare per prestare assistenza ai due anziani, pur essendo stato concluso il contratto di lavoro nel mese di agosto, ma il dato appare poco significativo, considerato che il teste non era a conoscenza della situazione in loco ed ha anzi specificato che da marzo 2020 rimase chiuso in casa per due mesi e fu possibile definire il contratto solo a luglio, alla riapertura dal Covid. I due contratti successivi di assunzione della la inquadrano nel livello CS (badante per Pt_1 persone non autosufficienti) ed il primo stipulato ad agosto 2020 è stato concluso quale badante convivente con l'orario massimo delle 54 ore, segno della necessità di una assistenza continuativa estesa all'intera giornata. Nel doc.7 prodotto dalla ricorrente (lettera 2.9.2021 del figlio dei coniugi alla Parte_3
la signora definita dal figlio come portatrice di L.104 e quindi invalida e
Pt_1 CP_1 non autosufficiente. Tale condizione dei due coniugi emerge inoltre in varia misura dalle dichiarazioni di tutti i testi, sia indotti dalla (compreso il figlio che, vivendo con lei, ne aveva una conoscenza
Pt_1 diretta), che indotti dalla parte appellata, e dà spiegazione del fatto che a marzo 2020 i figli si misero alla ricerca di una persona che badasse ai due genitori poiché ne avevano bisogno nell'immediatezza, tanto più nella sopraggiunta emergenza Covid, come dimostra il fatto che consentirono alla e al figlio di prendere possesso di alcuni locali all'interno
Pt_1 dell'abitazione dei genitori pur senza stipulare un contratto di locazione, che fu concluso solo diversi mesi dopo, a settembre 2020. Tutti i testi indotti dalla lavoratrice, pur con variabile conoscenza dei fatti, hanno infatti confermato che sin dal mese di marzo 2020 la lavorò prestando assistenza ai signori
Pt_1 Persona_2
Per contro la difesa della datrice di lavoro ha sostenuto che prima di agosto vi furono solo contatti conoscitivi tra le parti, che la (che pure si era già trasferita a vivere nella casa Pt_1 dei coniugi) non iniziò a lavorare se non dopo la definizione del contratto ad agosto e che in precedenza furono i figli ad occuparsi dei genitori. La difesa è ben poco plausibile nelle concrete circostanze di fatto, date dalla non autosufficienza di entrambi i genitori, dal lock down con divieto di uscire da casa se non per casi di necessità, dalla presenza nell'abitazione di una persona contattata per svolgere attività di badante. In ogni caso non è stata fornita la prova che furono i figli a provvedere da marzo ad agosto 2020 a quel tipo di assistenza continuativa e diretta, necessaria a fronte della non autosufficienza dei due genitori, implicante una presenza costante in casa e una piena disponibilità a sopperire alle loro esigenze ordinarie e variabili, con interventi “alla bisogna”, occasionalmente anche in orario notturno. In proposito non sono state neppure formulate allegazioni precise e dettagliate su detto periodo, ad es. su come i figli si ripartissero i compiti di cura dei genitori, che lavori facessero e con quali orari, dove abitassero, se e come si spostassero dalla loro abitazione a quella dei genitori nel periodo del lock down. Né i capitoli di prova della parte resistente si sono incentrati specificamente su tale periodo. Le testimonianze dei figli e dei parenti dei coniugi hanno riferito più Persona_2 genericamente di come i familiari si facessero carico di diversi compiti, anche nel periodo di assunzione della “contrattualizzato”, come fare la spesa, acquistare e consegnare Pt_1 farmaci, tenere i rapporti col medico, accompagnare la signora al parrucchiere o a CP_1 visite e controlli, dormire dai genitori la notte in caso di necessità.. Per contro, non paiono verosimilmente riferibili al periodo del lock down le dichiarazioni dei figli laddove riferiscono che andavano a trovare i genitori tutti i giorni (..anche quattro cinque volte al giorno, trascorrendovi più ore, ad ogni momento di giorno e di notte.. teste Pt_3
...andavo dalla mia mamma, spesso, costantemente, quasi tutti i giorni, in orari
[...] variabili.. teste mentre il figlio ha dichiarato che, lavorando a Tes_2 Testimone_3
Siena, frequentava la casa dei genitori la sera e il fine settimana).
Riconosciuta la retrodatazione del rapporto di lavoro, le somme dovute alla lavoratrice relative al periodo 11.3.2020/6.8.2020 si possono calcolare sulla base della retribuzione mensile corrisposta alla come risulta dalle concordi allegazioni delle parti e dalle buste Pt_1 paga, ovvero una retribuzione netta mensile di euro 1.075,73, di cui euro 984,01 per retribuzione mensile, euro 72,89 quota t.f.r. ed euro 82 per quota di tredicesima mensilità. Ne deriva che, per cinque mesi, l'importo dovuto sarebbe di euro 5.378,65. Detratti cinque giorni (dal 7 all'11 agosto 2020), pari ad euro179,30, l'importo spettante alla ammonta ad euro 5.199,35, arrotondabile ad euro 5.200, da maggiorarsi di interessi Pt_1 legali e rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. dalle singole scadenze delle mensilità al saldo.
Quanto infine alle difese reiterate dalla in appello relative alla trasformazione del Pt_1 contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla nullità del licenziamento privo di forma scritta (in assenza di qualsiasi allegazione circa un recesso datoriale), non è stata formulata alcuna specifica domanda, di conseguenza non si vede quale sia l'interesse della parte alla pronuncia. Considerato l'esito della causa, le spese processuali dei due gradi di giudizio si compensano per 1/3 e si condanna la parte datoriale a pagare alla lavoratrice i restanti 2/3, che si liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della domanda nella misura accolta (euro 1.000/5.201), secondo valori medi, per le fasi svolte (compresa istruttoria in primo grado).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata
- accertata la anticipata decorrenza del rapporto di lavoro dall'11.3.2020, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 5.200, oltre rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità sino al saldo;
-compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna a rimborsare a i residui 2/3, che si liquidano per il primo grado CP_1 Parte_1 in euro 1.751 e per il secondo grado in euro 1.282, oltre rimborso spese generali, iva e cap per entrambi i gradi.
Firenze, 9.12.2025
La Presidente rel.
dr. AR Lorena Papait