Sentenza 3 agosto 2001
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- 1. Anzianità di servizio e computo del periodo di formazione e lavoroAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2007
- 2. Anzianità di servizio, periodo di formazione e lavoro, computo, inderogabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ASSAZ ONE30/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM407 Oggetto SEZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15353/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23391 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 24/05/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI IA, elettivamente domiciliato in ROMA V. LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
B 2495 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1336/99 del Tribunale di BARI, depositata il 08/06/99 R.G.N. 144/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE VIRGILIIS per delega MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il Generale dell'eccezione preliminare di inammissibilità rigetto per difetto di procura e rigetto del ricorso. -2- 1 15353/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 21.11.1997 il Pretore di Bari accoglieva la domanda proposta da IA CE, dipendente della Società Ferrovie dello Stato s.p.a., intesa ad ottenere il computo dell'anzianità maturata nel corso del contratto di formazione e lavoro, al termine del quale il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato, non solo ai fini previdenziali e del TFR, ma anche di tutti gli altri istituti contrattuali. L'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato veniva respinto dal Tribunale di Bari con sentenza del 4.5.1999. In motivazione il Tribunale osservava che la clausola n. 9 del contratto di formazione e lavoro, nella parte in cui D'Ay limitava il riconoscimento dell'anzianità pregressa soltanto ai fini non economici, era nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 3 comma 5 del d.l. 30.10.1984 n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 19.12.1984 n. 863, la quale dispone che il periodo di essere computato nell'anzianità diformazione e lavoro deve servizio, senza porre distinzioni fra fini economici e giuridici. Avverso questa sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo e illustrato da memoria. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la Società Ferrovie dello Stato, 726, denunciando violazione dell'art. 3 del d.l. 30.10.1984 n. come modificato dalla legge di conversione, nonché omessa 2 insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità dell'art. 9 del contratto di formazione e lavoro e sostiene che la norma di legge sopra citata, laddove afferma che il periodo formazione e lavoro deve essere "computato nell'anzianità di sevizio", intende statuire con forza cogente per la sola anzianità ricollegabile al trattamento di fine rapporto, e non anche per la parte ricollegabile agli aumenti periodici di anzianità, che hanno natura esclusivamente privatistica e contrattuale e sono rimessi alla libera determinazione delle parti. l'inammissibilità del ricorso,L'intimato ha eccepito assumendo che non sarebbe stata prodotta in giudizio la procura D.Ag. speciale rilasciata dall'Amministratore delegato della società all'avv. Giancarlo Alvino per rappresentare le Ferrovie nel presente giudizio e nominare il difensore. L'eccezione è infondata. Risulta infatti acquisita agli atti procura speciale per notar Castellini di Roma del 5 marzo 1999, rep. n. 56911, con la quale l'ing. Giancarlo Cimoli, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato s.p.a., ha costituito procuratore speciale l'avv. Giancarlo Alvino per rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione, con facoltà di nominare i difensori. Nel merito il ricorso è infondato. del 2000, in analoga Questa Corte, con sentenza n. 10961 fattispecie ha già avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: "La disposizione dell'art. 3, comma quinto, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di 3 formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio, in caso di trasformazione del relativo rapporto di lavoro a tempo effettuata durante ovvero al termine indeterminato, dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, e la disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, comportano la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi D Aq derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva". La Corte ha infatti Osservato che la tesi della società, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 3 comma 5 della legge 863 del 1994 si deve riferire ai soli istituti legali, in particolare al TFR, e non agli istituti di origine contrattuale, non trova fondamento nel testo normativo, ove si richiama l'anzianità di servizio, senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti;
ha rilevato, altresì, che la natura imperativa della norma di legge non offre spazio a distinzioni estranee al testo, ancorché gli scatti di anzianità ed i passaggi alle classi stipendiali in funzione contrattazionedell'anzianità trovino la loro fonte nella collettiva;
ha osservato che il testo normativo pone un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede come potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo 4 di formazione nell'attività di servizio un accordo, sia pure intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sindacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei alla generalità dei dipendenti invantaggi riconosciuti funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato. si èA questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice correttamente affermato che la clausola n. 9 del contratto di formazione e lavoro del CE, escludendo arbitrariamente qualsiasi riflesso del periodo di formazione ai fini economici contrattuali, doveva ritenersi invalida, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 3 comma 5 della legge n. 863 del 1984, che non pone limitazioni al computo nell'anzianità di servizio del predetto periodo di formazione. Per le considerazioni sopra espresse, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della società ricorrente al pagamento in favore del lavoratore delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 26.000 oltre а lire tre - - milioni per onorari. Così deciso in Roma il 24 maggio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Vincenzo Milen Фіжив Двропіно Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 A 60. 2001 oggi, HellaIL CANCELLIERE