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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 377/2025 rg. avente ad oggetto la separazione consensualepromossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raucci, giusta procura in atti e
, nata a [...] l'[...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Molea, giusta procura in atti
-ricorrenti -
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
11.02.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario in Portici
(NA) il 14.06.2017, con atto trascritto presso i registri di Stato Civile del predetto Comune (n.37,
1 parte II serie A anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di gravi incompatibilità e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio è nato il [...] in [...], Persona_1
attualmente minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art.155, II e III Per_1 comma, c.c. ed avrà il domicilio privilegiato presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo tenendo canto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
B. Il padre terrà con sé il minore per due giorni a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00. A settimane alterne, il minore rimarrà presso il domicilio del padre dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica. Circa
i due giorni a settimana in cui il padre eserciterà il proprio diritto di visita, gli stessi saranno individuati secondo il piano di turnazione mensile imposto dal datore di lavoro del SI da Controparte_1 comunicare alla madre entro il giorno 20 del mese antecedente. Nel caso di turnazione di lavoro incompatibile del SI con le visite al minore ed in caso di concomitante impegno lavorativo della Controparte_1 SIa , i coniugi si impegnano a richiedere l'ausilio delle proprie famiglie d'origine o di una baby- Parte_1 sitter i cui costi saranno suddivisi al 50%, salvo il recupero delle visite perdute da parte del padre;
C. Per le festività natalizie, il minore resterà ad anni alterni col padre il 24 o25 dicembre con pernottamento
e riaccompagnamento la mattina successiva presso la madre ed il 31 dicembre o il 01 gennaio con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva presso la madre. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Per le festività della Pasqua, il minore resterà ad anni alterni col padre nel giorno della Pasqua oppure nel giorno del Lunedi dell'Angelo, viceversa, per l'anno successivo e così di seguito. I genitori trascorreranno alternativamente con il figlio minore tutte le altre festività (quali, tra le altre, 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
2 etc.), salvo che dette festività dovessero ricadere in un fine settimana di uno dei genitori con il quale la minore la trascorrerà; altresì, il minore trascorrerà con i1 padre il giorno del compleanno dello stesso e il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della Festa della
Mamma. Il giorno del compleanno del figlio minore sarà suddiviso tra i genitori in modo che ognuno possa trascorrere del tempo con lo stesso, salvo diversi accordi fra i genitori che potranno anche concordare di essere entrambi presenti alla festa di compleanno che organizzeranno per il minore e le cui spese saranno suddivise. In caso di cerimonia familiare (matrimoni, comunioni, battesimi, compleanno etc.) di uno dei genitori gli stessi potranno condurre con loro il minore, previo accordo circa l'orario ed il recupero di eventuali giorni di vista dell'altro genitore che cadranno in tale data che andranno recuperati nella stessa settimana. Le suddette modalità di frequentazione della minore con il padre potranno essere ampliate sulla base delle esigenze che il minore di volta in volta manifesterà.
D. Per le vacanze estive, il padre terra con sé il minore, secondo il proprio piano ferie e quello della madre, per un periodo di 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio o agosto, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Le suddette modalità di frequentazione del minore con il padre potranno essere ampliate e/o modificate sulla base delle esigenze che il minore di volta in volta manifesterà.
E. Il SI , corrisponderà alla SIa , entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma mensile €.400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di alimenti e mantenimento per il figlio minore.
L'assegno di cui sopra comprenderà tutte le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno corrisposte a parte nella misura del 50%. In ordine alla individuazione delle spese straordinarie, si rimanda Cont la determinazione alle linee guida fissate a tal proposito dal
F. L' assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.03.1982 (C.F. e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.07.1980, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Portici (NA) il 14.06.2017, con atto trascritto presso i registri di Stato Civile del predetto Comune
(n.37, parte II serie A anno 2017);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente Parte_1
sopra riportati e trascritti;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_1 [...]
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o CP_1 Parte_1
bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50% come da protocollo del CNF;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 377/2025 rg. avente ad oggetto la separazione consensualepromossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raucci, giusta procura in atti e
, nata a [...] l'[...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Molea, giusta procura in atti
-ricorrenti -
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
11.02.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario in Portici
(NA) il 14.06.2017, con atto trascritto presso i registri di Stato Civile del predetto Comune (n.37,
1 parte II serie A anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di gravi incompatibilità e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio è nato il [...] in [...], Persona_1
attualmente minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art.155, II e III Per_1 comma, c.c. ed avrà il domicilio privilegiato presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo tenendo canto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
B. Il padre terrà con sé il minore per due giorni a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00. A settimane alterne, il minore rimarrà presso il domicilio del padre dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica. Circa
i due giorni a settimana in cui il padre eserciterà il proprio diritto di visita, gli stessi saranno individuati secondo il piano di turnazione mensile imposto dal datore di lavoro del SI da Controparte_1 comunicare alla madre entro il giorno 20 del mese antecedente. Nel caso di turnazione di lavoro incompatibile del SI con le visite al minore ed in caso di concomitante impegno lavorativo della Controparte_1 SIa , i coniugi si impegnano a richiedere l'ausilio delle proprie famiglie d'origine o di una baby- Parte_1 sitter i cui costi saranno suddivisi al 50%, salvo il recupero delle visite perdute da parte del padre;
C. Per le festività natalizie, il minore resterà ad anni alterni col padre il 24 o25 dicembre con pernottamento
e riaccompagnamento la mattina successiva presso la madre ed il 31 dicembre o il 01 gennaio con pernottamento e riaccompagnamento la mattina successiva presso la madre. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Per le festività della Pasqua, il minore resterà ad anni alterni col padre nel giorno della Pasqua oppure nel giorno del Lunedi dell'Angelo, viceversa, per l'anno successivo e così di seguito. I genitori trascorreranno alternativamente con il figlio minore tutte le altre festività (quali, tra le altre, 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
2 etc.), salvo che dette festività dovessero ricadere in un fine settimana di uno dei genitori con il quale la minore la trascorrerà; altresì, il minore trascorrerà con i1 padre il giorno del compleanno dello stesso e il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della Festa della
Mamma. Il giorno del compleanno del figlio minore sarà suddiviso tra i genitori in modo che ognuno possa trascorrere del tempo con lo stesso, salvo diversi accordi fra i genitori che potranno anche concordare di essere entrambi presenti alla festa di compleanno che organizzeranno per il minore e le cui spese saranno suddivise. In caso di cerimonia familiare (matrimoni, comunioni, battesimi, compleanno etc.) di uno dei genitori gli stessi potranno condurre con loro il minore, previo accordo circa l'orario ed il recupero di eventuali giorni di vista dell'altro genitore che cadranno in tale data che andranno recuperati nella stessa settimana. Le suddette modalità di frequentazione della minore con il padre potranno essere ampliate sulla base delle esigenze che il minore di volta in volta manifesterà.
D. Per le vacanze estive, il padre terra con sé il minore, secondo il proprio piano ferie e quello della madre, per un periodo di 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio o agosto, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Le suddette modalità di frequentazione del minore con il padre potranno essere ampliate e/o modificate sulla base delle esigenze che il minore di volta in volta manifesterà.
E. Il SI , corrisponderà alla SIa , entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma mensile €.400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di alimenti e mantenimento per il figlio minore.
L'assegno di cui sopra comprenderà tutte le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno corrisposte a parte nella misura del 50%. In ordine alla individuazione delle spese straordinarie, si rimanda Cont la determinazione alle linee guida fissate a tal proposito dal
F. L' assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.03.1982 (C.F. e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'11.07.1980, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Portici (NA) il 14.06.2017, con atto trascritto presso i registri di Stato Civile del predetto Comune
(n.37, parte II serie A anno 2017);
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
della madre e diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente Parte_1
sopra riportati e trascritti;
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_1 [...]
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o CP_1 Parte_1
bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50% come da protocollo del CNF;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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