Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto da
Banca Ifis S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Rossella Laporta, in Catanzaro, al largo Pianicello, n. 18;
contro
Comune di Nocera Terinese, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 25 giugno 2018, n. 355, e della sentenza pronunciata sulla relativa opposizione dal medesimo Tribunale il 21 settembre 2023, n. 761.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AN AL;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 25 giugno 2018, n. 355, il Tribunale di Lamezia Terme ha intimato al Comune di Nocera Terinese il pagamento, in favore di Banca Ifis S.p.a., della complessiva somma di € 42.854,60, oltre a interessi come da domanda e oltre a spese della procedura, liquidate in € 1.305,00 per onorati, € 286,00 per esborsi, olre al 15% per spese generali, IVA e CPA e oltre alle successive occorrende;
- proposta opposizione da parte dell’amministrazione comunale debitrice, il medesimo Tribunale di Lamezia Terme l’ha rigettata con sentenza del 21 settembre 2023, n. 761, passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria:
- il decreto ingiuntivo è stato notificato al debitore in data 30 settembre 2024, mentre la notificazione della sentenza è avvenuta in data 17 luglio 2024;
- con ricorso notificato in data 12 maggio 2025, depositato nella Segreteria il giorno successivo, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai due provvedimenti, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese di registrazione;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra, passate in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ma in questa sede la parte ricorrente non ha prodotto prova di aver corrisposto l’imposta di registro;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento, nei limiti testé indicati, del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario comunale di Amantea, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Nocera Terinese di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dai provvedimenti giurisdizionali di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essi indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Amantea, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
b) condanna il Comune di Nocera Terinese al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.033,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | VO CO |
IL SEGRETARIO