Art. 4. (Accesso all'archivio informatizzato da parte delle societa' segnalanti) 1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa'. 2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 17 agosto 2005, n. 166
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23 agosto 2005
23 agosto 2005
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