Articolo 11 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 dicembre 1988
Art. 11.
(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera
dei vigili del fuoco).

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.
2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e' sostituito dal seguente:
" 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".
3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.
5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.
6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame.
8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , e' sostituito dal seguente:
"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado".
9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , sono soppresse le parole "all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913 ,".
10. Nei concorsi per assunzione nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 .
11. Il numero 1, de secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana".
12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in archittettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
13. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionele dei vigili del fuoco con provvedimento motivato. 14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 21 della legge n. 469/1961 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 21 - Per partecipare al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici i 28 anni di eta' (*);
3) buona condotta e reputazione, nonche' appartenenza a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato anche per la moglie e per la sua famiglia (**);
4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;
5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno;
6) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati.
Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti e' disposto dal Ministro per l'Interno, con proprio motivato decreto".
______________
(*) Il secondo comma dell'art. 21 della legge n. 469/1961 e' da ritenersi implicitamente abrogato dal primo comma dell'art. 11 della legge qui pubblicata che prevede: "Per l'ammissione ai concorsi apposti dei vigili del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni 30".
(**) Il comma terzo e' da ritenersi implicitamente abrogato dalla legge n. 732/1984 riguardante l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
- Il testo vigente dell' art. 6, comma quinto, della legge n. 958/1986 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 , ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343 ".
- Gli articoli 19 e 38 della legge n. 958/1986 prevedono riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata, dei volontari specializzati.
- Il testo vigente dell' art. 9 della legge n. 1570/1971 e' il seguente:
"Art. 9. - L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una universita' italiana;
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.
All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due membri da nominarsi dal Ministro. Il giudizio della commissione medica e' definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandanti a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.
In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1a classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1a e 2a classe, esercita le funzioni di segretario".
- La legge n. 482/1968 reca norme concernenti la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988
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