TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2024, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2368 /2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 8 maggio 2024 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. MARIO DI SALVIA per parte appellante , Parte_1
l'avv. MARICA GRANDE per parte appellata . CP_1
A questo punto, il Giudice invita ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. L'avv. Di Salvia per parte appellante si riporta al proprio atto di gravame ed alle relative deduzioni scritte per l'udienza e conclude conformemente. L'avv. Grande si riporta alla propria comparsa di costituzione e ne chiede l'integrale accoglimento. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 8 maggio 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2368 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) “e vertente TRA
suo legale rapp.te p.t con sede in Avellino (p.iva Parte_2
ivi elettivamente domiciliata alla via S.T. Iannaccone n 1 presso e nello studio P.IVA_1 dell'avv. Mario di Salvia ( C.F ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 mandato su foglio separato allegato;
- Appellante –
E
nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Dante Alighieri n. 50 - C.F. – elettivamente domiciliato in Ariano C.F._2
Irpino alla via Cardito n. 202 presso lo studio dell'Avv. Marica Grande, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._3 citazione del 21.12.2018 ;
- Appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione di RI proponeva appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 427 del 2022 del Giudice di pace di Avellino -R.g. 902/2019 - pubblicata in data 05/04/22 notificata in data 05/05/22.
In fatto la parte appellante esponeva: che, in data 21/12/2018, proponeva CP_1 opposizione avverso la ingiunzione n 1008/2018, richiesta ed ottenuta da essa in Parte_1 conseguenza dell'omesso pagamento dell'importo di €700,00, quale corrispettivo per la cucitura e posa in opera di tendaggi e per la fornitura e posa in opera di un lucernario;
l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione assumendo che la committenza delle opere indicate in monitorio sarebbe stata riferibile esclusivamente al proprio coniuge Per_1
proprietaria esclusiva dell'immobile ove risultavano essere avvenuti i lavori e le
[...] forniture, in subordine, il grave inadempimento della creditrice la quale non avrebbe provveduto alla corretta posa in opera dei tendaggi e altresì alla sostituzione di un oscurante lesionato dalla stessa società nel montaggio;
con comparsa del 05/03/2019 si costituiva essa
, che confermava che a conferire incarico alla e a pattuire il compenso Parte_1 Parte_1 fosse stato espletata attività istruttoria, il Giudice di Pace accoglieva CP_1 l'opposizione, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di revocava la CP_1 ingiunzione opposta e condannava la al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1 In diritto l'appellante contestava: “a-omessa completa valutazione delle prove indi violazione dell'art 116 cpc anche in relazione alla mancata comparizione dell'opponente nella udienza del 19/11/2020 fissata per la raccolta del suo interrogatorio formale, indi per mancato scrutinio sulla circostanza e perciò per violazione dell'art 232 cpc;
a1) omesso rilievo della incapacità ex art 246 cpc – a2) allegazione di documenti da parte dell'opponente in palese violazione delle preclusioni istruttorie indi in violazione dell'art 184 cpc omesso rilevo del GDP ed utilizzo del documento ai fini della decisione –a3) non corretta applicazione delle norme di dritto ex artt. 2222 e 2225 c.c. in relazione alla violazione del disposto ex art 113 cpc -pronuncia secondo diritto”, poiché il documento relativo alla proprietà dell'immobile veniva esibito in violazione delle preclusioni istruttorie, avendo il Gdp affermato apoditticamente che CP_1 non fosse il committente della prestazione d'opera e delle forniture, omettendo di vagliare
[...] il compendio probatorio processuale. L'appellante concludeva “-in via preliminare: concedersi la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, stante la evidente fondatezza dei motivi esposti in narrativa ,con le gravi omissioni rilevate, il tutto ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c. anche tenendo in considerazione la già avviata esecuzione dell'appellato il quale in data 04/06/2022 ha notificato atto di precetto alla società già in grave crisi economica Parte_1
a causa della pandemia nel merito -in accoglimento dell'appello dichiararsi la fondatezza della pretesa creditoria con conseguente rigetto della opposizione ,spese di lite del doppio grado refuse con attribuzione.”. Si costituiva la parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello ex art. 342 cpc, l'inammissibilità ex art. 339 comma 3 cpc, dovendo la causa ritenersi decisa secondo equità, l'infondatezza dell'appello, dovendo il decreto ingiuntivo n. 1008/2018 essere revocato, ex artt. 1173 ss c.c., essendo evidente che il preteso credito non fosse mai stato contratto e, conseguentemente, non poteva essere imputato a sé ad alcun titolo, dai testi escussi, oltre alla carenza di legittimazione passiva derivante dalla mancata proprietà in capo a sé dell'immobile ove furono eseguiti i lavori, vi era carenza di legittimazione passiva derivante dalla mancata committenza dei lavori o ingerenza negli stessi. L'appellato concludeva “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, Dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 427/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avellino;
Subordinatamente rigettare integralmente l'appello siccome del tutto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
Condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio ex DM 55/14 con accessori di legge e attribuzione al procuratore antistatario.”. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa. Stima il Tribunale che le doglianze di parte appellante siano infondate. Con riguardo al governo delle prove, giova, anzitutto, rammentare che, fuori dei casi di prova legale, tutte le prove, anche se a carattere indiziario, sono liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr. per tutte Cass. 28-
06-2006, n. 14972; Cass. 12-01-2006, n. 413; Cass. 14-112002, n. 16034).
Nel caso di specie, il Giudice ha esposto, sia pur succintamente, le ragioni a fondamento della conclusione di accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, in specie con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Pasquale. Non spiega, a ben vedere, rilievo decisivo la questione relativa alla proprietà dell'immobile ove furono eseguiti le opere di cui trattasi, ma va cionondimeno ritenuto che corretta sia la conclusione di accertamento del difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità) in capo al pur dovendosi effettuare le precisazioni che seguono in CP_1 punto di motivazione, consentite al Giudice d'appello (v. in tema Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017 per cui “La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.”). In vero, dalla lettura delle deposizioni testimoniali emerge che, mentre i testi Tes_1
e confermavano che a commissionare i lavori oggetto di richiesta
[...] Testimone_2 di pagamento fosse stato di contro la teste riferiva di essere stata CP_1 Persona_1 ella stessa a commissionare tali lavori. A tal proposito, l'eccezione ex art. 246 c.p.c., riferita alla predetta testimone ed indicata dalla difesa appellante come motivo di appello, non Per_1 risulta essere stata tempestivamente sollevata in primo grado, come sarebbe stato suo onere, né prima né dopo l'escussione della testimone, né riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, sicché l'eventuale nullità derivante dalla incapacità a testimoniare rimane sanata ed infondato è il relativo motivo di appello (v. Cass. civile sez. VI, 12/03/2019, n.7095 “La nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, anche quando l'incapacità sia stata eccepita prima dell'assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell'eccezione come nel caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.”; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6555 del 29/03/2005 (Rv. 581357 - 01) “L'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 cod.proc.civ., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale. Ne consegue che, qualora la parte in sede di ricorso per cassazione deduca l'omessa pronuncia del giudice d'appello su detta eccezione, adducendo di averla formulata nella conclusionale di primo grado e poi proposta come motivo d'appello, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio che l'eventuale nullità derivante dall'incapacità del teste è rimasta sanata per l'irritualità della relativa eccezione di modo che resta irrilevante
l'omissione di pronuncia.”). Dalla disamina dell'istruttoria di primo grado deve, quindi, ritenersi che si fosse verificato un insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi sui fatti costituitivi della domanda creditoria (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015 (Rv. 634812 - 01) “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee
a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.”). Circa poi l'ulteriore materiale probatorio, richiamato dalla difesa appellante nell'atto di appello, va considerato che: la mancata comparizione dell'opponente a rendere CP_1 il deferito interrogatorio formale non ha valore di piena prova, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dovendosi, peraltro, tener conto che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto l'attore in senso sostanziale, sicché sullo stesso grava l'onere della prova relativa al titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, pertanto infondato è il relativo motivo di appello;
irrilevanti sono le vicende relative a pagamenti precedenti ai lavori di cui alla ingiunzione oggetto della odierna causa;
nella Nota del 9.7.2018, in risposta all'invito alla negoziazione assistita (v. doc. 3 prod. appellante), non risulta esservi alcun riconoscimento di debito da parte del a mezzo del proprio procuratore, né può ritenersi che il rilievo di vizi CP_1 dell'opere comporti un riconoscimento della titolarità del debito relativo al pagamento delle stesse.
Pertanto, pur ritenendosi corretta la decisione conclusiva del primo giudice, le ragioni ed argomentazioni a fondamento della stessa devono essere in parte diverse da quelle addotte, valutandosi piuttosto come decisiva l'insufficienza del materiale probatorio acquisito, ai fini della prova del credito dedotto dalla nei confronti dell'ingiunto di Parte_1 CP_1 guisa che, in ogni caso, la pronuncia definitoria del giudizio non poteva che essere di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta dei già menzionati criteri di ripartizione della prova in tali peculiari procedimenti, rammentandosi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6091 del
04/03/2020), e ricadendo, pertanto, l'insufficienza del quadro probatorio sempre in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova. L'appello avverso la Sentenza n. 427/2022 del Giudice di Pace di Avellino emessa in data 30/03/2022, depositata in data 5/04/2022, va, dunque, integralmente rigettato, per non essere accoglibili i motivi di gravame proposti e l'impugnata sentenza va confermata, sia pure con le integrazioni e precisazioni di cui alla presente motivazione.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della c.d.
“ragione più liquida”. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€700,00), dell'oggetto, della scarsa complessità e delle attività processuali svolte, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto dell'estrema snellezza della fase decisoria. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater del
D.P.R. n.115/2002, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1
B. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di Parte_1 giudizio, che si liquidano in €362,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Marica Grande, per dichiarato anticipo. C. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 8 maggio 2024. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi