Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.
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8 marzo 1992
8 marzo 1992
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/02/2022, n. 368Provvedimento: […] Ha ulteriormente chiarito la Corte che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 150\1992), compete al cliente e non alla banca, anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, dal momento che la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da un'apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (così Cass.Leggi di più...
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