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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5221/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068610411226 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti, emessi dalla Regione Lombardia:
1)preavviso di fermo n. PFA25068610411226 relativamente ad autovettura targata Targa_1 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-06861041126 ed ordinanza n° ING20- 06861041126 per euro 166,53;
2) preavviso di fermo n. PFA25068507698835 relativamente ad autovettura targata Targa_2 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-068507698835 ed ordinanza n° ING20 - 068507698835 per euro 277,28;
3) preavviso di fermo n° PFA25068216188068 relativamente ad autovettura targata Targa_3 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-068216188068 ed ordinanza n° ING20- 068216188068 per euro 459,58.
Il ricorso veniva iscritto con numero 5221/25 RGR
Il ricorrente lamentava di non avere ricevuto notificazione di alcuno degli atti prodromici ai preavvisi di fermo impugnati e, pertanto, eccepiva la intervenuta prescrizione di tutti i debiti tributari ivi indicati.
Lamentava inoltre l'omessa indicazione dell'Autorità competente per l'impugnazione e della relativa PEC.
La Regione Lombardia si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità degli atti impugnati, atteso che al ricorrente sono state regolarmente notificati gli avvisi di accertamento e le relative ordinanze indicati negli atti impugnati., sicchè nessuna prescrizione era pertanto maturata
Osservava come negli atti impugnati fosse chiaramente indicata questa Corte come Autorità Giudiziaria davanti alla quale proporre eventuale ricorso e che la relativa PEC sia facilmente rinvenibile con facile ricerca su internet.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento ai motivi di ricorso concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento impugnata, per giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte, pur non rientrando nell'elenco di atti tassativamente indicati nell'art. 19 d.l.vo 546/92, atti quali intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo amministrativo possono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia
Tributaria soltanto laddove con il ricorso si affermi che l'atto impugnato sia stato il primo con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza degli atti impositivi tributari alla base dello stesso. Nel caso di specie la Regione Lombardia ha pienamente provato di avere notificato l'avviso di accertamento n. ACC20-06861041126 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n. ING20 - 06861041126 (in data 14 aprile 2025), l'avviso di accertamento n. ACC20-068507698835 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n, ING20 - 068507698835 (in data 13 aprile 2025), l'avviso di accertamento n.
ACC20-068216188068 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n. ING20- 068216188068 (in data
14 aprile 2025), producendo copia delle attestazioni SEND concernenti l'accesso del contribuente ai suindicati avvisi ed ordinanze.
Nessuna prescrizione è pertanto maturata, anche considerando il termine triennale per i tributi locali.
L'atto impugnato è in sé, infine, pienamente legittimo.
Quanto alla mancata indicazione dell'Autorità competente per l'impugnazione, deve essere rilevato come negli atti impugnati sia invece chiaro il riferimento a questa Corte come Autorità Giudiziaria davanti a quale proporre ricorso, Autorità, la cui PEC di riferimento è facilmente rinvenibile, anche con veloce ricerca su internet.
Peraltro, comunque, il ricorrente ha presentato tempestivo proprio a questa Corte, sicchè non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa
Considerata la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 800,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 onnicomprensivi.
Milano 17/02/2026
il giudice Dott. Enrico Pavone
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5221/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068610411226 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti, emessi dalla Regione Lombardia:
1)preavviso di fermo n. PFA25068610411226 relativamente ad autovettura targata Targa_1 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-06861041126 ed ordinanza n° ING20- 06861041126 per euro 166,53;
2) preavviso di fermo n. PFA25068507698835 relativamente ad autovettura targata Targa_2 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-068507698835 ed ordinanza n° ING20 - 068507698835 per euro 277,28;
3) preavviso di fermo n° PFA25068216188068 relativamente ad autovettura targata Targa_3 per l'annualita' 2020 ed in derivazione di avviso di accertamento n° ACC20-068216188068 ed ordinanza n° ING20- 068216188068 per euro 459,58.
Il ricorso veniva iscritto con numero 5221/25 RGR
Il ricorrente lamentava di non avere ricevuto notificazione di alcuno degli atti prodromici ai preavvisi di fermo impugnati e, pertanto, eccepiva la intervenuta prescrizione di tutti i debiti tributari ivi indicati.
Lamentava inoltre l'omessa indicazione dell'Autorità competente per l'impugnazione e della relativa PEC.
La Regione Lombardia si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità degli atti impugnati, atteso che al ricorrente sono state regolarmente notificati gli avvisi di accertamento e le relative ordinanze indicati negli atti impugnati., sicchè nessuna prescrizione era pertanto maturata
Osservava come negli atti impugnati fosse chiaramente indicata questa Corte come Autorità Giudiziaria davanti alla quale proporre eventuale ricorso e che la relativa PEC sia facilmente rinvenibile con facile ricerca su internet.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento ai motivi di ricorso concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento impugnata, per giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte, pur non rientrando nell'elenco di atti tassativamente indicati nell'art. 19 d.l.vo 546/92, atti quali intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo amministrativo possono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia
Tributaria soltanto laddove con il ricorso si affermi che l'atto impugnato sia stato il primo con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza degli atti impositivi tributari alla base dello stesso. Nel caso di specie la Regione Lombardia ha pienamente provato di avere notificato l'avviso di accertamento n. ACC20-06861041126 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n. ING20 - 06861041126 (in data 14 aprile 2025), l'avviso di accertamento n. ACC20-068507698835 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n, ING20 - 068507698835 (in data 13 aprile 2025), l'avviso di accertamento n.
ACC20-068216188068 (in data 17 ottobre 2023) e la relativa ordinanza n. ING20- 068216188068 (in data
14 aprile 2025), producendo copia delle attestazioni SEND concernenti l'accesso del contribuente ai suindicati avvisi ed ordinanze.
Nessuna prescrizione è pertanto maturata, anche considerando il termine triennale per i tributi locali.
L'atto impugnato è in sé, infine, pienamente legittimo.
Quanto alla mancata indicazione dell'Autorità competente per l'impugnazione, deve essere rilevato come negli atti impugnati sia invece chiaro il riferimento a questa Corte come Autorità Giudiziaria davanti a quale proporre ricorso, Autorità, la cui PEC di riferimento è facilmente rinvenibile, anche con veloce ricerca su internet.
Peraltro, comunque, il ricorrente ha presentato tempestivo proprio a questa Corte, sicchè non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa
Considerata la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 800,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 onnicomprensivi.
Milano 17/02/2026
il giudice Dott. Enrico Pavone