Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza breve 12 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/11/2021, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 01372/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della Questura di -OMISSIS- del 10.03.2021, notificato il 29.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, con il presente ricorso, ritualmente proposto, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-, ha rigettato la richiesta di permesso di permesso di soggiorno UE e di rinnovo del permesso ordinario di soggiorno, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 comma 8, 5 comma 4 e 5 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 9 co. 1 e co. 2 lett. b del D.P.R. 394/99, carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere , in quanto, in sostanza, le dimore indicate da ricorrente non sarebbero state fittizie, ma transitorie; il ricorrente si era sempre preoccupato di comunicarle al difensore e conseguentemente alla Questura; la mancata comunicazione del cambiamento di domicilio non potrebbe farsi coincidere con la perdita del requisito alloggiativo e comunque la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non potrebbe in nessun caso essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e, per l’effetto, al mantenimento del permesso di soggiorno; la nuova ospitalità era stata comunque comunicata il 20.04.2021 ed il provvedimento è stato notificato proprio all’indirizzo indicato il 29.05.2020; saremmo in presenza di un irregolarità amministrativa sanabile;
2) Violazione e errata applicazione dell’art. 4 comma 3, 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 13 co. 2 del D.P.R. 394/99 - carenza di motivazione e di istruttoria , in quanto, in sostanza, la Questura non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione lavorativa e reddituale prodotta ai fini del rilascio di un permesso ordinario di soggiorno, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza in materia, ai fini del rinnovo del permesso ordinario di soggiorno non sarebbe necessaria la prova del possesso di un livello di reddito minimo ma l’Amministrazione sarebbe tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e prognostica della capacità reddituale dell’interessato, che consentirebbe di superare anche temporanee carenze reddituali.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocino dell’Avvocatura dello Stato, contrastando le avverse pretese.
Ad esito della camera di consiglio fissata alla data dell’8 settembre 2021, il collegio, con ordinanza n.418 del 2021, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame complessivo della situazione del ricorrente da parte della Questura di -OMISSIS-, dando termine alla Questura per esprimersi motivatamente entro il 20 ottobre 2021, e ha rinviato per il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 3 novembre 2021, sospendendo nelle more l’efficacia del diniego impugnato.
In data 28 ottobre 2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una nota con cui la Questura di -OMISSIS- si è limitata a comunicare che erano ancora in corso gli accertamenti sul domicilio e sull’attività lavorativa del ricorrente.
In data 29 ottobre 2021, il ricorrente ha depositato memoria e relativa documentazione, lamentando l’inottemperanza della Questura al disposto riesame e chiedendo che il ricorso fosse trattenuto in decisione.
Alla camera di consiglio del 3 novembre 2021, previo avviso come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 60 c.p.a. per la definizione con sentenza semplificata.
Il collegio, tenuto conto della mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione al riesame disposto con l’ordinanza sopra citata, ritiene che il ricorso vada accolto.
Come già anticipato in sede cautelare, infatti, il provvedimento impugnato è da ritenersi viziato con riferimento alle dedotte censure di difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento al diniego del permesso ordinario di soggiorno, in quanto:
- non può ritenersi sufficiente al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ordinario quanto rilevato dalla Questura in relazione al domicilio dichiarato, tenuto conto che il procedimento penale citato nelle premesse del provvedimento è stato archiviato; che, considerata l’attività di bracciante agricolo svolta dallo stesso, i domicili cui fa riferimento la Questura più che fittizi appaiono transitori; e che, secondo la più recente giurisprudenza in materia, la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non può essere di per sé considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e non può farsi coincidere ex sé con la perdita del requisito alloggiativo (cfr. C.d.S., sent. n.2114 del 2021);
- la Questura non ha adeguatamente considerato tutti gli elementi reddituali forniti dal ricorrente in corso del procedimento, e, in particolare, l’attività lavorativa svolta nel 2020, in un periodo comunque di difficoltà derivante dall’emergenza pandemica, nonché le controdeduzioni e la documentazione presentata dal ricorrente in sede procedimentale e il nuovo contratto di lavoro stipulato per il 2021, in relazione al quale la valutazione negativa della Questura non può considerarsi adeguatamente e sufficientemente motivata;
- va ribadito, infatti, che, secondo la più recente e ormai costante giurisprudenza, il limite dell’assegno sociale non può assumere valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso ordinario di soggiorno e che la valutazione del requisito reddituale non va rigidamente ancorata al conseguimento, nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, di redditi non inferiori alla soglia prevista dall'art. 29 del d.lgs. 286/1998, mentre va effettuato un giudizio complessivo e prognostico con riferimento anche alla capacità reddituale dell’immigrato (cfr. C.d.S., sent. n.5757 del 2021).
In considerazione di quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto per difetto di motivazione e di istruttoria e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.